Il procedimento di accertamento di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, disciplinato dall’art. 549 c.p.c. come modificato da ultimo dal d.l. n. 83 del 2015, si conclude con un’ordinanza, che, ai sensi dell’art. 134 c.p.c., deve essere, sia pur succintamente, motivata.
Detta ordinanza è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c., senza tuttavia alcuna limitazione delle ragioni impugnatorie a soli vizi formali. La sentenza che decide l’opposizione è soggetta al ricorso straordinario per cassazione.
Poiché l’ordinanza in questione produce effetti ai soli fini del procedimento in corso e non dà luogo alla formazione di un giudicato sull’an o sul quantum del debito del terzo nei confronti dell’esecutato, resta in facoltà del terzo pignorato anche il successivo esercizio di un’azione di ripetizione per indebito oggettivo