Civile Sent. Sez. 3 Num. 12080 Anno 1992
Presidente: Marcello TADDEUCCI
Relatore: Paolo VITTORIA
Data pubblicazione: 10/11/1992
Svolgimento del processo
1.- Tizio, con istanza presentata il 2 agosto 1979, chiedeva al giudice dell'esecuzione immobiliare del tribunale di Ascoli Piceno di anticipare l'udienza del 28 settembre 1979 già fissata per l'ulteriore corso del processo esecutivo e di adottare a seguito della comparizione delle parti i provvedimenti necessari per la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
L'istante esponeva che egli aveva ed avrebbe curato l'integrale soddisfacimento del creditore precedente e dei due creditori intervenuti e che aveva perciò interesse a far constare dell'adempimento di quanto dovuto per ottenere che il processo fosse dichiarato estinto, con conseguente cancellazione della trascrizione del pignoramento e liberazione degli immobili sottoposti ad esecuzione.
2.- Il creditore procedente - Alfa - dichiarava, nell'udienza del 28 settembre 1979, che il proprio credito era stato soddisfatto.
Analoga dichiarazione non veniva fatta dai creditori intervenuti prima del 2 agosto 1979 - la Gamma e la Beta.
Intervenivano nell'esecuzione altri creditori: il 10 ottobre 1979 Caio; il 28 dicembre 1979 Sempronio titolare della ditta Beta; il 23 maggio 1980 Filano.
Nell'udienza del 18 luglio 1980, da un lato la Delta dichiarava di non aver interesse alla prosecuzione del procedimento, dall'altro il debitore Tizio produceva l'atto notarile 30 luglio 1979 con cui aveva alienato l'immobile sottoposto ad esecuzione e, deducendo che i creditori intervenuti prima di tale vendita erano stati soddisfatti, tornava a chiedere che fosse ordinata la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Il 31 ottobre 1980 Tizio depositava poi una dichiarazione dell'altro creditore intervenuto prima del deposito della sua istanza, la Gamma, che riferiva d'essere stata soddisfatta del suo credito.
3.- Sorta controversia tra Tizio da un lato; Caio, Sempronio e Filano dall'altro a riguardo della proseguibilità dell'esecuzione, il tribunale rigettava la richiesta del Tizio con sentenza che, impugnata da quest'ultimo, era confermata dalla Corte d'Appello di Ascoli Piceno.
4.- La Corte d'Appello, con sentenza 6 marzo 1987, riteneva, per quanto ancora interessa:
- che il Caio, il Sempronio titolare della ditta Beta ed il Filano erano muniti di titolo esecutivo e l'intervento da loro spiegato, successivamente alla trascrizione della vendita del proprio bene fatta dal debitore esecutato, ma quando il processo esecutivo era ancora pendente, rendeva irrilevante, ai fini della prosecuzione del processo, l'avvenuto pagamento del creditore procedente e dei creditori intervenuti prima di quella vendita;
- che, contrariamente all'assunto del Tizio, non aveva parimenti rilievo che non fosse stata proposta, da alcuno dei creditori intervenuti successivamente alla trascrizione della vendita, una qualsiasi azione intesa a farne pronunziare l'annullamento o l'inefficacia.
5. - Mevia, qualificandosi erede di Tizio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi.
Caio e Filano hanno resistito con controricorso, che il secondo ha illustrato con memoria.
Sempronio non ha svolto attività difensive.
Motivi della decisione
1. - Con il primo motivo, viene dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2644, 2650, comma 2, cod. civ. e all'art. 2913 cod. civ.).
La ricorrente sostiene che l'intervento spiegato dai creditori Caio, Sempronio e Filano non poteva consentire la prosecuzione del processo e l'espropriazione forzata dell'immobile originariamente assoggettato all'esecuzione: ciò, perché l'intervento era inteso a far valere crediti vantati contro il debitore, ma era stato fatto quando il bene, sul cui ricavato essi pretendevano di soddisfarsi, era già stato venduto ad un terzo con atto trascritto.
Il motivo non è fondato.
L'art. 2913 cod. civ. dispone che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento.
Non è controverso che, nel caso, l'immobile è stato venduto dopo che il pignoramento era stato trascritto.
L'inefficacia sancita dalla norma richiamata, in quanto rappresenta lo strumento per realizzare, insieme, la regola della responsabilità patrimoniale (art. 2740 cod. civ.) e quella della parità di condizioni tra i creditori (art. 2741, comma 1, cod. civ.), prescinde dalla considerazione del tempo dell'intervento: le alienazioni dei beni sottoposti all'esecuzione sono inefficaci e lo sono in rapporto a tutti i creditori intervenuti nell'esecuzione, nello stesso modo in cui lo sono in confronto del creditore pignorante, sicché non ha rilievo che l'intervento sia compiuto nel processo esecutivo successivamente alla trascrizione della vendita del bene pignorato, fatta dal debitore esecutato ad un terzo.
2. - Con il secondo motivo, la ricorrente deduce un vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360, n. 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 563, 565, 629 e 630 cod. proc. civ.): sostiene che la sentenza impugnata ha deciso la controversia facendo erroneo ricorso agli artt. 629 e 630 cod. proc. civ.; si trattava invece di stabilire - non essendovi stata rinunzia né inattività processuale - se, essendo stato il bene venduto ed essendo stati pagati il creditore procedente ed i creditori intervenuti prima della trascrizione di tale vendita, potesse il processo proseguire su impulso di creditori intervenuti successivamente.
Il motivo non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il debitore, dopo aver alienato l'immobile sottoposto a pignoramento, ha presentato un'istanza (art. 486 cod. proc. civ.), chiedendo che il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, disponesse la liberazione del bene dal pignoramento, dopo aver dichiarato estinto il processo, e ciò perché esso debitore aveva ed avrebbe curato l'integrale soddisfacimento del creditore procedente e dei creditori intervenuti sino alla data di trascrizione della vendita.
Orbene, quante volte, dopo l'inizio dell'esecuzione forzata, viene meno il diritto a procedervi, il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di accertare la sopravvenuta mancanza dell'azione esecutiva e, quando l'avvenuto integrale pagamento di tutti i crediti risulti documentalmente e sia incontroverso, il giudice dell'esecuzione emette ordinanza (art. 487 cod. proc. civ.), che dichiara l'improseguibilità del processo esecutivo, senza necessità che il debitore proponga, per far accertare che è venuto meno il diritto a proseguire l'esecuzione, l'opposizione a questa (Cass., 18 gennaio 1983, n. 413; 23 gennaio 1985, n. 291).
La situazione, che, sul piano sostanziale, costituisce presupposto della dichiarazione di improseguibilità, è rappresentata dall'avvenuto soddisfacimento dei crediti, del creditore pignorante e di quelli intervenuti, che, nel momento in cui si postula che la situazione stessa si è determinata, hanno il potere di far proseguire il processo esecutivo avuto riguardo allo stadio, cui lo stesso è pervenuto (art. 629 cod. proc. civ., commi 1 e 2,); avvenuto soddisfacimento, al quale va equiparato il caso di accertamento, risultante da sentenza passata in giudicato, della insussistenza originaria o sopravvenuta del diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Determinatasi tale situazione e richiestosi dal debitore al giudice dell'esecuzione di rilevarla e dichiararla o il provvedimento è adottato per essere la situazione incontroversa o, se sorge contrasto tra le parti, il debitore deve, attraverso l'opposizione all'esecuzione, provocare il suo accertamento in sede di cognizione.
L'intervento spiegato nel processo esecutivo da altri creditori aventi potere di iniziativa processuale, quando l'intervento sia successivo alla presentazione dell'istanza del debitore o della opposizione all'esecuzione, ma anteriore alla ordinanza che dichiara l'improseguibilità od alla definizione del giudizio di opposizione, dà luogo al problema della rilevanza di tale intervento.
Nel caso, però, questo problema non deve essere risolto.
Il motivo, infatti, non svolge la tesi, che i creditori, pignorante ed intervenuti, erano già stati soddisfatti nel momento in cui era stata presentata l'istanza (e, del resto, questa tesi troverebbe smentita nello svolgimento del processo sopra riferito); svolge per contro la diversa tesi, che, prima della presentazione dell'istanza era stato venduto l'immobile pignorato e che da ciò derivava l'impossibilità di un ulteriore intervento di altri creditori nel processo, con la ulteriore conseguenza che, una volta soddisfatti i creditori concorrenti anteriori, il processo avrebbe dovuto essere dichiarato improseguibile nonostante che identica soddisfazione delle loro ragioni non avessero ricevuto i creditori concorrenti successivi.
Questa tesi non ha però fondamento giuridico ed essa è resistita da quanto già si è considerato nell'esaminare il primo motivo.
Una volta iniziata con il pignoramento l'espropriazione forzata immobiliare, l'eguale diritto dei creditori d'essere soddisfatti sui beni del debitore (art. 2741, comma 1, cod. civ.) trova realizzazione e protezione nel potere di intervenire nel processo in corso (art. 563 cod. proc. civ.) e nella inefficacia, anche in loro confronto, delle alienazioni del bene pignorato successive alla trascrizione del pignoramento (art. 555 cod. proc. civ. e art. 2913 cod. civ.).
Il limite di tale protezione è rappresentato unicamente dal dato, che la prosecuzione del processo, che non sia già pervenuto alla fase della distribuzione del ricavato (artt. 509 cod. proc. civ. e segg., artt. 596 e 621, comma 2, cod. proc. civ.), non può avvenire quando manchi l'impulso di creditore munito di titolo esecutivo.
È invece in contraddizione con le norme avanti richiamate l'assunto che l'eguale diritto dei creditori di soddisfarsi sui beni del debitore sottoposti ad espropriazione forzata possa essere impedito con l'alienazione del bene da parte del debitore, idonea a creare una frattura nell'ambito dei creditori e tale da riservare ai soli creditori entrati nel processo prima della vendita il diritto di soddisfarsi su quel bene.
La sentenza impugnata si rivela perciò conforme a diritto nel dispositivo, mentre va nella motivazione integrata dalle precedenti considerazioni (art. 384, comma 2, cod. proc. civ.).
3. - Con il terzo motivo, viene dedotto il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.).
La ricorrente censura il capo della decisione, che ha ritenuto non necessario, per l'inefficacia della vendita in confronto dei creditori Caio, Sempronio e Filano, l'esperimento da parte loro delle azioni di simulazione, di rescissione e revocatoria.
La critica non è fondata.
Si è già rilevato che l'inefficacia della vendita deriva dalla applicazione dell'art. 2913 cod. civ.
4. - Il ricorso deve essere rigettato.
La ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in confronto delle parti costituite, Caio e Filano (art. 385 cod. proc. civ.).
Le spese sono liquidate nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di Filano in L. 1.354.600, di cui L. 1.300.000 per onorari, ed in favore di Caio in L. 1.037.400, di cui L. 1.000.000 per onorari.
Così deciso il giorno 5 dicembre 1991 in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.