CONVENZIONE SULLA LEGGE APPLICABILE AI TRUST E SUL LORO RICONOSCIMENTO, ADOTTATA A L'AJA NEL LUGLIO 1985 E TATIFICATA CON LA L. NR. 364 DEL 16 OTTOBRE 1989
Art. 11
Un trust costituito in conformità alla legge specificata al precedente capitolo dovrà essere riconosciuto come trust. Tale riconoscimento implica quanto meno che i beni del trust siano separati dal patrimonio personale del trustee, che il trustee abbia le capacità di agire in giudizio ed essere citato in giudizio, o di comparire in qualità di trustee davanti a un notaio o altra persona che rappresenti un’autorità pubblica.
Qualora la legge applicabile al trust lo richieda, o lo preveda, tale riconoscimento implicherà, in particolare:
- che i creditori personali del trustee non possono sequestrare i beni del trust;
- che i beni del trust siano separati dal patrimonio del trustee in caso di insolvenza di quest’ultimo o di sua bancarotta;
- che i beni del trust non facciano parte del regime matrimoniale o della successione dei beni del trustee;
- che la rivendicazione dei beni del trust sia permessa qualora il trustee, in violazione degli obblighi derivanti dal trust, abbia confuso i beni del trust con i suoi e gli obblighi di un terzo possessore dei beni del trust rimangono soggetti alla legge fissata dalle regole di conflitto del foro.