Sommario:
1. L’obbligatorietà delle vendite telematiche: prassi dei Tribunali a confronto
2. I diversi modelli di vendita telematica: analisi dei rispettivi vantaggi e svantaggi
3. Criticità connesse alla scelta del gestore: qualche cenno
4. Criticità connesse al mezzo telematico
- L’obbligatorietà delle vendite telematiche: prassi dei Tribunali a confronto.
“Il futuro mi interessa molto. È lì che passerò il resto della mia vita”.
La frase dell’inventore statunitense Charles Franklin Kettering appare di notevole attualità se si pone mente al fatto che, nel settore delle espropriazioni immobiliari, la obbligatorietà delle vendite telematiche costituisce senza dubbio una svolta epocale, che pone l’interprete di fronte a problematiche nuove, fortemente intrise di tecnicismo non solo giuridico.
Come è stato giustamente notato, “le caratteristiche proprie degli strumenti telematici si sposano perfettamente con gli obiettivi di massima trasparenza, snellezza, economicità e partecipazione delle vendite pubbliche”[1].
Consapevole di ciò, il legislatore ha costantemente perseguito, negli ultimi anni, l’obiettivo del passaggio dalla vendita tradizionale alla vendita telematica[2].
La modifica dell’art. 569 c.p.c. ad opera del d.l. n. 59 del 2016 in forza della quale il Giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con cui dispone la vendita, “stabilisce” (in luogo del precedente “può stabilire”) che “il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti (…) nonché il pagamento del prezzo siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’art. 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice” rappresenta lo snodo conclusivo di tale processo.
Benvero, per la piena operatività (almeno sulla carta) di tale riforma, è stato necessario attendere, per un verso, l’adozione del d.m. n. 32 del 2015 e, per altro verso, la pubblicazione delle c.d. specifiche tecniche.
In specie, l’art. 4, comma 5 del d.l. n. 59 del 2016 ha previsto che la novellata versione dell’art. 569, comma 4, c.p.c. “si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis”[3].
Tale ultima disposizione ha previsto che “con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 30 giugno 2017, è accertata la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche previsto dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il portale è operativo a decorrere dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale”.
Senza entrare nel dettaglio della questione se il sistema sia entrato a regime in data 10.4.2018 o 11.4.2018[4], vi è che, alla stregua del dato normativo vigente, la vendita telematica (secondo uno dei diversi modelli offerti dalla normativa secondaria cui il Codice di rito rinvia) rappresenta (o, per quanto si dirà, dovrebbe rappresentare) la forma ordinaria del sub-procedimento liquidatorio, laddove la vendita “tradizionale” (o come si dice: analogica) è relegata (in astratto) su di un piano del tutto eventuale, nella misura in cui l’utilizzo delle nuove tecnologie implichi un “pregiudizio per i gli interessi dei creditori” o per “il sollecito svolgimento della procedura”[5].
La norma, quindi, modula evidentemente i rapporti tra vendita telematica e vendita analogica in termini di regola (vendita telematica) ed eccezione (vendita analogica).
Ciò nondimeno, se si guarda alla prassi seguita dai Tribunali in questa prima fase di vigenza della novellata disciplina, emerge che della clausola di salvezza contenuta nell’art. 569, comma 4, c.p.c. è stato fatto un utilizzo notevole, per non dire generalizzato[6].
Si chiarisce.
Anzitutto, sembra emergere un trattamento differenziato:
- tra le procedure per le quali sia già stata disposta la vendita, con delega delle relative operazioni ad un professionista iscritto all’elenco di cui all’art. 179-tera. c.p.c., nel caso in cui tale delega non si sia ancora “esaurita” con l’esperimento dei vari tentativi di vendita ivi previsti;
- e le procedure per le quali l’autorizzazione alla vendita e contestuale delega al professionista sia intervenuta in data successiva al 10.4.2018 (compreso).
Con riferimento alle prime, si registrano, ulteriormente, due differenti approcci:
- un primo schema, più rigido, secondo cui il passaggio alla vendita secondo modalità telematiche integra di per sé un (almeno potenziale) pregiudizio per i creditori ed un motivo di rallentamento della procedura.
Ciò in specie quando, in attuazione della delega conferita, siano già stati svolti dei tentativi di vendita secondo modalità analogiche.
In una simile eventualità, la modifica delle modalità di presentazione dell’offerta e di svolgimento della gara potrebbe allontanare dalla vendita soggetti che abbiano già manifestato per la stessa un interesse: si pensi al caso di aggiudicazione e successiva decadenza, laddove all’esperimento di vendita in relazione al quale si è prodotta tale decadenza abbia partecipato anche altro offerente, che verosimilmente avrà interesse a partecipare al nuovo esperimento di vendita; si pensi, ancora, all’ipotesi di soggetti “vicini” al debitore esecutato (familiari et similia) che siano interessati all’acquisto del bene fin dal primo momento ma attendano semplicemente che il relativo prezzo decresca a mano a mano (e nella misura in cui) i precedenti esperimenti di vendita siano andati deserti.
Non è infrequente che a tali valutazioni i Giudici dell’esecuzione abbiano provveduto nel contesto di una delibera ex art. 47-quater O.G. e successiva “circolare” adottata dal Capo dell’Ufficio o dal Presidente di Sezione[7];
- un secondo schema, meno rigido, ove viene fatto carico al professionista delegato di presentare una relazione nella quale siano evidenziati, di volta in volta, elementi concreti (quali la sussistenza o meno di un segmento di mercato, lo stato di occupazione del bene, la sua collocazione in contesti particolarmente degradati, ecc.) che possano orientare il Giudice dell’esecuzione nella valutazione se il passaggio alla vendita telematica sia in concreto un’opzione proficua per l’efficiente e fruttuoso sviluppo della procedura.
A questo punto, sarà il Giudice dell’esecuzione a stabilire caso per caso se la delega debba avere corso secondo il programma liquidatorio originariamente indicato ovvero con l’utilizzo dello strumento telematico.
Con riferimento alle seconde (vendite disposte dopo il 10.4.2018), a parte l’esperienza di alcuni Uffici giudiziari (grossomodo gli stessi che avevano già sperimentato il modello delle vendite telematiche quando questo era facoltativo), sono state inserite nelle ordinanze di vendita e delega delle relative operazioni formule ove si allude a “criticità” connesse all’utilizzo dello strumento telematico tali da far ritenere quest’ultimo, quanto meno in una prima fase, “non affidabile” e, quindi, pregiudizievole per gli interessi dei creditori[8]: si pensi – ad esempio – alla necessità che sia prioritariamente definito, anche tramite un sistema di convenzioni tra gli Uffici giudiziari e gli Istituti bancari, un modello efficiente di gestione dell’accredito e della restituzione delle cauzioni da versarsi, con modalità telematiche, da parte degli offerenti (in questo senso v. Trib. Napoli, Trib. Roma o altri Uffici giudiziari del Lazio – ove si valorizza anche la mancanza di un tariffario ministeriale quanto ai servizi offerti dai gestori iscritti nell’apposito registro - e Trib. Napoli Nord ed altri Uffici giudiziari campani; valorizzano altre possibili criticità legate all’utilizzo del mezzo telematico e ritenute pregiudizievoli degli interessi del ceto creditorio, le ordinanze di altri Tribunali: v. ad. es. Trib. Milano, Trib. Palermo e Trib. Busto Arsizio).
In altri casi, la clausola di salvaguardia è stata (a nostro avviso impropriamente) interpretata nel senso che sarebbe il creditore – in quanto migliore arbitro del proprio interesse - ad avere il potere di scegliere tra vendita telematica ed analogica[9].
- I diversi modelli di vendita telematica: analisi dei rispettivi vantaggi e svantaggi.
A parte quanto sopra notato circa la fase di lancio del novellato sistema, la prassi dei Tribunali evidenzia una qualche forma di cautela nel passaggio al mezzo telematico anche sotto il profilo della scelta, in concreto, della modalità di vendita telematica[10].
È necessaria una premessa.
Avuto riguardo alla disciplina contenuta nel d.m. n. 32 del 2015, la vendita telematica può avere luogo – come è noto - secondo tre diversi schemi:
- vendita sincrona telematica, ove “l’offerta e la domanda di partecipazione (…)”, ma anche i rilanci, sono “formulati esclusivamente con modalità telematiche” (art. 21, d.m. n. 32 del 2015), e segnatamente “nella medesima unità di tempo e con la simultanea connessione del Giudice o del referente della procedura [ossia il professionista delegato, n.d.s.] e di tutti gli offerenti” [art. 2, lett. f), d.m. n. 32 del 2015];
- vendita sincrona mista, ove “l’offerta e la domanda di partecipazione (…)”, ma anche i rilanci, sono presentati con modalità telematiche o su supporto analogico mediante deposito in Cancelleria (art. 22, d.m. n. 32 del 2015),. La gara tra i vari offerenti avrà luogo “nella medesima unità di tempo sia in via telematica sia comparendo davanti al Giudice o al referente della procedura” [art. 2, lett. g), d.m. n. 32 del 2015] ;
- vendita asincrona, ove le offerte ed i rilanci vengono formulati, esclusivamente in via telematica, in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del professionista delegato alla vendita [cfr. art. 2, lett. h) e art. 24, d.m. n. 32 del 2015].
Ciò posto, come si diceva, la modalità alla quale i Tribunali stanno ricorrendo più frequentemente è quella della vendita sincrona mista (v. ad es. Trib. Monza e Trib. Mantova), sul rilievo che la stessa sia idonea ad assicurare una graduale transizione dal sistema analogico a quello telematico, senza medio tempore determinare apprezzabili rischi in termini di efficienza del sistema delle vendite pubbliche complessivamente inteso.
Anche la dottrina sembra preferire questa opzione, siccome la stessa “ha l’indubbio vantaggio di consentire a chi vuole partecipare con il sistema tradizionale”[11]; ancora, si nota che, quanto meno con riferimento agli immobili residenziali, “sarà inevitabile ricorrere, almeno allo stato attuale dell’alfabetizzazione digitale diffusa nel nostro paese, alle vendite miste”; le quali, pur dovendosi svolgere nel quadro regolatorio delle vendite telematiche (quanto meno con riferimento alle modalità di verbalizzazione degli esiti della gara), registreranno in una prima fase la esclusiva partecipazione di offerenti “analogici”[12].
Non appare causale che i (pochi) Uffici giudiziari dove le vendite vengono svolte secondo modalità telematiche abbiano optato per tale modello operativo.
Per altro verso, tuttavia, si tratta di una modalità di vendita che richiede, nel professionista delegato, il possesso di notevoli doti di padronanza del mezzo telematico e, prima ancora, dell’efficienza dello stesso (condizione, questa, che richiede il possesso di strutture adeguate e la cui verificazione, quindi, non è affatto scontata, specie ove sia previsto che la vendita abbia luogo in un’aula del Tribunale all’uopo dedicata).
Questo inconveniente è senz’altro scongiurato nel caso di vendita asincrona[13].
Inoltre, il modello della vendita mista non è idoneo a scongiurare il rischio di turbative d’asta, nella prevenzione del quale la scelta della piena obbligatorietà delle vendite telematiche trova una ragione sostanziale (unitamente all’intenzione di estendere la platea dei potenziali offerenti).
Sembra, in altri termini, che il sistema della vendita mista presenti i rischi della “classica” vendita inter praesentes, e, allo stesso tempo, le problematiche connesse a criticità del mezzo telematico di cui si dirà infra[14].
- Criticità connesse alla scelta del gestore: qualche cenno.
La scelta del modello di vendita telematica più efficiente, peraltro, intercetta una ulteriore problematica di notevole rilevanza, che si colloca, per così dire, a monte.
Non si possono qui ripercorrere, per ragioni di economia espositiva, le complesse tappe di un processo evolutivo che si dipana tra esigenze contrapposte: da un lato, il perseguimento di un sistema di vendite giudiziarie efficiente; dall’altro lato, la necessità di assicurare, tra i vari operatori presenti sul mercato, una competizione ispirata ai valori di trasparenza, pubblicità e massima partecipazione, anche tenuto conto dei principi eurounitari che dominano la materia.
In altre parole, la individuazione, tramite “convenzione”, di un “unico gestore” dei servizi connessi alla pubblicità e, oggi, alle vendite telematiche rappresenta senza dubbio un’opzione organizzativa più efficiente, anche in considerazione del fatto che, spesso, il gestore convenzionato procura, tramite l’impiego di propri dipendenti, un notevole alleggerimento del lavoro delle Cancellerie; allo stesso tempo, però, specie laddove la convenzione preveda (con formule variabili) un’esclusiva a vantaggio dell’operatore senza che la relativa scelta avvenga all’esito di un procedimento di evidenza pubblica, vi è il rischio di un contenzioso giudiziario intentato dagli operatori “esclusi” che siano interessati a contendersi, secondo regole trasparenti, il mercato di cui si tratta[15].
Sul punto va segnalata la circolare del DOG n. 18622U del 13.10.2017 che ha fornito un contributo chiarificatore alla problematica sopra esposta.
Si è precisato:
- che i Capi degli Uffici hanno il potere di stipulare convenzioni;
- che da ciò non devono derivare oneri per la finanza pubblica;
- che è necessario assicurare, nella scelta del contraente privato, il rispetto di principi proconcorrenziali ed in specie la predeterminazione dei requisiti che i potenziali competitors debbono presentare;
- che è necessario preservare la discrezionalità del singolo magistrato di individuare un gestore diverso da quello convenzionato.
E ancora, dopo l’individuazione del soggetto convenzionato, è necessario prevedere:
- che siano specificate le esigenze per cui la convenzione è stipulata;
- che il gestore si avvalga solo di personale contrattualizzato;
- che il gestore sia dotato di forme di assicurazione per la responsabilità civile;
- che dallo svolgimento delle attività di cui alla convenzione non possa derivare alcun rapporto di lavoro tra il personale del soggetto convenzionato e l’Amministrazione.
Inoltre, la predetta circolare ravvisa “l’opportunità” di clausole convenzionali che consentano all’Ufficio di svincolarsi dal rapporto non solo a fronte di inadempimento del gestore ma anche:
- laddove l’Ufficio o il Ministero individuino nuovi strumenti idonei a garantire altrimenti gli stessi servizi oggetto della convenzione;
- laddove si manifesti il superamento delle esigenze per cui è avvenuta la stipula della convenzione;
- laddove il Ministero abbia evidenziato all’Ufficio giudiziario l’esistenza di profili di non compatibilità con le regole che governano l’organizzazione e il funzionamento dei servizi della giustizia.
Ebbene, è di recente emanazione la risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura (prat. 244/VV/2017 e 152/VV/2018) che, pur distinguendo in linea concettuale tra gestione dei servizi pubblicitari e gestione della vendita telematica, e pur evidenziando l’inopportunità di una rotazione “a pioggia”, indica quale “soluzione che presenta minor margine di incertezza” quella “di rimettere la scelta del gestore alla individuazione che di volta in volta farà il singolo giudice dell’esecuzione, nel rispetto di un principio generale di trasparenza e buon andamento che suggerisce, anche in questa materia, la rotazione degli incarichi”; ciò specie in questa “fase iniziale” e “in attesa di verificare se sia concreta la possibilità che la gestione delle vendite venga interamente assunta dalla struttura ministeriale”; a tal uopo è stato formulato un questionario che i Dirigenti degli Uffici giudiziari (o un loro delegato) somministreranno ai gestori iscritti con riguardo al Distretto di Corte d’Appello ove ha sede il Tribunale, affinché questi “entro un termine ragionevole, forniscano le loro qualificazioni professionali sulla base del modello allegato alla presente delibera”; dopodiché “il presidente del Tribunale (o il presidente di sezione da lui delegato) dovrà trasmettere a ciascun giudice dell’esecuzione copia dei modelli compilati dai gestori che avranno ritenuto di rispondere all’invito loro rivolto, senza allegarvi o aggiungervi proprie valutazioni o proprie indicazioni di natura preferenziale”.
Considerato quanto sopra, è evidente che, laddove il modello prescelto sia quello della vendita mista presso i locali del Tribunale, occorrerà prevedere degli accorgimenti organizzativi tali da conciliare il modello stesso con l’esigenza di rotazione (anche solo “temperata”) tra i vari operatori.
Per contro, il modello della vendita asincrona consente di bypassare la suddetta problematica.
- Criticità connesse al mezzo telematico.
Quale che sia la tipologia di vendita telematica prescelta, si pongono ulteriori profili critici.
Il primo – schiettamente processuale - è legato alla circostanza che, a fronte della vigente normativa regolamentare, non è previsto l’inoltro delle credenziali d’accesso e dell’SMS informativo al creditore che abbia presentato istanza di assegnazione (art. 16, d.m. n. 32 del 2015)[16].
Si tratta di una criticità non insuperabile: come è stato notato[17] “tale soggetto non è senz’altro escluso dalla partecipazione alle operazioni di vendita”, posto che “l’art. 20 del decreto consente di partecipare con modalità telematiche (…) anche agli altri soggetti autorizzati dal Giudice e dal referente (il che significa però la necessità di un provvedimento in tal senso)”, potendo in tal caso avanzare istanze o chiedere chiarimenti nel corso della gara; ed è pur sempre possibile che il creditore assista, ma senza le predette facoltà, alle operazioni di vendita telematica (come qualsiasi altro interessato) tramite connessione all’indirizzo indicato nell’avviso di vendita, previa registrazione sul portale.
Un profilo critico di maggiore consistenza attiene all’assicurazione della segretezza dell’offerta.
In particolare, è necessario premettere che l’art. 17, comma 2, d.m. n. 32 del 2015 prevede che “il gestore verifica (…) l’effettivo versamento della cauzione”.
Secondo una parte della dottrina, il controllo previsto dalla disposizione in esame è possibile solo alla condizione “che presso ogni Tribunale sia aperto un conto unico destinato a raccogliere le cauzioni, conto a cui il gestore potrà accedere, senza facoltà alcuna di movimentazione in mancanza di autorizzazione giudiziale”.
Il sistema del conto unico “confondendo la singola cauzione con quelle presentate lo stesso giorno per l’intero Tribunale è in grado di assicurare che al più si venga a conoscere che un certo soggetto ha effettuato una certa offerta, restando incerta l’individuazione del lotto oggetto di target (…)”[18].
A tale opinione se ne contrappone altra, che in prima battuta evidenzia il contrasto di tale disposizione con l’art. 571 c.p.c., a mente del quale il controllo sulla congruità della cauzione è rimesso al Giudice dell’esecuzione o al professionista delegato; contrasto che impone la disapplicazione della norma regolamentare[19].
È quindi possibile, si nota, che le cauzioni transitino su un conto a ciò dedicato, riguardante la singola procedura.
In questo caso, però, si renderà necessaria l’utilizzazione di accorgimenti atti a preservare la segretezza del nominativo di chi abbia presentato l’offerta (e quindi versato la cauzione) fino al momento dell’apertura delle buste[20].
Una criticità riscontrata è data dalla difficoltà di reperire, sul mercato bancario, un prodotto che possa assicurare, a prezzi ragionevoli, siffatte caratteristiche tecniche.
Di qui, come si diceva, la scelta di alcuni Tribunali di differire la piena operatività del sistema alla definizione di un sistema efficiente di gestione dell’accredito e della restituzione delle cauzioni.
Sempre in punto di garanzia della segretezza dell’offerta, va evidenziata l’assoluta insufficienza della soluzione individuata dal d.m. n. 32 del 2015 (art. 15) in caso di “disfunzione programmata” dei servizi telematici del dominio giustizia: dopo aver curato un’adeguata pubblicità di tale disfunzione, infatti, il gestore deve curare il ritiro delle offerte formulate a mezzo telefax dagli offerenti.
Non v’è chi non veda come si tratti di una modalità del tutto inadeguata ai fini della tutela dell’anonimato dell’offerente, senza considerare che molte Cancellerie non sono dotate dell’attrezzatura tecnica a tal uopo necessaria.
Deve essere condivisa l’opinione di chi ipotizza, anche in questo caso, la disapplicazione delle conferenti disposizioni del d.m. a vantaggio delle tradizionali forme di presentazione dell’offerta disciplinate dal Codice di procedura civile[21].
Un’altra criticità che la presentazione dell’offerta telematica reca con sé attiene alla identificazione dell’offerente.
Va premesso che il d.m. n. 32 del 2015 prevede due modalità di presentazione dell’offerta telematica:
- utilizzo di una casella PEC identificativa (c.d. PEC-ID) rilasciata da un gestore di PEC iscritto in un apposito registro ministeriale che sia conforme alle previsioni recate dallo stesso decreto.
Come notato in dottrina, “la PEC-ID è una particolare casella di PEC che consente di identificare le persone fisiche e giuridiche che presentano istanze e dichiarazioni per via telematica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (articolo 65, comma 1, lettera c-bis) del Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale). La PEC-ID prevede che il titolare della casella di posta abbia ricevuto le credenziali per l’accesso al servizio previa identificazione da parte del gestore, anche per via telematica, secondo modalità definite con Regole Tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale (che rimanda al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/09/2012), e ciò sia attestato dal gestore stesso nel messaggio o in un suo allegato in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3 del Regolamento citato”[22];
- utilizzo di una PEC anche diversa da quella di cui al punto precedente, sempreché in tal caso l’offerente firmi digitalmente tutta la documentazione prima di procedere all’invio.
Va evidenziato che, allo stato, la prima (e più sicura) modalità di identificazione dell’offerente non è in concreto fruibile posto che nessun operatore che potrebbe garantire la fornitura di un servizio del genere risulta iscritto nell’apposita area del PST a norma dell’art. 13, comma 4, d.m. n. 32 del 2015.
Così stando le cose, la dottrina[23] ha giustamente messo in luce che il sistema presenta “una falla”: essendo sufficiente nell’ipotesi sub b) la trasmissione al gestore di una copia informativa per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento di identità del richiedente, qualche “buontempone (o, più probabilmente, un delinquente) potrebbe trasmettere offerte a nome di un altro soggetto, ‘debitamente identificato”, al quale sia stata carpita la semplice fotocopia di un documento”, con tutte le conseguenze, anche dannose, che da tanto potrebbero derivare.
Vi sono infine le criticità legate alla possibile forzatura del sistema informatico da parte di hackers.
Come acutamente osservato, “con il passaggio alle vendite telematiche si allontana il pericolo della turbativa d’asta ‘classica’ perché si evita che gli offerenti debbano necessariamente incontrarsi per partecipare fisicamente alla gara. Tuttavia, (…) non è difficile pensare che si possa andare incontro a nuove forme di turbativa”[24].
Ciò rappresenta un pericolo che mina alla base una delle principali ragioni che milita a sostegno della scelta politica di favorire la piena obbligatorietà del sistema delle vendite telematiche: scongiurare la turbativa d’asta.
D’altro canto, il d.m. n. 32 del 2015 prevede sì che, ai fini dell’iscrizione nell’apposito registro, il gestore sia in possesso di “un piano di sicurezza in cui vengono descritte tutte le misure e gli accorgimenti adottati dal gestore per garantire la sicurezza dei dati anche personali trattati tramite il portale e la sicurezza delle operazioni, la loro integrità e la disponibilità dei servizi”[25]; ciò nondimeno, sarebbe stata opportuna la scelta di condizionare l’iscrizione alla certificazione, proveniente da un soggetto esterno, secondo lo standard ISO/IEC 27001.
Si tratta dell’unica normativa internazionale che definisce requisiti che appaiono adeguati a garantire gli standard di sicurezza necessari al servizio di cui si tratta.
D’altro canto, l’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale), nel piano triennale per l’informatica, ha inserito la certificazione ISO27001 tra le best practises di sicurezza e prevede la trasmissione di rapporti di sorveglianza periodica da parte dell’organismo di certificazione.
Nulla esclude che il singolo gestore consegua autonomamente tale certificazione (non richiesta obbligatoriamente) e nulla esclude che l’Ufficio giudiziario, sia ove proceda all’indizione di una gara, sia ove si decida di attuare una rotazione tra gestori ritenuti particolarmente affidabili, valorizzi l’offerta di un tale (più elevato) standard di sicurezza dei sistemi operativi[26].
Alla luce di quanto sopra osservato, il timore è che l’interesse per il futuro, sotteso all’aforisma citato in apertura, lasci il posto ad un (seppur cauto) scetticismo, come nel pensiero di chi affermò che “il problema del futuro è che solitamente arriva prima che noi si sia preparati a riceverlo” (Arnold H. Glasgow).
[1] Rossetti, La pubblicità e la vendita telematica, in www.inexecutivis.it, nonché ivi, in Speciale sulle vendite telematiche, 6 e ss., spec. 6.
[2] Una esaustiva analisi del quadro normativo, anche con riguardo alla relativa evoluzione ed alle possibili criticità sotto il profilo della tenuta costituzionale, può leggersi in D’Alonzo, La vendita immobiliare telematica, in www.inexecutivis.it, nonché ivi, in Speciale sulle vendite telematiche, 76 e ss.
[3] La norma pone problemi interpretativi. In specie, non è di agevole interpretazione la locuzione secondo cui il passaggio alle modalità telematiche debba aver luogo – con riferimento agli esperimenti di vendita successivi al 10.4.2018 (compreso) – anche per le vendite “disposte (…) dal professionista delegato”. È controverso, cioè, se detto passaggio possa aver luogo a prescindere da un provvedimento del Giudice dell’esecuzione. In senso affermativo, v. Rossetti, op. cit., spec. 14; in senso contrario, v. Fabiani, La vendita forzata immobiliare telematica, in Consiglio Nazionale del Notariato, Studio, n. 19-2018/E, spec. 12, che osserva che “appare corretto ritenere che il professionista non potrà mai fare autonomamente ricorso alla vendita telematica senza un preventivo intervento in tale senso del Giudice”; d’altronde, si osserva, “il ricorso da parte del delegato alla vendita telematica presuppone una ordinanza di delega che contenga talune prescrizioni, sia in ordine all’an (ricorso alla vendita telematica) che al quomodo (modalità di svolgimento della vendita telematica) che presuppongono valutazioni che spettano esclusivamente al Giudice e che, in assenza, non possono essere autonomamente effettuate dal delegato”; nello stesso senso, v. Leuzzi, Vendite telematiche e procedure concorsuali, in www.inexecutivis.it, nonché ivi, in Speciale sulle vendite telematiche, 88 e ss., spec. 89, che reputa imprescindibile un provvedimento del Giudice dell’esecuzione, a seguito di rimessione degli atti da parte del professionista delegato, che regoli il “passaggio di conversione”.
[4] Posto che la norma fa riferimento alle vendite disposte dopo il novantesimo giorno: sulla questione v. Crivelli, La disciplina dell’offerta e dell’istanza di assegnazione nell’era della telematica, in www.inexecutivis.it, nonché ivi, in Speciale sulle vendite telematiche, 46 e ss., spec. 56.
[5] Sussiste, invero, un difetto di coordinamento tra l’art. 569, comma 4, c.p.c., come novellato, e l’art. 173-quinquies d.a. c.p.c. secondo cui “il giudice, con l’ordinanza di cui all’art. 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell’offerta di acquisto e la presentazione della cauzione (…) possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale”. Come è stato acutamente notato (Fabiani, op. cit., spec. 35) “per talune delle attività ormai da svolgersi obbligatoriamente in via telematica (…) l’art. 173-quinquies, disp. att. c.p.c. continua a prevedere una mera facoltatività”.
[6] Si sono quindi realizzati i timori espressi dalla dottrina nell’imminenza dell’entrata a regime del novellato sistema: v. Fabiani, op. cit., spec. 36-37, ad avviso del quale, invece, piuttosto che fondare il mancato ricorso alla vendita telematica sulla sfiducia nei riguardi del mezzo, il G.E. dovrebbe, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, disporre che la vendita abbia luogo in modo tradizionale quante volte vi sia il “fondato motivo di ritenere che il ricorso a modalità telematiche di vendita non determinerà un aumento degli offerenti”.
[7] Sulla infungibilità di una modifica dell’ordinanza di vendita (data la valenza meramente “organizzativa” e non giurisdizionale delle circolari), v. Fabiani, op. cit., spec. 12.
[8] Non sembra invece ipotizzabile che un pregiudizio alla celerità della procedura discenda tout court dalla scelta della modalità telematica.
[9] Per riferimenti v. Crivelli, op. cit., spec. 59, in nota, che critica questa opzione esegetica sul rilievo che la stessa “finisce per subordinare la funzionalità del sistema ad una variabile del tutto indipendente che smentirebbe lo stesso potere di direzione del processo conferito dalla legge al Giudice”.
[10] Quanto all’applicabilità – ed a quali condizioni – delle regole sulla vendita telematica nell’ambito delle procedure concorsuali, v. Leuzzi, Vendite telematiche e procedure concorsuali, cit..; v. anche Rossetti, op. cit..
[11] Crivelli, op. cit., spec. 58.
[12] Cfr. ancora Rossetti, op. cit., spec. 21.
[13] È stato notato che il sistema della vendita asincrona, “consentendo rilanci in un arco temporale sufficientemente ampio e dispensando i soggetti coinvolti dalla necessità di essere simultaneamente connessi al portale del gestore della vendita telematica, è quello che rende la procedura meno dipendente dai sistemi informatici, ergo meno sofferente rispetto a possibili disfunzioni degli stessi”. In questi termini, D’Alonzo, op. cit., spec. 9.
[14] Vi sono poi, sempre con riferimento alla sincrona mista, delle criticità connesse alla eterogeneità degli strumenti utilizzati dagli offerenti analogici e telematici che richiederanno da parte del Giudice l’adozione (nell’ordinanza di vendita) di particolari accorgimenti volti a salvaguardare la par condicio tra quelli e questi. In specie, posto che, secondo le disposizioni del d.m. n. 32 del 2015, l’offerta telematica si ha per presentata se, entro le 23.59, del giorno antecedente a quello fissato per l’apertura delle buste, sia stata generata dal sistema la ricevuta di avvenuta consegna della PEC contenente l’offerta e gli allegati, si potrebbe porre una disparità di trattamento rispetto all’offerente analogico, vincolato agli orari di apertura della Cancelleria. Stessa questione potrebbe porsi, mutatis mutandis, con riferimento alla prestazione della cauzione; per l’offerente telematico sarà necessario prevederne il versamento con un congruo anticipo rispetto all’udienza fissata per la gara, onde consentire che il bonifico sia effettivamente contabilizzato; al contrario, per l’offerente analogico detta esigenza non si pone, dato che quest’ultimo potrà allegare l’assegno circolare all’offerta anche nell’ultimo momento utile per la presentazione della stessa.
[15] Per una chiara ed esaustiva disamina della giurisprudenza amministrativa sul tema v., anche per altri riferimenti, Gallucci, L’affidamento dei servizi di pubblicità nell’ambito delle procedure esecutive, in www.ilcaso.it
[16] Sull’istanza di assegnazione, con precipuo riferimento all’intento del legislatore di rivitalizzare l’istituto, sia consentito il rinvio al mio L’assegnazione nell’esecuzione forzata immobiliare. Brevi note sulle questioni applicative sorte a seguito delle riforme di cui al d.l. n. 83 del 2015 ed al d.l. n. 59 del 2016, in www.inexecutivis.it.
[17] Crivelli, op. cit., spec. 59.
[18] Rossetti, op. cit., spec. 18
[19] Fabiani, La vendita forzata immobiliare telematica, cit., spec. 26. L’unico soggetto competente ad effettuare le valutazioni sulla cauzione è quindi (oltre al G.E.) il professionista delegato, cui pure spetterà, in via esclusiva, la restituzione delle cauzioni agli offerenti non aggiudicatari (art. 591-bis, n. 13, c.p.c.), essendo inconcepibile che tale attività sia svolta dal gestore della vendita telematica.
[20] La dottrina (Fabiani, op. cit., spec. 27) ha evidenziato che, al fine di salvaguardare effettivamente la segretezza dell’offerta, il fattore che appare determinante non sembrerebbe essere quello della unicità del conto (…) o della pluralità dei conti (…), quanto, piuttosto, la possibilità per il delegato (e non per il gestore, in ragione dei motivi evidenziati) di accedere al conto solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte”.
[21] D’Alonzo, op. cit., 10; Fabiani, op. cit., 32.
[22] De Simone, Vademecum per la presentazione dell’offerta di acquisto con modalità telematica nelle vendite coattive, in www.inexecutivis.it, nonché ivi, in Speciale sulle vendite telematiche, 69 e ss., spec. 72.
[23] Fanticini, Le opposizioni nella vendita telematica, in www.inexecutivis.it, nonché ivi, in Speciale sulle vendite telematiche, 99 e ss., spec. 104.
[24] Lazzerini, Sicurezza informatica e aste telematiche, in www.inexecutivis.it, nonché ivi, in Speciale sulle vendite telematiche, 106 e ss., spec. 109.
[25] In altre parole, diversamente da quanto accade per le società private iscritte come punto di accesso (PDA) per il processo civile telematico (PCT), il documento relativo al piano di sicurezza è formato dallo stesso gestore, senza alcuna verifica da parte del Ministero o, appunto, di un soggetto terzo.
[26] È quanto auspicato da Lazzerini, op. cit., passim; ma anche da Fabiani, op. cit., spec. 18.