Il giudice dell’esecuzione può sospendere la vendita “esattoriale” e revocare l’aggiudicazione per carenze di custodia e pubblicità.
Tribunale, Bolzano, 12 maggio 2026 - Giudice T.Fleischmann
Nell’esecuzione immobiliare esattoriale, il giudice dell’esecuzione ha il potere di sospendere la vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c. - norma applicabile in quanto non derogata dal d.P.R. n. 602/1973 e da interpretare in modo estensivo e costituzionalmente orientato - se la formazione del prezzo risulta condizionata da un contesto procedimentale carente delle garanzie proprie delle vendite competitive (trasparenza, pubblicità e contendibilità), segnatamente per l’assenza del custode e della possibilità di visita dell’immobile, nonché per l’inadeguatezza delle forme di pubblicità previste dall’art. 80 d.P.R. n. 602/1973 (qualora non integrate da modalità ulteriori idonee a una diffusione effettiva dell’avviso di vendita), con conseguente rischio di aggiudicazione a prezzo notevolmente inferiore a quello giusto.




