In caso di cessione “in blocco” dei crediti ex art. 58 TUB è ben possibile che il credito ceduto (la cui titolarità determina la legittimazione attiva in capo al cessionario) sia individuato per relationem, cioè facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise ed univoche, che i crediti devono possedere alla data della cessione perché possano essere considerati rientranti nell’oggetto del contratto: in tale prospettiva, possono avere rilievo elementi come la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio, la causa del credito (intesa come tipo di operazione di finanziamento bancario), nonché l’esistenza di una situazione patologica di inadempimento del creditore.