Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 2808.
(Costituzione ed effetti dell'ipoteca).
L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche
in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del
suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo
ricavato dall'espropriazione.
L'ipoteca puo' avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e
si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.
L'ipoteca e' legale, giudiziale o volontaria.