SOMMARIO:
1. Premessa.
2. Il Portale delle vendite pubbliche.
3. Le specifiche tecniche della pubblicazione.
4. La certificazione di avvenuta pubblicazione.
5. Portale delle vendite pubbliche e procedure concorsuali.
6. L’estinzione della procedura per omessa o ritardata pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale.
- Premessa
Una procedura esecutiva che voglia davvero definirsi efficiente non può non contare su un efficiente sistema di pubblicità dell’immobile staggìto e posto in vendita. Non è un caso, infatti, che le note “prassi virtuose” di alcuni “virtuosi” (sia consentito il poliptoto) tribunali italiani (le quali negli anni successivi sarebbero state recepite dal legislatore e tradotte in provvedimenti normativi modificativi del codice di procedura civile) contemplassero anche una rinnovata attenzione per la pubblicità della vendita, rispetto alla quale si avvertiva una profonda esigenza di svecchiamento, che la liberasse dalle briglie di un sistema burocratico ormai fuori dal tempo e dalla storia (affissione “per tre giorni continui” all’albo dell’ufficio giudiziario dinanzi al quale pende l’esecuzione e pubblicazione nel foglio degli annunzi legali[1] della provincia in cui l’ufficio è situato).
È questo il brodo di pascenza nel quale sono maturate le continue modifiche dell’art. 490 c.p.c., che hanno avuto inizio nel 2001 (con la l. 28 dicembre 2001, n. 448, il cui art. 52, comma 76, introduceva l'obbligo di inserire l'avviso sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata), e sono terminate – per ora -, nel nuovo conio della citata disposizione codicistica ad opera del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con L. 6 agosto 2015, n. 132.
Prima dell’intervento normativo in parola l’art. 490 c.p.c. prevedeva che, almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell’art. 571 c.p.c., oppure della data fissata per l’incanto, fossero eseguite le seguenti formalità pubblicitarie:
- affissione dell’avviso di vendita[2] per tre giorni continui nell’albo del Tribunale;
- pubblicazione dell’avviso di vendita su quotidiani d’informazione locali a maggiore diffusione nella zona interessata;
- pubblicazione dell’avviso di vendita, unitamente a copia della ordinanza e della relazione di stima redatta dall’esperto ai sensi dell’art. 173-bis att. c.p.c.[3], su un sito internet specializzato.
- Il Portale delle vendite pubbliche
La disciplina succintamente richiamata nel paragrafo precedente è stata fortemente rinnovata dal legislatore del 2015.
In primo luogo è stato riscritto (dall’art. 13, comma 1 let. b) n.1 del citato decreto legge) il comma 1 dell’art. 490 c.p.c., sostituendosi alla (ormai anacronistica) pubblicazione dell’avviso di vendita all’albo del Tribunale la pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia, in un’area denominata “Portale delle vendite pubbliche”. In secondo luogo si è resa facoltativa (attraverso la riscrittura del terzo comma) la pubblicità sulla stampa cartacea, mantenendosi invece la obbligatorietà della pubblicazione sui siti internet (ed infatti, il secondo comma dell’art. 490 c.p.c. non ha subito alcuna modifica).
La relazione ministeriale illustrativa del d.l. 83/2015 specifica, a proposito del Portale, che la sua istituzione si inserisce in seno al Portale europeo della giustizia, con lo scopo di consentire a tutti gli interessati “di acquisire le informazioni relative a tutte le vendite giudiziarie accedendo ad un’unica area web gestita dal Ministero della Giustizia, così superando l’attuale frammentazione, dovuta al fatto che ogni singolo tribunale pubblica gli avvisi di vendita su un sito individuato autonomamente e non comunicante con i siti degli altri uffici”.
Si osservi che l’obbligo di pubblicazione sul Portale riguarda solo l’avviso di vendita, e non anche l’ordinanza di vendita e la relazione dell’esperto, e che la pubblicazione sul Portale si aggiunge, senza sostituirsi, alla pubblicazione sul siti internet individuati dal Giudice. Questa affermazione tuttavia non è stata travasata a piè pari nell’architettura del Portale, il quale invece prevede (come si vedrà nel paragrafo seguente) che debba essere caricato almeno un allegato (in formato pdf) al quale assegnare il nome di “ordinanza”.
È stato poi aggiunto l’art. 161-quater disp. att. c.p.c., recante Modalità di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche, il quale dispone:
- che la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche sia effettuata dal professionista delegato o, in mancanza, dal creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo;
- che essa sia eseguita in conformità alle specifiche tecniche che saranno stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e rese disponibili mediante pubblicazione nel Portale;
- che la pubblicazione non possa essere effettuata in mancanza della prova dell’avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall’art. 18-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, vale a dire nella misura di €. 100,00 per ogni lotto posto in vendita[4].
Infine, per quanto attiene alla disciplina transitoria, l’art. 23, comma 2, del d.l. 83/2015 citato prevede che le nuove norme si applichino, anche alle procedure pendenti, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale delle specifiche tecniche relative alle modalità di pubblicazione, di cui al richiamato art. 161-quater disp. att. c.p.c.. Questa pubblicazione è avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 16 del 20 gennaio 2018, sicché la pubblicazione sul portale è obbligatoria a decorrere dal 20 febbraio 2018.
Inoltre, con l’art. 4, comma 3-bis del d.l. n. 59/2016, (convertito, con modificazioni, in l. n. 119/2016) si è previsto che il Portale divenisse operativo con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto del Ministro della giustizia che ne accerta la piena funzionalità, pubblicazione intervenuta sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 7 del 10 gennaio 2017.
- Le specifiche tecniche della pubblicazione
Come detto, le modalità di pubblicazione degli avvisi di vendita sul Portale sono stabilite dalle specifiche tecniche emanate dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Esse prevedono le seguenti modalità operative.
L’architettura generale del sistema è così concepita: il soggetto legittimato alla pubblicazione, dopo essere entrato nel portale con le sue credenziali, inserisce i dati dell’avviso di vendita che saranno pubblicati sul Portale; questi dati sono trasmessi ai Siti Internet di pubblicità individuati dal Giudice nell’ordinanza di vendita ed all’eventuale Gestore della vendita telematica. Come si vede, la pubblicazione sui siti avviene attraverso l’inserimento dei dati sul Portale, che diventa pertanto un passaggio obbligatorio. Il Portale delle Vendite Pubbliche è raggiungibile ai seguenti indirizzi:
https://pvp.giustizia.it
https://venditepubbliche.giustizia.it
https://Portalevenditepubbliche.giustizia.it
Esso si compone di un’area pubblica e di un’area riservata.
All’area pubblica si accede senza l'impiego di credenziali, per la ricerca e la visualizzazione delle inserzioni. Nel dettaglio degli annunci riguardanti le vendite eseguite in seno ad espropriazioni immobiliari è possibile prenotare la visita dell’immobile al custode nominato dal Giudice.
All’area riservata si accede invece previa identificazione informatica (tramite carta di identità elettronica o firma digitale); essa permette agli utenti autorizzati di entrare nell’area di back-office del Portale per utilizzare le funzionalità e i servizi disponibili.
Entrati nella Home Page del sito, occorre cliccare il link evidenziato per accedere.
A questo punto il Portale richiede in quale veste si intende accedere.
Quindi viene richiesto di indicare a quale delle tre categorie di utente esterno si appartiene:
Il “soggetto legittimato alla pubblicazione”, l’unico soggetto legittimato a pubblicare gli avvisi di vendita, è quello che ha ricevuto il relativo incarico nell’ambito della procedura esecutiva. Il professionista delegato (o comunque il soggetto autorizzato dal Giudice) non potrà delegare le attività di pubblicazione ad altri.
La verifica della titolarità del soggetto legittimato alla pubblicazione e alla gestione degli avvisi di vendita avviene mediante un servizio di cooperazione con i registri di cancelleria (SIECIC e SICID). In pratica, l’anagrafica di chi accede come soggetto legittimato alla pubblicazione deve essere la stessa di colui che nel SIECIC o nel SICID risulta professionista delegato o commissionario.
Il soggetto legittimato alla pubblicazione (ovviamente dopo essere entrato nell’area riservata del Portale), all’atto dell’inserimento di un avviso di vendita, deve obbligatoriamente digitare i dati identificativi della procedura.
Completato il caricamento di questi dati, nel momento in cui si clicca sul pulsante “continua”, il portale verifica l’anagrafica, e se il soggetto risulta nella procedura quale professionista delegato alla vendita, commissionario o ausiliario, genera il seguente Alert.
Cliccando su “conferma”, si apre la schermata relativa ai “dati della procedura”.
Nella sezione dati della procedura si visualizzano i dati precedentemente inseriti in fase di autorizzazione. Nella schermata è possibile specificare se si intende inserire un esperimento di vendita per nuovo lotto oppure per lotto esistente.
L’elenco soggetti aggiunti è l’elenco dei soggetti coinvolti nella procedura. Il portale richiede che sia inserito almeno uno tra i soggetti indicati nell’elenco (custode, soggetto cui rivolgersi per la visita, delegato, commissionario, curatore). Il portale richiede che tra i soggetti inseriti figuri almeno il “soggetto che procede alle operazioni di vendita”, cioè il delegato.
A questo punto il portale chiede che siano inseriti i dati relativi al lotto. Se si tratta di lotto unico, spuntare la voce “lotto unico”.
Seguono i dati identificativi del bene (naizone, regione, provincia, comune, ecc.). La loro indicazione non è obbligatoria; lo sarà nella identificazione dei singoli bene che costituiscono ciascun lotto.
Per ciascun lotto, il portale richiede che siano inseriti i dati di ciascun bene che lo compone.
Con indicazione dei relativi dati catastali.
Descritto il bene si possono allegare foto, ma il sistema non consente il caricamento del formato pd, riconoscendo solo il formato immagine. È pertanto necessario procurarsi foto dell’immobile in questo formato.
Si inseriscono, quindi, i dati del soggetto cui rivolgersi per la visita del bene ed a seguire quelli relativi alla vendita.
Stranamente, l’indicazione del “prezzo base” non è obbligatoria, mentre lo è l’indicazione dell’offerta minima. Questo vuol dire, con riferimento alle vendite fallimentari, che se si ritiene inapplicabile la disciplina dell’offerta minima, “prezzo base” ed “offerta minima” dovranno riportare lo stesso importo.
A questo punto il sistema chiede di cliccare sul pulsante in cui, dopo aver selezionato la tipologia ed aver allegato il corrispondente file, si seleziona il pulsante Conferma. NB: qui si annida una discrepanza con l’art. 490 c.p.c. perché il portale richiede di allegare almeno un file pdf con il nome «ordinanza».
Si apre la seguente maschera:
Il Portale consente di caricare foto ed allegare documenti (dimensione massima 50 megabyte), di cui egli assevera l’idoneità ad essere pubblicati (e, cioè, la conformità a quanto previsto in generale dalla normativa vigente in materia di privacy, ed in particolare la conformità ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. C) del Codice, come da Prescrizione del Garante della privacy del 07 febbraio 2008) assumendosi quindi qualsiasi responsabilità derivante da omessi o insufficienti accorgimenti atti a preservare l’identità e la privacy dei soggetti coinvolti e di terzi estranei citati a qualsiasi titolo all’interno della procedura.
Quindi viene richiesto di inserire i siti internet sui quali l’avviso di vendita dovrà essere pubblicato.
Qualora si sia scelta in precedenza la vendita telematica, il portale richiede obbligatoriamente l’indicazione di un gestore della vendita telematica.
Quindi seleziona uno o più Siti Internet individuati dal Giudice per la pubblicità obbligatoria di cui al secondo coma dell’art. 490 c.p.c.; se i siti internet individuati dal Giudice non appaiono nella lista predefinita dei siti fornita dal Portale, il soggetto legittimato alla pubblicazione potrà comunque inserirne i relativi indirizzi, ma il Portale non trasmetterà i dati ai predetti siti e non sarà possibile monitorare l’avvenuta pubblicazione.
Ai siti indicati il Portale trasmette in tempo reale i dati della pubblicazione. Tuttavia, questo non determina che, automaticamente, l’avviso di vendita sia automaticamente visibile anche sul sito della società privata che ne è titolare. Infatti, quando il soggetto legittimato alla pubblicazione individua il sito internet, il Portale elabora i dati dell’inserzione e la invia ai Siti Pubblicità (ed eventualmente al Gestore Vendite). Questi ultimi, alla ricezione dei dati, restituiscono in tempo reale un messaggio di esito e procedono ad elaborare la richiesta. Compiuta questa operazione, i Siti Pubblicità (ed eventualmente Gestori Vendite) comunicano l’avvenuta pubblicazione e la data entro cui l’inserzione sarà disponibile ai fini della consultazione. Il Portale, alla ricezione di questa comunicazione restituisce in tempo reale il messaggio di esito.
Conseguentemente, occorre tenere conto di questo possibile iato temporale e non pubblicare l’avviso di vendita sul portale a ridosso del quarantacinquesimo giorno, al fine di scongiurare l’eventualità che questo termine poi non sia rispettato con riferimento alla pubblicazione dell’avviso di vendita sui siti privati individuati dal Giudice.
Il soggetto legittimato alla pubblicazione controlla infine i dati dell’avviso di vendita nella pagina di riepilogo e procede alla pubblicazione. Solo quando l’avviso sarà pubblicato anche sul sito della pubblicità il sistema attiva la funzionalità di pubblicazione, il cui certificato è scaricabile il giorno prima della vendita.
Il portale consente anche l’inserimento di una serie di “eventi” che interessano la procedura: la sospensione della vendita, la cancellazione della vendita, la sostituzione del Giudice o del delegato, gli avvisi di rettifica dell’avviso di vendita.
Completato l’inserimento dei dati, il soggetto legittimato alla pubblicazione procede al pagamento del contributo di pubblicazione di cui all’art. 18-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la cui natura, stante il nome utilizzato -“contributo”- e la collocazione sistematica della norma -all’interno del titolo primo della parte seconda del TU, intitolata “Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario”- è da ritenersi di carattere tributario.
Il pagamento può essere eseguito esclusivamente attraverso uno dei circuiti bancari proposti dal sistema (banche aderenti all’infrastruttura “PagoPA” e disponibili al link Elenco Prestatori di Servizio) – utilizzando gli strumenti di pagamento indicati, per ogni operatore finanziario, al link Elenco Prestatori di Servizio. Nel caso di utilizzo dell'addebito su conto corrente, il pagatore deve essere titolare di un conto corrente aperto presso il Prestatore di Servizio selezionato.
A fronte di una operazione di pagamento, il sistema genera una ricevuta di avvenuto versamento (ricevuta telematica, RT), nella forma di documento informatico, formato xml, firmato digitalmente dal soggetto scelto come erogatore del servizio di pagamento (prestatore di servizio di pagamento). La RT così ottenuta può essere utilizzata, previo salvataggio in locale, caricandola nel sistema del Portale delle Vendite. Ogni ricevuta può essere utilizzata una sola volta.
Si osservi a questo proposito che il Portale consente di non procedere al pagamento nei casi di spesa prenotata a debito per effetto dell’ammissione del creditore procedente al patrocinio a spese dello Stato. A tal fine, tuttavia, il Portale richiede l’autorizzazione rilasciata dal Giudice, con un evidente riferimento alla procedura fallimentare (laddove il fallimento si considera ammesso al gratuito patrocinio per effetto di un apposito decreto del Giudice delegato). Poiché nelle procedure esecutive non è previsto alcun provvedimento giurisdizionale di ammissione al patrocinio a spese dello stato, derivando detta ammissione dalla deliberazione del consiglio dell’ordine ai sensi dell’art. 126 TU spese di giustizia, è da ritenersi che sia sufficiente caricare sul Portale siffatta delibera.
- La certificazione di avvenuta pubblicazione
Il giorno precedente a quello fissato per la vendita, il Portale crea la “certificazione dell’esperimento di vendita” e la invia all’Ufficio Giudiziario tramite pec. Essa sarà consultabile, oltre che dagli utenti dell’Ufficio giudiziario, anche dai soggetti legittimati alla vendita direttamente sul Portale all’interno dell’area riservata.
La certificazione (creata in formato PDF e xml) contiene i seguenti dati:
- Dati salienti Annuncio di Vendita;
- Data creazione Certificazione;
- Lista Eventi Significativi dell'avviso di vendita relativi a:
- Sostituzione Giudice;
- Sostituzione o Revoca Delegato;
- Avviso di Rettifica;
- Per ogni sito di pubblicità in cui l'annuncio è stato pubblicato (e per il Portale vendite stesso):
- Data di inizio dell'inserzione pubblicitaria;
- Durata dell'inserzione Originaria.
Si tratta di un documento che non è previsto da alcuna norma, se non dalle specifiche tecniche, e che fornisce dati sulla durata della pubblicazione, senza tuttavia specificare quali atti sono stati pubblicati. Dunque, se esso fornisce indicazioni circa l’avvenuta pubblicazione sul Portale, non altrettanto può dirsi per i siti privati, dove la verifica deve riguardare anche l’avvenuta pubblicazione della perizia di stima e dell’ordinanza.
- Portale delle vendite pubbliche e procedure concorsuali
Per completezza, giova precisare che la disciplina della pubblicità degli avvisi di vendita sul Portale interessa anche le vendite fallimentari. Infatti, il d.l. 83/2015 ha modificato il primo comma dell'art. 107 l.fall., aggiungendovi un ultimo capoverso, secondo il quale "In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva" (analoga previsione si rinviene nell’art. 182, comma primo, a proposito delle vendite eseguite in sede concordataria dal liquidatore).
La norma, dunque, impone la pubblicazione dell’avviso di vendita tanto nelle ipotesi di vendite competitive quanto in quelle in cui la vendita avvenga secondo le norme del codice di procedura civile.
Chiaramente, anche per le vendite fallimentari troveranno applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 161-quater disp. att. c.p.c., nel senso che la pubblicità andrà eseguita secondo le specifiche tecniche, e previo pagamento del contributo previsto dall'art. 18-bis d.P.R. 30.5.2002, n. 115.
6. L’estinzione della procedura per omessa o ritardata pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale
L’art. 13, comma primo, lett. ee) del citato d.l. 83/2015, introducendo l’art. 631-bis c.p.c., dispone che l’omessa pubblicazione[5] dell’avviso di vendita sul Portale per causa imputabile al creditore procedente o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo[6], comporta l’estinzione della procedura, a meno che la pubblicità sul Portale non sia stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non erano funzionanti, “a condizione che” (così la lettera delle disposizione) tale circostanza sia attestata dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia[7].
Prima dell’intervento normativo in parola, sebbene non fossero mancate pronunce di segno contrario,[8] si riteneva generalmente che l’omessa esecuzione degli adempimenti pubblicitari non potesse determinare di per sé, anche in ragione dell’assenza di una specifica previsione sul punto, l’estinzione della procedura, osservandosi che all’inerzia del creditore cui l’onere fosse stato imposto si poteva reagire affidando il relativo compito ad un custode diverso dal debitore[9].
L’art. 631-bis c.p.c. si inserisce in questo dibattito introducendo una evidente ipotesi di estinzione tipica della procedura, come si ricava dalla sua collocazione sistematica e dal richiamo ai commi secondo e terzo dell’art. 630 c.p.c. (rilievo officioso, operatività di diritto della causa di estinzione, reclamabilità dinanzi al collegio del provvedimento che dichiara l'estinzione ovvero rigetta la relativa eccezione)[10]. Si tratta, del resto, di soluzione sintonica rispetto all’idea per cui sono da ricondurre all'estinzione tipica le ipotesi in cui il processo si estingue per l'inerzia della parte onerata dal darvi impulso, mentre sono atipiche le ipotesi di estinzione quali conseguenza di una oggettiva impossibilità di prosecuzione del processo.
Da più parti è stato obiettato che la norma reca seco elementi di eccessiva rigidità, oltre che di contraddittorietà ed irragionevolezza.
Si è osservato che la norma impone che il processo, la cui celebrazione ha magari ha impegnato tempo e spese, anche significative, venga “cestinato” per una singola “disavventura processuale”, che di per sé non ne travolge il “ritmo” ma si limita a rallentarlo, con modesto aggravio per il lavoro del G.E[11], e che la sua contraddittorietà ed irragionevolezza risiederebbe nel costringere ad una declaratoria di estinzione della procedura anche ove l’avviso di vendita risultasse regolarmente pubblicato, unitamente all’ordinanza di vendita ed alla perizia di stima, sui siti internet e sulla stampa cartacea individuata dal Giudice dell’esecuzione, e financo per il caso in cui fossero state presentate offerte di acquisto o istanze di assegnazione[12].
Infine, non si è mancato di rilevare la possibile rilevanza costituzionale dell’ingiustificata differenziazione degli effetti che conseguono alla omessa pubblicazione ed alla omessa partecipazione all’udienza, per la quale l’art. 631 c.p.c. prevede un mero rinvio[13].
Poiché il presupposto della declaratoria di estinzione riposa nella mancata pubblicazione per causa imputabile ai creditori titolati, e poiché la pubblicazione, a mente dell’art. 161-quater disp. att. c.p.c. avviene normalmente ad opera del professionista delegato (come tra un attimo si vedrà), secondo la dottrina[14] le ipotesi di mancata pubblicazione imputabile al creditore sono essenzialmente due:
- quella in cui la vendita non sia stata delegata;
- quella in cui il creditore titolato ometta di fornire al delegato le somme necessarie al pagamento del contributo per la pubblicazione di cui all’art. 18 bis d.P.R. 115/2002.
Che tuttavia il mancato versamento di quanto necessario al versamento del contributo di pubblicazione assurga a causa di estinzione (tipica) della procedura ai sensi del citato art. 631-bis c.p.c. è dubitabile.
Invero, la stessa dottrina che giunge a siffatta conclusione opportunamente sottolinea che il mancato versamento del fondo spese non comporta in sé l’estinzione, ma costituisce elemento di valutazione della imputabilità al creditore della omessa pubblicazione nel termine fissato, sicché ad esempio non potrebbe dichiararsi l'estinzione della procedura laddove, pur a fronte del mancato versamento del fondo spese, la pubblicazione venga comunque eseguita (ad esempio perché il pagamento del contributo è stato anticipato dal delegato, in ragione del ritardo nel versamento da parte dei creditori).
Se così è, allora, l’omesso versamento del contributo di pubblicazione non concretizza in sé la mancata pubblicazione dell’avviso sul Portale, e quindi la fattispecie contemplata nell’art. 631-bis c.p.c.. Invero, quella è una conseguenza futura, ulteriore ed eventuale, che potrebbe non ancora sussistere nel momento dello spirare del termine per il versamento fissato dal Giudice in quanto, ad esempio, il termine dei 45 giorni prima per la vendita non è ancora giunto.
Da ciò consegue che se di estinzione vorrà discorrersi, si dovrà parlare di estinzione (atipica) per improseguibilità della procedura (con tutti i precipitati processuali che ne conseguono) poiché la mancanza di provvista economica impedisce l’esecuzione degli adempimenti necessari a consentire lo svolgimento del procedimento di liquidazione.
La situazione, a ben vedere, è identica a quella, di stallo e di conseguente estinzione per improseguibilità, che viene a crearsi quante volte il creditore procedente ometta di versare il fondo spese disposto dal Giudice per il pagamento degli oneri necessari alla pubblicità (Tribunale Reggio Emilia, 22 febbraio 2010), oppure le spese "per gli atti necessari al processo", suscettibili, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, di essere poste in via di anticipazione a carico del creditore procedente (in questi termini, si veda Cass., sez. III, 22 giugno 2016, n. 12877).
[1] Istituito con l. 30 giugno 1876, n. 3195, e abolito dall'art. 31 l. 24 novembre 2000 n. 340,
[2] Il cui contenuto è descritto dall'art. 570 c.p.c.
[3] Non è superfluo sottolineare che oggetto di pubblicazione deve essere “tutta” la relazione dell’esperto, e dunque anche gli allegati ad essa relativi, i quali costituiscono parte integrante dell’elaborato peritale.
[4] L'importo andrà adeguato ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
[5] Cui deve essere equiparata, per coerenza sistematica, la ritardata pubblicazione.
[6] Probabilmente la limitazione dell’ipotesi di estinzione alla sola omissione imputabile al creditore procedente ed ai creditori titolati poteva ricavarsi anche dall’applicazione dei principi generali, (primo fra tutti quello di cui all’art. 153 c.p.c.), ma la esplicitazione è comunque opportuna poiché stronca sul nascere possibili incertezze interpretative.
[7] In dottrina sul punto non si è mancato di osservare come in assenza della predetta attestazione il malfunzionamento dei sistemi informativi può essere dato con altri mezzi. Così SALETTI, in SALETTI, VANZ, VINCRE, Le nuove riforme dell'esecuzione forzata, Torino 2016, 360.
[8] Tribunale Caltagirone, 25 marzo 2008, Cor. G, 2008, 1309,
[9] In questo senso Tribunale Potenza, 4 maggio 2011; C. Cost., 30 dicembre 1993, n. 481
[10] LODOLINI, La chiusura anticipata della procedura per infruttuosità e l'estinzione per mancato espletamento della pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche, Riv. Es. For, 2016, 2, 254, SOLDI, cit., 1820.
[11] Così si esprime, assai efficacemente, IANNICELLI, Pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche ed estinzione del processo esecutivo, Riv. Dir. Proc., 2016, 6, 1599.
[12] IANNICELLI, op. cit., 1600.
[13] IANNICELLI, op. cit., 1600.
[14] LODOLINI, op cit, 256.