Anche nel nuovo procedimento deformalizzato di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, disciplinato dall’art. 549 c.p.c. come modificato da ultimo dal d.l. n. 83 del 2015, è l’indispensabile l’impulso della parte interessata, da identificarsi nel creditore procedente o in quelli eventualmente intervenuti, muniti di titolo esecutivo. Tale impulso pur non avendo le caratteristiche di una domanda giudiziale, deve comunque necessariamente enunciare le ragioni dell’istanza, in modo da garantire il diritto di difesa dei convenuti attraverso l’individuazione del rapporto assunto come esistente tra il debitore e il terzo, oltre che del quantum dell’obbligo, almeno nel suo massimo.