Col decreto di trasferimento non si possono cancellare i diritti reali minori, anche se estinti o inopponibili.
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 586 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione possa ordinare, con il decreto di trasferimento, l’annotazione dell’intervenuta estinzione, ai sensi dell’art. 2812, comma 2, c.c., dei diritti reali minori gravante sul bene oggetto di aggiudicazione o, in subordine, la cancellazione della trascrizione dei relativi atti di costituzione; infatti, il sistema pubblicitario già tutela le pretese dei creditori e la posizione dell’aggiudicatario (il quale può sempre far valere l’inefficacia e l’inopponibilità nei suoi confronti delle trascrizioni e iscrizioni successive alla trascrizione del pignoramento o all’iscrizione dell’ipoteca, solo apparentemente pregiudizievoli) e, inoltre, occorre cautela nel ricondurre al decreto di trasferimento (suscettibile soltanto di opposizione ex art. 617 c.p.c. e immediatamente esecutivo) l’effetto di cancellare, con portata erga omnes , le formalità pubblicitarie.