Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2647

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

                             Art. 2647. 
 
   ((Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni.)) 
 
  ((Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili,  la
costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali  che
escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i
provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti  di  acquisto
di  beni  personali  a  norma  delle  lettere  c),  d),  e)   ed   f)
dell'articolo 179, a carico, rispettivamente,  dei  coniugi  titolari
del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o  che
cessa di far parte della comunione. 
 
  Le  trascrizioni  previste  dal  precedente  comma  devono   essere
eseguite anche relativamente ai  beni  immobili  che  successivamente
entrano a far parte del  patrimonio  familiare  o  risultano  esclusi
dalla comunione tra i coniugi. 
 
  La  trascrizione  del  vincolo  derivante  dal  fondo  patrimoniale
costituito  per  testamento  deve  essere  eseguita   d'ufficio   dal
conservatore contemporaneamente  alla  trascrizione  dell'acquisto  a
causa di morte)). 
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