Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 514

Testo in vigore dal 02 febbraio 2016

                              Art. 514. 
             (Cose mobili assolutamente impignorabili). 
 
  Oltre alle cose dichiarate impignorabili da  speciali  disposizioni
di legge, non si possono pignorare: 
  1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto; 
  2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i  letti,  i  tavoli
per la consumazione dei pasti  con  le  relative  sedie,  gli  armadi
guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i  fornelli  di
cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa
e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a  contenerli,  in  quanto
indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui
conviventi;  sono  tuttavia  esclusi  i  mobili,  meno  i  letti,  di
rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di
antiquariato; 
  3) i commestibili  e  i  combustibili  necessari  per  un  mese  al
mantenimento del debitore e delle altre persone indicate  nel  numero
precedente; 
  4) NUMERO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 52; 
  5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare
per l'adempimento di un pubblico servizio; 
  6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e  in  generale
gli scritti di famiglia, nonche' i  manoscritti,  salvo  che  formino
parte di una collezione; 
  ((6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti  presso  la
casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini
produttivi, alimentari o commerciali; 
  6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici  o  di  assistenza
del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli)). 
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