Giurisprudenza
di Merito
  • Al fine di provare l’inclusione del credito ceduto nell’operazione di cessione “in blocco” è sufficiente la pubblicazione di un avviso contenente elementi circostanziati.

    Tribunale, di Genova, 25 marzo 2026 - Est. Fanticini

    La pubblicazione, eseguita sulla Gazzetta Ufficiale a norma dell’art. 58 T.U.B., di un avviso di cessione “in blocco” contenente elementi circostanziati atti ad individuare in modo univoco il credito ceduto - identificato singolarmente o con determinazione di categorie dettagliate, anche tramite link a elenchi consultabili online - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario; al fine di contrastare la pretesa creditoria di quest’ultimo, il debitore ceduto ha l’onere di svolgere una contestazione specifica e, cioè, di allegare e provare che l’indicato numero identificativo (NDG) non è riferibile a quel rapporto bancario oppure che non è presente nell’elenco richiamato oppure che il credito non risponde ai criteri descrittivi dell’avviso, non potendo, invece, lamentare genericamente l’insufficienza della pubblicazione o pretendere il deposito di contratti di cessione scritti, integrali, comprensivi di tutti gli allegati, privi di omissis , con esposizione del prezzo di cessione e precisa indicazione del nominativo del ceduto.

  • L’intervento del creditore ipotecario nel giudizio di divisione endoesecutiva non interrompe la prescrizione.

    Tribunale, di Verona, 21 marzo 2025 - Pres. dott. Luigi Pagliuca, Est. dott. Attilio Burti Burti

    L’intervento del creditore ipotecario nel giudizio di divisione endoesecutiva - svolto al solo scopo di verificare che le operazioni divisionali non pregiudichino la garanzia reale e senza proporre alcuna autonoma domanda nei confronti del debitore - non costituisce atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c., non valendo nemmeno quale intervento nel distinto e autonomo processo esecutivo ai sensi dell’art. 499 c.p.c.

  • L’iscrizione di ipoteca giudiziale non interrompe la prescrizione.

    Tribunale, di Verona, 21 marzo 2025 - Pres. dott. Luigi Pagliuca, Est. dott. Attilio Burti Burti

    L’iscrizione di ipoteca giudiziale non costituisce un atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c., perché non è diretta al debitore o destinata a pervenire nella sua sfera di conoscenza, né è assimilabile all’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973, la quale è preceduta da una comunicazione personale al debitore (preavviso d’ipoteca) e seguita da una notifica al contribuente di avvenuta iscrizione.

  • Condizioni per la proroga del termine per il deposito della documentazione ex art. 567 c.p.c.

    Tribunale, di Bari, 20 gennaio 2025 - Giudice dott.ssa Marisa Attollino

    Poiché l’istanza di proroga del termine per deposito della documentazione ipocatastale dev’essere sorretta da “giusti motivi” ai sensi dell’art. 567, comma 3, c.p.c., il creditore richiedente è onerato di esplicitare le ragioni - quantomeno plausibili e verosimili, benché non necessariamente gravi o specificamente circostanziate - per le quali non ha potuto ottenere tempestivamente detta documentazione.

  • Il giudice non può rimettere in termini l’offerente che ha presentato un’offerta telematica non conforme alle “Specifiche Tecniche”.

    Tribunale, di Bari, 16 gennaio 2025 - Pres. Est. dott. Antonio Ruffino

    La presentazione dell’offerta con modalità difformi dalle specifiche ministeriali prescritte dal sistema delle vendite telematiche (nella specie, il rifiuto era stato automaticamente generato dalla piattaforma ministeriale delle vendite telematiche rilevando che “ non è presente l’allegato pacchetto offerta firmato dal Ministero (file formato .zip.p7m) ”) determina un vizio tecnico della partecipazione alla vendita che non può essere superato dal Giudice assegnando all’interessato un nuovo termine per presentare l’offerta nel modo corretto, altrimenti verificandosi una non consentita violazione del principio della par condicio dei concorrenti.

  • L’offerta telematica non conforme alle “Specifiche Tecniche” è legittimamente scartata.

    Tribunale, di Taranto, 16 febbraio 2022 - Pres. A. Lenti, Est. D. Gallucci

    È legittima l’esclusione di un’offerta telematica non conforme alla specifica normativa (art. 161-ter disp. att. c.p.c., d.m. n. 32/2015 e Specifiche Tecniche di cui all’art. 26 del citato d.m.) - alla quale fa rinvio, esplicito o implicito, l’ordinanza di delega delle operazioni di vendita ( lex specialis della gara) - perché il sistema di criptazione delle offerte risponde ai principi di competitività e regolarità delle vendite telematiche, in quanto assicura il mantenimento della segretezza e del contenuto dell’offerta e consente agli offerenti di tenere celata la propria identità (nella specie, il Tribunale ha respinto il reclamo relativo alla mancata considerazione da parte del professionista delegato di un’offerta inviata in formato xml.p7m - anziché in formato xml.zip.p7m, come prescritto dall’art. 1.3.1.2.1 delle Specifiche Tecniche - automaticamente scartata dal Portale delle vendite telematiche).

  • Termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento e della documentazione ex art. 567 c.p.c.

    Tribunale, di Verona, 19 dicembre 2024 - Est. dott. Attilio Burti

    La riduzione del termine per il deposito della documentazione prescritta dall’art. 567 c.p.c. operata dal legislatore con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, impone al creditore procedente di attivarsi tempestivamente per acquisirla, anche prima che sia stata effettuata la trascrizione del pignoramento, non sussistendo altrimenti i giusti motivi per disporre la proroga del termine.

  • Termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento e della documentazione ex art. 567 c.p.c.

    Tribunale, di Verona, 19 dicembre 2024 - Est. dott. Attilio Burti

    Il termine di quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento al creditore per il deposito della nota di trascrizione previsto a pena di inefficacia del pignoramento dall’art. 557, comma 2, c.p.c. – nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 – si riferisce al solo caso in cui all’espletamento della formalità pubblicitaria provveda l’ufficiale giudiziario, sicché, quando l’incombente sia evaso direttamente dal creditore, è sufficiente che, nel termine stabilito dall’art. 567, comma 2, c.p.c., sia stata effettuata la trascrizione (documentabile con qualunque mezzo idoneo), mentre la nota di trascrizione potrà essere prodotta fino all’udienza fissata ai sensi dell’art. 569 c.p.c.

  • L'ordine di liberazione nei confronti del comproprietario non debitore

    Tribunale, Barcellona Pozzo di Gotto, 23 luglio 2025 - est. Lo Presti

    Il rinvio di cui all’art. 788 c.p.c. alle norme dettate dal codice di rito per le espropriazioni immobiliari ha natura sistematica, da ciò derivando – stante il collegamento funzionale tra la divisione endoesecutiva e il processo esecutivo – la piena applicabilità della disciplina di cui all’art. 560 c.p.c. anche nei confronti del comproprietario non debitore, che potrà continuare a occupare il bene sino all’emissione del decreto di trasferimento soltanto laddove si tratti della sua abitazione principale.

  • È inesistente il pignoramento che non è stato notificato all’amministratore di sostegno

    Tribunale, di Verona, 9 luglio 2025 - Est. dott. Attilio Burti

    Va dichiarata, anche d’ufficio, l’inesistenza del pignoramento avente per oggetto immobili di proprietà del debitore esecutato sottoposto ad amministrazione di sostegno, quando l’atto di pignoramento non sia stato notificato all’amministratore di sostegno, il quale, in ipotesi di amministrazione di sostegno sostitutiva, è l’unico soggetto legittimato a ricevere la notifica, mentre, in ipotesi di amministrazione di sostegno assistenziale, deve ricevere l’atto al pari dell’amministrato, affinché gli sia consentito svolgere la sua funzione di assistenza, tenuto conto dei gravosi effetti di carattere sostanziale che il pignoramento esplica sul patrimonio dell’amministrato.

Giurisprudenza
di Legittimità
  • Il decreto ex art. 177 disp. att. c.p.c. a carico dell’aggiudicatario non può essere emesso a favore dell’esecutato.

    Cassazione civile, Sez. III, 4 febbraio 2026, n. 2309 - Pres. De Stefano, Est. Crivelli

    Il decreto di condanna a carico dell'aggiudicatario decaduto, previsto dall'art. 177 disp. att. c.p.c., non può essere emesso a favore dell’esecutato nell’ipotesi in cui tutti i creditori siano stati integralmente soddisfatti dal ricavato della vendita, non avendo la finalità di ripagare i crediti col ricavato dalla vendita, bensì quella di risarcire i creditori del danno cagionato dall’inadempimento.

  • L’indicazione del domicilio nel precetto non radica la competenza del giudice dell’opposizione.

    Cassazione civile, Sez. III, 3 marzo 2026, n. 4811 - Pres. De Stefano, Est. Rossi

    In caso di elezione di domicilio “anomala” - cioè, priva di collegamenti con il luogo dell’esecuzione e, quindi, non vincolante ai fini della determinazione del giudice competente - l’intimato che propone opposizione esecutiva preventiva dinanzi al giudice della residenza dichiarata o del domicilio eletto dal creditore nel precetto non può eccepire l’incompetenza per territorio del giudice così adito e la relativa eccezione, se sollevata, è inammissibile.

  • La tardiva erogazione del mutuo all’aggiudicatario non giustifica la rimessione in termini per il versamento del prezzo.

    Cassazione civile, Sez. III, 27 febbraio 2026, n. 4494 - Pres. De Stefano, Est. Fanticini

    Il termine per il versamento del saldo prezzo è perentorio e insuscettibile di proroga, ma l’aggiudicatario incorso in decadenza non imputabile può chiedere la rimessione in termini se sussistono i presupposti di cui all’art. 153 c.p.c., che non ricorrono in caso di tardiva concessione di un finanziamento per l’acquisto, circostanza che attiene esclusivamente alla sfera personale dell’aggiudicatario, unico responsabile del tempestivo adempimento dell’obbligazione di pagamento.

  • Il debitore ha sempre interesse a far valere il mancato rispetto del termine per il versamento del saldo prezzo.

    Cassazione civile, Sez. III, 27 febbraio 2026, n. 4494 - Pres. De Stefano, Est. Fanticini

    L’esecutato ha interesse a proporre l’opposizione ex art. 617 c.p.c. contro il provvedimento di proroga del termine per il versamento del saldo prezzo e contro il successivo decreto di trasferimento senza che sia necessario dimostrare un particolare e specifico pregiudizio cagionato dalla violazione delle regole procedimentali.

  • Il reclamo è l’unico rimedio avverso la decisione del giudice dell’esecuzione sull’istanza di sospensione (anche ex art. 618 c.p.c.) della procedura.

    Cassazione civile, Sez. III, 27 febbraio 2026, n. 4501 - Pres. De Stefano, Est. Fanticini

    Avverso la decisione del giudice dell’esecuzione sull’istanza di sospensione della procedura formulata ai sensi dell’art. 618 c.p.c. (con l’opposizione agli atti esecutivi) è ammesso soltanto il rimedio del reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669- terdecies c.p.c., mentre sono inammissibili l’opposizione ex art. 617 c.p.c. e il ricorso per cassazione.

  • Spettano all’ex esecutato i frutti (canoni) maturati nel corso della procedura poi estinta.

    Cassazione civile, Sez. III, 9 marzo 2026, n. 5330 - Pres. Frasca, Est. Fanticini

    Il contratto di locazione stipulato dal custode giudiziario ex art. 560 c.p.c. perde automaticamente efficacia con l’estinzione del processo esecutivo, ma i frutti maturati sino a quel momento (canoni, indennità, penali) fanno parte del compendio pignorato che alla chiusura della procedura, ai sensi dell’art. 632 c.p.c., è trasferito all’(ex)esecutato, il quale, pertanto, qualora il custode abbia introdotto un giudizio per conseguire i detti frutti, a norma dell’art. 111 c.p.c., è legittimato a proseguire l’azione già autonomamente intrapresa dal custode per il loro recupero.

  • La Cassazione fra il punto sui rapporti fra responsabilità extracontrattuale del professionista delegato e l’azione per responsabilità civile del giudice dell’esecuzione

    Cassazione civile, Sez. III, 2 dicembre 2025, n. 31423 - pres. Frasca, est. Iannello

    Contro l’agire del professionista delegato ex 591- bis c.p.c. non è ammissibile l’azione speciale prevista dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, in tema di “Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”, potendo egli essere convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni cagionati nell’espletamento dell’incarico svolgimento dell’attività delegata solo ai sensi dell’art. art. 2043 cod. civ., ove siano ravvisabile il dolo o la colpa non lieve. Piuttosto, i presupposti per l’azione ai sensi della legge n. 117 del 1988 possono configurarsi in relazione al provvedimento del giudice dell’esecuzione nel quale sia sfociato l’atto del professionista delegato, previo inutile esperimento dei previsti rimedi impugnatori e sempre che ne ricorrano i tassativi presupposti. In tal caso, l’azione ex legge n. 117 del 1988 può essere proposta anche in concorso con l’azione risarcitoria verso il delegato.

  • La responsabilità del professionista delegato ha natura extracontrattuale

    Cassazione civile, Sez. III, 2 dicembre 2025, n. 31423 - pres. Frasca, est. Iannello

    Per i danni cagionati nello svolgimento dell’attività delegata ai sensi dell’art. 591- bis c.p.c. il professionista delegato risponde ex art. 2043 cod. civ. ove agisca con dolo o colpa, restando comunque esclusa la responsabilità per colpa lieve consistita in imperizia nel caso in cui l’attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

  • Il professionista delegato è un ausiliario del giudice dell’esecuzione

    Cassazione civile, Sez. III, 2 dicembre 2025, n. 31423 - pres. Frasca, est. Iannello

    Il professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591- bis c.p.c. va considerato quale ausiliario del giudice dell’esecuzione, non essendo riconducibile la sua posizione a quella degli “estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria” cui l’art. 1, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in tema di “Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”, estende l’applicabilità della relativa disciplina.

  • La Cassazione chiarisce funzioni e regime normativo dell’esperto stimatore

    Cassazione civile, Sez. III, 25 luglio 2025, n. 21444 - pres. De Stefano - est. Fanticini

    La figura dell’esperto stimatore nominato dal giudice dell’esecuzione ex artt. 568 e 569 c.p.c. è ontologicamente diversa da quella del consulente tecnico d’ufficio, giacché al primo – a differenza del secondo – non è richiesto un contributo alla formazione di un sapere (di natura tecnica) da sottoporre alla qualificazione giuridica del giudice, né egli deve (contribuire a) risolvere una controversia tra le parti. Piuttosto, l’attività dell’esperto stimatore è connotata dall’esigenza pubblicistica di rendere più spedita e fruttuosa la vendita forzata. Di conseguenza, allo stimatore sono solo limitatamente applicabili le disposizioni concernenti la consulenza tecnico d’ufficio. In particolare, non è prevista la nomina di consulenti di parte; non occorre che l’esperto sia iscritto nell’albo dei consulenti del tribunale né che si dia comunicazione al presidente del tribunale ex art. 22 disp. att. c.p.c.; non si applica l’art. 63 c.p.c. relativo all’obbligo del C.T.U. di prestare il suo ufficio; gli istituti dell’astensione e della ricusazione non sono riferibili ausiliario che non è chiamato ad esprimere un giudizio in una controversia, ma soltanto a compiere atti e attività di acquisizione di elementi materiali e tecnici per lo sviluppo di un processo volto alla concretizzazione del titolo esecutivo; non è soggetto all’applicazione dell’ammenda di cui all’art. 64 c.p.c. in caso di dolo o colpa grave nello svolgimento dell’incarico.


Archivio Approfondimenti

10 febbraio '25

IL TERZO FORUM MONDIALE SULLE ESECUZIONI - Intelligenza Artificiale, diritti dell’uomo e procedimenti esecutivi: quali garanzie per le parti?

Massimiliano Blasone
avvocato, professionista delegato alla vendita e custode giudiziario del Foro di Trieste

A Strasburgo, presso la sede del Consiglio d'Europa, si è discusso dei vantaggi e delle problematiche legate all'integrazione dell'Intelligenza Artificiale nei procedimenti esecutivi civili

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