SOMMARIO:
- La fissazione dell’udienza di cui all’art. 618 c.p.c.
- L’udienza davanti al Giudice dell’esecuzione
- I provvedimenti più opportuni e indilazionabili
1. La fissazione dell’udienza di cui all’art. 618 c.p.c.
Quando è introdotta opposizione agli atti esecutivi ad esecuzione già iniziata, l’art. 617 c.p.c. specifica che il ricorso deve essere proposto al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguarda la notificazione del titolo esecutivo o del precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.
Va ricordato che l’oggetto del giudizio di opposizione agli atti esecutivi non è il diritto del creditore ad agire in via esecutiva ma il modo con cui l’azione è stata esercitata o solo preannunciata. Tutti gli atti del processo esecutivo possono essere impugnati ai sensi dell’art. 617 c.p.c., trattandosi di un rimedio generale finalizzato al controllo dei possibili vizi nell’ambito della procedura esecutiva, per cui l’impugnativa può riguardare tanto atti esecutivi in senso stretto quanto altre attività commissive od omissive, di parte o d’ufficio, rilevanti nella procedura. Va anche precisato che l’opposizione agli atti esecutivi è configurabile solo avverso gli atti direttamente riferibili al giudice dell’esecuzione e non a quelli compiuti dagli ausiliari del giudice, quale è l’Ufficiale Giudiziario o il professionista delegato alle vendite ex artt. 591 bis, e 591 ter c.p.c., posto che gli atti di questi soggetti sono in prima battuta sottoposti al controllo del giudice dell’esecuzione, ex art. 60 c.p.c. nel primo caso e art. 591 ter c.p.c. nel secondo caso, e l’opposizione agli atti esecutivi resta esperibile avverso le ordinanze del giudice dell’esecuzione pronunciate sui reclami indicati (Cass. 21/03/2008, n. 7674, in Giust. civ. 2009, 10, I, 2231).
In tutti i casi di opposizione successiva all’inizio dell’esecuzione, questa va proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione, analogamente a quanto avviene per l’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., e questi fissa l’udienza di comparizione delle parti avanti a sé concedendo al ricorrente termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto.
Si ricorda che viceversa in ipotesi di opposizione preventiva l’atto introduttivo è l’atto di citazione e il procedimento si svolge secondo le regole del giudizio di cognizione, salvo comunque il ricorso al giudice nell’esecuzione, con conseguente fissazione dell’udienza, se medio tempore l’esecuzione ha inizio e si intendono richiedere al giudice dell’esecuzione i provvedimenti opportuni e indilazionabili di cui al secondo comma della norma in commento.
Il ricorso e il decreto di fissazione d’udienza dovranno essere notificati a tutti i soggetti del procedimento esecutivo, che sono gli stessi indicati nell’art. 485 c.p.c. e quindi il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente altri interessati. In mancanza di notifica ad alcuno di questi soggetti nel termine perentorio fissato dal giudice non ne consegue l’inammissibilità dell’opposizione ma la necessità di integrare il contraddittorio con assegnazione di nuovo termine per l’incombente (Cass. 29/02/2016, n. 3890, in Giust. civ. mass., 2016).
Se invece la notificazione manca nei confronti di tutti, non potendo il termine perentorio essere prorogato, dovrà essere dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione (Cass. 13/01/1981, n. 292, in Giust. civ. mass., 1981, fasc.1).
Se la sentenza è pronunciata senza che il contraddittorio sia integrato, la stessa è nulla e la nullità potrà essere rilevata anche in Cassazione.
Il termine tra il ricorso e l’udienza è di regola contenuto e quindi anche il termine che viene concesso dal giudice per le notificazioni è breve, considerato che normalmente sono richiesti provvedimenti indilazionabili sui quali si insiste per un’immediata pronuncia del giudice dell’esecuzione.
In casi urgenti il giudice già con il decreto di fissazione dell’udienza può adottare i provvedimenti più opportuni inaudita altera parte, provvedimenti che all’udienza potranno essere poi confermati, modificati o revocati nel contraddittorio tra le parti.
2. L’udienza davanti al giudice dell’esecuzione
Per il disposto dell’art. 185 disp. att. c.p.c. all’udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione si applicano le norme del procedimento camerale previste dagli artt. 737 e ss. c.p.c. L’udienza si svolge in forme sommarie, anche se non si conclude con un decreto motivato bensì con ordinanza.
E’ possibile per le parti produrre documenti e formulare mezzi istruttori e questo accade soprattutto se si intendono chiedere provvedimenti indifferibili o la sospensione della procedura esecutiva, dovendo essere forniti dall’opponente elementi a riscontro del fumus dell’opposizione e del pregiudizio irreparabile che potrebbe allo stesso derivare dalla prosecuzione dell’esecuzione.
Afferma la Cassazione anche più recente che il giudice ha il potere-dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo, per prendere diretta conoscenza dello svolgimento di esso e degli atti compiuti dal giudice dell’esecuzione, essendo oggetto del giudizio proprio la valutazione della conformità alla legge di un segmento del processo esecutivo (Cass. 25/01/2017 n. 1919, in D&G, 2017, 26 gennaio; Cass. 05/06/2014, n. 12642, in Giust. Civ. Mass., 2014).
Per la stessa ragione non è indispensabile da parte dell’opponente il deposito, in copia autentica del provvedimento impugnato, essendo sufficiente il deposito di copia semplice, considerato che il giudice dell’opposizione agli atti esecutivi può sempre prendere visione diretta degli atti del procedimento esecutivo compiuti dal suo stesso ufficio.
Dopo aver assunto le informazioni valutate opportune e reso i provvedimenti che ritiene indilazionabili o aver sospeso la procedura, il giudice dell’esecuzione fissa un termine perentorio per l’inizio della causa di merito, previa iscrizione al ruolo della causa a cura della parte interessata, con osservanza dei termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti alla metà.
Se quindi il procedimento è introdotto con ricorso esso avrà necessariamente una struttura bifasica: una prima fase davanti al giudice dell’esecuzione con rito sommario e camerale e una seconda secondo le regole del giudizio del processo di cognizione, analogamente a quello che viene nel giudizio di opposizione all’esecuzione.
L’opponente si costituisce con il semplice deposito del ricorso, mentre il convenuto può costituirsi prima dell’udienza fissata, ma nella pratica la costituzione avviene di regola all’ udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione. Si osservi che nella maggioranza dei casi l’opposto è il creditore procedente, quindi già parte costituta del processo esecutivo, che potrà di conseguenza limitarsi per la prima fase davanti al giudice dell’esecuzione al deposito di una memoria di replica all’opposizione proposta. Una vera e propria costituzione sarà indispensabile nel giudizio di merito successivo, secondo le forme previste per il rito applicabile trattandosi di giudizio distinto e autonomo dal procedimento esecutivo.
Nelle cause di lavoro e previdenziali anche per l’opposizione agli atti esecutivi si applicano le norme del rito del lavoro in quanto compatibili, ferma la competenza del giudice dell’esecuzione nei casi previsti dall’art. 617, comma 2, fino all’adozione dell’ordinanza di cui all’art .618 c.p.c.
Come si è detto il procedimento disciplinato dal secondo comma dell’art. 618 c.p.c. deve ritenersi applicabile in via analogica sia all’opposizione proposta con atto di citazione se nel frattempo è iniziata ed è stato adito il giudice dell’esecuzione per ottenere un provvedimento indilazionabile o di sospensione dell’esecuzione, sia all’opposizione proposta oralmente all’udienza (come consentito dagli artt.512, 530, 548, 569 e 612 c.p.c.).
3. I provvedimenti più opportuni e indilazionabili
Il giudice dell’esecuzione con il decreto di cui al primo comma dell’art. 618 c.p.c. oltre a fissare l’udienza, nei casi in cui riscontri una situazione di urgenza, può emettere i necessari provvedimenti opportuni.
Se viceversa non sussistono ragioni da giustificare una pronuncia di provvedimenti inaudita altera parte sarà all’udienza che, nel contraddittorio delle parti, il giudice adotterà i provvedimenti richiesti in questa fase sommaria.
Detti provvedimenti, identici nel loro contenuto – quand’anche definiti opportuni se adottati con il decreto di fissazione dell’udienza e indilazionabili se disposti con ordinanza nel contraddittorio delle parti - non sono tipici e possono consistere in un differimento del compimento di un atto esecutivo, in un provvedimento volto ad incidere su parte del procedimento (es. sospensione della vendita; sospensione dell’emissione del decreto di trasferimento, ecc.) o nella vera e propria sospensione dell’intero processo esecutivo, analogamente a quando avviene con l’ordinanza emessa ex art. 624 c.p.c..
Saranno richiesti provvedimenti diversi dalla sospensione quando con l’opposizione sono dedotti vizi che inficiano singoli atti del procedimento, mentre la sospensione vera e propria potrà essere pronunciata quanto sussiste un fumus circa la fondatezza di questioni atte a viziare in radice la procedura esecutiva, come ad esempio nel caso in cui l’opponente eccepisca l’inesistenza e/o nullità della notifica dell’atto di precetto. Tale vizio, ove riscontrato, è infatti idoneo a travolgere i successivi atti della procedura esecutiva, senza possibilità di sanatoria per decorso, nel frattempo, del termine di validità dell’atto di precetto (90 giorni dalla notifica - art. 481 c.p.c.).
Si noti che questi provvedimenti sono adottabili solo dal giudice dell’esecuzione e non dal giudice di cognizione ordinaria, atteso che per le opposizioni agli atti non è previsto alcun potere in tal senso in capo al giudice se l’opposizione è proposta con atto di citazione prima che sia iniziata l’esecuzione.
Nel caso di opposizione a precetto si tende ad ammettere, per eventualmente sospendere la preannunciata esecuzione, un provvedimento del giudice della cognizione ex art. 700 c.p.c.., soluzione che già era stata individuata da dottrina e giurisprudenza per le opposizioni a precetto prima dell’introduzione nel primo comma dell’art. 615 c.p.c. della previsione del potere del giudice di sospendere per gravi motivi l’efficacia esecutiva del titolo su cui si intende fondare l’esecuzione (Soldi, in Bucci-Soldi, Le nuove riforme del processo civile, Padova 2006, 415; in giurisprudenza l’orientamento è stato introdotto da Cass. 08/02/2000 n. 1372, in RDPr., 2002, 619). Se la relativa istanza è contenuta nell’atto introduttivo del giudizio, il giudice designato per la trattazione del giudizio di opposizione a precetto su specifica istanza dell’opponente, dovrà fissare apposita udienza, che preceda quella fissata in citazione per la trattazione, ai sensi dell’art. 183 c.p.c. dell’opposizione.
Se invece l’esecuzione è iniziata, è solo il giudice dell’esecuzione che, in caso di proposizione di opposizione agli atti esecutivi, su istanza di parte, ove riscontri un fumus di fondatezza dell’opposizione, ha il potere di scegliere se sospendere il processo – per assicurare in radice gli effetti del provvedimento che sarà adottato-, oppure limitarsi ad adottare un provvedimento meno invasivo differendo una propria decisione, differendo l’attuazione di un provvedimento già adottato o ad esempio sospendendo il dovere che una delle parti del processo ha di compiere, in un certo termine, un dato atto.
Il provvedimento indilazionabile è quindi uno strumento duttile che consente al giudice di coordinare il processo esecutivo -che può essere ancora nella fase iniziale ma può essere anche in fase ormai avanzata -, con il giudizio di opposizione agli atti, alla luce di un vaglio circa la possibile fondatezza o infondatezza dell’opposizione e l’opportunità di ponderarne gli esiti.
Quando il giudice dell’esecuzione pronuncia il provvedimento con cui accoglie o rigetta l’istanza di sospensione o di provvedimenti indilazionabili, poiché si conclude la fase sommaria del procedimento di opposizione agli atti esecutivi, deve provvedere sulle spese, in ragione: 1) dell’applicazione ai sensi dell’art. 669-quaterdecies c.p.c. della norma dell’art. 669-septies c.p.c. (in caso di rigetto) e dell’art. 669-opties VII co. c.p.c. (in caso di accoglimento- avuto riguardo ai provvedimenti cautelari anticipatori), avendo questi provvedimenti natura cautelare; 2) dell’attitudine del provvedimento conclusivo della fase sommaria a definire il processo, qualora non venga introdotto nel termine concesso il giudizio di merito. Si consideri invero che la fase di merito è solo eventuale essendo rimessa alla volontà delle parti la sua introduzione. Il giudice dell’esecuzione concede il termine ma il processo resta in uno stato di quiescenza provvisoria in attesa che una delle parti dia impulso al giudizio di merito. Se nessuna vi provvede si determina ex lege l’estinzione dell’opposizione per l’inosservanza del termine perentorio per l’introduzione del detto giudizio. E’ quindi corretto che la fase avanti al giudice dell’esecuzione si concluda con una pronuncia anche in ordine alle spese di lite riferite a detta fase, non essendo tollerabile per il sistema che si debba costringere la parte che non abbia interesse ad iniziare il giudizio di merito ad introdurlo solo per ottenere il riconoscimento delle spese (in questo senso Cass. 28/09/2012, n. 16525, in Guida al diritto 2012, 46, 85; Cass. 27/10/2011, n. 22503, in Guida al diritto, 2011, 46, 77).
L’ordinanza che abbia provveduto sulla sospensione dell’esecuzione anche nell’ambito di un’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., è soggetta al reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., trovando applicazione analogica la previsione del secondo comma dell’art. 624 c.p.c., e questo tanto nel caso che abbia disposto la sospensione quanto in quella che l’abbia negata.
L’ordinanza non è invece soggetta al rimedio dell’art. 111 comma 7 Cost., e neppure lo è l’ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione oppure l’abbia direttamente concessa, essendo entrambi i provvedimenti privi del carattere della definitività, in quanto suscettibili di essere ridiscussi nell’ambito del giudizio di opposizione, e per di più nel primo caso trattandosi di provvedimento passibile di reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. (C.13/04/2017, n. 9652/17, in Giust. civ. Mass. 2017; Cass. 28/04/2014 n. 9371, in www.jusexplorer.it; Cass. 08/05/2010 n. 11243, in Giust. civ., 2011, 4, 1013).
E’ controversa la reclamabilità dei provvedimenti meramente indilazionabili che non comportino sospensione del processo esecutivo. Da un lato vi è chi valorizza l’aspetto comparativo tra questi provvedimenti e il provvedimento che prevede una vera e propria sospensione e ne esclude la reclamabilità proprio perché questa sarebbe prevista solo per i provvedimenti di sospensione in generale (Barreca, La riforma della sospensione del processo esecutivo, in REF, 2006, 654 e ss.). Dall’altro si riscontra l’orientamento di chi considera i provvedimenti indilazionabili nella loro unitarietà e valuta unitario altresì il regime impugnatorio, anche considerato che è solo del legislatore del 2006 la specificazione della possibilità di sospensione, già ritenuta ricompresa tra i provvedimenti adottabili dalla giurisprudenza (Cossignani, L’art. 624 c.p.c. dopo la legge 69/2009: i nuovi interrogativi e le questioni irrisolte, in GI, 2014, 4).
In ogni caso, le ordinanze che contengono provvedimenti indilazionabili o di sospensione ex art. 618, comma 2, c.p.c. così come quelle che decidono sulle istanze di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 624 c.p.c., poiché per loro natura integrano provvedimenti con funzione ordinatoria del processo esecutivo, sono sempre revocabili e modificabili dal giudice che li ha emessi e qualificabili essi stessi come atti esecutivi avverso i quali è proponibile anche l’opposizione ex art. 617 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 25/06/2003, n. 10124 in www.jusexplorer.it; Cass. 20/02/2003 n. 2620, in Giust. civ. mass., 2003, 371).
Va rammentato che quando è disposta la sospensione del processo esecutivo trovano applicazione analogica gli artt. 626 e 627 e 630 c.p.c. con riguardo agli effetti della sospensione e all’obbligo di riassunzione all’esito del giudizio di opposizione (Cass. 31/07/2006, n. 17452, in FI, 2007, 9, I, 2530, con nota di Metafora).
Se viceversa il giudice dell’esecuzione si limita ad adottare un provvedimento di dilazione delle attività esecutive la ripresa del processo non è soggetta a riassunzione ma ad una mera istanza di parte o all’impulso d’ufficio, a seconda del tipo di attività esecutiva che residua da compiere. Se ad esempio il giudice, alla luce dell’opposizione agli atti proposta aveva ritenuto di soprassedere in ordine all’istanza di vendita, sarà lo stesso Giudice a dover far proseguire il processo, e le parti avranno la facoltà, ma non l’onere, di sollecitarne tale ripresa, rappresentando al giudice le ragioni di opportunità per farlo, ad esempio perché il giudizio di opposizione perdura o s’è estinto, l’opposizione è stata respinta o accolta anche senza che la sentenza sia passata in giudicato (Cass. 31/07/2006, n. 17452, in FI, 2007, 9, I, 2530; Cass. 20/04/1981, n. 4278, in Giust. civ., 1991, I, 2294).
Con il provvedimento con cui si conclude la fase sommaria dell’opposizione il giudice dell’esecuzione deve concedere alle parti un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito.
Se il giudice omette di fissare il termine la parte interessata può depositare istanza allo stesso giudice dell’esecuzione per chiedere la fissazione del termine ai sensi dell’art. 289 c.p.c., e quindi entro sei mesi dall’udienza in cui il provvedimento è stato adottato o dalla sua comunicazione se pronunciato fuori udienza, ovvero può introdurre di sua iniziativa il giudizio di merito sempre nel detto termine (in questo senso Cass. 27/10/2011, n. 22503, in Guida al diritto, 2011, 46, 77).
Quanto alla regola generale delineata dall’art. 616 c.p.c. per cui l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, all’esito della fase sommaria, deve avvenire con la forma dell’atto introduttivo richiesta dal rito con cui l’opposizione deve essere trattata, deve ritenersi replicabile anche nell’ipotesi di opposizione agli atti esecutivi. Questa interpretazione, fatta propria dalla più recente giurisprudenza (Cass. 07/11/2012, n. 19264, in Dir. e giust. Online, 2012, 8 novembre) trae argomenti dal dato testuale dell’art. 618 c.p.c. laddove ribadisce che la parte nell’introdurre il giudizio di merito deve osservare i termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà. La disposizione non può che sottendere che anche la fase di merito dei giudizi di opposizione agli atti esecutivi debba essere introdotta con citazione, salvo che non sia previsto un rito speciale, come per le controversie di lavoro dall’art. 618-bis c.p.c.