Appunti in tema di opposizione all’intervento

Forme e problemi della contestazione all'intervento

Sommario:

1.La contestazione del credito dell’intervenuto
2.Limiti alla contestazione nelle forme di cui all’art.615 cpc
3.Conseguenze in tema di potere sospensivo del processo esecutivo
4. Intervento, opposizione agli atti esecutivi e controversia ex art. 512 cpc. In particolare l’intervento non titolato.

 

1. La contestazione del credito dell’intervenuto.

L’art.499 cpc configura in generale l’intervento dei creditori nel processo esecutivo, distinguendolo fra intervento con titolo esecutivo ed intervento senza titolo esecutivo.
E’ logico che anche l’intervento sia assoggettato a forme di contestazione, che devono essere inquadrate nell’ambito degli strumenti di contestazione che sono conosciuti in ambito esecutivo.
L’individuazione di tali strumenti ovviamente non può anzitutto che presupporre la verifica della natura dell’intervento, e qui va subito precisato che l’intervento titolato ha una natura ben differente da quello non titolato.
In effetto il primo, come ormai riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. SSUU n.61/14) [1],consiste oltre che nella richiesta di partecipazione alla distribuzione anche in una forma di esercizio dell’azione esecutiva, tanto che come ben noto il creditore intervenuto può proporre atti d’impulso del processo esecutivo [2], come si ricava dall’art.500 cpc,  e addirittura l’intervento può sorreggere l’esecuzione anche allorché sia stato frattanto caducato il titolo posto alla base del pignoramento, alle condizioni e nei limiti indicati alla citata decisione del giudice di legittimità.
Al contrario l’intervento non titolato, anche ove abbia ottenuto il riconoscimento (espresso o a seguito di mancata comparizione) da parte del debitore ai sensi dell’art.499, 7° co., cpc, non configura se non una domanda di concorso alla distribuzione [3], e pertanto solo nella fase della distribuzione del ricavato diventa per dir così co-protagonista del processo esecutivo [4], mentre in precedenza non attribuisce al suo titolare alcun potere d’impulso.
Da tutto quanto precede dovrebbe discendere che, in linea astratta, la contestazione del credito svolta avverso un intervento titolato ha natura di opposizione all’esecuzione [5], avendo infatti ad oggetto la contestazione del diritto ad eseguire, seppur sotto la forma dell’intervento anziché quella del pignoramento, mentre quella avverso un creditore non titolato non potrà mai rivestire tale natura [6], appunto perché consiste in una mera domanda di distribuzione.

 

2. Limiti alla contestazione nelle forme di cui all’art.615 cpc?

E’ però vero che in sede distributiva la contestazione dei crediti dell’intervenuto pur titolato (e in certa misura anche quella del procedente) se non è volta ad ottenere il travolgimento del processo esecutivo, foss’anche oggi tramite il semplice risultato della consegna al debitore dell’intero ricavato (visto che, una volta aggiudicato il bene, il risultato della fase liquidatoria è irreversibile), non può mai essere qualificata d’opposizione all’esecuzione ex art.615 cpc (peraltro, se proposta in quella sede, ammissibile solo per le procedure esecutive instaurate anteriormente al 2015, salvo sia fondata su fatti sopravvenuti o l’opponente dimostri di non averla potuta proporre tempestivamente), ma appunto come controversia distributiva ex art.512 cpc [7].
Soprattutto poi non si può trascurare il fatto che l’essenza di azione che caratterizza l’intervento titolato è proprio costituita dal concreto o esclusivo diritto al promovimento di atti propulsivi del processo esecutivo, più che dal fatto di proporre l’intervento in sé.
Ciò non è in contrasto con quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata [8] in ordine alla natura dell’intervento titolato, secondo cui quest’ultimo spiega sì la sua azione fondante dell’esecuzione, ma a partire dal momento in cui si caduca il titolo del procedente, e la necessità che l’intervento stesso sia antecedente alla caducazione stessa dipende dalla necessità che il pignoramento risulti sempre sorretto da un valido titolo esecutivo. Tanto vero che allorché il titolo del procedente sia insanabilmente nullo o fuoriesca dal novero di quelli di cui al catalogo dell’art.474 cpc, ovvero difettino i presupposti processuali dell’azione esecutiva, l’azione esecutiva viene travolta nonostante la presenza dell’intervento titolato, a dimostrazione che quella del pari è  un’azione esecutiva ma su cui  non si fonda ex se il processo esecutivo (come accadrebbe nel caso dei plurimi pignoramenti), ma che solo ne consente la continuazione [9].
Se è così si può concludere che è solo da quel momento, in cui concretamente si esercita il potere d’impulso (inteso in senso lato, inclusa anche la sola presenza all’udienza con richiesta di proseguire), o in cui l’intervenuto resta il solo titolare del potere d’impulso (avendo ad esempio rinunciato il procedente, ovvero essendo esso assoggettato del pari ad opposizione con istanza di sospensione) che la contestazione del credito dell’intervenuto titolato diviene aggressione allo stesso processo esecutivo.
Ma da ciò a mio parere non si può trarre l’ulteriore conseguenza che solo in tali casi potrà dirsi che tale contestazione avrà consistenza e natura di opposizione ex art.615 cpc.
In effetti l’art.500 cpc, richiamando le disposizioni in tema di intervento titolato, configura in capo al creditore intervenuto titolato il potere di impulso indipendentemente dal fatto che analogo impulso sia esercitato dal creditore procedente. Certo se l’intervenuto è l’unico a esercitarlo per le più varie ragioni (dall’inerzia alla rinuncia dell’altro creditore) è egli che sostiene il processo, ma nessuno impedisce all’intervenuto, ad esempio, di presentare un’istanza di vendita seppure altrettanto abbia fatto il procedente (cosa che tra l’altro potrebbe non essere indifferente per il processo, se ad es. l’altra istanza fosse tardiva).
Pertanto in ogni momento a partire dal suo deposito,  l’intervento è esercizio dell’azione esecutiva.
Questa conclusione sembra trovare riscontro nell’unico precedente di legittimità, che in due passaggi dedicati appunto all’opposizione avverso l’intervento titolato, nel qualificare correttamente la stessa come spiegata ai sensi dell’art.615 cpc, precisa che non sussiste alcuna ratio che giustifichi la preclusione alla proposizione dell’opposizione ex art.615 cpc “ comprimendole e rendendole anzi in concreto malagevoli mercè imposizione di termini perentori o di preclusioni ricavate dal sistema, le facoltà di contestazione del debitore, nonostante l'omogeneità (con l'azionamento in via principale) dell'esito finale della pur differente modalità di aggressione propria dell'intervento”.
In particolare ivi si sostiene che la sussistenza del rimedio di cui all’art.512 cpc non esclude anche in tempo precedente alla distribuzione che il  debitore “possa tutelarsi anche in tempo precedente a quest'ultima e pure con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, di cui all'art. 615 c.p.c., comma 2, sussistendo in ogni momento dell'esecuzione il suo interesse a contestare l'an od il quantum di uno o più tra detti crediti, ne' rilevando che, successivamente alla proposizione della relativa opposizione, il naturale sviluppo della procedura ne comporti il transito alla fase della distribuzione” [10].
Certo tale decisione è incentrata sulla distinzione dei presupposti dell’opposizione all’esecuzione rispetto a quelli della controversia distributiva, e allorché la decisione allude ai “termini perentori” ed alle “preclusioni” ricavabili dal sistema avverso le opposizioni all’intervento, non fa diretto riferimento alla necessità che l’interventore abbia proposto un atto propulsivo, ma alle sue facoltà di contestazione, che però non possono che essere strumentali al risultato dell’esclusione di un credito dal processo, quindi o per travolgere lo stesso o per ridurre la partecipazione al ricavato.
Però essa è chiara nell’enunciare il principio per cui l’opposizione all’intervento dev’essere ammessa “in ogni momento”, ove appare abbastanza chiaro che il SC ha ritenuto che anche prima del momento in cui l’interventore ponga in essere ( possa verificarsi che sia l’unico a poter porre in essere) un atto propulsivo, può spiegarsi l’opposizione.
Ciò chiarito però non è altrettanto agevole concludere che i surriferiti concetti, ed in particolare la rilevanza del fatto che l’interventore agisca in un processo in cui vi siano altri soggetti titolati a procedere, sia irrilevante ai fini dell’istanza di sospensione del processo esecutivo. Accogliendo quindi la tesi della proponibilità senza limiti dell’opposizione all’intervento si pongono infatti non semplici problemi in ordine al potere sospensivo.
Prima di affrontarli peraltro, non sarà male fare alcune brevi precisazioni in ordine ai limiti ormai posti dal legislatore all’opposizione all’esecuzione in base al nuovo disposto dell’art.615, 2° co., cpc.
In particolare tale disposizione, tanto per l’opposizione ad intervento come per quella avverso il creditore principale, la proposizione della stessa dopo la celebrazione dell’udienza che dispone la vendita [11], ma certamente tale regola non si applicherà agli interventi titolati tardivi, che quindi dopo tale incombente vengono spiegati, posto che la disposizione in parola fa salva la facoltà d’opposizione nell’ipotesi in cui la stessa non si è potuta proporre anteriormente “per causa (evidentemente) a lui non imputabile”.

 

3. Conseguenze in tema di potere sospensivo del processo esecutivo

Come s’è detto la presenza di più creditori influenza i poteri sospensivi del g.e., e con riferimento all’opposizione all’intervento viene allora forse a tali fini in rilievo il fatto che l’intervenuto abbia concretamente posto in essere atti esecutivi, o sia comunque rimasto l’unico soggetto a poter proseguire il processo.
Gli artt. 615, 2° co. e 616 cpc configurano il processo d’opposizione in corso d’esecuzione come di natura bifasica: una prima fase, di natura lato sensu cautelare, è conosciuta dal giudice dell’esecuzione; una seconda fase (peraltro eventuale), di plena cognitio, è conosciuta dal giudice ordinariamente competente. La prima fase non è come la seconda eventuale, ma immancabile e necessaria. Certo l’istante può rinunciare all’istanza di sospensione, ma se non lo fa essa dev’essere esaminata e in ogni caso il ricorso dev’essere presentato al g.e. con ricorso.
Sennonché l’art.624 cpc stabilisce che la potestà sospensiva del g.e. riguarda il processo esecutivo, e una domanda di sospensione collegata all’opposizione all’intervento, allorché permanga il titolo del creditore procedente e quest’ultimo ponga in essere i previsti atti d’impulso, non potrebbe che riguardare l’azione dell’intervenuto, non il processo.
La questione oggi è complicata, a seguito della già richiamata pronuncia del SC n.61/14, cit., poiché anche a fronte di un’opposizione avverso il creditore procedente, nella misura in cui sussista un intervento titolato, si pone il problema della possibilità di sospensione. E’ vero che la sentenza in parola si riferisce all’ipotesi di sopravvivenza del processo esecutivo a seguito della caducazione del titolo, ma anche nel caso di mera proposizione dell’opposizione, il provvedimento di sospensione, per come strutturata la norma, deve essere in condizione di arrestare – seppur temporaneamente – il corso del processo esecutivo, mentre la sussistenza di un intervenuto titolato non consente ciò (così come nel già riferito caso dell’opposizione all’intervento).
Deve allora verificarsi se, come ritenuto peraltro in dottrina [12], sia ammissibile l’interpretazione dell’art.624 cpc nel senso che lo stesso ammetta anche una sospensione parziale soggettiva del processo, il ché peraltro si tradurrebbe in una sorta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo (infatti la sospensione non sarebbe neppure parziale, perché il processo proseguirebbe tranquillamente), difformemente dal modello delineato dalla norma in esame.
La ragione che sta alla base di tale opinione è che appare ingiusto che il creditore procedente o intervenuto, ove sussista il fumus boni iuris relativamente alle ragioni dell’opposizione, possa ciononostante tranquillamente nel primo caso continuare a portare avanti il processo esecutivo da solo e nel secondo caso proseguirlo nell’inerzia del primo.
Deve però osservarsi che la sospensione soggettiva parziale, non prevista da alcuna norma di legge né configurabile come un semplice minus rispetto alla sospensione del processo esecutivo, il quale ultimo costituisce l’oggettivizzazione dell’azione esecutiva nel suo concreto esercizio. Né essa ha a che fare con la sospensione parziale dell’efficacia esecutiva (tantomeno nei presupposti di non contestazione previsti dall’art.615, 1° co., cpc) e tantomeno con la sospensione oggettiva parziale. Quest’ultima è certo ammissibile, perché a ben vedere è prevista dalla legge: ogni aggressione a un bene del debitore infatti costituisce un processo esecutivo a parte che solo per economia processuale è trattato unitamente a quello avente ad oggetto altro bene: sospendere dunque l’esecuzione su un bene (es. per ritenuta sussistenza di gravi motivi in relazione alla relativa impignorabilità), non devia minimamente dal solco tracciato dagli artt. 615, 623 e 624 cpc.
A tale aspetto si aggiunga che a voler forzare  le norme, e configurare un potere di inibitoria a carico del creditore (in ciò risolvendosi come detto la sospensione soggettiva), non mancherebbero risvolti pratici estremamente problematici. Infatti che accadrebbe nella fase della distribuzione del ricavato? Se è vero che in tal fase non ci sono poteri di impulso da esercitare non resterebbe che innestare nel tessuto di tale inibitoria quantomeno una controversia distributiva ancora una volta promossa dal debitore, ovvero considerare inibita ogni attività del creditore e quindi procedere a una sorta di accantonamento d’ufficio, o ancora imporre a quest’ultimo l’introduzione di una controversia.
Soprattutto che accadrebbe in caso di sospensione soggettiva parziale in relazione al disposto di cui all’art.624, 3° co., cpc (estinzione del processo per mancata introduzione del giudizio di merito ex art.616 cpc)? Infatti in tal ultimo caso, se il creditore intervenuto le cui facoltà siano state “sospese” non introdurrà nel termine il giudizio di merito, quid iuris? Certo non si potrà pensare all’estinzione del processo esecutivo, pur prevista dalla disposizione, pena il ribaltamento del principio di oggettivizzazione del pignoramento stesso, né si potrà ritenere onerato l’altro creditore di introdurre il giudizio stesso, visto che per lui il processo continua tranquillamente e che le questioni relative a quel giudizio sono tutte inerenti i rapporti fra debitore e creditore diverso da colui che ormai procede, attenendo fra l’altro ad aspetti che possono solo  portare ad una caducazione successiva del titolo.
Pur nella consapevolezza che il dibattito sul punto deve ancora maturare e misurarsi con le novità soprattutto giurisprudenziali, si tenterà in questa sede di offrire un primo spunto, senza con ciò voler giungere a conclusioni definitive prima che un ampio dibattito abbia ben analizzato tutti i risvolti della questione.   Dunque allo stato per me la soluzione non può  che passare attraverso la rigorosa applicazione dei poteri che  sono devoluti al giudice dalle norme, ed in particolare dagli artt.615, 623 e 624 cpc.
Egli allora potrà procedere solo alla sospensione del processo esecutivo.
E tale potere eserciterà allorché il creditore (procedente o intervenuto)  intenderà promuovere un atto di impulso [13] o sarà l’unico a poterlo fare. In tal caso il g.e. fisserà un’udienza (ad esempio l’udienza ex art.569 cpc, tra l’altro il fondamentale atto d’impulso successivo al pignoramento  sarà l’istanza di vendita, cfr. anche retro, nota 2). Se davvero a quell’udienza l’altro o gli altri creditori non insisteranno a loro volta (perché se viceversa lo facessero allora si proseguirà tranquillamente nel processo esecutivo, cfr. infra) il giudice entrerà nel merito della fondatezza dell’istanza di sospensione proposta (rispetto alla quale, trattandosi di opposizione avverso il creditore procedente, nella prima fase si sarà limitato a verificare che essa non sia fondata su una delle ipotesi per le quali le SSUU n.61/14, cit.,  ritengono l’invalidità ab origine del titolo o comunque sull’impignorabilità o sulla spettanza a terzi del bene o ancora su vizio del pignoramento stesso), e disporrà la sospensione del processo esecutivo. Con questo nessun pericolo di ulteriore promovimento di atti di impulso da parte del creditore nei cui confronti sussistano gravi motivi si potrà produrre.
Il fatto che il creditore nei cui confronti venne spiegata opposizione, e ciononostante non si sia potuto sospendere il processo sussistendo altri titolari del potere propulsivo,  abbia frattanto potuto porre in essere il medesimo non sarà peraltro esiziale: se davvero l’opposizione sarà fondata, il giudice dell’esecuzione disporrà infatti la sospensione del processo esecutivo; altrimenti si procederà normalmente com’è giusto. Il ché corrisponde esattamente al meccanismo generale dell’opposizione promossa nei riguardi del creditore procedente: il creditore avrà senz’altro promosso un atto, in genere il pignoramento, ma poi si avrà la sospensione e il processo non potrà proseguire.
Naturalmente non tutto è così piano ed agevole, perché potrebbero verificarsi ipotesi in cui di fatto il debitore potrebbe essere pregiudicato. Ciò, a differenza di quanto talora s’è detto, non si verificherà in occasione di atti di impulso impropri (es. la presenza del creditore intervenuto all’udienza in caso di altrui inerzia), in quanto in tal caso vi è l’interesse del debitore a chiedere o insistere per la sospensione del processo. Ciò invece si verificherà allorché l’intervenuto promuova un atto (es. l’istanza di vendita) e dopo l’opposizione altro creditore, anche frattanto intervenuto, richieda di proseguire (e si proseguirà, proprio grazie al precedente atto propulsivo dell’intervenuto). Questa però, a mio parere, è conseguenza del fatto che qui ci si trova di fronte ad un’opposizione in corso d’esecuzione, il ché presuppone siano stati efficacemente posti in essere precedenti atti esecutivi.
Orbene, si dirà, ecco una differenza rispetto all’azione promossa dal creditore procedente, avverso il quale si può sempre promuovere un’opposizione pre-esecutiva. Tanto però dipende dal fatto che appunto egli deve preannunciare, diversamente dall’intervenuto, la propria azione, e soprattutto da ciò, che proprio il primo atto d’impulso (il pignoramento) può essere particolarmente dannoso pel debitore, restando fermo anche in caso di sospensione e costituendo un vincolo per il bene staggito. Invece, come pure detto, l’azione dell’intervenuto vale solo a proseguire il processo, e quindi presuppone un pignoramento già instato da altri (che peraltro non sarebbe certo travolto dalla sospensione soggettiva in caso di caducazione del titolo dell’altro creditore).
D’altronde anche l’inconveniente che si è rappresentato non è decisivo, se si considera che, anche a voler accedere all’opposta tesi (che ammette l’inibitoria o sospensione soggettiva parziale) da un lato, il pignoramento rimarrebbe valido e dall’altro l’ulteriore creditore (nei cui confronti quindi non è promossa alcuna opposizione) che vuol comunque instare per la prosecuzione del processo esecutivo, a fronte dell’inerzia del procedente e dell’inibitoria in ipotesi concessa nei confronti dell’intervenuto, potrebbe sempre promuovere un nuovo pignoramento, con l’unico risultato di aggravare le spese a carico del debitore.
A ciò va aggiunto questo di risolutivo, che ove ad esempio venga proposta opposizione avverso il creditore procedente e vi sia uno più intervenuti titolati, sussistendone i motivi il debitore potrà cumulativamente proporre l’opposizione e quindi risultanto il fumus boni iuris per tutte le opposizioni, senz’altro sarà disposta la sospensione. Così come potrà disporsi la sospensione nell’ambito dell’opposizione all’intervento allorché il procedente rinunzi, indipendentemente dal fatto che l’intervenuto abbia già posto in essere un atto d’impulso. Ciò non deroga ai principi qui affermati, poiché è evidente che nel momento in cui, in thesi, si verificassero i presupposti per la sospensione relativamente all’iniziativa del procedente, e senz’altro dopo la sua rinuncia, sussiste la possibilità di sospensione, in quanto all’intervenuto è ormai affidato il potere di promuovere la prosecuzione del processo esecutivo.
Al postutto, l’unica differenza tra le due ipotesi, cioè tra l’opposizione del creditore procedente in presenza di altri interventi e quella avverso l’intervenuto titolato, a mio parere, è costituita proprio dalla proponibilità della prima fin dall’inizio del processo esecutivo, che infatti è inaugurato da un atto d’impulso del creditore stesso (il pignoramento), e addirittura ancor prima col suo solo essere preannunciato (tramite il precetto) e non della seconda [14], che invece non può che seguire al primo atto d’impulso promosso da quest’ultimo o al momento in cui lo stesso risulta (o può risultare nella prospettiva dell’accoglimento dell’istanza di sospensione) l’unico titolare dell’azione esecutiva. E tutto ciò proprio per la struttura che all’opposizione ed al processo esecutivo ha dato il legislatore.
Va precisato, sempre tenuto conto dell’avvertenza iniziale circa l’evoluzione del dibattito in argomento, che se si giungesse senza intoppi fino alla fase della distribuzione, nel senso che se fino a quel punto gli atti d’impulso venissero posti in essere dall’intervenuto, in quella sede, come suggerisce la dottrina[15] si dovrebbe ipotizzare l’utilizzo in favore del creditore procedente oggetto di opposizione della facoltà di accantonamento di cui all’art.499 cpc, quindi su istanza, facendo della stessa un’applicazione analogica. Per l’intervenuto, in presenza di un processo portato avanti da altro creditore, l’eventuale opposizione si converte, per così dire, in controversia distributiva ex art.512 cpc, con le note conseguenze.

 

4. Intervento, opposizione agli atti esecutivi e controversia ex art. 512 cpc. In particolare l’intervento non titolato.

Ma come fin qui abbiamo trattato dei poteri sospensivi e in generale dell’opposizione ex art.615 cpc all’intervento, così non si può certo negare che, in tema d’intervento,  vi possa essere anche spazio per un’opposizione agli atti.
In effetti l’intervento è pur sempre proposto con un ricorso, e pertanto con un atto esecutivo soggetto all’opposizione ex art.617 cpc.
Sul punto la giurisprudenza del SC ha chiarito che le questioni concernenti l'ammissibilità dell'intervento nel processo esecutivo vanno delibate dal giudice dell'esecuzione, d'ufficio od a seguito di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cpc [16].
Va anzitutto fatta in proposito chiarezza in ordine alla necessità che il ricorso per intervento sia sorretto dai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità in capo al credito oggetto dello stesso.
Or se è vero che l’art.474 cpc prevede tali tre requisiti come necessarii per fondare un’azione esecutiva, viceversa gli stessi non paiono necessari per l’intervento in sé [17], ciò non essendo esplicitamente previsto, ed anzi essendo state abrogate le disposizioni (cfr. artt. 525 e 563, vecchio testo, cpc) che anteriormente essi (o parte d’essi) prevedevano, e ciò ad esempio fornisce piena legittimità ai cd. interventi in bonis ben noti alla pratica giudiziaria [18]. Ciò detto peraltro è evidente che, allorché il creditore intervenuto ritenga di dare impulso all’esecuzione, provocando così egli la prosecuzione del processo esecutivo, occorre la presenza degli stessi requisiti imposti a chi normalmente agisce in sede esecutiva, previsti appunto dal richiamato art.474 cpc [19], tra i quali appunto la certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Ovvio allora però che il difetto di tali requisiti non tanto rileverà sul piano meramente formale, quanto su quello della stessa sussistenza del diritto all’azione e quindi, essendo la contestazione idonea a travolgere il processo esecutivo, la relativa carenza sarà oggetto di opposizione ex art.615 cpc.
Ben diversa la situazione con riguardo all’intervento non titolato ed ai relativi requisiti previsti dal novellato art.499, 1° co., cpc.
La nuova disciplina, introdotta dalla legge n.80/2005 e 51/2006, ha sostanzialmente escluso l’intervento che non sia basato o su un titolo esecutivo, ovvero sul riconoscimento previsto dallo speciale procedimento di cui all’art.499 cpc.
Con ciò appare evidente che l’opposizione che abbia ad oggetto la carenza dei requisiti speciali previsti dall’art.499, 1° co., cpc per gli intervenuti non titolati (l’essere quindi il credito assistito da diritto di prelazione risultante da pubblici registri, ovvero dalle scritture di cui all’art.2214 c.c.) assumerà la natura di opposizione agli atti ove sollevata nel momento in cui le relative questioni vengono in rilievo anteriormente alla distribuzione (quindi da parte del debitore; del creditore, in caso di negativa delibazione dei requisiti stessi da parte del g.e.), in particolare in sede di riduzione o di conversione del pignoramento. Ciò in quanto sussiste un onere di contestazione anticipata dell'ammissibilità dell'intervento per il caso in cui sorga la necessità di verificare, in tempo anteriore alla fase distributiva, l'entità dei crediti, necessità determinata da un’attività endoprocessuale che tale verifica presupponga – come appunto nel caso della riduzione o della conversione. Se pertanto tali fasi eventuali si verificassero e nessuno sollevasse questioni sull’intervento, ogni controllo successivo sarebbe precluso.
Ovviamente l’onere di impugnazione nel termine di cui all’art.617 cpc opera, indipendentemente dalla sussistenza di tali fasi eventuali, nei confronti del debitore [20], per il quale non può ammettersi che lo stesso riconosca o anche disconosca il credito, riservandosi di affrontare la questione della legittimità dell’intervento ai sensi dell’art.499 cpc in una fase ulteriore, ed in particolare in sede distributiva, senza violare il principio della natura decadenziale del termine di cui all’art.617 cpc.
Se poi tali fasi eventuali non venissero in essere, a parte i soggetti direttamente interessati, e pertanto il debitore – che quindi ripeto è l’unico ad avere un onere di denunciare tempestivamente la carenza delle qualità del credito indicate nel già citato art.499, 1° co., cpc al più tardi in sede dell’udienza fissata ex art.569 cpc -  gli altri creditori potranno utilmente sollevare le relative questioni in sede distributiva, poiché l’intervento in parola è oggetto principale della ricostruzione della c.d. massa passiva e quindi la sua verifica rileverà, per i soggetti del processo non gravati da altri oneri in forza di specifiche disposizioni loro dirette, solo in quel momento [21].
In sede distributiva ovviamente le questioni verranno sollevate sotto forma di controversie ex art.512 cpc, con tutte le conseguenze in tema di rito e impugnabilità della decisione ex art.617 cpc come previsto dalla norma stessa.
A non diverse conclusioni, ed anzi in applicazione dei medesimi principi, deve giungersi con riferimento alle contestazioni circa la tardività dell’intervento.
Infatti con la contestazione circa la tempestività dell’intervento si chiede al giudice non già di verificare l'importo del  credito spettante al creditore contestato, ma di variare la misura e l'entità della collocazione dell’opponente. Per cui logicamente tale controversia, sollevabile da altro creditore (il debitore non ha alcun interesse giuridico a tale eccezione) va qualificata come controversia distributiva e non come opposizione agli atti esecutivi [22].
Anche qui peraltro ogni creditore potrà contestare anche prima della fase distributiva la mera tempestività di un intervento, se si possa presentare per lui un apprezzabile interesse, e secondo la giurisprudenza di legittimità anche solo per anticipare la risoluzione delle relative contestazioni [23] senza dover attendere la fase della distribuzione. In tal caso ovviamente la forma sarà quella dell’opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di intervento [24].
A tutti tali strumenti è legittimato a mio parere anche il creditore intervenuto non titolato che non abbia ottenuto il riconoscimento del proprio credito in virtù del procedimento di cui all’art.499, 7° co., cpc.
Egli infatti ha pur sempre diritto alla collocazione in sede di distributiva, poiché il mancato ottenimento al momento della distribuzione del titolo, ha come unica conseguenza l’accantonamento delle somme ad esso spettanti [25]. Con questo di particolare però, che volendo tale creditore proporre, nelle ipotesi in cui abbiamo detto potersi fare, l’opposizione agli atti esecutivi, egli dovrà anticipare a quel momento (di necessità, per quanto precisato, anteriore infatti alla distribuzione) la prova dell’avvenuta tempestiva proposizione dell’azione necessaria a procurarsi il titolo esecutivo (che normalmente, in base al combinato disposto di cui agli artt. 499, 7° co e 510, 3° co., cpc, va invece dimostrata al momento della distribuzione insieme all’istanza di accantonamento). 
Nessuna ulteriore questione si pone ove non si ammetta la possibilità di un intervento non titolato tardivo [26]. Ove viceversa si ritenga ammissibile un intervento tardivo dei non titolati, non potendosi ammettere il procedimento di riconoscimento di cui all’art.499 cpc ormai precluso [27], è evidente che non sussisterebbe per il debitore nei confronti d’essi l’onere di contestazione anticipata nelle forme di cui all’art.617 cpc dell’assenza dei requisiti di cui all’art.499, 1° co., cpc. L’ammissibilità di tal sorta d’interventi però non pare fatta propria dalla SC, e ciò se già poteva dirsi con la citata pronuncia Cass. 7556/11, ancor più è con la sent. 7107/15, pure citata, laddove infatti si ammette che le uniche modalità di intervento sono quella titolata e  quelle senza titolo con il procedimento però sancito dall’art.499, 4° co., segg. cpc.

[1] Cfr. Cass. SSUU 7..1.2014 n..61, in REF, 2014, 191

[2] In dottrina si è sottolineato come in realtà il potere d’impulso è piuttosto circoscritto, dal momento che dopo l’istanza di vendita il processo stesso prosegue senza necessità di particolari atti da parte del creditore (così fra gli altri SOLDI, Manuale dell’Esecuzione forzata, Padova, 2012, 627), anche se in realtà  lo stesso deposito della documentazione di cui all’art.567 cpc e la presenza della parte all’udienza, che a rigore non costituiscono atti d’impulso veri e propri,  dimostrano che solo ex officio il processo esecutivo non può proseguire neppure dopo la ridetta istanza.

[3] Unica facoltà che si può riconoscere al creditore senza titolo delle due, potere d’impulso e diritto di partecipare alla distribuzione, che conferisce agli intervenuti in generale l’art.500 cpc, posto che appunto per i non titolati la facoltà d’impulso è esclusa dagli artt. 526, 551, 564, cpc; in tal senso SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2012, 626  

[4] L’idea che anche il creditore intervenuto senza titolo abbia poteri d’impulso limitatamente alla fase distributiva, si scontra peraltro con l’osservazione secondo cui in realtà in tale fase i poteri d’impulso non sono contemplati né dall’art.510 cpc né dall’art.596, al punto che non è neppur necessaria la presenza delle parti all’udienza, fissata solo per la audizione delle stesse. Va però rimarcato che l’art.629, 2° co., cpc, stabilisce che dopo la vendita, a differenza delle fasi anteriori, oltre ai creditori titolati debbono rinunciare anche quelli privi di titolo, il che lascia intendere che in difetto il processo prosegue nella fase distributiva anche solo per soddisfare i creditori non titolati stessi

[5] Così Cass. 9.4.2015, n.7108

[6] Trib. Roma, Sez. IV, 1.2.2018, in www.ilCASO.it,

[7] La distinzione è ben chiara in DENTI, voce Distribuzione della somma ricavata, Enc. dir., XIII, Milano, 1964

[8] Cass. SSUU n.61/14, cit.

[9] In ordine alle ragioni e soprattutto alla ratio che giustifica la mancata proseguibilità in casa di difetto originario, mi permetto di rinviare a al mio scritto (Alcune) questioni controverse in tema di opposizione all’esecuzione, in REF, 2017, 128 ss

[10] Cass 7108/2015, cit.

[11] Sui limiti di applicabilità del nuovo disposto di cui all’art.615, 2° co., cpcp, come introdotto dalla l. 119/16, rimando al mio (Alcune) questioni controverse, cit., ivi 116 ss

[12] SOLDI, Manuale, cit., 2206

[13]In applicazione dello stesso principio Cass. 18.1.2012, n. 689, ha stabilito che il processo va sospeso ex art.623 cpc quando prosegua ad impulso dell’intervenuto (ove l’altro creditore abbia rinunciato) il cui titolo sia stato frattanto oggetto di sospensione della relativa efficacia esecutiva.

[14] Certo il creditore che intende intervenire, prima di farlo, potrebbe intimare il precetto (opponibile ex art.615, 1° co., cpc, more solito), ma non è tenuto a farlo, potendo infatti direttamente depositare il ricorso per intervento.

[15] SOLDI, Manuale, cit., 746

[16] Cass. ord. 28/09/2011, n. 19858

[17] Sul punto tra gli altri A.STORTO, Commento agli artt. 499, 500 e 510, in Commentario alle riforme del processo civile, a cura di A. Briguglio e B. Capponi,  II, Il processo esecutivo, 153

[18] Si intendono come tali gli interventi di quei creditori privilegiati, soprattutto ipotecari, i cui crediti vengono alle scadenze regolarmente onorati dai debitori esecutati ad iniziativa di altri, e che si giustificano in quanto appunto il processo esecutivo ha ad oggetto il bene oggetto della prelazione.

[19] Anche norme speciali prevedono requisiti per la sola facoltà di promovimento del processo esecutivo, come per i crediti esattoriali quelli di cui all’art.76 bis d.p.r. n.602/73 (pignoramento di immobile che non costituisca abitazione principale del debitore e in ogni caso entità del credito superiore agli € 120.000,00)

[20] ROMANO, Intervento dei creditori, in Digesto Civile, agg., III, Torino, 2007

[21] Cass.9.4.2015, n. 7107; negli stessi termini Cass. 1.4.2011, n. 7556 in RDP, 2012, 789, con nota di Vincre, Forma e tempi della contestazione della tardivita` dell’intervento nel processo esecutivo

[22] Cass. 7556/11, cit.,

[23] così letteralmente Cass. 7556/11, cit.

[24] Contra Vincre, nota in commento alla sentenza,  ult.cit.

[25] E.CAMPESE, L’intervento dei creditori, in Codice commentato delle esecuzioni civili, a cura di G.Arieta, F. De Santis, A. Didone, Torino, 2016, 469

[26] Cosı` ad es. G. CANALE, in AA. VV., Le recenti riforme del processo civile, a cura di S. Chiarloni, Bologna 2007, 704; F. D’AQUINO, L’intervento dei creditori, in REF 2006, 792; A. GHEDINI e C. MIELE, Le nuove esecuzioni immobiliari, Padova 2006, 61; e, in modo dubitativo, C. PERAGO, in AA. VV., L’esecuzione forzata riformata, a cura di G. Miccolis e C. Perago, Torino 2009, 116.

[27] così G.L. BARRECA, L’intervento, cit., 36. B. CAPPONI, L’intervento dei creditori, cit., 33; Id., Manuale del diritto dell’esecuzione civile, Torino 2010, 230; SOLDI, Manuale, cit., 623)

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