Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 1203.
(Surrogazione legale).
La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:
1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorche'
chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli
preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue
ipoteche;
2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla
concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o piu' creditori a
favore dei quali l'immobile e' ipotecato;
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri
al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;
4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario, che paga
con danaro proprio i debiti ereditari;
5) negli altri casi stabiliti dalla legge.