Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 154

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 154. 
              (Prorogabilita' del termine ordinatorio). 
 
  Il giudice, prima della  scadenza,  puo'  abbreviare  o  prorogare,
anche  d'ufficio,  il  termine  che  non  sia  stabilito  a  pena  di
decadenza. La proroga non puo' avere una durata superiore al  termine
originario. Non puo' essere consentita proroga ulteriore, se non  per
motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato. 
 
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