Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 2913.
(Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato).
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei
creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione
dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di
buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.