Contro l’agire del professionista delegato ex 591-bis c.p.c. non è ammissibile l’azione speciale prevista dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, in tema di “Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”, potendo egli essere convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni cagionati nell’espletamento dell’incarico svolgimento dell’attività delegata solo ai sensi dell’art. art. 2043 cod. civ., ove siano ravvisabile il dolo o la colpa non lieve.
Piuttosto, i presupposti per l’azione ai sensi della legge n. 117 del 1988 possono configurarsi in relazione al provvedimento del giudice dell’esecuzione nel quale sia sfociato l’atto del professionista delegato, previo inutile esperimento dei previsti rimedi impugnatori e sempre che ne ricorrano i tassativi presupposti. In tal caso, l’azione ex legge n. 117 del 1988 può essere proposta anche in concorso con l’azione risarcitoria verso il delegato.