Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2868

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2868. 
 
                     (Beneficio di escussione). 
 
  Chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui non  puo'
invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il
beneficio non e' stato convenuto. 
 
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