Le Sezioni Unite sulle opposizioni a cartelle per verbali di infrazione al codice della strada

Commento a Cassazione civile, sezioni unite, 22 settembre 2017, n. 22080 - pres. Rordorf, est. Barreca

L’opposizione alla cartella di pagamento c.d. “recuperatoria” va proposta nel termine di trenta giorni

Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 22 settembre 2017, n. 22080, hanno risolto il contrasto tra le due tesi interpretative sul punto, sostenute in prevalenza e rispettivamente dalla seconda e dalla terza sezione civile, in ordine alla natura dell’opposizione a cartella esattoriale per verbale di infrazione al codice della strada allegato come non previamente notificato: nel primo caso, qualificatala opposizione ad esecuzione, sganciandola da qualunque termine perentorio (salvo il solo termine decennale di prescrizione) e abilitando l’opponente, che la prova dell’irritualità o della mancanza della notifica del verbale sia riuscito a dare, a qualunque contestazione gli fosse stato impossibile sollevare; nel secondo caso (che diventa quindi la regola per tutte le future decisioni), qualificando l’opposizione come soggetta al solo termine previsto per il caso di impugnazione del verbale, decorrente dalla notifica della cartella, senza neppure però poter sollevare contestazioni sul merito della pretesa ove sia provata la regolarità della notifica originaria del verbale. Bisogna quindi fare ora molta attenzione, ricevuta la notifica di una cartella, a contestare tempestivamente la mancata o invalida notifica del sottostante verbale, entro i trenta giorni da quest’ultima.

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