Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 519

Testo in vigore dal 31 ottobre 2021

                              Art. 519. 
                      (Tempo del pignoramento). 
 
  Il pignoramento non puo' essere eseguito nei  giorni  festivi,  ne'
fuori delle ore indicate nell'articolo 147, salvo  che  ne  sia  data
autorizzazione dal ((giudice di pace)).(88) (90) ((155)) 
 
  Il  pignoramento  iniziato  nelle  ore   prescritte   puo'   essere
proseguito fino al suo compimento. 
 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che " Il presente decreto legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (155) 
  Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32,  comma
5) che "A decorrere  dal  31  ottobre  2021  ai  procedimenti  civili
contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione  forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a  norma  dell'articolo  27  si
applicano  le  disposizioni,  anche  regolamentari,  in  materia   di
processo civile telematico  per  i  procedimenti  di  competenza  del
tribunale vigenti alla medesima  data.  Per  i  procedimenti  di  cui
all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1,  lettera  c),  numero
2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e),  la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31  ottobre
2025". 
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