Cass. 21/07/2006 nr. 16824

Cassazione civile, 21 luglio 2006, n. 16824

Motivi della decisione

 1.1. Con il primo motivo di ricorso principale (con il quale lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 112 del codice di procedura civile, del loro combinato disposto e la nullità della sentenza) i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata conterrebbe una incongruenza tra il dispositivo e la motivazione. Secondo i ricorrenti, i valori delle "costruzione e aree", che danno il valore complessivo delle centrali unitamente al "valore degli impianti", non sarebbero stati contestati e, pertanto, stante il carattere impugnatorio del giudizio tributario, dovrebbero ritenersi accettati dalle contribuenti. Sarebbe, pertanto, nulla la decisione che nel dispositivo avrebbe annullato "i provvedimenti di attribuzione delle rendite impugnate" perché, in tal modo, avrebbe investito, accanto al valore degli "impianti fissi" anche quello relativo alle "costruzioni ed aree".

1.2. Con il secondo motivo di ricorso (con il quale lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del R.D.L. n. 40 del 1939, dell'art. 40 del D.P.R. n. 1142 del 1949, del loro combinato disposto e la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 del R.D.L. n. 652 del 1939, 30 e 8 del D.P.R. n. 1142 del 1949 del loro combinato disposto e la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 delle preleggi e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia) i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata non avrebbe erroneamente considerato che anche gli impianti (le turbine), strettamente connessi ai fabbricati, costituenti il complesso produttivo della "centrale elettrica", farebbero parte dell'unica unità immobiliare e influirebbero sulla capacità di reddito della stessa. Solo tali strutture, infatti, potrebbero conferire all'immobile quelle qualità idonee a farli classificare come categoria D.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso (con il quale lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 della L. n. 843 del 1942 30, 8 e 53 del D.P.R. n. 1142 del 1949 del loro combinato disposto e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia) i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in una contraddizione perché avrebbe, da un lato, sostenuto il rapporto di funzionalità tra l'opificio e le istallazioni e, da un altro, la loro non rilevanza ai fini della determinazione della rendita per la loro non incorporazione al suolo.

Inoltre, erroneamente, avrebbe argomentato dalla distinta valutazione delle due componenti (edifici e generatori) circa la eterogeneità delle stesse e, ai fini della determinazione della rendita, dell'inessenzialità di quella riguardante le turbine. Al contrario, gli immobili appartenenti alla categoria D, andrebbero stimati in modo diretto, attraverso la descrizione e la valutazione di tutti gli elementi costitutivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato (con il quale si dolgono della mancata dichiarazione della decadenza dal potere di rettifica delle rendite catastali e della violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 3 e 9, e 4 del D.M. n. 701 del 1994 nonché dell'art. 74 comma 2, della L. n. 342 del 2000) le società contribuenti deducono che il termine di decadenza per la rettifica delle rendite delle due centrali elettriche sarebbe maturato alla fine dell'anno 1999, rendendo così tardiva la notifica degli atti, avvenuti il 20 gennaio 2000.

Infatti, secondo le ricorrenti incidentali, le procedure DOCFA imponevano (nel primo biennio di attivazione della nuova procedura) la rettifica entro il termine di due anni dalla presentazione delle dichiarazioni. Erroneamente la Commissione avrebbe ritenuto che il dies a quo per il calcolo della decadenza fosse costituito dal giorno della "messa in atti" o "acquisizione in atti" della proposta di rendita da parte dell'ufficio, avvenuta in data 21 gennaio 1998.

Tale errore sarebbe oltre che smentito dalla chiara enunciazione contenuta nella L. n. 342 del 2000 e nel D.M. n. 701 del 1994 anche dalla circolare n. 4 del 2001.

Con riferimento al caso della centrale di Alfa, infine, il termine non sarebbe stato modificato dalla presentazione di un secondo DOCFA, atteso che questo non avrebbe modificato alcunché e si sarebbe limitato a suddividere l'impianto in sei entità omogenee.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato (con il quale si dolgono della violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di motivazione degli atti di accertamento) le società contribuenti deducono che l'atto di accertamento sarebbe stato privo di motivazione, quand'anche attraverso il rinvio per relationem alla stima diretta, ovvero ai criteri di valutazione tenuti in considerazione.

3. Preliminarmente occorre procedere alla riunione di tutti i ricorsi - principali e incidentali - in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

4. I ricorsi proposti dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché quelli, in parte qua, proposti contro il detto Ministero vanno dichiarati inammissibili in quanto riguardanti un soggetto che, con riferimento al processo de quo, non ha più la veste di parte.

Come ha già avuto modo di precisare questa Corte, con la sentenza n. 4936 del 2006, a seguito dell'istituzione delle agenzie fiscali - che non sono organi dello Stato, sia pure dotati di personalità giuridica, ma distinti soggetti giuridici -, si è verificata una successione a titolo particolare nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria, con la conseguente separazione tra la titolarità di tale obbligazione, tuttora riservata allo Stato, e l'esercizio dei poteri in materia di imposizione fiscale, trasferiti alle agenzie. Nella citata sentenza, inoltre, si è precisato che l'autonoma soggettività delle agenzie comporta l'inapplicabilità dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, con la conseguenza che il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze della commissioni tributarie regionali decorre, nei giudizi di appello instaurati successivamente al 1° gennaio 2001, ai quali abbia preso parte esclusivamente un'Agenzia - con l'accettazione del contraddittorio da parte del contribuente e la conseguente estromissione del Ministero - avvalendosi del patrocinio dell'Avvocatura, dalla data della notifica eseguita presso l'Avvocatura distrettuale territorialmente competente.

Nel caso di specie, pertanto, avendo l'ufficio, parte in primo grado, lasciato il posto, nel giudizio di appello, instaurato in data successiva al 1° gennaio 2001, alla sola Agenzia del Territorio di Perugina, quest'ultima - a seguito di accettazione del contraddittorio da parte delle contribuenti - ha così estromesso dal processo l'articolazione centrale dell'organizzazione statuale che aveva precedentemente preso parte al giudizio. Di qui l'inammissibilità dei ricorsi in esame nella parte in cui pongono, tra le parti dell'odierna controversia, anche il Ministero dell'economia e delle finanze, definitivamente estromesso dal processo.

5. Nel merito, deve affermarsi la fondatezza del ricorso principale proposto dall'Agenzia del Territorio e, per converso, l'infondatezza di quelli incidentali delle società contribuenti, proposti nei riguardi della medesima agenzia.

5.1. A tale proposito, preliminarmente, vanno disattesi i ricorsi incidentali delle contribuenti, che pongono due questioni pregiudiziali (decadenza dal potere di accertamento e motivazione dell'atto notificato). 

5.1.1. Le ricorrenti deducono che la rettifica delle dichiarazioni presentate per l'accertamento delle unità immobiliari secondo la procedura DOCFA di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 non è stata effettuata nel termine annuale dalla presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 1, comma 3, dello stesso decreto, la cui decorrenza avrebbe comportato la decadenza dell'ufficio dal potere di rettifica della dichiarazione, contenente l'attribuzione della rendita. Che, inoltre, l'inutile decorso di tale termine avrebbe comportato la formazione di un silenzio assenso sulla proposta di attribuzione di rendita, rendendo quindi inutiliter data la successiva rettifica. La censura non merita accoglimento.

5.1.2. Sotto il primo profilo si deve considerare che la procedura DOCFA è stata istituita e disciplinata mediante atto normativo secondario, emanato in forma di regolamento, ai sensi dell'art. 17 comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, secondo il quale possono essere adottati regolamenti con decreto ministeriale "nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere". Il preambolo del provvedimento contiene un riferimento alle norme che disciplinano la formazione del catasto edilizio.

L'esercizio del potere regolamentare in questione è, pertanto, soggetto ai principi di riserva di legge e di legalità, non potendo introdurre disposizioni modificative o contrarie a norme di legge, o che contengano principi in contrasto a quelli che si traggono dalla disciplina legislativa.

Per quanto riguarda il caso di specie, la previsione di una natura perentoria del termine di cui all'art. 1 comma 3, del D.M. n. 701/1994, con conseguente decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'esercizio del potere di rettifica (costituente una modalità di esercizio dei poteri per la formazione ed aggiornamento del catasto), oltre a non essere contenuta nella norma regolamentare, non può ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con la quale è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali.

La procedura introdotta dal regolamento ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto e il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, la funzione di "rendita proposta", fino a quando l'ufficio non provvede alla determinazione della rendita definitiva. Il termine massimo di dodici mesi posto dalla norma regolamentare per tale determinazione ha, pertanto, natura meramente ordinatoria, non potendosi ammettere un regime decadenziale dell'esercizio di un potere amministrativo del tutto privo di base legislativa.

5.1.3. Infatti, alla luce dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione finanziaria, questa rimane "sempre vincolata all'osservanza delle regole, delle procedure e dei termini stabiliti dalla legge, anche indipendentemente dagli effetti di decadenza che possano essere collegati alla inosservanza dei termini medesimi" (Corte Cost., ord. n. 415 del 2001). Ma se è la legge a stabilire le cadenze dell'azione amministrativa e se, in forza del principio di legalità, le fonti normative che da esse traggono ispirazione e fondamento, provvedono ad integrare tale disciplina, a renderla più dettagliata e maggiormente aderente alla realtà concreta, non per questo l'Amministrazione può sovrapporre, alla disciplina legislativa, previsioni normative che non hanno alcun fondamento e che non solo e non tanto comportino restrizioni alle facoltà delle parti (nella specie, solo quelli dell'Amministrazione), ma riducano, immotivatamente e irrazionalmente, gli stessi poteri fisiologici dell'Amministrazione. Infatti, rispetto alla procedura DOCFA è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali.

Ove anche l'Amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, a valere come "rendita proposta", fino a quando l'ufficio non provvederà alla determinazione della rendita definitiva.

Se si ipotizzasse, come fanno le società contribuenti, sia pure sulla base di una lettura del testo regolamentare che non è compatibile con i principi costituzionali, la possibilità della decadenza per il ritardo dell'Amministrazione nella verifica della proposta di rendita, si dovrebbe concludere che il procedimento non ha alcun senso perché il controllo sarebbe di fatto escluso.

Si verificherebbe, pertanto, un caso di irrazionalità del sistema che impedirebbe all'Amministrazione, che spesso soccombe sotto il peso degli adempimenti amministrativi, di svolgere proprio ruolo, attraverso le verifiche e i controlli di sua spettanza, ben oltre l'unica penalizzazione sensata, ipotizzabile in casi simili, ossia il mantenimento della rendita proposta fino al suo controllo amministrativo, per quanto tardivo.

Né in casi siffatti può dirsi ingiustamente imposto un sacrificio della parte contribuente, che - al contrario - in tal modo lucra un vantaggio temporaneo che però non può essere accresciuto fino al punto da assicurargli un diritto meramente potestativo.

5.1.4. In conclusione, anche la Pubblica Amministrazione è tenuta a completare la disciplina di dettaglio senza per questo abusarne non solo in danno dei privati (e dei contribuenti) ma neppure in proprio danno, concedendo assai più di quanta possa fare, in spregio della razionalità del sistema normativo e con la paralisi dei propri poteri.

5.2. Quanto al secondo profilo, la Corte rileva che proprio la definizione della dichiarazione del privato, contenuta nella norma regolamentare, come "rendita proposta", conduce a ritenere non applicabile il principio contenuto negli artt. 19 e 20 della L. 7 agosto 1990, n. 241, nel testo all'epoca vigente.

La dichiarazione, infatti, costituisce soltanto l'atto iniziale del procedimento amministrativo, che è di tipo cooperativo (sia pure svolto nell'interesse proprio) e non una istanza tendente ad ottenere un'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso, il cui rilascio costituisce condizione per l'esercizio di un'attività.

La formazione di un silenzio-assenso sulla dichiarazione contenente l'attribuzione di una rendita catastale, che si è visto non può avere alcuna base legislativa, perché intrinsecamente contraddittoria e abdicativa delle potestà tipiche così attribuite all'Amministrazione fiscale, non è ipotizzabile in ragione delle finalità del procedimento di formazione della rendita catastale.

Il contribuente, infatti, non chiede un provvedimento a sé favorevole, ma denuncia il valore del bene, attraverso un'ipotesi di attribuzione della rendita.

Tale procedimento, che per sua natura è sempre azionabile, solo che si ponga mente ai mutamenti dello stato fisico dell'immobile da classare, si ferma alla proposta del privato, quando l'Amministrazione non è in grado di correggerla; oppure, si corregge in quella oggetto della valutazione dell'Amministrazione, sempre che non accada che il contribuente la porti all'esame delle Commissioni tributarie, previa sua contestazione.

Tale conformazione del procedimento esclude che si possa parlare al riguardo di classamento mediante la formazione del silenzio-assenso. Il contribuente, infatti, non ha alcuna facoltà da accrescere né diritto da acquisire; l'Amministrazione non ha alcuna posizione da riconoscere. L'esito del procedimento di classamento, infatti, è di tipo accertativo, mira a fornire chiarezza sul valore economico del bene, attraverso il sistema del catasto, in vista di una congrua tassazione secondo le varie e diverse leggi d'imposta.

Tale caso, in conclusione, esula dal piano della tecnica dell'attribuzione di posizioni di vantaggio ai privati (dove si colloca il principio del silenzio assenso) perché attiene a quello, ben diverso, della cognizione amministrativa, la quale non tollera - pena la sua negazione - limitazioni di ordine temporale, se non nei sensi anzidetti. Ossia, attraverso la provvisoria esecutività del titolo formatosi solo sulla base della proposta del privato contribuente.

5.3.1. Le ricorrenti incidentali deducono, in secondo luogo, che l'atto di accertamento sarebbe stato privo di motivazione, quand'anche attraverso il rinvio per relationem alla stima diretta, ovvero ai criteri di valutazione tenuti in considerazione. Il motivo è inammissibile.

Esso, infatti, è diretto a censurare l'atto di accertamento - peraltro senza osservare il principio di autosufficienza del ricorso che imporrebbe la riproduzione del contenuto dell'atto in questione - e non la sentenza impugnata (e tanto ha valore assorbente ai fini del rigetto della censura in esame). Peraltro va rilevato che secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio: a) il giudizio sulla congruità della motivazione dell'atto di accertamento è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità qualora non sussistano vizi della motivazione della sentenza impugnata (e nella specie non sussistono) e non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso (e nella specie non lo sono), ben specifici errori di diritto in cui il giudice di merito sia incorso (Cass. n. 17762/2002); b) l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio tecnico erariale (ora dall'Agenzia del Territorio) e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, si da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie (Cass. n. 6854/1983; n. 4085/1992; n. 12068/2004; n. 21300/2004; n. 333/2006) : nella specie, d'altro canto, l'atto di classamento costituisce l'esito di un procedimento specificamente regolato dalla legge (art. 2 del D.L. n. 16/1993, convertito con L. n. 75/1993 e, specialmente, D.M. 19 aprile 1994, n. 701 recante "Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari"), che prevede la partecipazione del contribuente, e trova, in osservanza alla regola generale sull'attribuzione di rendita agli immobili classificati in categoria D (come è quello di cui nella specie si discute), il proprio presupposto in una "stima diretta" eseguita dall'ufficio; c) la "stima diretta", la quale, nella specie, integra ineludibilmente (per previsione di legge) il presupposto (ed il fondamento motivazionale) dell'avviso di classamento - esprimendo "un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza, o non, della motivazione rilevano ai fini, non già della legittimità ma, della attendibilità concreta del giudizio cennato", e, in sede contenziosa della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa (Cass. n. 5717/2000, in motivazione) - costituisce un atto conosciuto e (comunque) prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente nel quadro di un procedimento di classamento (quale è quello cosiddetto DOCFA) a struttura fortemente partecipativa: orbene, da un lato, la conoscibilità dell'atto che costituisce il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di accertamento (nella specie, l'avviso di classamento) è sufficiente per escludere che l'avviso sia viziato in punto di motivazione per non aver riprodotto od allegato l'atto presupposto (Cass. n. 4989/2003; n. 12394, n. 10817, n. 7487 e n. 1034 del 2002; n. 7149/2001); dall'altro, nel caso di specie emerge dalla stessa sentenza impugnata che la società contribuente ha effettivamente conosciuto l'atto presupposto (e fondamento motivazionale) dell'avviso di classamento impugnato ed ha potuto svolgere (come di fatto ha svolto) con pienezza di mezzi e di argomenti le proprie difese, senza subire in concreto alcuna lesione (e nessun danno specifico è denunciato nel ricorso incidentale) del proprio diritto di difesa (nonostante la questione non rilevi in modo decisivo nella soluzione del caso di specie, è opportuno sottolineare come la giurisprudenza di questa Corte si sia di recente orientata nel senso di ritenere, al fine di considerare violato il diritto di difesa, che la lesione del diritto in questione non possa essere astratta, ma debba, invece, essere concreta e dedotta con specifica motivazione dalla parte che assuma la violazione: cfr. in questo senso, Cass. n. 4020/2006, con riferimento al processo civile, e n. 2948/2006, con riferimento al processo tributario).

6. I tre motivi del ricorso principale devono essere congiuntamente trattati, stante la loro stretta connessione.

6.1. Il complesso delle censure concerne la questione relativa alla computabilità delle turbine di una centrale elettrica ai fini della determinazione della rendita catastale da attribuire alla centrale medesima, questione sulla quale si è sviluppato un lungo e consistente contenzioso tra Beta. S.p.a., da un lato, e gli uffici del Territorio ed i comuni nei quali le varie centrali hanno collocazione, dall'altro. Il contenzioso ha generato contrastanti pronunce della giurisprudenza di merito (cfr. Comm. trib. reg. dell'Umbria n. 13/3/03 e Comm. trib. reg. del Lazio n. 261/39/03 per la non computabilità delle turbine; Comm. trib. reg. del Lazio n. 48/20/04 e Comm. trib. reg. del Lazio n. 133/14/05 per l'opposta soluzione) e di legittimità (cfr. Cass. n. 17933/2004 per la non computabilità delle turbine e Cass. n. 21730/2004 in senso favorevole al computo delle turbine) fino a richiedere - quando la questione era già stata rimessa all'attenzione delle Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza pronunciata proprio nella presente causa - l'intervento del legislatore con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 540, della L. n. 311/2004, prima, e all'art. 1 quinquies del D.L. n. 44/2005 (aggiunto dalla legge di conversione n. 88/2005) poi. Sicché, oggi, è alla luce di queste norme che deve essere risolta la questione, non avendo alcun senso ulteriore discutere di argomenti che sono superati dall'intervento legislativo: e l'ambito della discussione trova - anche secondo il percorso tracciato nelle memorie delle parti - il proprio naturale confine nella valutazione della natura interpretativa dell'intervento del legislatore e della compatibilità costituzionale della norma approvata.

L'intervento del legislatore può essere facilmente compreso ove si tenga conto dell'eco, e delle concrete conseguenze economico-fiscali, che ha avuto il complesso e combattuto contenzioso che si è aperto tra l'amministrazione finanziaria, prima, e l'Agenzia del Territorio, poi, da un lato, e Beta S.p.a., dall'altro, in ordine alla determinazione delle rendite catastali attribuibili alle "centrali elettriche" all'indomani dell'approvazione della cosiddetta procedura DOCFA regolata dal D.M. n. 701/1994: il contenzioso è nato dal fatto che la società elettrica, nell'attuare siffatta procedura di determinazione della rendita, ha riformulato il classamento delle centrali termoelettriche, omettendo il valore (assai rilevante) delle turbine, non ritenute dall'ente impianti fissi, ottenendo così rendite inferiori del 60-70 per cento rispetto alle precedenti determinate dagli uffici e abbattendo il gettito Ici dei piccoli comuni di appartenenza. L'abbattimento del reddito dei comuni nei quali si trovano le centrali è stato tale da imporre al Governo ed al legislatore di intervenire in sede di legge Finanziaria per un ripianamento degli introiti mediante l'attribuzione di uno specifico contributo (art. 31 comma 3, della L. n. 448/1998) o mediante un sistema di compensazione relativo ai trasferimenti statali (art. 64 comma 1, della L. n. 388/2000).

La rilevanza della questione, resa ancora più acuta dal mancato formarsi di un orientamento giurisprudenziale univoco, è dimostrata dal fatto che in sede di discussione parlamentare della legge finanziaria 2004 furono approvati in materia ben due ordini del giorno. Un primo (risultante dalla trasformazione di un emendamento di analogo contenuto, poi ritirato dai proponenti), discusso nella seduta al Senato del 13 novembre 2003, non sottoposto a votazione, ma accolto dal governo come raccomandazione, del seguente tenore: "Il Senato, visti gli articoli 9 e 10 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249 li interpreta nel senso che gli elementi costitutivi degli immobili costruiti per speciali esigenze di una attività industriale, indicati nell'articolo 10 ultimo comma, della legge 11 luglio 1942, n. 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo". Un secondo, discusso e approvato nella seduta alla Camera del 17 dicembre 2003 (in sede di approvazione definitiva della legge finanziaria) del seguente tenore: "La Camera, premesso che: alcuni comuni nei cui territori insistono centrali di produzione di energia elettrica hanno in corso contenziosi con le società proprietarie degli impianti in relazione alla determinazione dell'imposta Ici dovuta, tra questi vanno ricordati, tra l'altro, il comune di Porto Tolle in relazione alla centrale termoelettrica di Polesine Camerini ed il comune di Piombino; la controversia concerne i criteri da applicare per la valutazione degli opifici in generale, ed in particolare degli opifici a destinazione speciale com'è il caso delle centrali destinate alla produzione di energia elettrica; le società di produzione affermano che il valore delle centrali elettriche debba essere determinato solo dal valore dell'area e dei muri, con esclusione degli impianti, tesi questa che contrasta con la prassi interpretativa ed applicativa delle norme catastali in materia di fabbricati di categoria D; attualmente, in mancanza di una norma interpretativa in materia, i contenziosi vengono affrontati e decisi dalle Commissioni tributarie interpellate, con esiti alterni; ai comuni interessati, questa situazione crea enorme incertezza sulle entrate e, anche in caso di esito positivo, dei gravi ritardi nella riscossione di quanto dovuto con i relativi riflessi negativi in materia di bilancio; impegna il Governo ad adottare iniziative normative finalizzate a risolvere il contenzioso in essere". Il contenuto dell'ordine del giorno approvato alla Camera (ed or ora ricordato) è particolarmente illuminante circa il fatto che l'intervento del legislatore è sollecitato dal Parlamento al fine di risolvere, in modo chiaro e definitivo, la specifica questione dell'accatastamento delle centrali elettriche (né può sfuggire ad un attento osservatore il riferimento che l'ordine del giorno fa alla centrale termoelettrica di Polesine Camerini in Comune di Porto Tolle).

È proprio sulla base di questa sollecitazione che nasce la norma interpretativa di cui al comma 540, dell'art. 1, L. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) con la quale veniva disposto che: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento".

La norma ha avuto vita breve, essendo stata abrogata dall'art. 4 comma 1, D.L. n. 35/2005, come modificato dalla legge di conversione n. 80/2005: ciò perché il contenuto forse troppo generico della disposizione interpretativa, del tutto eccedente l'ambito che aveva originato l'esigenza dell'intervento legislativo (e cioè la questione delle centrali elettriche), aveva preoccupato molte piccole imprese che temevano, probabilmente a torto, di vedere considerati come "immobili" i più, disparati macchinari e veder così aumentare eccessivamente la loro imposizione fiscale (in specie ai fini Ici). È legittimo chiedersi quale sia la conseguenza della abrogazione della norma interpretativa di cui al comma 540 dell'art. 1 della L. n. 311/2004.

6.2. Tanto premesso, va affermata la natura di norma di interpretazione autentica della disposizione di cui al predetto comma 540 dell'art. 1 della L. n. 311/2004. Intanto, la norma è formalmente qualificata tale dall'espressione utilizzata - "l'articolo 4 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 si interpreta nel senso" - e dal richiamo all'"articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212", il quale stabilisce che "l'adozione di norme interpretative in materia tributaria (possa) essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica". Il carattere sicuramente interpretativo della disposizione di cui al citato comma 540 è confermato, inoltre, dal fatto che tale disposizione è intesa a chiarire il senso di una norma preesistente, enucleando uno dei significati ragionevolmente ascrivibili alla norma interpretata (Cass. n. 4070/2004; Corte Cost. n. 94/1995; ord. n. 480/1992). E per quanto concerne - ed è quel che qui interessa - la questione della computabilità (o meno) delle turbine ai fini della determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche, sono stati effettivamente enucleati dalla giurisprudenza (di merito e di legittimità) due possibili significati della norma che il citato comma 540 è inteso ad interpretare autenticamente, i quali hanno trovato nelle sentenze di questa Corte - la n. 17933/2004, da un lato, e la n. 21730/2004, dall'altro - icastica evidenza. Questa situazione di duraturo (ed apparentemente non altrimenti dirimibile) contrasto di giurisprudenza è tradizionalmente una delle ragioni dell'intervento del legislatore in sede di interpretazione autentica e costituisce, comunque, un'inequivoca testimonianza della reale sussistenza di un pluralità di significati ragionevolmente ascrivibili ad una norma. Va, tuttavia, detto che è assolutamente irrilevante - contrariamente a quanto la difesa della Beta S.p.a. vorrebbe suggerire - che il predetto contrasto veda la maggioranza della giurisprudenza schierata a favore di una determinata interpretazione (e nel caso di specie non è così, in quanto, certamente al livello più alto, quello del giudizio di legittimità, la contrapposizione ermeneutica è perfettamente paritaria), anche perché un siffatto contrasto potrebbe del tutto mancare e, nonostante ciò, rimarrebbe legittimo l'intervento interpretativo del legislatore: come questa Corte ha più volte avuto occasione di affermare, "il carattere di interpretazione autentica di una legge non presuppone indispensabilmente una preesistente situazione di incertezza o di conflitti interpretativi nell'applicazione della legge: è infatti necessario e sufficiente che la legge interpretativa imponga una scelta ermeneutica rientrante fra le possibili opzioni interpretative, cioè stabilisca un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore: entro tali limiti il ricorso allo strumento della interpretazione autentica non è sospettabile d'illegittimità costituzionale, pur sopravvenendo in presenza di una diversa giurisprudenza consolidata" (Cass. n. 4070/2004; n. 9885/2003; n. 3702/1992).

La natura interpretativa della norma di cui al citato comma 540 dell'art. 1 della L. n. 311/2004 ne comporta la conseguente retroattività: la successiva norma abrogatrice non può che avere la medesima efficacia, retroagendo anch'essa al tempo della norma anteriore interpretata. Sicché l'avvenuta abrogazione del comma 540 dell'art. 1 della L. n. 311/2004 ad opera dell'art. 4 del D.L. n. 35/2005, come modificato dalla legge di conversione n. 80/2005, non ha avuto (e non poteva avere) l'effetto né di fissare per il tempo di vigenza della norma interpretativa il significato enucleato tra quelli ragionevolmente ascrivibili alla norma anteriore, né di espungere (per di più, in via definitiva) dall'ordinamento quello stesso significato che vi aveva, invece, fissato quale l'unico possibile (come sostiene la difesa del Beta S.p.a.): in altri termini, l'intervenuta abrogazione ha reso la norma interpretativa, se così si può dire, una norma inutiliter data, restituendo inalterata la situazione alla precedente contrapposizione ermeneutica tra i diversi significati possibili attribuiti alla norma interpretata.

6.3. Non resta che esaminare la questione alla luce di quanto disposto dal legislatore con l'art. 1 quinquies del D.L. n. 44/2005 (aggiunto dalla legge di conversione n. 88/2005) a norma del quale "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento".

Il carattere interpretativo di tale norma, che ha, salva la limitazione alle "centrali elettriche", gli stessi contenuti del già esaminato comma 540 dell'art. 1 della L. n. 311/2004, non può esser posto in dubbio per tutta la serie di considerazioni dapprima svolte a proposito del citato comma 540. Riportando la questione da risolvere alle sue originarie ragioni - il contenzioso insorto relativamente alla computabilità delle turbine nella determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche - il legislatore ha enucleato dalla norma interpretata uno dei significati ad essa ragionevolmente attribuibili, avallando, in buona sostanza, la soluzione adottata da questa Corte con la ricordata sentenza n. 21730/2004, in particolare per quanto concerne la rilevanza del concetto di unico bene complesso che rappresenta il nucleo forte dell'orientamento espresso dalla Corte con la ricordata sentenza.

Infatti, la norma in esame, con riferimento alle centrali elettriche, rimanda proprio ad una definizione di costruzione stabile che viene individuata nell'essere tale costruzione costituita "dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso". In questa definizione non può sorprendere la prevista possibilità di una "connessione strutturale" realizzata "in via transitoria", perché nello stesso art. 812 del codice civile è considerata "bene immobile" una (non altrimenti determinata) "costruzione" che sia connessa al suolo "a scopo transitorio": il valore centrale della norma, che certifica quale sia stato l'oggetto dell'attenzione precipua del legislatore, è indubbiamente costituito dal carattere "strutturale" della connessione, dalla irrilevanza dei "mezzi di unione" con i quali tale connessione sia realizzata, e dalla finalità della medesima connessione alla realizzazione dell'"unico bene complesso".

L'idea di fondo è, in buona misura, la stessa che questa Corte ha avuto modo di esplicitare in anni più lontani (Cass. n. 962/1970). In quella occasione la Corte ebbe ad affermare che "parte integrante di una cosa è quella che, costituendo elemento essenziale della sua esistenza, assurge a requisito della sua struttura": a tale scopo occorre "che le due cose vengano ad unificarsi materialmente in modo tale che la cosa incorporata perda la propria autonomia fisica e giuridica, tanto da render impossibile una sua separazione senza la contemporanea dissoluzione o la sostanziale alterazione del tutto".

Ecco, quindi, emergere, anche alla luce dell'interpretazione della normativa civilistica, i fattori della "connessione strutturale" e della "funzionalità della connessione" alla formazione di un "unico bene complesso" assunti dal legislatore, nell'art. 1 quinquies del D.L. n. 44/2005, al fine di qualificare le turbine, in quanto elementi essenziali costitutivi del bene "centrale elettrica", "bene immobile per incorpora-zione di mobile ad immobile": e non rileva il mezzo di "unione" tra "mobile" ed "immobile" per considerare il primo incorporato al secondo, sia perché quel che davvero conta è l'impossibilità di separare l'uno dall'altro senza la sostanziale alterazione del bene complesso (che non sarebbe più, nel caso di specie, una centrale elettrica), sia perché "mezzo di unione" idoneo a determinare l'incorporazione non può essere qualificato solo quello che tale poteva considerarsi al tempo dell'approvazione del codice civile, dovendosi tener conto del progresso tecnologico e dell'ineludibile condizionamento dei mezzi utilizzati a specifiche esigenze tecniche (come accade per le turbine, secondo quanto afferma la stessa difesa della Beta S.p.a., per le quali devono utilizzarsi particolari mezzi di unione al suolo in ragione della necessità di tener conto della dilatazione cui sono soggette per le elevate temperature di esercizio).

6.4. Ritenuto, pertanto, che della norma di cui all'art. 1 quinquies del D.L. n. 44/2005, si debba fare applicazione nel presente giudizio, deve essere esaminata l'eccezione di illegittimità costituzionale della predetta disposizione per contrasto con gli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione, sollevata dalla difesa della Beta S.p.a. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.

In primo luogo, non è sostenibile che la disposizione sia viziata per irragionevolezza per aver stabilito che una determinata norma si interpreti in un senso riguardo ad alcuni soggetti che ne sono destinatari e in un senso diverso (addirittura opposto) rispetto ad altri soggetti. L'assunto non è vero: la norma in discussione, che ha, per quanto detto, natura effettivamente interpretativa, è diretta a risolvere, in via definitiva, un (non altrimenti dirimibile) contrasto ermeneutico insorto relativamente alla situazione, assai specifica, delle centrali elettriche, e non stabilisce affatto che la norma interpretata sia soggetta ad una diversa esegesi in situazioni omogenee. L'indeterminata categoria degli immobili collocati (o collocabili) nel gruppo catastale D, stante la loro innegabile e variegata disomogeneità di natura e di struttura, non può validamente costituire, ai fini del giudizio di ragionevolezza alla luce dell'art. 3 della Costituzione, l'ineludibile tertium comporationis. In particolare manca non solo la prova, ma nemmeno la mera indicazione, di una situazione nella quale sussista, nell'ambito della predetta categoria di immobili, una relazione tra "mobile" (nel caso le turbine) ed "immobile" (nel caso la centrale elettrica) che ponga i medesimi problemi (anche con riferimento ai "mezzi di unione" al suolo) in ordine alla fattispecie della "incorporazione" per la formazione di un "unico bene complesso" manifestatisi per le centrali termoelettriche.

Alcuna significatività può, poi, riconoscersi alla previsione normativa circa la rideterminazione dei trasferimenti erariali agli enti locali: è stato, infatti, già ricordato che proprio perché la Beta S.p.a., in sede di utilizzazione della procedura DOCFA, aveva escluso le turbine dal computo della rendita catastale delle centrali elettriche, si era venuta a determinare rispetto alla situazione precedente una diminuzione delle entrate Ici talmente considerevole da richiedere ben due interventi dello Stato, in sede di approvazione di legge Finanziaria, a ripianamento dei conti degli enti locali coinvolti nel "contenzioso Beta S.p.a.". La rideterminazione dei trasferimenti erariali agli enti locali, prevista dalla norma interpretativa in esame, ha il senso di confermare la natura provvisoria dell'intervento finanziario di ripianamento (che non poteva trasformarsi un aumento strutturale delle erogazioni statali), che dovrà essere necessariamente ricalibrato in relazione alle conseguenze dell'applicazione della norma interpretativa sulle entrate tributarie dei comuni.

In secondo luogo, è infondato l'assunto che la norma interpretativa assoggetti ad una diversa disciplina situazioni identiche, in quanto, come si è già detto, non solo la situazione delle centrali elettriche è del tutto specifica, ma neanche sussiste alcuna significativa omogeneità tra tutti gli immobili classificabili nel gruppo catastale D, come rivela immediatamente la circostanza che alla loro valutazione catastale si debba procedere, per espressa previsione normativa, mediante stima diretta. Lo scopo perseguito dal legislatore nel dettare la norma interpretativa in esame è stato quello (e solo quello) di risolvere, per quanto concerne le centrali elettriche (perché è per questo tipo di immobili che si era determinato nella giurisprudenza un lungo ed irrisolvibile contrasto ermeneutico), il problema dell'efficacia della peculiare modalità di unione delle turbine al suolo al fine di determinarne l'incorporazione: ciò non vale a costituire uno status speciale delle centrali elettriche che ecceda la loro effettiva specificità all'interno della più ampia (e assolutamente variegata) categoria degli "opifici". Né è ammissibile eccepire in astratto la disparità di trattamento senza che vengano concretamente indicate le situazioni che, rispetto a quella in discussione, siano effettivamente identiche (in particolare, per quanto qui interessa, abbiano anche registrato il medesimo contrasto ermeneutico) e diversamente regolate.

Infine, non è fondata la dedotta violazione della capacità contributiva. A prescindere dalla considerazione che non è prospettabile una lesione del tipo indicato in relazione alla determinazione della rendita catastale (che non costituisce né un'imposta, né un presupposto d'imposta), è sufficiente evidenziare che, secondo la ferma giurisprudenza della Corte costituzionale, la capacità contributiva, quale idoneità soggettiva alla obbligazione di imposta, desumibile dal presupposto economico al quale l'imposta è collegata, può essere ricavata, in linea di principio, da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalità, sotto il profilo della palese arbitrarietà e manifesta irragionevolezza (Corte Cost. n. 362/2000, n. 143/1995, n. 315/1994, n. 42/1992, n. 226/1984), ipotesi che, per quanto più volte si è già detto, non sussistono nel caso di specie.

7. All'accoglimento del ricorso principale - nei termini sopra precisati - consegue la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, nell'esercizio del potere di decisione nel merito di cui all'art. 384 del codice di procedura civile, rigetta il ricorso introduttivo.

8. La particolare complessità delle questioni, e la mancanza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, giustificano una pronuncia di compensazione delle spese.

P.Q.M.

riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile quello del Ministero e i ricorsi incidentali proposti contro il medesimo Ministero, accoglie il ricorso principale dell'Agenzia del Territorio e rigetta i ricorsi incidentali proposti da Gamma S.p.a. e Beta S.p.a. nei confronti dell'Agenzia, cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto e, decidendo la causa nel merito, respinge i ricorsi introduttivi delle società contribuenti. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Pres. Prestipino, Est. Genovese.

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