Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 2916.
(Ipoteche e privilegi).
Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si
tiene conto:
1) delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il
pignoramento;
2) dei privilegi per la cui efficacia e' necessaria l'iscrizione,
se questa ha luogo dopo il pignoramento;
3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.