Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 2648.
(Accettazione di eredita' e acquisto di legato).
Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredita' che importi
acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643 o
liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso
oggetto.
La trascrizione dell'accettazione dell'eredita' si opera in base
alla dichiarazione del chiamato all'eredita', contenuta in un atto
pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione
autenticata o accertata giudizialmente.
Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano
accettazione tacita dell'eredita', si puo' richiedere la trascrizione
sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto
pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o
accertata giudizialmente.
La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un
estratto autentico del testamento.