Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2808

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2808. 
 
               (Costituzione ed effetti dell'ipoteca). 
 
  L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche
in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati  a  garanzia  del
suo credito  e  di  essere  soddisfatto  con  preferenza  sul  prezzo
ricavato dall'espropriazione. 
 
  L'ipoteca puo' avere per oggetto beni del debitore o di un terzo  e
si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. 
 
  L'ipoteca e' legale, giudiziale o volontaria. 
 
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