Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2650

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2650. 
 
                  (Continuita' delle trascrizioni). 
 
  Nei casi in  cui,  per  le  disposizioni  precedenti,  un  atto  di
acquisto e' soggetto a trascrizione,  le  successive  trascrizioni  o
iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non  e'
stato trascritto l'atto anteriore di acquisto. 
 
  Quando  l'atto  anteriore  di  acquisto  e'  stato  trascritto,  le
successive trascrizioni o iscrizioni  producono  effetto  secondo  il
loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644. 
 
  L'ipoteca legale a favore dell'alienante  e  quella  a  favore  del
condividente,  iscritte  contemporaneamente  alla  trascrizione   del
titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni o
iscrizioni  eseguite   anteriormente   contro   l'acquirente   o   il
condividente tenuto al conguaglio. 
 
Top