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Testo in vigore dal 02 febbraio 2016
Art. 514.
(Cose mobili assolutamente impignorabili).
Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni
di legge, non si possono pignorare:
1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli
per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi
guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di
cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa
e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto
indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui
conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di
rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di
antiquariato;
3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al
mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero
precedente;
4) NUMERO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 52;
5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare
per l'adempimento di un pubblico servizio;
6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale
gli scritti di famiglia, nonche' i manoscritti, salvo che formino
parte di una collezione;
((6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la
casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini
produttivi, alimentari o commerciali;
6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza
del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli)).