Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 496.
(Riduzione del pignoramento).
Su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei
beni pignorati e' superiore all'importo delle spese e dei crediti di
cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore
pignorante e i creditori intervenuti, puo' disporre la riduzione del
pignoramento.