Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 6.
(Diritto al nome).
Ogni persona ha diritto al nome che le e' per legge attribuito.
Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non
nei casi e con le formalita' dalla legge indicati.