Cass. 29/07/2004, nr. 14395

Cassazione civile, 29 luglio 2004, n. 14395

Civile Sent. Sez. 2 Num. 14395 Anno 2004

Presidente: CORONA Rafaele

Relatore: MENSITIERI Alfredo

Data pubblicazione: 29/07/2004

 

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 26 aprile 1988 Caio conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Frosinone, Tizia per sentirla condannare al lascio della porzione d'immobile sita in Frosinone, via (Omissis), distinta in catasto alla partita (Omissis), foglio(Omissis), mappale (Omissis), con corte comune ai mappali (Omissis)e (Omissis).

Assumeva l'attore di essere esclusivo proprietario della sopra descritta porzione, quale erede nominato con testamento olografo del 1978 dalla propria madre Mevia, la quale ne era, a sua volta, divenuta proprietaria, in virtù di atto di divisione per notar Cisternino del 1932, intercorso con il fratello Sempronio ed altri.

Costituitasi, la convenuta contestava l'avversa domanda, chiedendone il rigetto.

Eccepiva che la porzione immobiliare in discorso le apparteneva in proprietà, in quanto acquisita per usucapione dal suo genitore Sempronio e ad essa assegnata, a seguito della morte del predetto, in sede di divisione tra gli eredi.

Avanzava, altresì, riserve sull'autenticità del testamento di Mevia del 1978, rilevando come la stessa ne avesse redatto un altro nel 1984 (pubblicato per notaio D'Alessandro nel 1986) nel quale il bene rivendicato non era affatto menzionato.

Espletata istruttoria il Tribunale, con sentenza del giugno 1996, dichiarava lo Caio proprietario della porzione immobiliare in questione e condannava la convenuta al rilascio della stessa, nonchè alla rifusione delle spese di lite. Assumeva il Tribunale, all'esito della valutazione deposizioni dei testi escussi, che non era stata raggiunta la prova dell'acquisto per usucapione da parte di Sempronio della porzione immobiliare in argomento, la quale, assegnata con atto di divisione per notar Cisternino del 1932 ad Mevia, era pervenuta in proprietà, "iure hereditario", al Caio.

Rilevava che i due testamenti olografi redatti nel 1978 e nel 1984 dalla Mevia non contenevano disposizioni tra loro incompatibili e che, in ordine a, primo testamento, la convenuta non aveva fornito elementi probatori che ne potessero inficiare la validità.

Proposto gravame da Tizia e dalla di lei figlia Lavinia, cui la genitrice aveva donato, con riserva d'usufrutto, la porzione immobiliare "de qua" per atto notar Seraschi del 20.1.1989, la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 13 aprile 2000, rigettava l'impugnazione condannando le appellanti, in solido, alle maggiori spese del grado.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione Tizia ed Lavinia sulla base di sei motivi.

Resiste con controricorso Caio.

Le ricorrenti hanno depositato memoria fuori termine.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale non abbia riesaminato, come espressamente richiesto con motivi del gravame di merito, ripresi nelle successive difese, il materiale probatorio costituito dalle numerose deposizioni testimoniali assunte in prime cure e riportate in ampi spazi dei verbali d'udienza, materiale del tutto coerente e costituente prova sufficiente della sussistenza in capo a Sempronio prima e a Tizia, dopo, del "corpus possessionis".

Il motivo è inammissibile in considerazione della sua genericità e della violazione del principio della autosufficienza del ricorso per Cassazione in base al quale il controllo del giudice di legittimità sulla dichiarata decisività dei fatti asseritamente provati attraverso le assunte prove testimoniali deve potere esser compiuto sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, nella specie tutto carenti, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. tra le tante Cass. n. 8388/2002, n. 12477/2002).

Con il secondo motivo si denunzia ancora, e sempre in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia per avere la qui gravata sentenza omesso di esaminare la questione relativa alle ammissioni "contra se" fatte dallo Caio con il formulare capitoli di prova con i quali l'attore in revindica assumeva che Sempronio, padre e dante causa di Tizia, aveva abitato senza soluzione di continuità la casa in Frosinone, via (omissis), sin dal 1933 (data del matrimonio della sorella (omissis) in seguito alla quale costei era andata ad abitare a Piedimonte San Germano) fino - quantomeno - al 1958.

La censura non ha pregio in quanto l'insussistenza nel caso di specie in capo al Sempronio di un possesso utile ai fini dell'usucapione è stata tratta dal giudice d'appello da numerosi altri elementi di per sè sufficienti ad escluderla (non ultimo la mancata indicazione del subalterno 166 sub 2 - di proprietà di Mevia - e oggetto dell'invocata usucapione, nell'atto di donazione per notar Marini con il quale il Sempronio donava ai figli (omissis) ed (omissis) il solo, effettivo suo subalterno sub 1), a prescindere dalla valutazione del contenuto dei richiamati mezzi istruttori. Dai quali, peraltro, si evince un chiaro elemento di contrasto con la invocata continuità del possesso medesimo, posto che al punto 3 del capitolato leggesi che il Sempronio, nel 1940, si era trasferito altrove, allontanandosi pertanto dall'immobile di cui le attuali ricorrenti richiedono l'acquisto per usucapione.

Con il terzo motivo si denunzia, in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 1144 e 2697 c.c..

Lamentano le ricorrenti l'erroneità della impugnata pronunzia nella parte in cui afferma che esse non abbiano fornito la prova della sussistenza, accanto l'esercizio del potere di fatto sul bene, anche l' “animus rem sibi habendi", incombendo al contrario sullo Caio l'onere di provare l'insussistenza dell'elemento soggettivo del possesso idoneo all'usucapione ovvero la mancanza di un accordo convenzionale fra le parti che giustificasse la determinazione nel soggetto, investito del relativo diritto, dell'"animus" in discorso.

La doglianza non può essere accolta.

Ha affermato la Corte romana che anche se si fosse voluto ritenere che Sempronio avesse posseduto, ininterrottamente per oltre un ventennio, l'intero edificio di Via (omissis) (ivi compresa la porzione immobiliare assegnata alla sorella Mevia con l'atto di divisione del 1932) non era stata fornita prova alcuna in ordine all'elemento soggettivo del possesso "ad usucapionem", vale a dire all'"animus rem sibi habendi".In particolare, a fronte delle attribuzioni in proprietà specificamente e concordemente operate con l'atto divisorio del 1932, Sempronio, entrato nel possesso - così come addotto dalle attuali ricorrenti - anche della porzione immobiliare della sorella, in quanto questa, sposatasi nel 1933, si era trasferita altrove, avrebbe dovuto dimostrare di aver iniziato ad occupare detta porzione (del tutto intercomunicante con la propria) con l'intento di comportarsi come esclusivo proprietario, ponendo in essere atti incompatibili con il diritto della formale intestataria.

Ma, a giudizio della Corte territoriale, non era stata fornita alcuna prova di univoci comportamenti del Sempronio del esprimenti siffatto intendimento, con la conseguenza che non poteva ritenersi maturato, anche sotto questo ulteriore profilo, l'acquisto del bene per usucapione.

Ebbene par proprio al Collegio che così opinando il giudice d'appello si sia uniformato al principio secondo cui per la sussistenza dell'"animus rem sibi habendi", agli effetti dell'acquisto per usucapione, occorre la prova di fatti e circostanze tali che dimostrino l'intenzione del possessore di tenere in via esclusiva la cosa come propria in opposizione al diritto del proprietario della medesima.

Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonchè palese contraddittorietà ed illogicità della motivazione su punto decisivo della controversia. Osservano le ricorrenti che, contrariamente assunto della Corte romana, l'elemento dell'"animus" sarebbe desumibile dalla circostanza che il Sempronio ebbe a locare a terzi la porzione immobiliare per cui è causa, non potendo la concessione in locazione a terzi contro corrispettivo, con approvazione di questo, non integrare interversione dell'ipotetica detenzione in possesso.

La censura non ha pregio giacchè, a parte la considerazione che non sono state indicate le norme di diritto violate o falsamente applicate, correttamente il giudice d'appello ha escluso che l"animus rem sibi habendi" potesse desumersi dalla circostanza, riferita da alcuni testimoni, che il bene in discorso sarebbe stato, per un certo periodo, concesso in locazione a terzi, in quanto la concessione in locazione di un immobile non costituisce atto esclusivo del proprietario, potendo legittimamente assumere la veste di locatore anche colui che abbia la mera disponibilità del bene medesimo.

Con il quinto motivo si denunzia, in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia per avere la Corte territoriale erroneamente valutato le deposizioni testimoniali delle quali chiaramente si evinceva che la cessione della quota ereditaria dalla Mevia al fratello Sempronio era avvenuta in epoca prossima al 1933 e quindi in data di più di cinquant'anni anteriore al giudizio di revindica instaurato dallo Caio. La doglianza non può essere accolta. Con apprezzamento di fatto basato sulla incensurabile in questa sede valutazione delle deposizioni testimoniali sul punto, ha invero statuito la Corte del merito che la dedotta cessione, successiva alla divisione, da parte della Mevia al fratello della porzione immobiliare assegnatale, cessione che, pur dovendosi ritenere radicalmente nulla non essendo stata formalizzata por iscritto avrebbe consentito, per altro verso, di ritenere che il Sempronio da quel momento avrebbe incominciato a possedere il bene come se ne fosse divenuto effettivo proprietario (v. in proposito Cass. n. 815/99), appariva, ai fini della usucapione, del tutto irrilevante non essendo dato sapere, in base alle deposizioni dei testi medesimi, in quale epoca la stessa si sarebbe verificata.

Non sussiste, pertanto, sul punto, il dedotto vizio motivazionale.

Con il sesto motivo di ricorso si deduce, infine, ancora in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, per avere il giudice d'appello omesso di valutare le. questione relativa alla rilevanza, sul piano indiziario, della circostanza per cui, nella denuncia di successione dei beni relitti dalla Mevia, non era stato indicato l'immobile in discorso.

Anche tale ultima doglianza non si sottrae alla sorte delle precedenti posto che, come rilevato anche dal primo giudice, per costante giurisprudenza di legittimità, la denuncia di successione, avente di per sè efficacia ai soli fini fiscali e nessuna rilevanza civilistica se non indiziaria, non è idonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene, tal che giammai dalla mancata indicazione in essa del bene oggetto di causa potrebbe automaticamente dedursi la mancanza di proprietà del medesimo in capo alla Mevia (v. tra le tante Cass. n. 4756/99, n. 15716/2002).

Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto con la condanna delle ricorrenti, in solido, alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna le correnti, in solido, al pagamento, in favore di Caio, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 100,00, oltre ad euro 1000,00 per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2004.

 

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