Giurisprudenza
di Merito
  • Il curatore della liquidazione giudiziale è custode nell’esecuzione immobiliare proseguita.

    Tribunale, di Larino, 4 marzo 2026 - Giudice D’Alonzo

    Nell’esecuzione iniziata o proseguita dal creditore fondiario (o dal curatore a norma dell’art. 216, comma 10, c.c.i.i.) nonostante la liquidazione giudiziale del debitore, il giudice dell’esecuzione può procedere alla revoca del custode giudiziale da lui già individuato ed è dispensato dal nominarlo, ove non abbia ancora provveduto: si tratta, infatti, di nomina superflua, poiché nell’esercizio dei compiti custodiali subentra il curatore che, sostituendosi al debitore nell’amministrazione del patrimonio acquisito all’attivo della procedura (a norma dell’art. 128 c.c.i.i.), soggiace, in tale veste, alle direttive impartite dal giudice dell’esecuzione ex art. 484 c.p.c., al pari del debitore a norma dell’art. 559, comma 1, c.p.c.

  • Il giudice dell’esecuzione può sospendere la vendita “esattoriale” e revocare l’aggiudicazione per carenze di custodia e pubblicità.

    Tribunale, Bolzano, 12 maggio 2026 - Giudice T.Fleischmann

    Nell’esecuzione immobiliare esattoriale, il giudice dell’esecuzione ha il potere di sospendere la vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c. - norma applicabile in quanto non derogata dal d.P.R. n. 602/1973 e da interpretare in modo estensivo e costituzionalmente orientato - se la formazione del prezzo risulta condizionata da un contesto procedimentale carente delle garanzie proprie delle vendite competitive (trasparenza, pubblicità e contendibilità), segnatamente per l’assenza del custode e della possibilità di visita dell’immobile, nonché per l’inadeguatezza delle forme di pubblicità previste dall’art. 80 d.P.R. n. 602/1973 (qualora non integrate da modalità ulteriori idonee a una diffusione effettiva dell’avviso di vendita), con conseguente rischio di aggiudicazione a prezzo notevolmente inferiore a quello giusto.

  • Decadenza dell’aggiudicatario che non rende la dichiarazione antiriciclaggio

    Tribunale, di Foggia, 17 aprile 2026 - G.E. Dott.ssa Teresa Barile

    L’obbligo posto a carico dell’aggiudicatario di rendere la dichiarazione antiriciclaggio negli stessi termini perentori previsti per il versamento del saldo prezzo, è espressamente previsto dalla legge (per le procedure iniziate dopo il 28.2.2023), a nulla rilevando la mancata indicazione di tale adempimento tanto nell’ordinanza di vendita, quanto nel successivo avviso redatto dal professionista delegato. Pertanto, nel caso in cui tale dichiarazione venga omessa e non sussistano i presupposti per la concessione della rimessione in termini, il Giudice dell’esecuzione dovrà dichiarare la decadenza dell’aggiudicatario e pronunciare la perdita della cauzione versata, con l’avvertimento a quest’ultimo che ove il prezzo ricavato dalla vendita successiva, maggiorato della cauzione confiscata, dovesse essere inferiore a quello dell’aggiudicazione decaduta, potrà essere condannato al pagamento della differenza ai sensi dell’art. 177 disp. att. c.p.c.    

  • Al fine di provare l’inclusione del credito ceduto nell’operazione di cessione “in blocco” è sufficiente la pubblicazione di un avviso contenente elementi circostanziati.

    Tribunale, di Genova, 25 marzo 2026 - Est. Fanticini

    La pubblicazione, eseguita sulla Gazzetta Ufficiale a norma dell’art. 58 T.U.B., di un avviso di cessione “in blocco” contenente elementi circostanziati atti ad individuare in modo univoco il credito ceduto - identificato singolarmente o con determinazione di categorie dettagliate, anche tramite link a elenchi consultabili online - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario; al fine di contrastare la pretesa creditoria di quest’ultimo, il debitore ceduto ha l’onere di svolgere una contestazione specifica e, cioè, di allegare e provare che l’indicato numero identificativo (NDG) non è riferibile a quel rapporto bancario oppure che non è presente nell’elenco richiamato oppure che il credito non risponde ai criteri descrittivi dell’avviso, non potendo, invece, lamentare genericamente l’insufficienza della pubblicazione o pretendere il deposito di contratti di cessione scritti, integrali, comprensivi di tutti gli allegati, privi di omissis , con esposizione del prezzo di cessione e precisa indicazione del nominativo del ceduto.

  • L’intervento del creditore ipotecario nel giudizio di divisione endoesecutiva non interrompe la prescrizione.

    Tribunale, di Verona, 21 marzo 2025 - Pres. dott. Luigi Pagliuca, Est. dott. Attilio Burti Burti

    L’intervento del creditore ipotecario nel giudizio di divisione endoesecutiva - svolto al solo scopo di verificare che le operazioni divisionali non pregiudichino la garanzia reale e senza proporre alcuna autonoma domanda nei confronti del debitore - non costituisce atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c., non valendo nemmeno quale intervento nel distinto e autonomo processo esecutivo ai sensi dell’art. 499 c.p.c.

  • L’iscrizione di ipoteca giudiziale non interrompe la prescrizione.

    Tribunale, di Verona, 21 marzo 2025 - Pres. dott. Luigi Pagliuca, Est. dott. Attilio Burti Burti

    L’iscrizione di ipoteca giudiziale non costituisce un atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c., perché non è diretta al debitore o destinata a pervenire nella sua sfera di conoscenza, né è assimilabile all’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973, la quale è preceduta da una comunicazione personale al debitore (preavviso d’ipoteca) e seguita da una notifica al contribuente di avvenuta iscrizione.

  • Condizioni per la proroga del termine per il deposito della documentazione ex art. 567 c.p.c.

    Tribunale, di Bari, 20 gennaio 2025 - Giudice dott.ssa Marisa Attollino

    Poiché l’istanza di proroga del termine per deposito della documentazione ipocatastale dev’essere sorretta da “giusti motivi” ai sensi dell’art. 567, comma 3, c.p.c., il creditore richiedente è onerato di esplicitare le ragioni - quantomeno plausibili e verosimili, benché non necessariamente gravi o specificamente circostanziate - per le quali non ha potuto ottenere tempestivamente detta documentazione.

  • Il giudice non può rimettere in termini l’offerente che ha presentato un’offerta telematica non conforme alle “Specifiche Tecniche”.

    Tribunale, di Bari, 16 gennaio 2025 - Pres. Est. dott. Antonio Ruffino

    La presentazione dell’offerta con modalità difformi dalle specifiche ministeriali prescritte dal sistema delle vendite telematiche (nella specie, il rifiuto era stato automaticamente generato dalla piattaforma ministeriale delle vendite telematiche rilevando che “ non è presente l’allegato pacchetto offerta firmato dal Ministero (file formato .zip.p7m) ”) determina un vizio tecnico della partecipazione alla vendita che non può essere superato dal Giudice assegnando all’interessato un nuovo termine per presentare l’offerta nel modo corretto, altrimenti verificandosi una non consentita violazione del principio della par condicio dei concorrenti.

  • L’offerta telematica non conforme alle “Specifiche Tecniche” è legittimamente scartata.

    Tribunale, di Taranto, 16 febbraio 2022 - Pres. A. Lenti, Est. D. Gallucci

    È legittima l’esclusione di un’offerta telematica non conforme alla specifica normativa (art. 161-ter disp. att. c.p.c., d.m. n. 32/2015 e Specifiche Tecniche di cui all’art. 26 del citato d.m.) - alla quale fa rinvio, esplicito o implicito, l’ordinanza di delega delle operazioni di vendita ( lex specialis della gara) - perché il sistema di criptazione delle offerte risponde ai principi di competitività e regolarità delle vendite telematiche, in quanto assicura il mantenimento della segretezza e del contenuto dell’offerta e consente agli offerenti di tenere celata la propria identità (nella specie, il Tribunale ha respinto il reclamo relativo alla mancata considerazione da parte del professionista delegato di un’offerta inviata in formato xml.p7m - anziché in formato xml.zip.p7m, come prescritto dall’art. 1.3.1.2.1 delle Specifiche Tecniche - automaticamente scartata dal Portale delle vendite telematiche).

  • Termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento e della documentazione ex art. 567 c.p.c.

    Tribunale, di Verona, 19 dicembre 2024 - Est. dott. Attilio Burti

    La riduzione del termine per il deposito della documentazione prescritta dall’art. 567 c.p.c. operata dal legislatore con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, impone al creditore procedente di attivarsi tempestivamente per acquisirla, anche prima che sia stata effettuata la trascrizione del pignoramento, non sussistendo altrimenti i giusti motivi per disporre la proroga del termine.

Giurisprudenza
di Legittimità
  • Il legislatore deve intervenire per tutelare i diritti patrimoniali dei terzi di buona fede rispetto alle norme del Codice Antimafia.

    Corte Costituzionale, 16 luglio 2026, n. 126 - Pres. Amoroso, Est. Petitti

    Con riferimento all’estensione della disciplina del Codice antimafia - la quale, oltre a derogare al principio di generalità della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., alla generale presunzione di buona fede, alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale ex art. 1988 c.c. e alla legittimazione per presentazione ex art. 2003 c.c., prevede una falcidia del 40% in danno dei creditori di buona fede) al sequestro e alla confisca in casi particolari e agli ulteriori casi di sequestro e confisca nei procedimenti per delitti riguardo ai quali le funzioni di pubblico ministero sono attribuite alla procura distrettuale - il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità e nel rispetto della Costituzione, è chiamato a introdurre un’apposita regolamentazione delle misure cautelari e ablative per contemperare la tutela dei diritti patrimoniali dei terzi di buona fede con l’esigenza di contrastare pratiche collusive con gli autori di reato.

  • La disciplina del Codice antimafia sul primato della misura di prevenzione non può essere generalizzata in danno dei creditori.

    Corte Costituzionale, 16 luglio 2026, n. 126 - Pres. Amoroso, Est. Petitti

    È costituzionalmente illegittimo l’articolo 104- bis , comma 1- bis , delle norme di attuazione del codice di procedura penale (come sostituito dal codice della crisi d’impresa e modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022) nella parte in cui stabilisce che, in caso di sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p., in funzione della confisca di cui all’art. 322- ter c.p., e in caso di confisca ordinata ai sensi di quest’ultima disposizione, si applicano le disposizioni del titolo IV del libro I del Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), anziché - ai fini della tutela dei terzi creditori, che hanno instaurato sui beni sequestrati o confiscati una procedura esecutiva individuale o che in tale procedura sono intervenuti - la regola generale della priorità temporale ( ordo temporalis ) delle formalità pubblicitarie, secondo cui prevalgono sul sequestro penale (o sulla confisca non preceduta da sequestro) il credito risultante da atto di data certa anteriore e i diritti reali di garanzia anteriormente iscritti.

  • Anche nel rinvio pregiudiziale la Suprema Corte può sollevare una questione di legittimità costituzionale.

    Corte Costituzionale, 16 luglio 2026, n. 126 - Pres. Amoroso, Est. Petitti

    È ammissibile la proposizione, da parte della Corte di cassazione, di una questione di legittimità costituzionale nell’ambito del rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c., poiché l’enunciazione del principio di diritto è funzionale alla definizione della lite e vincola il giudice del rinvio e, pertanto, assume rilevanza nel giudizio a quo .

  • Legittimazione attiva del cessionario del credito: oneri probatori e valutazioni di merito

    Cassazione civile, Sez. III, 15 giugno 2026, n. 19962 - pres. Frasca, est. Positano

    Chi agisce dichiarandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di cessione in blocco ex art. 58 TUB, deve dimostrare – in presenza di espressa e specifica contestazione – la conclusione del contratto di cessione e l’inclusione del credito nell’operazione, fornendo prova documentale della legittimazione sostanziale. In particolare, se il debitore contesta specificamente l’esistenza del contratto di cessione, è necessario produrre contratto/allegati o provare in altro modo la cessione dello specifico credito. Nel caso in cui invece si contesti l’inclusione del credito fra quelli effettivamente ceduti, è necessario che il giudice di merito operi un vaglio in concreto della riconducibilità del credito oggetto di causa, valorizzando gli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi (Nel caso in esame la Corte di cassazione ha confermato la decisione di appello che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della prova della inclusione del credito azionato nell’oggetto di una cessione in blocco, non solo la pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ma anche l’individuazione dei crediti ceduti su una pagina web accessibile alle parti che consentiva a parte ricorrente di verificare i dati e contestarli in maniera puntuale).

  • Astreintes e limiti temporali: perdita di efficacia e controllo in sede di opposizione all’esecuzione

    Corte Costituzionale, 18 giugno 2026, n. 109 - Pres. Amoroso, Est. San Giorgio

    Le misure di coercizione indiretta ex art. 614- bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 149 del 2022), consistenti nella minaccia di un sacrificio patrimoniale progressivo volto a sollecitare l’adempimento volontario di obbligazioni diverse dal pagamento di somme di denaro, hanno una precipua funzione compulsoria e solo eventualmente sanzionatoria e, per loro natura, devono avere una delimitazione temporale, in quanto una protrazione sine die è incompatibile con la funzione coercitiva, determinandosi altrimenti una perdita di correlazione con le esigenze di tutela originarie e una possibile sproporzione del sacrificio imposto; in tale evenienza, in assenza di un termine o tetto massimo fissato ab origine , dell’art. 614- bis c.p.c. deve essere data un’interpretazione costituzionalmente orientata nel senso che il giudice dell’opposizione all’esecuzione - pur non potendo modificare il contenuto del titolo mediante introduzione ex post di limiti temporali o quantitativi - può accertare, quale fatto sopravvenuto incidente sulla vis esecutiva, la perdita di efficacia della misura per sopravvenuta inutilità, delimitandone temporalmente gli effetti e quantificando conseguentemente il credito azionabile.

  • Il decreto ex art. 177 disp. att. c.p.c. a carico dell’aggiudicatario non può essere emesso a favore dell’esecutato.

    Cassazione civile, Sez. III, 4 febbraio 2026, n. 2309 - Pres. De Stefano, Est. Crivelli

    Il decreto di condanna a carico dell'aggiudicatario decaduto, previsto dall'art. 177 disp. att. c.p.c., non può essere emesso a favore dell’esecutato nell’ipotesi in cui tutti i creditori siano stati integralmente soddisfatti dal ricavato della vendita, non avendo la finalità di ripagare i crediti col ricavato dalla vendita, bensì quella di risarcire i creditori del danno cagionato dall’inadempimento.

  • L’indicazione del domicilio nel precetto non radica la competenza del giudice dell’opposizione.

    Cassazione civile, Sez. III, 3 marzo 2026, n. 4811 - Pres. De Stefano, Est. Rossi

    In caso di elezione di domicilio “anomala” - cioè, priva di collegamenti con il luogo dell’esecuzione e, quindi, non vincolante ai fini della determinazione del giudice competente - l’intimato che propone opposizione esecutiva preventiva dinanzi al giudice della residenza dichiarata o del domicilio eletto dal creditore nel precetto non può eccepire l’incompetenza per territorio del giudice così adito e la relativa eccezione, se sollevata, è inammissibile.

  • La tardiva erogazione del mutuo all’aggiudicatario non giustifica la rimessione in termini per il versamento del prezzo.

    Cassazione civile, Sez. III, 27 febbraio 2026, n. 4494 - Pres. De Stefano, Est. Fanticini

    Il termine per il versamento del saldo prezzo è perentorio e insuscettibile di proroga, ma l’aggiudicatario incorso in decadenza non imputabile può chiedere la rimessione in termini se sussistono i presupposti di cui all’art. 153 c.p.c., che non ricorrono in caso di tardiva concessione di un finanziamento per l’acquisto, circostanza che attiene esclusivamente alla sfera personale dell’aggiudicatario, unico responsabile del tempestivo adempimento dell’obbligazione di pagamento.

  • Il debitore ha sempre interesse a far valere il mancato rispetto del termine per il versamento del saldo prezzo.

    Cassazione civile, Sez. III, 27 febbraio 2026, n. 4494 - Pres. De Stefano, Est. Fanticini

    L’esecutato ha interesse a proporre l’opposizione ex art. 617 c.p.c. contro il provvedimento di proroga del termine per il versamento del saldo prezzo e contro il successivo decreto di trasferimento senza che sia necessario dimostrare un particolare e specifico pregiudizio cagionato dalla violazione delle regole procedimentali.

  • Il reclamo è l’unico rimedio avverso la decisione del giudice dell’esecuzione sull’istanza di sospensione (anche ex art. 618 c.p.c.) della procedura.

    Cassazione civile, Sez. III, 27 febbraio 2026, n. 4501 - Pres. De Stefano, Est. Fanticini

    Avverso la decisione del giudice dell’esecuzione sull’istanza di sospensione della procedura formulata ai sensi dell’art. 618 c.p.c. (con l’opposizione agli atti esecutivi) è ammesso soltanto il rimedio del reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669- terdecies c.p.c., mentre sono inammissibili l’opposizione ex art. 617 c.p.c. e il ricorso per cassazione.


Archivio Approfondimenti

10 febbraio '25

IL TERZO FORUM MONDIALE SULLE ESECUZIONI - Intelligenza Artificiale, diritti dell’uomo e procedimenti esecutivi: quali garanzie per le parti?

Massimiliano Blasone
avvocato, professionista delegato alla vendita e custode giudiziario del Foro di Trieste

A Strasburgo, presso la sede del Consiglio d'Europa, si è discusso dei vantaggi e delle problematiche legate all'integrazione dell'Intelligenza Artificiale nei procedimenti esecutivi civili

Top