Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2560

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2560. 
 
                (Debiti relativi all'azienda ceduta). 
 
  L'alienante non e'  liberato  dai  debiti,  inerenti  all'esercizio
dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che  i
creditori vi hanno consentito. 
 
  Nel trasferimento di un'azienda  commerciale  risponde  dei  debiti
suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri
contabili obbligatori. 
 
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