Il coordinamento tra l’art. 2843 e l’art. 2916 cod. civ. impone di ritenere che l’annotazione nei registri immobiliari del trasferimento, da farsi a margine dell’iscrizione ipotecaria, ha, in fase esecutiva-distributiva, una funzione non costitutiva, bensì dichiarativa; non giova, infatti, a costituire una garanzia già in essere, bensì, più limitatamente, a identificare il soggetto che ne è titolare. Ne consegue che l’omissione dell’annotazione non può determinare la degradazione a chirografario di un credito assistito da un’ipoteca opponibile alla procedura esecutiva, anche quando la cessione sia avvenuta prima della vendita del bene pignorato, specialmente laddove il trasferimento del credito sia stato idoneamente palesato al Giudice dell’Esecuzione, ai creditori concorrenti e al debitore esecutato, generando in loro un affidamento legittimo.