Versioni
Testo in vigore dal 21 agosto 2013
Art. 2643.
(Atti soggetti a trascrizione).
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
1) i contratti che trasferiscono la proprieta' di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il
diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i
diritti del concedente e dell'enfiteuta;
2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano
i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative
statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione
territoriale;
3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti
menzionati nei numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano servitu' prediali,
il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri
precedenti;
6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si
trasferiscono la proprieta' di beni immobili o altri diritti reali
immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di
liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo
acquirente;
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata
superiore a nove anni;
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione
di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di
tre anni;
10) i contratti di societa' e di associazione con i quali si
conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali
immobiliari, quando la durata della societa' o dell'associazione
eccede i nove anni o e' indeterminata;
11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto
indicato dal numero precedente;
12) i contratti di anticresi;
((12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione
con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico
ufficiale a cio' autorizzato)).
13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti
menzionati nei numeri precedenti;
14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o
la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.