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Testo in vigore dal 30 marzo 2009
Art. 2471.
(Espropriazione della partecipazione).
La partecipazione puo' formare oggetto di espropriazione. Il
pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla
societa' e successiva iscrizione nel registro delle imprese.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTIO CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)).
L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione
deve essere notificata alla societa' a cura del creditore.
Se la partecipazione non e' liberamente trasferibile e il
creditore, il debitore e la societa' non si accordano sulla vendita
della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita e'
priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la
societa' presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di
fallimento di un socio.