Testo in vigore dal 27 febbraio 2010
Art. 540.
(Pagamento del prezzo e rivendita).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2009, N. 193, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 22 FEBBRAIO 2010, N. 24)).
Se il prezzo non e' pagato, si procede immediatamente a nuovo
incanto, a spese e sotto la responsabilita' dell'aggiudicatario
inadempiente.
La somma ricavata dalla vendita e' immediatamente consegnata al
cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi
giudiziari.