Sommario:
1. Il professionista delegato nelle moderne procedure esecutive
2. Le principali novità della riforma
3. La commissione per l’iscrizione nell’elenco circondariale
4. Le attività della commissione distrettuale
5. I requisiti per l’iscrizione nell’elenco
6. Gli obblighi di formazione e le linee guida della Scuola superiore della magistratura
7. L’entrata in vigore delle nuove regole e la disciplina transitoria
- Il professionista delegato nelle moderne procedure esecutive
L’introduzione, nel 1998, della possibilità di delegare ad un notaio le operazioni di vendita degli immobili (art. 591-bis c.p.c.) e dei beni mobili iscritti nei pubblici registri (art. 534-bis c.p.c.) rappresenta tuttora una delle più innovative riforme compiute in materia esecutiva. Le norme, più volte modificate nel corso degli anni anche per ampliare progressivamente l’ambito dei soggetti e delle attività delegabili, hanno segnato un momento di netta discontinuità con il passato. Si tratta di una rivoluzione anzitutto culturale, in quanto il giudice dell’esecuzione viene messo nelle condizioni, mediante l’esercizio della facoltà di delega, di abbandonare le vesti di materiale attuatore dell’azione espropriativa per indossare quelle di controllore della legalità e dell’efficienza dell’attività del proprio delegato. Questo cambio di prospettiva, con la conseguente possibilità per il giudice dell’esecuzione di astrarsi – almeno in parte – dalle vicende del singolo processo esecutivo per guardare all’intero ruolo delle procedure che gli sono assegnate, ha costituito probabilmente una componente decisiva nel favorire un approccio alla materia esecutiva più moderno, in termini di efficienza gestionale e best practices.
Questo percorso di innovazione raggiunge oggi un ulteriore stato di avanzamento per effetto dell’art. 179-ter disp. att. c.p.c., come sostituito, in sede di conversione(legge 30 giugno 2016, n. 119), dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59.
In coincidenza con l’esordio delle vendite telematiche, infatti, nella consapevolezza della crescente importanza dell’attività dei professionisti delegati, si è voluta assicurare una maggiore professionalità mediante la radicale riforma delle regole di reclutamento e assegnazione degli incarichi.
- Le principali novità della riforma
La nuova disciplina mantiene ferma la presenza, presso ogni tribunale dell’elenco dei professionisti delegabili introdotto, in sede di conversione del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Cambiano, invece, le modalità di iscrizione nell’elenco. All’adempimento ora provvede un’apposita commissione costituita presso ciascuna corte di appello, che verifica il possesso in capo al richiedente dei requisiti che verranno stabiliti con apposito decreto ministeriale.
A carico dei professionisti sono inoltre previsti obblighi di formazione iniziale e permanente.
Gli aspetti più innovativi del nuovo art. 179-ter disp. att. c.p.c. meritano un maggiore approfondimento.
- La commissione per l’iscrizione nell’elenco circondariale
Fin dalla sua originaria formulazione l’art. 179-ter disp. att. c.p.c. prevedeva la costituzione di un elenco dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita (con incanto) dei beni immobili. I relativi nominativi venivano trasmessi annualmente al presidente del tribunale dal Consiglio notarile distrettuale, il quale precisava altresì quali, fra detti notai, fossero disponibili pure per la vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri (art. 169-ter disp. att. c.p.c.). In tal modo, l’art. 179-ter disp. att. c.p.c. veniva ad integrare il contenuto degli artt. 534-bis e 591-bis c.p.c., a mente del quale il giudice dell’esecuzione poteva delegare il compimento delle operazioni di vendita a qualsiasi notaio avente sede nel circondario.
Quando, con la legge 14 maggio 2005, n. 80, la capacità di rendersi destinatari delle deleghe per le vendite giudiziarie venne estesa anche agli avvocati e ai commercialisti, si previde che l’inclusione di questi ultimi nell’elenco tenuto presso il tribunale avvenisse – al pari che per i notai – tramite gli ordini professionali di appartenenza.
Dunque, spettava (e spetta tuttora, in attesa dell’entrata a regime della nuova disciplina: v. par. 7) al Consiglio notarile distrettuale, al Consiglio dell’ordine degli avvocati e dl Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicare, con cadenza triennale. ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, i nominativi dei professionisti disponibili.
Il nuovo art. 179-ter disp. att. c.p.c. prevede, invece, l’istituzione di una apposita commissione presso ciascuna corte di appello, che provvede alla tenuta dell’elenco, all’esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all’adozione dei provvedimenti di cancellazione dall’elenco.
La commissione, dunque, opera su base distrettuale, sebbene gli elenchi siano invece tenuti presso i singoli tribunali.
La composizione e le modalità di funzionamento della commissione saranno stabilite con un apposito decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della giustizia. L’art. 179-ter disp. att. c.p.c. si limita a precisare che l’incarico di componente della commissione ha durata triennale, può essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né il diritto al rimborso delle spese.
- Le attività della commissione distrettuale
In attesa dell’adozione del decreto ministeriale, è comunque possibile fare il punto sulle attività che saranno demandate alla commissione.
Essa provvede, anzitutto, alla tenuta dell’elenco e alla valutazione delle domande di iscrizione. Poiché possono conseguire l’iscrizione solamente i professionisti che dimostrano di aver assolto gli obblighi di prima formazione che saranno stabiliti con l’adottando decreto ministeriale, l’attività di “ammissione” di tali professionisti nell’elenco verosimilmente consisterà nella verifica dei titoli documentativi dell’assolvimento degli obblighi di formazione iniziale. Allo stato – e salva diversa determinazione ministeriale – non risulta che vi sia spazio per valutazioni discrezionali di carattere attitudinale o per l’introduzione, da parte della commissione, di ulteriori requisiti non richiesti dalla legge.
La nuova disposizione non chiarisce con quale cadenza debba procedersi all’aggiornamento dell’elenco. In origine, invece, era espressamente previsto che il Consiglio notarile distrettuale comunicasse ogni anno gli elenchi dei professionisti al presidente del tribunale. Nella versione intermedia dell’art. 179-ter disp. att. c.p.c. era stabilito che gli ordini professionali comunicassero «ogni triennio» l’elenco aggiornato. A fronte delle precise indicazioni contenute nelle versioni previgenti del medesimo articolo, l’omissione contenuta nel testo attualmente in vigore non può essere intesa come una mera dimenticanza del legislatore, bensì quale espressione del principio dell’operatività continuativa della commissione (argomento a favore della perduranza della regola dell’adempimento periodico triennale potrebbe tuttavia trarsi della previsione, contenuta all’ultimo comma, secondo cui «i professionisti cancellati dall’elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo»).
La commissione, inoltre, esercita la vigilanza sugli iscritti e adotta i provvedimenti di cancellazione dall’elenco. Le due attività devono ritenersi strettamente connesse, in quanto l’unico provvedimento che sembra possibile adottare qualora, in sede di vigilanza, si riscontrino gravi inadempimenti da parte del professionista, è quello della cancellazione dall’elenco.
La vigilanza ha ad oggetto, anzitutto, l’osservanza degli obblighi di formazione permanente e di aggiornamento professionale «da assolvere ai fini della conferma dell’iscrizione», di cui al primo comma dell’art. 179-ter disp. att. c.p.c. La consistenza di tali obblighi sarà definita dal Ministro della giustizia con l’emanando decreto. Le linee guida dell’attività di formazione permanente devono essere elaborate dalla Scuola superiore della magistratura (v. par. 6). Non è previsto, allo stato, che all’attività di aggiornamento professionale faccia seguito una fase di valutazione del livello di apprendimento,
La Commissione, però, esercita l’attività di vigilanza tenendo conto anche di due ulteriori parametri. Il primo è costituito dalle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all’art. 16-bis, commi 9-sexies e 9-septies, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Si tratta di quell’atto che il professionista delegato deve predisporre e depositare – per via telematica – entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita e successivamente con cadenza semestrale contenente il riepilogo delle attività fino a quel momento svolte.
Il secondo parametro è costituito dai motivi per i quali sia stato eventualmente revocato l’incarico in una o più procedure esecutive. Tale previsione va coordinata con quella di cui all’art. 591-bis, ultimo comma, c.p.c., secondo cui il giudice dell’esecuzione dispone la revoca della delega delle operazioni di vendita se non vengono rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto dei termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile. Poiché la Commissione «valuta» i motivi per i quali sia stato revocato l’incarico, deve escludersi ogni automatismo fra cancellazione dall’elenco e revoca dell’incarico. Al contrario, la Commissione è chiamata a svolgere un proprio autonomo accertamento sulla serietà delle cause della revoca dell’incarico, tenendo conto del numero delle procedure cui si riferisce la revoca, della gravità della violazione dei termini o dell’importanza della direttiva non adempiuta. Ovviamente, la Commissione dovrà tenere conto anche delle giustificazioni fornite dall’interessato, ancorché, ai fini della revoca del singolo incarico, sia sufficiente il dato oggettivo del mancato rispetto, anche non colposo, dei termini o delle direttive.
L’attuazione di tale regola implica che ogni provvedimento di revoca dell’incarico al professionista sia comunicato alla Commissione distrettuale.
La revoca dell’incarico deve essere disposta «sentito l’interessato» (art. 591-ter, comma 11, c.p.c.). A fortiori, la garanzia del contraddittorio dovrà essere assicurata anche nell’ambito del procedimento per la revoca dell’iscrizione nell’elenco.
Non è prevista una sanzione graduata rispetto alla cancellazione – quale potrebbe sarebbe potuta essere, ad esempio, la mera sospensione – ma nulla esclude che questa venga introdotta dal futuro decreto ministeriale, cui non può ritenersi preclusa la possibilità di prevedere l’adozione di provvedimenti sanzionatori meno gravi di quelli consentiti dalla legge.
I professionisti cancellati dall’elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo. Consegue che certamente non potranno conseguire nuovi incarichi.
La norma non indica quali siano le conseguenze immediate della cancellazione dall’elenco. In particolare, non viene precisato se ciò comporta l’automatica decadenza del professionista da tutti gli incarichi in essere, anche se non espressamente revocati dal giudice dell’esecuzione. Tuttavia, una simile conclusione risulta coerente con la natura sanzionatoria del provvedimento di cancellazione dall’elenco, nonché con il principio secondo cui le attività di vendita non possono essere delegate – di regola – a professionisti non inclusi nell’elenco circondariale. Consegue che la cancellazione del professionista dall’elenco dovrà essere comunicata a tutti i giudici dell’esecuzione del circondario.
- I requisiti per l’iscrizione nell’elenco
Gli artt. 534-bis e 591-bis c.p.c. prevedono che le operazioni di vendita possano essere delegate ad un notaio «avente preferibilmente sede nel circondario», a un avvocato ovvero a un commercialista. Non si precisa se anche questi ultimi debbano essere iscritti nei rispettivi albi professionali del circondario. La soluzione negativa sembra la più corretta, potendosi trarre argomento in tal senso dal silenzio serbato per gli avvocati e i commercialisti, a differenza di quanto espressamente previsto per i notai. Peraltro, anche per gli stessi notai il criterio della territorialità, inderogabile nella versione originaria dell’art. 591-ter disp. att. c.p.c., è divenuto meramente preferenziale a seguito della legge 14 maggio 2005, n. 80. Dietro questa scelta vi sta, probabilmente, la preoccupazione del legislatore di non ridurre eccessivamente il numero dei professionisti disponibili, specialmente nei piccoli circondari.
Corollario di tale conclusione è che il medesimo professionista può legittimamente chiedere di essere inserito negli elenchi di due o più tribunali.
Quando ricorrono speciali ragioni, l’incarico può essere conferito a persona non iscritta in alcun elenco. In tal caso, nel provvedimento di conferimento dell’incarico devono essere analiticamente indicati i motivi della scelta.
L’art. 591-bis c.p.c., così come modificato dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, prevedeva che gli avvocati e i commercialisti dovessero predisporre e sottoscrivere una scheda nella quale si riferisse le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali. Tali schede venivano allegate agli elenchi circondariali. Analoga previsione non ricorre nell’attuale versione del medesimo articolo, sicché deve ritenersi che l’elemento valutativo costituito dalle “schede” sia stato oggi sostituito dall’assolvimento degli oneri di formazione iniziale. Nondimeno, l’emanando decreto ministeriale, nel puntualizzare, ai sensi dell’art. 179-ter, comma 1, disp. att. c.p.c., quale debbano essere il contenuto “minimo” le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco, potrà validamente reintrodurre un siffatto elemento di ammissibilità.
- Gli obblighi di formazione e le linee guida della Scuola superiore della magistratura
Come s’è già detto, il professionista che intenda essere iscritto nell’elenco circondariale deve dimostrare di aver assolto gli «obblighi di prima formazione», il cui contenuto sarà definito con decreto ministeriale.
Il medesimo decreto stabilirà «gli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell’iscrizione», nonché le modalità per la verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi formativi.
Dunque, il nuovo art. 179-ter disp. att. c.p.c. configura due “livelli” di formazione del professionista delegato. La formazione “iniziale”, che deve necessariamente precedere l’iscrizione del professionista nell’elenco, e la formazione “periodica” o “permanente”, che costituisce condizione per il mantenimento dell’iscrizione.
È dunque chiara l’intenzione del legislatore di elevare la qualità del servizio alla giustizia reso dai professionisti ausiliari del giudice dell’esecuzione mediante un percorso di qualificazione professionale specifico che tenga conto della peculiarità della funzione loro delegata dall’autorità giudiziaria.
L’art. 179-ter, comma 4, disp. att. c.p.c. attribuisce alla Scuola superiore della magistratura il compito di elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile. Si tratta di un compito ulteriore rispetto a quelli previsti dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, istitutivo della Scuola superiore della magistratura.
La Scuola superiore della magistratura ha adempiuto all’incarico normativamente previsto con una nota rivolta al Ministro della giustizia, adottata dopo aver richiesto al Consiglio nazionale forense, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed al Consiglio nazionale notarile elementi di valutazione da considerare ai fini della redazione delle linee guida, sebbene nessuna risposta sia pervenuta dai tre consigli nazionali.
Nelle linee guida è stato posto in evidenza che, pur se la delega è relativa al momento finale del procedimento, e cioè alla vendita esecutiva o concorsuale ed alla distribuzione del ricavato, la formazione non può limitarsi ad approcciare la sola fattispecie della vendita e della distribuzione, ma deve avere come orizzonte culturale l’intero procedimento esecutivo, poiché anche nel momento della vendita e della distribuzione del ricavato, ben possono essere sollevate questioni che riguardano le fasi precedenti, quali la validità del titolo e del precetto, la regolarità del pignoramento, la documentazione ipocatastale, la stima dei beni e l’intervento dei creditori. È quindi stato ritenuto necessario che il corso di prima formazione, necessaria ai fini dell’iscrizione nell’elenco. si articoli in non meno di 25-30 ore; e che la formazione periodica necessaria per la conferma dell’iscrizione sia prevista con cadenza annuale.
Anche in considerazione dei diversi contesti in cui i professionisti iscritti nell’elenco possono essere coinvolti, la Scuola superiore della magistratura ha infine individuato i seguenti temi: atti prodromici all’esecuzione (titolo esecutivo, precetto, pignoramento, iscrizione a ruolo, istanza di vendita); documentazione ipocatastale, stima dei beni pignorati, intervento dei creditori e creditore fondiario; custode giudiziario, ordine di liberazione e diritti di godimento opponibili alla procedura; delega delle operazioni di vendita, attività preliminari del delegato, gara, versamento del prezzo, ricorso ex art. 591-ter c.p.c.; espropriazione di quota indivisa, antieconomicità della procedura, compenso del delegato, decreto di trasferimento, progetto di distribuzione e obblighi fiscali del delegato; attività diversa dalle esecuzioni immobiliari (delega fallimentare ex art. 107, comma 2, l.f., vendite di beni mobili iscritti in pubblici registri, esame delle scritture contabili ex art. 492, comma 8, c.p.c.).
Nulla esclude che il corso di qualificazione professionale specifico riservato ai professionisti delegati sia, ad un tempo, accreditato dai rispettivi ordini professionali anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo periodico di formazione professionale generica (c.d. crediti formativi).
- L’entrata in vigore delle nuove regole e la disciplina transitoria
L’attuale versione dell’art. 179-ter disp. att. c.p.c. è stata inserita dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. Tale disciplina, tuttavia, non è immediatamente operativa.
Infatti, l’art. 5-bis, comma 5, del menzionato d.l. 3 maggio 2016, n. 59, prevede che le operazioni di vendita «continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell’elenco di cui al predetto articolo 179-ter, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», fino al alla scadenza del dodicesimo mese successivo all’emanazione del decreto del Ministro della giustizia con cui, alla stregua della nuova disciplina, dovranno essere stabiliti gli obblighi di formazione iniziale, la composizione delle commissioni distrettuali e il loro funzionamento.
Tale decreto si sarebbe dovuto adottare, secondo quanto previsto dalla citata norma transitoria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 luglio 2016). Ad oggi non è stato ancora emesso e non pare che la sua adozione sia imminente.
Il Ministero ha quindi ritenuto di intervenire, con una circolare dell’11 gennaio 2018, per chiarire che, nelle more dell’adozione del decreto previsto dall’art. 179-ter disp. att. c.p.c., gli elenchi dei professionisti disponibili a volgere le funzioni di delegato alla vendita possono essere aggiornati sulla base della procedura e dei requisiti previsti dalla vecchia disciplina.
In realtà, l’ultrattività della precedente versione dell’art. 179-ter disp. att. c.p.c. si protrarrà – come abbiamo già detto – fino a dodici mesi dopo la pubblicazione del decreto ministeriale, alla cui adozione è subordinata l’entrata in vigore di quella nuova. Decorso un anno dall’emanazione del predetto decreto ministeriale, la circolare puntualizza che, sostanzialmente, i vecchi elenchi decadranno e la possibilità per i professionisti di essere nuovamente nominati sarà subordinata all’iscrizione nel nuovo elenco, ossia di quello redatto a cura dell’istituenda commissione distrettuale.