Giurisprudenza

Consulta e ricerca le massime giurisprudenziali di legittimità, di merito o della corte costituzionale



Trovati 14 risultati

La Corte di giustizia torna sulla vexata quaestio del potere-dovere del giudice dell’esecuzione di rilevare l’abusività delle clausole nei contratti dei consumatori

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letto alla luce del principio di effettività, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che, a causa della decadenza, non consente al giudice investito dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento di controllare, d’ufficio o su istanza del consumatore, l’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di credito stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora un siffatto controllo sia già stato effettuato da un giudice nella fase del procedimento d’ingiunzione di pagamento, purché tale giudice abbia individuato, nella sua decisione, le clausole che sono state oggetto di tale controllo, abbia esposto, anche solo sommariamente, le ragioni per le quali dette clausole non avevano carattere abusivo e abbia indicato che, in mancanza dell’esercizio, entro il termine impartito, dei mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale contro la decisione in parola, il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l’eventuale carattere abusivo di dette clausole. L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del principio di effettività, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che non consente al giudice investito dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento di adottare d’ufficio misure istruttorie al fine di accertare gli elementi di fatto e di diritto necessari per controllare l’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di credito stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora il controllo effettuato dal giudice competente nella fase del procedimento d’ingiunzione di pagamento non soddisfi i requisiti del principio di effettività per quanto riguarda tale direttiva.

Corte di giustizia UE, Nona Sez., 29 febbraio 2024

La Corte di giustizia EU chiarisce quali siano le “circostanze eccezionali” che consentono la sospensione del processo esecutivo basato su un titolo esecutivo europeo

L’art. 23, lett.  c ), Regolamento (CE) n. 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «circostanze eccezionali», ivi contenuta, riguarda una situazione in cui la prosecuzione del procedimento di esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo, qualora il debitore abbia proposto, nello Stato membro d’origine, un ricorso contro tale decisione o una domanda di rettifica o di revoca del certificato di titolo esecutivo europeo, esporrebbe tale debitore a un rischio reale di danno particolarmente grave il cui risarcimento sarebbe, in caso di annullamento di detta decisione o di rettifica o revoca del certificato di titolo esecutivo, impossibile o estremamente difficile. Tale nozione non rinvia a circostanze inerenti al procedimento giurisdizionale diretto nello Stato membro d’origine contro la decisione certificata come titolo esecutivo europeo o contro il certificato di titolo esecutivo europeo.

Corte di giustizia UE, Quarta Sez., 16 giugno 2023

La sospensione del titolo esecutivo europeo disposta nello Stato d’origine produce la sospensione “esterna” del processo espropriativo avviato nello Stato dell’esecuzione

L’art. 6, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004, in combinato disposto con l’art. 11 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che, qualora l’esecutività di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo sia stata sospesa nello Stato membro d’origine e il certificato di cui a tale art. 6, paragrafo 2, sia stato presentato al giudice dello Stato membro dell’esecuzione, detto giudice è tenuto a sospendere, sulla base di tale decisione, il procedimento di esecuzione avviato in quest’ultimo Stato.

Corte di giustizia UE, Quarta Sez., 16 febbraio 2023

Le puntualizzazioni della Corte di giustizia su cauzione e sospensione del titolo esecutivo europeo

L’art. 23 Regolamento (CE) n. 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, deve essere interpretato nel senso che esso consente l’applicazione contestuale delle misure di limitazione e di costituzione di una garanzia da esso previste alle lettere  a ) e   b ), ma non l’applicazione contestuale di una di queste due misure con quella di sospensione del procedimento di esecuzione di cui alla lettera   c ).

Corte di giustizia UE, Quarta Sez., 16 febbraio 2023

È costituzionalmente illegittima la sospensione delle procedure esecutive nei confronti del sistema sanitario della Regione Calabria

  È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., l’art. 16- septies , comma 2, lettera g ), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), che pone il divieto, fino al 31 dicembre 2025, di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria, con l’inefficacia dei pignoramenti e delle prenotazioni a debito effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione.

Corte Costituzionale, 11 novembre 2022, n. 228 - pres. Sciarra, est. Petitti

La Corte di giustizia attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere-dovere di verificare il carattere abusivo delle clausole del contratto posto alla base di un decreto ingiuntivo non opposto

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., Sent., 17/05/2022, cause riunite C-693/19, C-831/19  L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa – per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come “consumatore” ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo.  

Corte di giustizia UE, 17 maggio 2022

E' costituzionalmente illegittima la procedura di sovraindebitamento nella parte in cui esclude che possa essere falcidiata l'IVA

L’art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che l’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) possa essere solamente dilazionata. Pertanto, in un quadro di generale falcidiabilità dei crediti tributari, chirografari e privilegiati, anche nell’ambito dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento è possibile prevedere una soddisfazione parziale, oltre che dilazionata, dell’i.v.a.  

Corte Costituzionale, 29 novembre 2019, n. 245 - presa. Lattanzi, est. Barbera

L’ordinanza che decide sul procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato disciplinato dal nuovo art. 549 c.p.c. deve essere motivata e può essere impugnata senza alcuna limitazione ai soli vizi formali, restando comunque salva la possibilità per il terzo pignorato di agire per ripetizione per indebito oggettivo

Il procedimento di accertamento di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, disciplinato dall’art. 549 c.p.c. come modificato da ultimo dal d.l. n. 83 del 2015, si conclude con un’ordinanza, che, ai sensi dell’art. 134 c.p.c., deve essere, sia pur succintamente, motivata. Detta ordinanza è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c., senza tuttavia alcuna limitazione delle ragioni impugnatorie a soli vizi formali. La sentenza che decide l’opposizione è soggetta al ricorso straordinario per cassazione. Poiché l’ordinanza in questione produce effetti ai soli fini del procedimento in corso e non dà luogo alla formazione di un giudicato sull’ an o sul quantum del debito del terzo nei confronti dell’esecutato, resta in facoltà del terzo pignorato anche il successivo esercizio di un’azione di ripetizione per indebito oggettivo  

Corte Costituzionale, 10 luglio 2019, n. 172 - pres. G. Lattanzi, est. M.R. Morelli

È costituzionalmente legittimo il nuovo procedimento di accertamento incidentale dell’obbligo del terzo pignorato disciplinato dall’art. 549 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83 del 2015

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 549 c.p.c., come modificato dall’art. 1, comma 20, numero 3), della legge n. 228 del 2012, e come successivamente riformulato dall’art. 13, comma 1, lettera m-ter), del d.l. n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 132 del 2015, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, commi primo e secondo, 81 e 111, commi primo, secondo, sesto e settimo, Cost. Infatti, la scelta del legislatore di fare ricorso ad una istruttoria deformalizzata risponde all’obiettivo, di rilievo costituzionale, di assicurare, nel rispetto dei principi fondamentali che governano il processo, la celerità e con ciò la “ragionevole durata” dello stesso. Del resto, gli accertamenti istruttori reputati necessari dal giudice dell’esecuzione devono essere compiuti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo e le parti possono farsi rappresentare dai difensori già costituiti per la procedura esecutiva o possono nominarne di nuovi.  

Corte Costituzionale, 10 luglio 2019, n. 172 - pres. G. Lattanzi, est. M.R. Morelli

L’istanza di parte che dà luogo all’accertamento incidentale dell’obbligo del terzo pignorato disciplinato dal nuovo art. 549 c.p.c. deve contenere l’enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a suo fondamento

Anche nel nuovo procedimento deformalizzato di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, disciplinato dall’art. 549 c.p.c. come modificato da ultimo dal d.l. n. 83 del 2015, è l’indispensabile l’impulso della parte interessata, da identificarsi nel creditore procedente o in quelli eventualmente intervenuti, muniti di titolo esecutivo. Tale impulso pur non avendo le caratteristiche di una domanda giudiziale, deve comunque necessariamente enunciare le ragioni dell’istanza, in modo da garantire il diritto di difesa dei convenuti attraverso l’individuazione del rapporto assunto come esistente tra il debitore e il terzo, oltre che del quantum dell’obbligo, almeno nel suo massimo.

Corte Costituzionale, 10 luglio 2019, n. 172 - pres. G. Lattanzi, est. M.R. Morelli

Nella liquidazione del compenso dell’esperto stimatore il giudice può tenere conto, anche con il criterio residuale delle vacazioni, dei compiti a lui affidati che esorbitano la mera stima dell’immobile

Nella valutazione dell’opera dell’esperto stimatore nominato ex art. 569 c.p.c., ai fini della liquidazione dei compensi allo stesso spettanti, il giudice può applicare il criterio residuale delle vacazioni di cui all’art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, allo scopo di tenere nel debito conto il tempo impiegato per adempiere all’incarico comprendente, ai sensi dell’art. 173- bis disp. att. c.p.c., compiti che esorbitano dalla mera stima dell’immobile, quali le verifiche urbanistico-edilizie o della congruità del canone di locazione.

Corte Costituzionale, 17 aprile 2019, n. 90 - pres. G. Lattanzi, est. S. Sciarra

Nel caso di procedura esecutiva immobiliare nulla, estinta o rinunciata, il compenso dell’esperto stimatore va determinato in base al valore di stima e non al ricavato della vendita

Nel caso in cui l’espropriazione forzata non approdi, per qualsiasi ragione, alla vendita e alla distribuzione del ricavato, la liquidazione del compenso dell’esperto stimatore nominato ex art. 569 c.p.c. deve farsi in base al valore di stima dell’immobile, in applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 518, terzo comma, c.p.c. nel caso di espropriazioni mobiliari, non potendo trovare diretta applicazione il diverso criterio posto dall’art. 161, terzo comma, disp. att. c.p.c., che fa riferimento al ricavato della vendita.

Corte Costituzionale, 17 aprile 2019, n. 90 - pres. G. Lattanzi, est. S. Sciarra

È costituzionalmente legittimo l’art. 161 disp. att. cod. proc. civ., in tema di liquidazione del compenso dell’esperto stimatore

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 161, terzo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile (aggiunto dall’art. 14, comma 1, lettera a-ter del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132), sia nella parte in cui prevede che il compenso dell’esperto stimatore nominato ex art. 569 c.p.c. venga liquidato sulla scorta del ricavato della vendita, anziché in base al valore di stima, sia nella parte in cui dispone che, prima della vendita, non possano essere liquidati acconti in misura superiore al 50% del compenso calcolato sul valore di stima.

Corte Costituzionale, 17 aprile 2019, n. 90 - pres. G. Lattanzi, est. S. Sciarra

Per la Corte Costituzionale sono sempre ammesse le opposizioni ex art. 615 c.p.c. anche nelle controversie in materia di riscossione esattoriale

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973 limitatamente alla parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c.

Corte Costituzionale, 31 maggio 2018, n. 114 - pres. Lattanzi, est. Amoroso

Risultati da 1 a 14 di 14 totali
Top