Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 632

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                              Art. 632. 
 
           (Determinazione di legato per arbitrio altrui). 
 
  E' nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o
di un terzo di determinare l'oggetto o la quantita' del legato. 
 
  Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i  servizi
prestati al testatore, anche se non ne sia indicato  l'oggetto  o  la
quantita'. 
 
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