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Testo in vigore dal 26 maggio 2015
Art. 191.
Scioglimento della comunione.
La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte
presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento
o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la
separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per
mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di
uno dei coniugi.
((Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si
scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i
coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del
processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al
presidente, purche' omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi
sono autorizzati a vivere separati e' comunicata all'ufficiale dello
stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della
comunione)). ((229))
Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'articolo 177, lo
scioglimento della comunione puo' essere deciso, per accordo dei
coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162.
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AGGIORNAMENTO (229)
La L. 6 maggio 2015, n. 55 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che
le modifiche disposte al presente articolo si applicano ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne
costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima
data.