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Testo in vigore dal 30 marzo 2009
Art. 2470.
(Efficacia e pubblicita').
Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla
societa' dal momento ((del deposito di cui al)) successivo comma.
L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve
essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio
autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione e' stabilita la sede sociale. ((PERIODO SOPPRESSO DAL
D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTIO CON MODIFICAZIONI, DALLA L.
28 GENNAIO 2009, N. 2)). In caso di trasferimento a causa di morte il
deposito ((e' effettuato)) a richiesta dell'erede o del legatario
verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione
nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di
societa' per azioni.
Se la quota e' alienata con successivi contratti a piu' persone,
quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede
l'iscrizione nel registro delle imprese e' preferita alle altre,
anche se il suo titolo e' di data posteriore.
Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta
la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per
l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente
l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e
del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o
della sede e cittadinanza dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita' dei soci, gli
amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per
l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale puo' provvedere alla
pubblicita' prevista nei commi precedenti.
((Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e
quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta
variazione della compagine sociale)).