Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 6

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                               Art. 6. 
 
                         (Diritto al nome). 
 
  Ogni persona ha diritto al nome che le e' per legge attribuito. 
 
  Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. 
 
  Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non
nei casi e con le formalita' dalla legge indicati. 
 
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