Note su espropriazioni immobiliari e acquisti mortis causa

I principali aspetti problematici dell'esecuzione forzata immobiliare nel suo complesso rapporto con le successioni mortis causa correlate al bene pignorato. Le implicazioni del principio di continuità delle trascrizioni. Un'analisi condotta alla luce delle prassi invalse e delle posizioni più recenti maturate in giurisprudenza.

SOMMARIO:

1. La verifica formale sull’appartenenza del bene.
2. La continuità delle trascrizioni.
3. I controlli della titolarità e i passaggi mortis causa del bene.
4. L’accertamento in sede contenziosa finalizzato alla trascrizione dell’accettazione tacita.
5. Le soluzioni accolte dalla giurisprudenza di legittimità.
6. Modalità operative e meccanismi di raccordo.

 

  1. La verifica formale sull’appartenenza del bene.

La norma di cui all’art. 2650 c.c. è perspicua nel disporre che ogni trascrizione contro un soggetto, per poter essere efficace, deve essere preceduta da una trascrizione in suo favore avente ad oggetto lo stesso diritto.

In materia di esecuzioni immobiliari, la norma in parola assume rilevanza nella misura in cui la trascrizione del decreto di trasferimento è suscettibile di produrre effetti in favore dell’aggiudicatario nella misura in cui, a monte della vendita forzata in danno del debitore, per il principio della continuità delle trascrizioni, consti un valido titolo di acquisto trascritto in favore dello stesso esecutato.

La giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che, nelle esecuzioni immobiliari, è compito del giudice appurare d’ufficio la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale attinto dal pignoramento, mediante l’esame della documentazione depositata dal creditore procedente, ovvero integrata per ordine dello stesso Giudice ai sensi dell’art. 567 c.p.c. dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore[1].

Nello specifico, il creditore non è onerato di dimostrare l’effettiva titolarità del diritto in capo al debitore esecutato. L’ordinamento si appaga, infatti, della semplice allegazione di indici esteriori di appartenenza.  

Al creditore procedente è fatto carico di documentare, mediante idonea documentazione, la trascrizione di un titolo di acquisto in favore del debitore esecutato in uno all’assenza di trascrizioni “contro”, eventualmente correlate ad atti di disposizione del bene, anteriori rispetto alla trascrizione del pignoramento[2].

In tal senso, nell’espropriazione non rileva che il debitore esecutato sia l’effettivo proprietario del bene pignorato, prevalendo il principio dell’appartenenza, che ha portata esclusivamente processuale e può non combaciare con la proprietà del bene.

La verifica dell’appartenenza si basa sostanzialmente sulle evidenze dei Registri immobiliari. Il giudice dell’esecuzione procede all’accertamento in parola ex officio, esaminando tutti i documenti che corredano l’istanza di vendita, se del caso integrati entro un termine di sessanta giorni all’uopo assegnato.

Quel che rileva, ai fini del controllo in questione, è che l’epilogo in cui l’esame si risolve, per un verso, faccia affiorare che il debitore appaia titolare del bene in quanto precedentemente al pignoramento si evinca la trascrizione a suo favore un atto d’acquisto; per altro verso, faccia constare la c.d. continuità delle trascrizioni per un segmento temporale di vent’anni calcolato a ritroso dalla data di trascrizione del pignoramento.

Detta analisi “di superficie” è reputata dall’ordinamento bastevole rispetto all’esigenza di salvaguardare l’aggiudicatario dal rischio dell’evizione, qualora “a valle” della vendita forzata un terzo si affermi titolare di un diritto sul bene incompatibile con l’attuazione della pretesa esecutiva su di esso da parte del creditore.

La verifica si compendia, in definitiva, in un accertamento di declinazione rigosoramente formale. Non vi è, infatti, verifica sostanziale, posto che la titolarità del diritto in capo all’esecutato non assurge a presupposto dell’esecuzione forzata; inoltre – com’è noto – il decreto di trasferimento non acclude un accertamento cognitorio sull’appartenenza all’esecutato del cespite.

Del resto, è proprio l’assenza di poteri cognitivi in capo al giudice dell’esecuzione ad aver implicato, nel recinto del processo esecutivo, una sorta di tipizzazione legislativa della prova della proprietà, individuabile esclusivamente — come si evince dall’art. 567, comma 2, c.p.c. e dall’art. 2858 c.c. — nelle risultanze dei registri immobiliari”.

 

  1. La continuità delle trascrizioni.

La verifica connessa agli indici di appartenenza del diritto pignorato in testo all’esecutato non si configura alla stregua di condizione di procedibilità dell’azione esecutiva. Il pignoramento, infatti, preserva la propria efficacia sol che il creditore abbia provveduto ad allegare i documenti di cui all’art. 567, comma 2, c.p.c. nel termine all’uopo previsto. Rimane possibile, infatti, intervenire anche in seguito, qualora si mostrino necessarie integrazioni tese a ricostruire e/o ristabilire, nella prospettiva di tutelare l’aggiudicatario dal rischio dell’evizione, la continuità delle trascrizioni nel senso dianzi espresso.

Nel caso in cui non venga in evidenza la continuità delle trascrizioni, il giudice dell’esecuzione può, infatti, richiedere le aggiunte e i supplementi di documentazione che ritiene necessari; il procedente dovrà curarsi di versare in atti quanto richiesto, nel rispetto del termine di cui comma 3, c.p.c. della norma appena richiamata, a pena di inefficacia del pignoramento.

Da ciò si deduce che la continuità delle trascrizioni è suscettibile di essere ripristinata, anche successivamente all’atto del pignoramento, purché prima della vendita[3], essendo detta continuità finalizzata a rendere stabile l’acquisto dell’aggiudicatario. Merita considerare, d’altronde, che su detto acquisto non si ripercuotono le sopravvenute vicende del titolo esecutivo[4] né si riflettono la successiva estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo[5].

 

  1. I controlli della titolarità e i passaggi mortis causa del bene.

La connotazione dell’accertamento formale sull’appartenenza del bene reca un aspetto intrinseco di fragilità, posto che non sempre le risultanze catastali lo rendono oggettivamente possibile.

La difficoltà ostativa attiene ai casi in cui, nella “catena” dei trasferimenti del bene da un soggetto all’altro e fino al debitore esecutato, si sia innestato l’“anello” di un passaggio mortis causa.

La conseguenza più immediata del difetto di trascrizione dell'acquisto per causa di morte è la mancanza di continuità delle trascrizioni, che rende inefficaci le successive trascrizioni e iscrizioni.

Necessita anche osservare che il mantenere la trascrizione dell'accettazione di eredità come onere, anziché come obbligo dell'erede, si mostra essere un’opzione di sistema sdrucciolevole. In effetti, nella generalità dei casi il vero interessato all'esecuzione della trascrizione ex art. 2648 c.c. è l'avente causa dall'erede, non certo quest'ultimo[6], il che denota la vasta disapplicazione dell'istituto nella realtà concreta.

Non marginali appare poi la difficoltà di effettuare la trascrizione, nel caso in cui l'acquisto dell'eredità non consegua ad un atto di accettazione, espressa o tacita[7], ma avvenga addirittura ex lege per il possesso di beni ereditari, protratto per tre mesi dall'apertura della successione ed in assenza di inventario, ex art. 485 c.c..

Se la parte meno rigida della dottrina ritiene sufficiente che dall’esame della documentazione emerga che l’esecutato sia in possesso del bene senza aver redatto inventario perché il giudice dell’esecuzione possa accertare la sussistenza delle condizioni di cui al richiamato art. 485 c.c. e disporre la vendita[8], la restante parte degli studiosi, in ragione anche della non trascrivibilità di tale accertamento incidentale del giudice dell’esecuzione ex art. 2648 c.c. poiché non contenuto in un atto pubblico o in una sentenza, circostanza che esporrebbe a rischio la stabilità della vendita forzata; ritiene preferibile la soluzione secondo la quale, quando l’acquisto mortis causa non sia trascritto e non vi siano le condizioni dell’accettazione tacita, sarebbe necessario concedere ai creditori un termine per integrare la documentazione e produrre gli atti da cui desumere la qualità di erede dell’esecutato.

La rilevanza del tema si coglie, nondimeno, sol che si consideri la molteplicità delle possibili ipotesi di accettazione tacita dell’eredità ipotizzabili: si pensi agli atti di disposizione di beni e diritti ereditari quali l’alienazione, la costituzione di diritti reali di garanzia o di godimento di beni ereditari, la proposizione di domanda giudiziale di divisione; si immagini la partecipazione alla divisione ereditaria in genere o l’impugnazione del testamento o la costituzione in giudizio degli eredi del de cuius.

Occorre precisare che tali atti saranno trascrivibili solo se trasfusi in atto pubblico o scrittura privata autenticata o se di essi si dia atto con sentenza.

L’approccio al problema enucleato muove da tre elementi di certezza: il primo sta in ciò, che non sono ipotizzabili, alla stregua del sistema, soluzioni nella continuità delle trascrizioni; il secondo, sta in ciò, che la denuncia di successione ha una portata circoscritta all’ambito fiscale[9] e del problema in parola non agevola la soluzione; il terzo, risiede nella preclusione per il giudice dell’esecuzione della compimento di accertamenti sulla titolarità del diritto pignorato in capo all’esecutato che travalichino il riscontro, solo formale, di quanto emerge dai Registri immobiliari.

Se questa è la cornice concettuale, ciò che appare è imprescindibile che il procedente si incarichi della trascrizione, a proprie cure e spese, di un atto che postuli l’accettazione tacita dell’eredità, allo scopo di ristabilire la continuità delle trascrizioni.

Il quadro normativo si mostra del resto inequivoco. L’art. 2648 c.c. prevede, infatti, al comma 1, la trascrizione dell’accettazione di eredità che importi l’acquisto dei diritti di cui ai nn. 1, 2 e 4 dell’art. 2643 c.c.: trattasi della proprietà e dei diritti parziari di godimento. Il comma 3 del medesimo art. 2648 c.c. dispone che “se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell’eredità, si può chiedere la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”.

Soggiunge l’art. 2666 c.c. che la trascrizione – eseguibile in buona sostanza anche a cura dal creditore procedente – “giova a tutti coloro che vi hanno interesse” e, quindi, anche all’aggiudicatario il cui acquisto, sotto il profilo della continuità delle trascrizioni, si “fissa” con la trascrizione dell’atto di pignoramento fatta contro il debitore esecutato.

Sul piano degli effetti occorrono ulteriori precisazioni. La prima è quella per cui, se l’atto anteriore viene trascritto “le successive trascrizioni (…) producono effetto secondo il loro rispettivo ordine, salvo il disposto dell’art. 2644 c.c.” (art. 2650, comma 2, c.c.); la seconda è quella per cui la trascrizione successiva a carico dell’acquirente – quindi pure quella a carico dell’esecutato – non produce effetto “se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto” (art. 2650, comma 1, c.c.).

Il principio di continuità delle trascrizioni estende i propri effetti anche al pignoramento, posto che l’art. 2650 c.c. è norma di carattere generale, che non contempla alcuna distinzione tra le varie formalità a carico dell’esecutato.

Matte in conto anche osservare che, dal punto di vista del diritto sostanziale l’art. 2913 c.c. significativamente prevede che “non hanno effetto in pregiudizio al creditore pignorante e ai creditori intervenuti gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento”. Detta disposizione, come precisato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, va interpretata estensivamente nel senso che non solo gli atti di alienazione ma tutte le modifiche nella titolarità del bene pignorato sono inefficaci/inopponibili per i creditori procedenti e/o intervenuti, una volta trascritto l’atto di pignoramento[10].

Inoltre, il disposto di cui all’art. 2919 c.c. tutela altresì l’aggiudicatario prevedendo che nei confronti di questi debbano considerarsi inefficaci/inopponibili gli stessi atti già considerati tali per i creditori procedenti/intervenuti.

In tal caso, dunque, l’eventuale decreto di trasferimento emesso dal Giudice dell’esecuzione trasferirà la titolarità del bene pignorato dal de cuius all’aggiudicatario e potrà essere trascritto contro lo stesso de cuius nel pieno rispetto della continuità delle trascrizioni.

Tenuto conto della trama delle regole codicistiche esposte, la trascrizione dell’acquisto compiuto dall’erede, che abbia accettato tacitamente, per quanto eventualmente posteriore al pignoramento, è funzionale ad assicurare l’indefettibile continuità delle trascrizioni, dunque a salvaguardare l’opponibilità della titolarità del diritto in capo all’esecutato a chi trascriva il proprio acquisto in seguito alla trascrizione del primo dell’esecuzione.

 

  1. L’accertamento in sede contenziosa finalizzato alla trascrizione dell’accettazione tacita.

Si è detto che la norma di riferimento rappresentata dall’art. 2648 c.c. prevede l’obbligo di “trascrivere l’accettazione dell’eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell’articolo 2643”; la medesima disposizione precisa, al comma secondo, che la trascrizione dell’accettazione dell’eredità può eseguirsi in forza di atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenenti la dichiarazione di accettazione (accettazione in forma espressa). Inoltre, se il chiamato ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità ex art. 476 c.c., la trascrizione può essere richiesta in forza di tale atto purché esso risulti da sentenza, atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

In un’ampia somma di casi il debitore nei cui confronti viene intrapresa la procedura esecutiva immobiliare decede ovvero viene sottoposto a pignoramento un bene immobile di provenienza ereditaria per cui l’erede/debitore non risulti ancora aver trascritto l’atto di accettazione dell’eredità.

Le vicende afferenti la titolarità dei beni trasferiti iure successionis implicano importanti riflessi sul processo esecutivo che li concerne, ove l’acquisto mortis causa non sia stato trascritto. Per le successioni apertesi dopo la trascrizione del pignoramento, la procedura esecutiva non sconta conseguenza alcuna in ragione della morte del debitore, proseguendo essa nei confronti dei successori di quest’ultimo, senza alcuna interruzione  e senza che si renda neppure necessario effettuare la trascrizione dell’intervenuta successione[11]. Del resto, l’istituto dell’interruzione non può trovare applicazione nel processo esecutivo posto che “in esso non si svolge un accertamento che richieda la costante attuazione di un formale contraddittorio[12].

Viceversa, assai pregnanti sono le conseguenze in caso di omessa trascrizione dell’acquisto per causa di morte in ipotesi di procedura esecutiva iniziata con atto di pignoramento trascritto su beni che si assumono di provenienza ereditaria, per debiti personali del preteso erede.

Il caso del pignoramento eseguito e trascritto su beni di provenienza ereditaria, senza che risulti in capo al debitore esecutato l’acquisto iure successionis, ha condotto all’elaborazione di soluzioni diversificate.

Secondo una prima opzione interpretativa l’istanza di vendita non corredata dalla prova dell’accettazione espressa o tacita dell’eredità, ovvero da una sentenza che accerti l’acquisto anche ex lege della qualità di erede, va incontro alla declaratoria di estinzione della procedura esecutiva, con contestuale ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento. In ipotesi in cui manchi la prova in parola ad essere indimostrata – si argomenta – è la proprietà dei beni pignorati in capo all’esecutato, tanto da privare l’istanza di vendita dei presupposti per il suo accoglimento[13].

È invalsa, nondimeno, nella prassi una prospettiva ermeneutica meno rigida, che ritiene la sussistenza del mero onere per il creditore procedente di eseguire la trascrizione dell’accettazione dell’eredità prima che venga ordinata la vendita, in un termine assegnato.

A titolo esemplificativo, in tal senso si è posta la prassi del Tribunale di Roma, che nel caso di accettazione espressa o tacita risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata o da sentenza non trascritte, ha implicato la costante richiesta della trascrizione ai sensi dell’art. 2648 c.c., formalità attuabile pure dopo la trascrizione pignoramento posto che la stessa veniva richiesta esclusivamente ai fini della continuità delle trascrizioni che per legge può essere sanata ex post. In assenza di atti di accettazione espressa o tacita dell’eredità, il creditore avrebbe dovuto, prima procurarsi il titolo da trascrivere a favore del debitore, esperendo l’actio interrogatoria ex art. 481 c.c. ovvero l’azione volta ad accertare l’accettazione dell’eredità; solo dopo avrebbe potuto agire esecutivamente contro l’erede. Per tale motivo, le procedure esecutive incardinate nei confronti dell’erede in assenza di trascrizione di un atto di acquisto in suo favore venivano dichiarate improcedibili.

Non mancano nel concreto dell’esperienza giudiziaria soluzioni ancora più elastiche, in quanto tese a conservare l’efficacia del processo esecutivo: in tal senso, si concede al creditore procedente la possibilità di regolarizzare la continuità delle trascrizioni anche dopo la vendita, purché prima del decreto di trasferimento.

In questa prospettiva, si è declinata la prassi del Tribunale di Milano, ove, ponendosi in rilievo le caratteristiche della procedura esecutiva, volta alla realizzazione del credito ed alla tutela immediata del creditore, si è riconosciuto a quest’ultimo la possibilità di regolarizzare la continuità delle trascrizioni, ove possibile, anche dopo l’ordinanza di vendita.

Tutte le rappresentate ottiche d’approccio convegono su un dato accomunante: quello per cui al giudice dell’esecuzione non è assegnato, al di fuori del controllo formale di quanto risulta dai registri immobiliari, alcun potere di accertamento circa la titolarità del diritto oggetto di pignoramento in capo all’esecutato. Ne deriva che, qualora l’accertamento non possa avvenire, sulla scorta dei riscontri documentali demandati al giudice dell’esecuzione, si esige, in mancanza di una specifica disposizione di legge che consegni allo stesso giudice dell’esecuzione il predetto accertamento, che lo stesso si svolga in una parentesi esterna ed estranea al processo esecutivo e si definisca con un provvedimento idoneo a raggiungere la stabilità tipica del giudicato.

Un’ipotesi complessa è, dunque, proprio quella in cui difetti un atto da trascrivere, il che succede allorché l’esecutato, quale chiamato all’eredità, si trovi nel possesso dei beni ereditari e, quindi, a prescindere dalle risultanze dei Registri immobiliari, si comporti uti dominus.

In tal caso, non è recessiva la funzione della trascrizione dell’acquisto mortis causa in capo all’esecutato, che rimane quella di tutelare l’acquisto dell’aggiudicatario, salvaguardandone la stabilità in ipotesi di conflitto con gli aventi causa dall’erede apparente (ove l’esecutato sia il vero erede) o dall’erede vero (qualora l’esecutato sia un erede apparente)”[14].

Ora, facendo difetto in capo al giudice dell’esecuzione di una potestà accertativa dei diritti, qualora manchi un atto da trascrivere non è in sede esecutiva che si può sopperirvi; la qualità di erede andrà accertata fuori dal processo esecutivo.

In altri termini, il giudice dell’esecuzione non può scrutinare, nemmeno ai soli fini del processo esecutivo, l’avvenuto acquisto della qualità di erede, quindi del bene pignorato da parte del chiamato all’eredità; non può farlo neppure qualora emergano per tabulas sintomatici elementi, suffragati da dati fattuali inequivoci, tra i quali, segnatamente, il possesso dei beni ereditari.

La giurisprudenza di legittimità è orientata puntualmente in tal senso[15].

La Corte di Cassazione, si è recentemente soffermata sulle spinose tematiche della accettazione tacita dell'eredità e della continuità delle trascrizioni, con particolare riferimento, per quanto riguarda l'espropriazione immobiliare, alla possibilità, per il creditore procedente, di trascrivere, a sue cure e spese, l'accettazione tacita dell'erede-debitore esecutato.

Alcuni principi di diritto risultano icasticamente espressi:

"In materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede – debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può' richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando cosi la continuità' delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2650 c.c., comma 2, purché prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'articolo 569 c.p.c.”.

“Se, invece, il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli articoli 485 o 527 cod. civ., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza."

"In materia di espropriazione immobiliare esattoriale (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 78 e ss., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98 del 2013), qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede – debitore esecutato, l'agente della riscossione, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, prima di disporre la vendita ai sensi dell'articolo 78”.

A ben guardare, la Suprema Corte ha, in particolare, insistito sulla inidoneità al giudicato di un accertamento sull’accettazione tacita condotto per contingenza in sede esecutiva; esso non consentirebbe di rispettare il principio della continuità delle trascrizioni e si esporrebbe, per di più, ad una eventuale rinuncia all’eredità sopravvenuta da parte dell’esecutato, con connesso rischio di evizione dell’aggiudicatario.

In quest’ottica, sarà essenziale, per il creditore procedente, avviare un giudizio di accertamento, in sede necessariamente contenziosa e con trascrizione della relativa domanda introduttiva, allo scopo di provvedere, successivamente, alla trascrizione della titolo giurisdizionale accertativo della qualità di erede in capo all’esecutato, così addivenendo al ripristino della indispensabile continuità.

 

  1. Le soluzione accolte dalla giurisprudenza di legittimità.

La Suprema Corte, in buona sostanza, muovendo dal presupposto per cui l’accettazione di eredità è un atto di acquisto soggetto a trascrizione ex art. 2648 c.c. e che il primo comma dell’art. 2650 c.c. è applicabile anche agli atti di acquisto mortis causa, giunge a ritenere che, se non risulta trascritto l’atto di acquisto a causa di morte, le successive trascrizioni ed iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto[16].

Il che vuol dire che non produrrebbe effetto la trascrizione del pignoramento qualora non fosse preceduta dalla trascrizione dell’atto di acquisto mortis causa ad appannaggio dell’esecutato.

Certamente, ove si reputasse applicabile il solo primo comma dell’art. 2650 il processo esecutivo sarebbe esposto ad un aborto, non potendo continuare per la realizzazione coattiva della pretesa del creditore.

Ad una speculare conclusione si approda, di contro, se si ritiene applicabile il secondo comma dello stesso art. 2650 c.c., in virtù del quale “quando l’atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo...”.

In definitiva, dovrebbe rivelarsi imprescindibile considerare, non solo e non tanto il momento della trascrizione del pignoramento, quanto quello della trascrizione di atti di acquisto mortis causa avvenuta in un frangente successivo. Ciò porterebbe ad ammettere che una trascrizione del titolo d’acquisto anche successiva sia idonea a sanare la precedente lacuna.
Proprio questa è la tesi “liberale” accolta dalle sentenze richiamate rispetto alla soluzione prima prospettata, che “neutralizza” il processo sol perché il pignoramento non è preceduto dalla trascrizione del titolo di acquisto a favore del debitore esecutato erede del de cuius titolare del bene secondo le risultanze dei registri immobiliari.

Quella della Suprema Corte appare essere l’opzione più plausibile, in quanto non si riscontrano ragioni ostative all’applicabilità del comma 2 dell’art. 2650 c.c.

  1. Modalità operative e meccanismi di raccordo.

Al fine di accorciare i tempi utili a conseguire il provvedimento idoneo a sorreggere la trascrizione può rivelarsi funzionale il ricorso alle forme semplificate di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c.

L’accettazione andrà provata attraverso il vittorioso esperimento di un’azione di accertamento della qualità di erede in capo al soggetto che occupa uno dei “passaggi” del bene nel ventennio anteriore alla trascrizione del vincolo pignoratizio.

Nel caso in cui manchi l’accettazione espressa, occorrerà dimostrare che il chiamato all’eredità ha compiuto determinati atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare l’eredità medesima[17].

Al riguardo, nel rammentare che la denuncia di successione mortis causa ritualmente trascritta ha rilevanza ai soli fini fiscali, rimanendo inidonea a comprovare la qualità di eredi dei semplici chiamati all’eredità[18], è d’uopo constatare che anche il pagamento delle imposte di successione non può ritenersi, per costante giurisprudenza, idoneo a integrare un atto di accettazione tacita, inserendosi nel novero degli atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea che il chiamato all’eredità può compiere in base all’art. 460 c.c..

Per converso, l’accettazione tacita è evincibile dal compimento di atti al contempo fiscali e civili: è il caso della voltura catastale, che viene in evidenza, non soltanto sul piano tributario del pagamento dell’imposta, ma su quello civile, per l’accertamento legale o materiale, della proprietà e dei relativi passaggi. Il principio, d’altronde, sta in ciò, che chi intenda accettare l’eredità assume l’onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a se stesso[19].

Altro elemento probatorio funzionale alla dimostrazione dell’intervenuta accettazione tacita dell’eredità è la riscossione dei canoni di locazione di un bene ereditario, atto essenzialmente dispositivo e non meramente conservativo[20].

Nel novero degli altri elementi presuntivi si iscrivono, poi, la collocazione della residenza del chiamato nell’immobile oggetto di procedura (rilevante anzitutto ai sensi dell’art. 485 c.c.), il pagamento delle spese condominiali, il versamento delle spese per le utenze, la stipulazione di contratti inerenti beni dello stesso (oltre alla citata locazione, anche l’appalto, il contratto d’opera e il mandato).

Conseguito il provvedimento d’accertamento – consolidatosi lo stesso col passaggio in giudicato – il creditore potrà procedere con la relativa trascrizione, ai sensi e per gli effetti di legge.

La questione dei meccanismi di raccordo fra l’esecuzione forzata in corso e il procedimento contenzioso resosi necessario in funzione dell’accertamento dell’accettazione tacita ha trovato diverse composizioni operative nelle prassi dei tribunali.

Sarà certamente il giudice dell’esecuzione, che ex art. 484 c.p.c. ha il potere di condurre nel migliore dei modi il processo a quella che è la realizzazione della tutela giurisdizionale in capo al creditore procedente, a concedere termine al creditore per ovviare alla discontinuità delle trascrizioni provvedendo egli stesso a trascrivere il titolo d’acquisto mortis causa a favore dell’esecutato ed assicurando così quella continuità che mancava.

In alcuni uffici giudiziari si è ritenuto vantaggioso l’impiego dell’istituto della sospensione ex art. 624-bis c.p.c.: in buona sostanza, il creditore bisognoso di ottenere in separata sede un titolo giurisdizionale utile a colmare il deficit nella sequenza delle trascrizioni, è stato onerato dell’incombenza di richiedere la sospensione ai sensi e per gli effetti della norma evocata.

In altri contesti, si è reputato in funzione dell’acquisizione del titolo accertativo in capo all’esecutato della qualità di erede si è postulata l’applicabilità dell’art. 295 c.p.c.[21], norma riguardante, in linea di principio, i rapporti tra il processo di cognizione vertente sulla questione pregiudiziale e il processo di cognizione vertente sulla questione pregiudicata, eppure vocata a governare la correlazione fra il processo di cognizione che racchiude l’accertamento della questione pregiudiziale e il processo esecutivo di cui condiziona l’esito, ossia la vendita e la massimizzazione del suo ricavato.

 

 

[1] Così Cass., 26 maggio 2014, n. 11638.

[2] Cass. 8 novembre 1993, n. 11090; Cass. 26 maggio 2014, n. 11638.

[3] In questo senso v. esplicitamente Cass. 26 maggio 2014, n. 11638.

[4] Cfr. Cass. Sez. Un., 28 novembre 2012, n. 21110.

[5] V. Art. 187-bis d.a. c.p.c.

[6] Gazzoni, La trascrizione immobiliare, I, 1991, 134-135, osserva che l'unico interesse dell'erede alla trascrizione è ravvisabile nell'esigenza di tutela rispetto agli aventi causa dall'erede apparente (artt. 534 e 2652, n. 7, c.c.).

[7] L’accettazione tacita di eredità ricorre quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede; essa può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o siano concludenti e significativi della volontà di accettare.

[8] Astuni, Successioni a causa di morte ed esecuzioni: rassegna di casi, in REF, 2010.

[9] Cass. 29 luglio 2004, n. 14395; Cass. 12 gennaio 1996, n. 178.

[10] Cfr. Cass. 10 novembre 1992, n. 12080.

[11] Cass. civ. 13 giugno 1994, n. 5721.

[12] Cass. 13 giugno 1994, n. 5721 cit.

[13] Trib. Verbania, 7 febbraio 2003, in Notariato, 2003, 483.

[14] Cass. 26 maggio 2014, n. 11638.

[15] Cass. 26 maggio 2014, n. 11638 cit.; Cass. 3 aprile 2015, n. 6833.

[16] Cass., 26 maggio 2014, n. 11638 e Cass., 3 aprile 2015, n. 6833.

[17] Uno strumento accessibile è rappresentato procedimento di cui all’art. 481 c.c., in forza del quale chiunque ha interesse può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare nei confronti dei chiamati un termine entro il quale accettare l’eredità. In caso di “ordinanza positiva” - in cui si dà atto che il chiamato abbia dichiarato di voler accettare l’eredità - non sembrano sussistere dubbi sulla possibilità di trascrivere tale provvedimento. Nondimeno, come prescrive la norma, nel caso in cui decorra il termine fissato dal Tribunale, il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità. In tale ipotesi, quindi, sarà necessario procedere con l’individuazione di ulteriori chiamati all’eredità – nei cui confronti indirizzare la medesima azione in parola – ovvero depositare ricorso per la nomina del curatore dell’eredità giacente.

[18]  Cass. 11 maggio 2009, n. 10796.

[19] Cass. 11 maggio 2009, n. 10796 cit..

[20] Cass. 6 febbraio 2014, n. 2743.

[21] Trib. Napoli Nord, 30 gennaio 2017, in proc. RGE n. 16/2015.

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