Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 2843.
(Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi
del credito).
La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca per cessione,
surrogazione, pegno, postergazione di grado o costituzione in dote
del credito ipotecario, nonche' per sequestro, pignoramento o
assegnazione del credito medesimo si deve annotare in margine
all'iscrizione dell'ipoteca.
La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto finche'
l'annotazione non sia stata eseguita. Dopo l'annotazione l'iscrizione
non si puo' cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti
indicati nell'annotazione medesima e le intimazioni o notificazioni
che occorrono in dipendenza dell'iscrizione devono essere loro fatte
nel domicilio eletto.
Per l'annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del
titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato
in paese estero, si applicano le disposizioni degli articoli 2835 e
2837.