Chiariti dalle Sezioni Unite i rapporti tra l’autorità inquirente e quella giudicante civile circa l’obbligatorietà della sospensione delle procedure esecutive a seguito del provvedimento del Pubblico Ministero ai sensi della normative antiusura

Commento a Cassazione civile, sezioni unite, 20 settembre 2017, n. 21854 - pres. Amoroso, est. Frasca

I poteri del P.M. di sospendere i termini dell’esecuzione civile in caso di indagini svolte in materia di usura

Le Sezioni Unite, con sentenza del 20 settembre 2017, n. 21854, hanno, su istanza del Procuratore Generale di pronunziarsi nell’interesse della legge (e quindi al di fuori dell’impugnazione ad opera di chicchessia), affermato un importante principio di diritto sull’estensione dei poteri del P.M. sull’esecuzione civile in caso di indagini svolte in materia di usura e di richiesta di una vittima di questa dell’elargizione prevista dalla normativa di settore, riconoscendo il carattere vincolante del provvedimento dell’autorità inquirente penale e delimitando a controlli meramente formali il ruolo del giudice dell’esecuzione. Infatti, deve necessariamente prevalere l’interesse pubblicistico sotteso alla normativa antiusura, visto che, in ogni caso, si tratta soltanto di un provvedimento che incide sui termini (e quindi solo sui tempi) e non sulla sostanza della giurisdizione civile esecutiva. Il giudice dell’esecuzione non potrà che prendere atto del provvedimento del pubblico ministero, salvo appunto soltanto il controllo dell’esistenza di un procedimento esecutivo e di un termine suscettibile di essere sospeso in virtù di quanto disposto dall’autorità inquirente penale.

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