Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 1263

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1263. 
 
                      (Accessori del credito). 
 
  Per effetto della cessione, il credito e' trasferito al cessionario
con i privilegi, con le garanzie personali e reali e  con  gli  altri
accessori. 
 
  Il cedente non puo' trasferire al cessionario,  senza  il  consenso
del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di
dissenso, il cedente rimane custode del pegno. 
 
  Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti. 
 
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