Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 1263.
(Accessori del credito).
Per effetto della cessione, il credito e' trasferito al cessionario
con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri
accessori.
Il cedente non puo' trasferire al cessionario, senza il consenso
del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di
dissenso, il cedente rimane custode del pegno.
Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.