Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 602.
(Testamento olografo).
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e
sottoscritto di mano del testatore.
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.
Se anche non e' fatta indicando nome e cognome, e' tuttavia valida
quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La
prova della non verita' della data e' ammessa soltanto quando si
tratta di giudicare della capacita' del testatore, della priorita' di
data tra piu' testamenti o di altra questione da decidersi in base al
tempo del testamento.