Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 366

Testo in vigore dal 01 gennaio 2012

                              Art. 366. 
                      (Contenuto del ricorso). 
 
  Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilita': 
    1) l'indicazione delle parti; 
    2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata; 
    3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa; 
    4)  i  motivi  per  i  quali  si  chiede   la   cassazione,   con
l'indicazione delle norme di  diritto  su  cui  si  fondano,  secondo
quanto previsto dall'articolo 366-bis; 
    5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e,
nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto. 
    6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti
e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. 
 
  Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma  ((ovvero  non  ha
indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata  comunicato  al
proprio  ordine)),  le  notificazioni  gli  sono  fatte   presso   la
cancelleria della Corte di cassazione. ((134)) 
 
  Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle
parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso  dalle  altre
parti o  dai  loro  difensori  muniti  di  procura  speciale,  oppure
mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza  impugnata,  da
unirsi al ricorso stesso. 
 
  ((Le comunicazioni della  cancelleria  e  le  notificazioni  tra  i
difensori di cui agli articoli 372 e 390  sono  effettuate  ai  sensi
dell'articolo 136, secondo e terzo comma.)) ((134)) 
 
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AGGIORNAMENTO (134) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5)
che le presenti modifiche si applicano decorsi  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge medesima. 
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