Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 154.
(Prorogabilita' del termine ordinatorio).
Il giudice, prima della scadenza, puo' abbreviare o prorogare,
anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di
decadenza. La proroga non puo' avere una durata superiore al termine
originario. Non puo' essere consentita proroga ulteriore, se non per
motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.