Il Portale delle vendite pubbliche, la vendita telematica e le lacune del neonato sistema

Le imperfezioni e le criticità del modello telematico, possibili soluzioni de iure condito e prospettive de iure condendo

Sommario:

1. Il Portale delle vendite pubbliche e la vendita telematica quale modello “normale” del procedimento di liquidazione.
2. I “vuoti” del Portale delle vendite pubbliche.
3. Il contributo di pubblicazione.
4. I soggetti legittimati alla pubblicazione dell’avviso di vendita.
5. Il colloquio tra Portale e siti della pubblicità.
6. La certificazione di avvenuta pubblicazione.
7. La pubblicità sul Portale delle vendite che si svolgono in esecuzione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
8. Peculiarità e criticità dell’offerta di acquisto.
9. Il versamento della cauzione: controllo e segretezza.
10. Sottoscrizione ed invio dell’offerta: presentatore ed offerente.
11. I profili problematici della individuazione del soggetto che partecipa alla gara tra gli offerenti.
12. Le criticità della pec identificativa per la vendita telematica.
13. È valida l’offerta di acquisto non sottoscritta digitalmente e non trasmessa mediante pec identificativa?
14. Conclusioni.

 

  1. Il Portale delle vendite pubbliche e la vendita telematica quale modello “normale” del procedimento di liquidazione. 

Com’è noto, l’art. 13, comma 1 let. b) n. 1 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 132 ha riscritto il comma 1 dell’art. 490 c.p.c., sostituendo alla pubblicazione dell’avviso di vendita all’albo del Tribunale quella sul sito internet del Ministero della giustizia, in un’area denominata “Portale delle vendite pubbliche[1]. Il medesimo intervento normativo ha poi aggiunto nel corpo del codice di rito l’art. 161-quater delle disposizioni di attuazione, recante Modalità di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche, il quale dispone:
- che la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche sia effettuata dal professionista delegato o, in mancanza, dal creditore pignorante o dal creditore intervenuto munito di titolo esecutivo;
- che essa sia eseguita in conformità alle specifiche tecniche che saranno stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e rese disponibili mediante pubblicazione nel Portale[2];
- che la pubblicazione non possa essere effettuata in mancanza della prova dell’avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall’art. 18-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, vale a dire nella misura di €. 100,00 per ogni lotto posto in vendita[3].
L’art. 23, comma 2, del medesimo decreto legge ha previsto infine che le norme relative agli obblighi di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche e quelle ad esse connesse si applichino, anche alle procedure pendenti, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater disp. att. c.p.c. (pubblicazione avvenuta sulla G.U., serie generale, n. 16 del 20 gennaio 2018), sicché la pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale è obbligatoria dal 20 febbraio 2018. Intanto, con il d.m. giustizia del 5.12.2017 era stata accertata la piena funzionalità del Portale ai sensi dell’art. 4, comma 3-bis del d.l. l3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119.
Dal 10 aprile 2018 è parimenti (tendenzialmente) obbligatoria la celebrazione in modalità telematica della vendita immobiliare[4], secondo uno dei tre modelli (sincrona, asincrona e mista) disciplinati dal d.m. n. 32 del 26 febbraio 2015[5].
Infatti, ai sensi dell’art. 569, comma 4, c.p.c., nel testo riscritto dal dall’art. 4 co. 1, lett. e) del d.l. 59/2016 il Giudice con l’ordinanza di vendita “stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice”, il quale a suo volta dispone che “Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei princìpi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche”. Tale decreto, emanato solo diversi anni dopo il conio[6] di tale disposizione, è il n. 32 del 26 febbraio 2015; esso, a sua volta, contiene all’art. 26 un ulteriore rimando alle “specifiche tecniche” stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero, “rese disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica del Portale dei servizi telematici del Ministero”.
Il conio della previsione secondo cui la vendita telematica si staglia quale archetipo del procedimento liquidatorio che si snoda in seno all’esecuzione individuale costituisce l’approdo (si ritiene non ultimo) di un processo evolutivo che affonda le sue origini nel decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193 (convertito, con modificazioni, nella l. 22 febbraio 2010, n. 24) il quale per la prima volta prevedeva la possibilità (rimessa alla discrezionalità del Giudice) che la vendita si svolgesse con modalità telematiche.
Il cambio di rotta rispetto alla previgente formula codicistica consiste nel fatto che mentre la vecchia lettera della disposizione riconosceva al Giudice la semplice facoltà di disporre che la vendita si celebrasse con modalità telematiche (la norma infatti prevedeva che “il Giudice può stabilire”), il legislatore del 2016 con l’utilizzo dell’indicativo presente ha chiaramente espresso la volontà per cui la vendita telematica deve costituire il modello normale, derogabile quando “sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura[7].
Secondo il comma quinto dell’art. 4, del d.l. 59/2016 devono svolgersi in modalità telematiche le vendite disposte dal Giudice o dal professionista delegato 90 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale (da emanarsi a norma dell’art. 4, comma 3-bis del citato decreto legge 59/2016) che ha accertato la funzionalità del Portale delle vendite pubbliche (come si è detto, trattasi del d.m. 5 dicembre 2017, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 7 del 10 gennaio 2018) sicché le vendite telematiche sono obbligatorie, come detto, a decorrere dal 10 aprile 2018, soggiacendo alla nuova disciplina non solo le procedure in cui alla data di entrata in vigore della novella non sia stata ancora adottata l’ordinanza di vendita ma anche quelle in cui la vendita sia già stata disposta. A queste procedure la nuova disciplina si applica anche per le vendite il cui avviso sia pubblicato direttamente dal professionista delegato successivamente al termine sopra indicato.
Il travaso dall’analogico al digitale non è stato imposto senza se e senza ma.
Prudenza ha infatti suggerito ad un legislatore fin troppo coraggioso di introdurre, all’interno della nuova lettera dell’art. 569, comma 4 c.p.c., una clausola di riserva in forza della quale il Giudice può disporre che la vendita si svolga nella maniera tradizionale quante volte ritenga che la celebrazione in modalità telematica “sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura”. Non è chiaro, né il legislatore fornisce indicazioni in tal senso, quali siano i criteri cui questa valutazione debba agganciarsi, ma non pare revocabile in dubbio che l’ampia formula normativa sia stata correttamente forgiata per consentire al Giudice di motivare (nell’ordinanza di vendita) la decisione di procedere “secondo tradizione” facendo riferimento ad ogni elemento (tipologia del bene e del potenziale offerente, mercato di riferimento ecc…) suscettibile di indurre a ritenere preferibile abdicare alla vendita telematica.
In limine può ipotizzarsi l’ipotesi per cui, rispetto alla scelta compiuta dal Giudice dell’esecuzione il creditore potrebbe affacciare, confezionandola in una opposizione agli atti esecutivi da promuoversi nei termini di cui all’art. 617 c.p.c., l’obiezione per cui il modello individuato dal ge sia, in relazione al singolo caso di specie, pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura. Ora, di fronte ad una opposizione siffatta, il problema diventerebbe sostanzialmente di carattere processuale, poiché l’opponente sarebbe onerato dalla prova, tutt’altro che agevole, di dimostrare l’assunto attraverso una prospettazione istruttoria che consentisse di apprezzare come, scelto il modello che invece il ge ha inteso ripudiare, gli interessi dei creditori o il sollecito svolgimento della procedura ne sarebbero risultati meglio presidiati. Per di più, nell’ipotesi di opposizione agli atti esecutivi che venisse introdotta all’indomani dell’ordinanza di vendita, questa prova dovrebbe essere fornita sulla scorta di una diagnosi da compiersi ex ante, non essendo ancora materialmente intervenuta l’aggiudicazione.
Si è sostenuto in dottrina[8] che in capo al debitore sarebbe individuabile una più limitata legittimazione ad impugnare il modello scelto dal Giudice, in ragione del fatto che il legislatore parametra la scelta in favore della vendita tradizionale agli interessi dei creditori ed al sollecito svolgimento della procedura, sicché il debitore potrebbe dolersi solo del pregiudizio relativo alla seconda di queste due coordinate.
L’assunto non sembra a perfetta tenuta poiché l’interesse al sollecito divenire della procedura, è anche un interesse del debitore medesimo, atteso che quanto prima e meglio si venderà, tanto maggiore sarà l’effetto esdebitatorio di cui il debitore potrà concretamente beneficiare. 

 

  1. I “vuoti” del Portale delle vendite pubbliche. 

Secondo l’id quod plerumque accidit un sistema complesso e nuovo sconta inevitabilmente iniziali imperfezioni, connaturali al suo essere acerbo.
A questo dato empirico non si sottrae il Portale delle vendite pubbliche, la cui ambizione, si legge nella relazione ministeriale che ha accompagnato il d.l. 83/2015, è quella di consentire ad ogni interessato “di acquisire le informazioni relative a tutte le vendite giudiziarie accedendo ad un’unica area web gestita dal Ministero della Giustizia, così superando l’attuale frammentazione, dovuta al fatto che ogni singolo tribunale pubblica gli avvisi di vendita su un sito individuato autonomamente e non comunicante con i siti degli altri uffici[9].
È dunque il caso di analizzarne le attuali (e si auspica momentanee) criticità, piccole o grandi che siano.
Con riferimento ai dati relativi al lotto posto in vendita, occorre osservare che mentre il software ministeriale predisposto per la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell’art. 12, comma 3, del d.m. 32/2015 consente all’offerente di selezionare il diritto che intende acquistare (ciò sia nell’ipotesi in cui sia posto in vendita un diritto diverso dalla piena proprietà che in quella in cui una pluralità di soggetti intendano partecipare alla vendita acquistando ciascuno diritti minori, la cui sommatoria corrisponda comunque alla piena proprietà) il Portale non permette di indicare quale diritto reale viene venduto.
Questo crea problemi di esattezza dell’inserzione quante volte oggetto del pignoramento sia stata la nuda proprietà, il diritto di superficie o l’usufrutto. In questo caso, allora, occorrerà necessariamente precisare quale diritto viene posto in vendita nell’area di testo libera riservata alla descrizione del bene.
Descritto il bene si potranno allegare foto, ma il sistema non consente il caricamento del formato pdf, riconoscendo solo il formato immagine. È pertanto necessario procurarsi foto dell’immobile in questo formato.
A proposito del prezzo, il Portale non richiede come obbligatoria l’indicazione del “prezzo base”, mentre lo è il campo in cui deve essere inserita l’offerta minima, a meno che non si selezioni, come modalità di svolgimento della vendita, quella “competivitva”.  In questo modo il sistema distingue prezzo base ed offerta minima anche in seno alle vendite fallimentari che si svolgono, ai sensi dell’art. 107, comma secondo, l.fall., secondo le disposizioni del codice di procedura civile, il che è tutt’altro che scontato. Invero, se si esamina la disciplina dell’offerta minima, quale essa si ricava dagli artt.  569 (a mente del quale il Giudice dell’esecuzione stabilisce il prezzo base e l’offerta minima), 571 (l’offerta è inefficace se è inferiore di oltre ¼ rispetto all’offerta minima), 572 (in presenza di una sola offerta per un prezzo inferiore al prezzo base il Giudice non aggiudica se vi sono istanze di assegnazione o se ritiene di vendere ad un prezzo superiore con un nuovo tentativo di vendita) e 573 c.p.c. (se all’esito delle gara tra gli offerenti, o in assenza di gara, il prezzo più alto è inferiore al prezzo base, il Giudice assegna, se vi sono istanze di assegnazione, altrimenti aggiudica), si evince il dato per cui essa è inestricabilmente legata all’istituto dell’assegnazione, poiché nel proporre di acquistare ad un prezzo inferiore a quello base, l’offerente si espone al rischio che prevalga il diritto soggettivo del creditore che abbia tempestivamente formulato istanza di assegnazione. Posta questa premessa, se si condivide l’idea per cui l’istituto dell’assegnazione, nei termini in cui è disciplinato dal codice di rito, non è trapiantabile sic et sempliciter nell’alveo della liquidazione concorsuale[10], se ne deve ricavare che la indicazione della offerta minima non ha spazio applicativo.
Ed allora, nel caricare l’avviso di vendita, “prezzo base” ed “offerta minima” dovranno necessariamente riportare lo stesso importo, il che è evidentemente foriero di confusione nella platea dei potenziali offerenti, soprattutto di quelli meno esperti. Sarebbe auspicabile, pertanto, che il sistema contemplasse sempre la possibilità di non indicare l’offerta minima, in modo tale da scongiurare incertezze nelle ipotesi in cui la fattispecie non ricorre.
Altra rilevante (ma non irrimediabile) lacuna del Portale attiene all’assenza di un campo dedicato all’indicazione delle coordinate bancarie necessarie per eseguire il versamento della cauzione. Si tratta di una informazione di cui il soggetto interessato deve necessariamente disporre al fine di poter formulare una offerta di acquisto, sicchè se si vuole perseguire l’obiettivo di rendere autosufficiente l’avviso di vendita, dovranno inevitabilmente inserirsi campi atti a consentire l’inserimento di questi dati.
Nella schermata relativa ai dati della vendita, pur prevedendosi che debba essere inserito l’importo del “rialzo minimo in gara”, nulla si dice a proposito del termine massimo che può intercorrere tra un rilancio e l’altro (dato che rileva a proposito della vendita sincrona) o del momento ultimo entro il quale possono essere formulate offerte migliorative (per il caso di vendita asincrona), con la conseguenza che è necessario comunicare questa informazione agli offerenti nel momento in cui, completato l’esame delle offerte, il professionista delegato indice la gara tra gli offerenti, a meno che essa non sia stata già preventivamente indicata nell’ordinanza di vendita pronunciata dal Giudice dell’esecuzione ex art. 569 c.p.c., nel quale caso si presumerà gia conosciuta. L’inconveniente, comunque, appare di poco momento, atteso che i portali dei gestori delle vendite contemplano l’inserimento di questo elemento.
Sempre a proposito dei rilanci, il relativo campo è costruito in guisa da consentire esclusivamente l’indicazione di un valore numerico assoluto (ad esempio “€. 1.000,00”) non contemplando la possibilità di riportare un valore percentuale (ad esempio “2%”). È quindi necessario che l’ordinanza di vendita, ove fissi in termini percentuali l’importo del rilanci, precisi che quel valore può essere arrotondato dal professionista delegato. Si tratta di una previsione che è comunque normalmente contenuta nelle ordinanze di vendita.


 

  1. Il contributo di pubblicazione. 

Diverse questioni sorgono a proposito del pagamento del contributo di pubblicazione.
È noto che ai sensi dell’art. 18-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 la pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale, quando ha ad oggetto beni mobili registrati e beni immobili sconta il pagamento del contributo di pubblicazione; È bene precisare che il pagamento: da un lato, esso non è dovuto per i beni mobili non registrati, indipendentemente dal loro valore; dall’altro, va sempre pagato per i beni mobili registrati, indipendentemente dall’importo del prezzo base. Ciò in quanto la disciplina del Portale delle vendite Pubbliche non risente della previsione di cui all’art. 490, comma secondo, c.p.c., il quale regola esclusivamente il regime pubblicitario sui siti internet dei beni mobili registrati di valore superiore ad €. 25.000,00 e dei beni immobili.
Parimenti, il pagamento del contributo di pubblicazione non è dovuto per le vendite che abbiano ad oggetto le partecipazioni societarie.
Maggiori dubbi si pongono a proposito delle cessioni d’azienda. Qui, il dato letterale dell’art. 18-bis citato condurrebbe ad escludere l’obbligo di pagamento, poiché l’azienda è qualcosa di ontologicamente diverso sia dai beni mobili che immobili. E tuttavia, margini di incertezze residuano quante volte tra i cespiti aziendali figurino anche beni immobili o mobili registrati, poiché in tal caso si potrebbe dire che il contributo sia dovuto. Questa conclusione pare doversi condividere in ragione del fatto che il legislatore richiede il pagamento del contributo quando la vendita “riguarda beni mobili o mobili registrati”, espressione che sembra attenzionare l’oggetto materiale della vendita, piuttosto che l’oggetto giuridico della medesima. Del resto, diversamente opinando, si avrebbe che sconterebbe il pagamento del contributo di pubblicazione la vendita di beni immobili, mentre ne sarebbe esente la vendita che avesse ad oggetto anche beni immobili.
In relazione al contributo di pubblicazione, va poi detto che il Portale consente di non procedere al relativo pagamento nei casi di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, nel quale caso la relativa spesa si considera prenotata a debito. A tal fine, tuttavia, il sistema richiede l’autorizzazione rilasciata dal Giudice, con un evidente riferimento alla procedura fallimentare (laddove il fallimento si considera ammesso al gratuito patrocinio per effetto di un apposito decreto del Giudice delegato ai sensi dell’art. 144 TU spese di giustizia). Poiché nelle procedure esecutive non è previsto alcun provvedimento giurisdizionale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, derivando detta ammissione dalla deliberazione del consiglio dell’ordine ai sensi dell’art. 126 TU spese di giustizia, è da ritenersi che sia sufficiente caricare sul Portale siffatta delibera.
Lecito è domandarsi se anche le vendite fallimentari siano assoggettate al pagamento del contributo di pubblicazione. All’interrogativo, che si pone in ragione del fatto che l’art. 18-bis citato richiede il pagamento per la pubblicazione di ciascun “atto esecutivo”, affermando poi che esso non è dovuto quando la “parte” è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, così sembrando alludere alla procedura esecutiva strictu sensu intesa, deve essere fornita risposta affermativa. In primo luogo anche le vendite fallimentari, a prescindere dalle modalità attraverso le quali esse si svolgono (e cioè tramite procedure competitive o secondo le disposizioni del codice di procedura civile, ai sensi, rispettivamente, del primo o del secondo comma dell’art. 107 l.fall.) si atteggiano quali vendite “esecutive”, attesa la loro natura coattiva[11]. Va inoltre osservato che anche il fallimento può genericamente essere considerato parte, ed essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del citato art. 144 TU spese di giustizia. Infine, depone in questa direzione la voluntas legis che si ricava dal complessivo contesto normativo di riferimento, nel senso che con il medesimo decreto legge n. 83/2015 il legislatore ha, contestualmente: riscritto l’art. 490, primo comma, c.p.c. introducendo il Portale delle vendite pubbliche; modificato l’art. 107, comma primo, l.fall. prevedendo anche per le vendite fallimentari la pubblicità sul Portale; introdotto l’art. 18 bis del d.P.R. 115/2002.

 

  1. I soggetti legittimati alla pubblicazione dell’avviso di vendita. 

Una ultima notazione attiene alla individuazione dei soggetti legittimati a procedere alla inserzione dell’avviso di vendita.
Si è detto che ai sensi dell’art. 161-quater disp. att. c.p.c. alla pubblicazione sul Portale provvede il professionista delegato o, in mancanza, il creditore pignorante o il creditore intervenuto munito di titolo esecutivo (nel fallimento vi provvede, ai sensi dell’art. 107 l.fall., il curatore). Poiché si tratta di operazione che, sebbene non eccessivamente laboriosa, richiede una certa spendita di tempo (anche in ragione dei problemi di connessione che, almeno attualmente, si riscontrano) è lecito chiedersi se il relativo incarico possa essere conferito ad un soggetto diverso dal professionista delegato.
Sul punto non può essere ritenuto decisivo il tenore letterale delle specifiche tecniche, che individuano il «soggetto legittimato alla pubblicazione» in colui che ha ricevuto il relativo incarico dal Giudice, con la conseguenza per cui soggetto legittimato sarebbe chiunque fosse investito della funzione da parte del magistrato. Si tratterebbe infatti di una soluzione tautologica, che tra l’altro farebbe prevalere la disposizione delle specifiche tecniche sul dettato normativo appena richiamato.
Neppure sostenibile pare l’argomento per cui l’art. 161-quater prevede che la pubblicazione non deve essere eseguita “dal” professionista delegato, bensì “a cura” di questi, il che consentirebbe di affidare l’incombente anche ad altri. Invero, il soggetto legittimato alla pubblicazione (ovviamente dopo essere entrato nell’area riservata del Portale), all’atto dell’inserimento di un avviso di vendita, deve obbligatoriamente digitare i dati identificativi della procedura. A questo punto il Portale, verificata l’anagrafica, interroga i registri di cancelleria e solo se quel soggetto risulta registrato nella procedura indicata quale professionista delegato alla vendita, commissionario o ausiliario, lo autorizza a caricare l’inserzione. Ne deriva che l’unico modo attraverso il quale il delegato potrebbe affidare ad altri l’incarico di eseguire materialmente la pubblicazione (che giuridicamente gli sarà comunque ascrivibile), è quello di cedergli le proprie credenziali.
Ed allora, la sola strada praticabile è quella di ritenere che l’elenco di cui al 161-quater non sia tassativo, e che in esso il legislatore abbia indicato quei soggetti (professionista delegato o creditore) con l’intento di disciplinare sia il caso della delega che quello residuale di mancata delega delle operazioni di vendita.
Dunque, se così è, ben potrebbe accadere che il Giudice dell’esecuzione decida di non delegare (recte di espungere dalla delega adottata ex art. 591 bis c.p.c.) quello specifico adempimento pubblicitario, e di affidarlo ad un ausiliario nominato ai sensi dell’art. 68 c.p.c..

 

  1. Il colloquio tra Portale e siti della pubblicità

Il procedimento di inserzione di un avviso di vendita all’interno del Portale prevede, quale passaggio obbligato, quello di indicare i siti delle società private sui quali l’avviso di vendita (e tutta la documentazione di cui all’art. 490, comma secondo, c.p.c.) dovrà essere inserito.
A questo fine il soggetto legittimato alla pubblicazione potrà:

  1. sceglierli dall’elenco predefinito contenuto all’interno del Portale;
  2. indicarli manualmente.

Ai siti individuati il Portale trasmette in tempo reale i dati della pubblicazione (ma non anche gli allegati che sul Portale siano stati eventualmente caricati). Tuttavia siffatto automatismo non determina che, simultaneamente, l’avviso di vendita sarà contestualmente visibile anche sul sito della società privata. Lo si comprende dall’analisi delle specifiche tecniche, dalle quali emerge che quando il soggetto legittimato alla pubblicazione individua e seleziona il sito internet:

  1. il Portale elabora i dati dell’inserzione e li invia ai siti della pubblicità (ed eventualmente al Gestore Vendite);
  2. questi ultimi, alla ricezione dei dati, restituiscono in tempo reale un messaggio di esito;
  3. quindi procedono ad elaborare la richiesta;
  4. compiuta questa operazione, comunicano al Portale l’avvenuta pubblicazione e la data entro cui l’inserzione sarà disponibile ai fini della consultazione;
  5. il Portale, alla ricezione di questa comunicazione, restituisce in tempo reale il messaggio di esito.

È evidente, allora, che occorre tenere conto di questo possibile iato temporale con la conseguenza che dovrà evitarsi di pubblicare l’avviso di vendita sul Portale a ridosso dell’ultimo giorno utile, a meno che termini diversi per le due pubblicazioni (Portale e siti) siano stati previsti nell’ordinanza di vendita.

 

  1. La certificazione di avvenuta pubblicazione. 

Il giorno precedente a quello fissato per la vendita, il Portale crea la “certificazione dell’esperimento di vendita” e la invia all’Ufficio Giudiziario tramite pec. Essa sarà consultabile, oltre che dagli utenti dell’Ufficio giudiziario, anche dai soggetti legittimati alla vendita direttamente sul Portale all’interno dell’area riservata.
La certificazione (creata in formato PDF e xml) contiene i seguenti dati:

- Dati salienti annuncio di vendita;

- Data creazione certificazione;

- Lista eventi significativi dell'avviso di vendita relativi a:

  • Sostituzione Giudice;
  • Sostituzione o revoca delegato;
  • Avviso di rettifica;

- Per ogni sito di pubblicità in cui l'annuncio è stato pubblicato (e per il Portale vendite stesso):

  • Data di inizio dell'inserzione pubblicitaria;
  • Durata dell'inserzione originaria.

A proposito di questo documento occorre osservare che esso non è previsto da alcuna norma, se non dalle specifiche tecniche, e che sebbene fornisca l’informazione relativa alla durata della pubblicazione, non specifica quali atti sono stati pubblicati. Dunque, pur fornendo informazioni relative all’avvenuta pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale, analoga sicurezza non offre in ordine all’intervenuta esecuzione degli adempimenti pubblicitari sui i siti privati, dove la verifica di regolarità pubblicitaria deve riguardare anche la perizia di stima e l’ordinanza di vendita, così come previsto dal secondo comma dell’art. 490 c.p.c..
Pertanto, affinché la certificazione di avvenuta pubblicazione possa assolvere allo scopo di attestare in modo completo l’assolvimento di tutti gli adempimenti pubblicitari prescritti da questa norma, dovrebbe contenere anche il dato relativo alla intervenuta pubblicazione dell’ordinanza di vendita e della perizia di stima.

 

  1. La pubblicità sul Portale delle vendite che si svolgono in esecuzione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. 

È lecito chiedersi se la disciplina di cui all’art. 490, comma primo, c.p.c., e dunque l’obbligo di pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale, riguardi o meno anche le procedure di vendita che si celebrano in seno ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla l. 3/2012.
Non molte sono le coordinate normative sulla scorta delle quali orientarsi.
L’unico dato di riferimento contenuto nella legge è quello di cui al secondo comma dell’art. 14 novies, secondo cui «le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati». Il successivo quarto comma specifica che i mezzi di pubblicità sono quelli di cui al settimo comma dell’art. 107 l.f., il quale a sua volta rimanda ad un decreto ministeriale la individuazione dei sistemi di pubblicità. Da questa norma si ricava la considerazione per cui il legislatore ha voluto prevedere, per l’esecuzione del programma di liquidazione, gli stessi meccanismi pubblicitari che valgono per le vendite fallimentari. Si tratta, tuttavia, di una logica che non è stata mantenuta in occasione della introduzione del Portale delle vendite pubbliche, poiché il d.l. 83/2015 modificando l’art. 107, comma primo, e l’art. 182, comma primo, l.fall., ha dimenticato di aggiornare il corpo della l. 3/2012.
La conseguenza è che, almeno de iure condito, non si può parlare di obbligatorietà della pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale, la qualcosa è rilevante sotto il profilo del correlativo obbligo di pagamento del contributo di pubblicazione.

 

  1. Peculiarità e criticità dell’offerta di acquisto. 

Ai sensi dell’art. 12, comma 4 del d.m. 32/2015, l'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero è messo a disposizione degli interessati da parte del Gestore della vendita telematica (quest'ultimo è un soggetto privato, iscritto in un apposito elenco tenuto dal Ministero, cui il Giudice affida la gestione informatica del procedimento) sul cui sito (lo stesso sul quale viene pubblicata la vendita) deve essere possibile cliccare il modulo "offerta telematica". Una volta inseriti i dati ed i documenti necessari, il software consentirà la generazione dell’offerta telematica che dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.
Né il decreto né le specifiche tecniche indicano quale sia questo indirizzo (offertapvp.dgsia@giustiziacert.it). Per scoprirlo occorre leggere il “Manuale utente” (sic!) cui si accede, dalla sezione “FAC” del Portale (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/faq.page).
È singolare che il luogo di presentazione delle offerte telematiche sia di così labirintica individuazione, sicché è assolutamente consigliabile che esso sia fatto proprio nella ordinanza di vendita e ben evidenziato nell’avviso di vendita.
Peraltro si tratta di un indirizzo che, essendo dato, rende sostanzialmente carta straccia sia l’ultimo comma dell’art. 571 c.p.c., che l’art. 591-bis, primo comma, nella parte in cui dispongono che le offerte devono essere depositate presso la cancelleria del Giudice dell’esecuzione o nel luogo da questi indicato con l’ordinanza di delega delle operazioni di vendita.
Il software è articolato in modo tale da indicare una serie di tati precostituiti, che l’offerente è dispensato dal digitare, contrariamente a quanto accade a proposito della formulazione della offerta cartacea.

Risultano precompilati e visibili i dati relativi a:

  • ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
  • anno e numero di ruolo generale della procedura;
  • numero o altro dato identificativo del lotto;
  • descrizione del bene;
  • indicazione del referente della procedura;
  • data e ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita.

Devono essere invece inseriti, oltre ai tipici dati dell’offerta cartacea,

  • i dati del presentatore,
  • la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
  • il codice IBAN del conto sul quale è stata accreditata la somma oggetto del bonifico;
  • l’indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal regolamento;
  • l'eventuale recapito di telefonia mobile ove l’offerente desidera ricevere le comunicazioni previste.

È bene analizzare le peculiarità che la compilazione di questi dati, nel bene e nel male, presenta.
Il CAP di residenza è un mero campo di testo, per cui se è sbagliato il sistema non restituisce il messaggio di errore.
Così come pure il campo in cui occorre digitare l’importo dell’offerta: si tratta di mero campo di testo, il che consente, ad esempio, anche l’inserimento di una cifra inferiore a quella dell’offerta minima.
Il campo relativo alla pec non verifica l’indirizzo, per cui anche se si digita un indirizzo mail semplice il software permette di procedere oltre.
A proposito della indicazione dell’iban sul quale viene eseguito il versamento della cauzione, rileva il fatto che il Portale riconosce parzialmente eventuali errori, poiché verifica solo l’esattezza del numero delle cifre inserite.
Lo stesso dicasi per la data di versamento della cauzione, che il sistema riconosce come errata solo se viene inserita una data successiva a quella dell’offerta; parimenti, a proposito della data di versamento del saldo, il software restituisce un messaggio di errore solo se la data indicata è precedente a quella della vendita.
Rispetto a questi rilievi la considerazione che può svolgersi è che si tratta, tutto sommato, di peccati veniali; purtuttavia, in un contesto così “tecnico”, ove si ponesse loro rimedio si offrirebbe al compilatore un valido aiuto, permettendogli di evitare errori che potrebbero costituire fonte di contestazione ed incertezze da parte del professionista delegato, chiamato a validare le offerte.

 

  1. Il versamento della cauzione: controllo e segretezza. 

È noto che nella vendita telematica la cauzione deve essere versata a mezzo di bonifico bancario, di cui devono essere indicati gli estremi nella offerta.
Il controllo di avvenuto deposito, che non reca problemi di sorta nella vendita tradizionale, (dove l’assegno circolare è allegato all’offerta) nella vendita telematica deve fare i conti con i tempi che gli istituti di credito mediamente impiegano per dare esecuzione all’ordine impartito dal correntista accreditando materialmente l’importo sul conto corrente del destinatario. Per questa ragione è opportuno che la vendita non si celebri il giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito delle offerte (in tema di vendite mobiliari, ad esempio, l’art. 25, comma sesto, del d.m. 32/2015 stabilisce un termine di cinque giorni), e che l’avviso di vendita rechi ben chiara l’avvertenza per cui in ogni caso l’accredito del bonifico deve essere visibile sul conto della procedura al momento dell’apertura delle buste. L’affermazione merita di essere precisata per evitare equivoci: con essa, infatti, si intende dire che la data di accredito deve essere quella dell’ultimo giorno utile previsto per il deposito di offerte, e questo accredito deve risultare visibile come avvenuto nel momento in cui il professionista delegato procede all’esame delle offerte.
Altro aspetto di assoluto rilievo è quello che attiene alla segretezza della cauzione, versante quale si ripropone, sostanzialmente, il tema stesso della segretezza della offerta di acquisto.
Invero, ove poiché attraverso l’esame dei dati del bonifico a mezzo del quale la cauzione è prestata è possibile risalire di fatto all’offerente ed anche alla singola procedura, è del tutto evidente che se non si garantisce la segretezza della cauzione si creerà un vulnus per la tenuta del sistema.
Il D.M. 32/2015 risolve il problema all’art. 17, comma 2, immaginando un conto (evidentemente non accessibile al professionista delegato) al quale invece ha la possibilità di accedere il Gestore della vendita. Questi, dopo aver ricevuto l’offerta di acquisto decriptata da parte del Ministero (non prima di 180 e non oltre 120 minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita), verifica l’effettivo versamento della cauzione accertando che al CRO indicato nell’offerta (ai sensi dell’art. 12) corrisponda ad un bonifico effettivamente pervenuto sul conto, comunicando il relativo esito al delegato.
Il meccanismo così congeniato non sembra del tutto impermeabile. Esso, infatti, non garantisce la segretezza dell’offerta negli stessi termini e con lo stesso rigore prescritto dall’art. 571 c.p.c. (il quale, com’è noto, fa riferimento alla “busta chiusa”) e non pare del tutto rispettoso del canone della “sicurezza”, che costituisce, ai sensi dell’art. 161-ter disp. att. c.p.c. uno dei princìpi (unitamente a quelli di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche) cui il regolamento avrebbe dovuto uniformarsi nello stabilire le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica. Ciò per la evidente ragione che consente ad un soggetto, appunto il Gestore della vendita telematica, di avere accesso al conto, e di verificarne sostanzialmente il contenuto prima dell’apertura delle buste.
Certamente, la soluzione del problema non è di agevole individuazione, ed i rimedi praticabili paiono essere più d’uno, tutti rimessi all’apprezzamento del singolo Tribunale.
Si potrebbe pensare, ad esempio, che le cauzioni siano tutte versate su un unico conto corrente intestato al Tribunale (magari aperto esclusivamente per il deposito delle cauzioni), non accessibile ai delegati, e che alle offerte di acquisto sia allegata una dichiarazione resa dall’istituto di credito dell’offerente il quale certifichi l’avvenuto versamento della cauzione sul conto di destinazione della medesima. Questo espediente però in realtà aggira il compito di verifica preliminare attribuito al professionista delegato, rinviandolo ad un momento successivo alla vendita, laddove invece, l’art. 571, comma secondo, c.p.c. nell’identificare l’omesso versamento della cauzione[12] quale causa di inefficacia dell’offerta, impone necessariamente che questo accertamento sia eseguito prima della eventuale gara tra gli offerenti (che potrebbe risultare viziata dalla partecipazione di un offerente non legittimato).
Altra scelta potrebbe essere quella per cui la cancelleria, unica legittimata ad accedere al conto, il giorno dello svolgimento della vendita comunica al Gestore della vendita l’elenco dei CRO relativi alle cauzioni depositate, in modo che il Gestore possa riscontrare in quell’elenco i CRO relativi alle offerte ricevute.
Anche tale soluzione operativa a ben vedere, tuttavia, non risolve completamente il problema in quanto oltre a caricare sulle cancellerie un compito ulteriore implica necessariamente che il conto corrente sia visibile al cancelliere, con la conseguente possibilità di rendere conoscibili i dati relativi alle cauzioni depositate.
La replica a questo rilievo critico, rappresentata dalla considerazione per cui il cancelliere, quale pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, è tenuto al segreto d’ufficio, non pare possa acquietare; certamente non sul versante normativo. Invero, ove si legga l’ultimo comma dell’art. 571 c.p.c., a mente del quale l’offerta deve essere depositata in “busta chiusa”, ci si avvede del fatto che il legislatore con la riforma del 2005 ha consapevolmente inteso rendere segreta l’offerta anche per il cancelliere; e che questa sia stata una precisa voluntas legis emerge incontrovertibilmente dal raffronto dell’attuale lettera codicistica con l’originaria formulazione della norma, la quale prevedeva che “l’offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta”.
Abbandonando dunque l’idea del conto unico, una diversa opzione è quella di far versare la cauzione sul conto della singola procedura, che l’istituto di credito provvede ad oscurare un certo numero di giorni antecedenti a quello previsto per l’apertura delle buste, non necessariamente coincidenti con quello a decorrere dal quale possono presentarsi offerte di acquisto, atteso che normalmente il deposito delle stesse si affolla negli ultimi giorni utili. Ovviamente, affinché il risultato della segretezza possa essere utilmente procurato, è necessario che al professionista delegato sia inibito non solo la vista dei movimenti, ma anche l’esecuzione delle operazioni di pagamento, poiché in caso contrario questi, nell’eseguire un pagamento, avrebbe la prova indiretta del saldo disponibile.
L’inconveniente che questa strada presenta è quello per cui il blocco del conto corrente per un certo numero di giorni potrebbe essere rallentare il sollecito svolgimento delle operazioni delegate nelle procedure esecutive in cui si eseguono frequenti e numerose movimentazioni bancarie, e soprattutto nelle procedure concorsuali più complesse. L’ostacolo potrebbe allora superarsi prevedendo per ogni procedura (o per lo meno per quelle in cui l’esigenza si pone) un “conto cauzioni” destinato esclusivamente a questo scopo. Si tratterebbe, in sostanza, di un conto corrente destinato a ricevere le cauzioni degli offerenti, la cui interdizione al delegato fino al giorno fissato per l’apertura delle buste non creerebbe interferenze gestorie.

 

  1. Sottoscrizione ed invio dell’offerta: presentatore ed offerente. 

L'invio telematico di un'offerta d'acquisto nei termini in cui esso è disciplinato dal decreto ministeriale e dalle specifiche tecniche pone il problema, sconosciuto nei sistemi tradizionali di presentazione dell'offerta cartacea, di identificazione dell'offerente, di accertamento della provenienza dell'offerta e di distinzione tra presentatore dell’offerta ed offerente.
La differenza tra “presentatore” ed “offerente” è chiara nell’ordito normativo del codice di rito. L’offerente è il soggetto che, a mente del primo comma dell’art. 571, formula l’offerta di acquisto dichiarando di voler acquistare personalmente o quale procuratore speciale (purché sia avvocato), anche per persona da nominare.
Presentatore è invece colui il quale, a norma dell’ultimo comma del citato art. 571, deposita la busta chiusa contenente l’offerta in cancelleria (o dinanzi al professionista delegato nelle ipotesi di cui all’art. 591-bis c.p.c. ) e che viene materialmente identificato all’atto della presentazione.
Nella vendita telematica questo distinguo diventa più sfumato, poiché presentatore ed offerente pur rimanendo figure distinte[13], in taluni casi possono coincidere, nel senso che la presentazione dell’offerta può equivalere ipso iure alla sottoscrizione della medesima. Tanto è possibile poiché il decreto ministeriale prevede che l’offerente sia identificato in colui che sottoscrive con firma digitale l’offerta di acquisto, oppure nel titolare della casella di posta elettronica per la vendita telematica attraverso la quale l’offerta viene presentata.
Infatti, l’art. 12 comma 4 dispone che “L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta”. In questo caso la posta elettronica certificata per la vendita telematica sostituisce la firma elettronica, e dunque il titolare della casella di posta elettronica equivale al sottoscrittore dell’offerta.
Al contrario, il successivo comma 5 dispone che “L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n)”. Ove ricorra questa situazione si avrà dunque che l’offerente si identificherà con colui il quale ha sottoscritto digitalmente l’offerta, la quale potrà essere inviata anche dalla casella di posta elettronica di un soggetto diverso, non essendo richiesto che la pec di trasmissione dell’offerta sia intestata al sottoscrittore della medesima.
Il sistema così ricostruito non è privo di ricadute operative, delle quali è bene tener conto.
A mente dell’art. 16 “Almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita il Gestore della vendita telematica invia all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta”, che è lo stesso utilizzato per l’invio dell’offerta, “un invito a connettersi al proprio Portale”, fornendogli anche le credenziali di accesso necessarie per partecipare alla gara.
L’effetto di questa previsione è che ove l’offerta, sottoscritta digitalmente, sia stata inviata per il tramite di una pec non intestata al titolare della firma digitale, il soggetto invitato a partecipare, destinatario delle credenziali di accesso, potrebbe non essere lo stesso che ha sottoscritto l’offerta.

 

  1. I profili problematici della individuazione del soggetto che partecipa alla gara tra gli offerenti. 

Che le credenziali siano inviate ad un soggetto potenzialmente diverso dall’offerente non è di per sé un problema. Invero, si tratta comunque dell’indirizzo pec che l’offerente ha consapevolmente indicato quale “domicilio telematico” cui riceverle, con la conseguenza egli non potrà dolersi di questa circostanza.
Piuttosto può accadere (e qui invece gli inconvenienti ed i rischi di turbativa potrebbero essere di non poco momento) che colui il quale, nella veste di presentatore, abbia depositato più offerte di acquisto da altri firmate digitalmente ed inviate con pec non identificativa, potrebbe materialmente partecipare alla gara per una pluralità di soggetti, ricevendo le credenziali di ciascuno di essi, eseguendo (o decidendo di non eseguire) rilanci che non risulterebbero formulati in nome e per conto degli offerenti, ma ad essi direttamente ascrivibili.
Rispetto a questa possibile dinamica di cui occorre avere assoluto riguardo, si pone in primo luogo un dubbio di qualificazione giuridica. Invero, pur essendo innegabile che il soggetto presentatore il quale agisca nell’interesse di una pluralità di offerenti, tutti portatori di interessi contrapposti in relazione al medesimo lotto posto in vendita, versa fatalmente in una condizione di conflitto di interessi, la sussunzione della fattispecie nella cornice dell’art. 1394 c.c. non si coglie con immediatezza, poiché al suo approdo è possibile giungere solo attraverso un iter argomentativo di una certa articolazione.
A ben riflettere, infatti, nel momento in cui, a norma dell’art. 16, comma primo, d.m. 32/2015 le credenziali per la connessione al Portale del Gestore della vendita telematica e per la eventuale partecipazione alla gara sono trasmesse all’indirizzo di posta elettronica utilizzato per l’invio della offerta, e nella medesima offerta indicato (così l’art. 12, comma 1, let. n) si ha che il regolamento, consentendo (attraverso l’utilizzo di quelle credenziali) di eseguire rilanci, li ritiene giuridicamente imputabili all’offerente come suoi propri, poiché l’alternativa dovrebbe essere quella di dire che ad eseguire i rilanci è, giuridicamente, il presentatore.
A proposito di questa assimilazione è tuttavia lecito nutrire più di qualche perplessità, per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, (meglio noto come Codice dell'amministrazione digitale), il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia di cui all’art. 2702 c.c., quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, quando sia stato formato, previa identificazione informatica del suo autore ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice, con modalità tali da garantire, tra l’altro, “in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore”. La norma, inoltre, precisa che “In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità”.
Ancora, va aggiunto che secondo quanto previsto dall’art. art. 61 del d.p.c.m. 22 febbraio 2013, recante “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali”, il solo strumento che può sostituire la firma elettronica avanzata è l’invio tramite pec identificativa prevista dall'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del codice dell’amministrazione digitale, vale a dire posta elettronica certificata le cui credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica, secondo modalità definite dal d.p.c.m. 27 settembre 2012[14], e ciò sia attestato dal Gestore del sistema nel messaggio pec o in un suo allegato (sulla pec identificativa si tornerà a breve).
Ed allora, se così è, il rilancio eseguito previo acceso al Portale attraverso le credenziali inviate su una pec non identificativa, eventualmente utilizzata per l’inoltro di una offerta firmata digitalmente, non ne assicura la riferibilità all’offerente, poiché il sistema non prevede alcun controllo volto a verificare che la pec a cui le credenziali sono trasmesse sia effettivamente intestata all’offerente, né il rilascio di una pec non identificativa, che pure fosse intestata formalmente all’offerente, richiede la previa identificazione del richiedente, trattandosi di vaglio necessario solo per le pec identificative.
La replica alle perplessità sin qui espresse potrebbe risiedere nella considerazione, apparentemente ineccepibile, per cui il soggetto che, a prescindere da chi redige l’offerta di acquisto (attraverso la compilazione del modulo informatico messo a disposizione del ministero) la sottoscrive digitalmente, la fa propria, e quindi assume come a lui riferibile quel luogo “virtuale” (rappresentato dalla pec) presso cui intende ricevere le credenziali necessarie per la partecipazione, sicché le credenziali lì inviate si reputano giunte al destinatario analogamente a quanto avviene a proposito delle notificazioni eseguite presso il domicilio eletto ex art. 47 c.c..
Questo argomento certamente consentirebbe di salvare la tenuta del sistema sotto il profilo formale e tuttavia non può obliterarsi il dato empirico per cui è del tutto fisiologica l’ipotesi in cui il quisque de populo, rivolgendosi ad un presentatore “professionale” per la formulazione dell’offerta di acquisto, potrebbe non avere contezza dell’indirizzo che il presentatore indicherà quale luogo di ricezione delle credenziali di accesso, e comunque il sistema si presta certamente ad operazioni di turbativa da parte del presentatore seriale che, ad esempio, faccia mercimonio dei rilanci che può decidere di eseguire o non eseguire contemporaneamente per più offerenti, disponendo di più credenziali di accesso.
Ed allora, andando alla ricerca di soluzioni de iure condito, l’ordinanza di vendita potrebbe prevedere che firma digitale e pec di trasmissione siano intestate allo stesso soggetto. Ancora, per evitare la nascita di “presentatori seriali” potrebbe introdursi la previsione di limitare ogni pec non identificativa ad una sola domanda[15].

 

  1. Le criticità della pec identificativa per la vendita telematica.

I fenomeni di possibile distorsione della vendita di cui si è appena detto non sono, come ci si appresta a spiegare, gli unici.
Si è visto sopra che l’art. 12, comma 4 equipara l’offerta trasmessa a mezzo pec id alla sottoscrizione digitale. È bene subito premettere che la pec rilasciata previa identificazione dell’offerente non è strumento nuovo nel panorama normativo. Come detto, ad essa faceva già riferimento l'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del codice dell’amministrazione digitale, definendola come la casella di posta elettronica certificata le cui credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite dal d.p.c.m. 27 settembre 2012.
Tale decreto all’art. 5 (intitolato “Modalità di identificazione dei Titolari di caselle PEC-ID”), prevede che all’atto del rilascio delle credenziali della casella di pec id, l'identificazione del richiedente può avvenire:

  1. a) mediante la sottoscrizione del modulo di adesione al servizio ed esibizione al Gestore, da parte del Titolare, di un valido documento d'identità e del codice fiscale;
  2. b) tramite la compilazione del modulo di adesione disponibile in rete, previa identificazione informatica tramite CIE o CNS (carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi);
  3. c) mediante la sottoscrizione con firma digitale del modulo di adesione;
  4. d) a mezzo di apparecchiature che utilizzino necessariamente una SIM/USIM dotate di codici PIN/PUK o loro evoluzioni tecnologiche rilasciate previa identificazione del titolare delle medesime nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Il tutto è accompagnato dall’obbligo, posto in capo al Gestore, di verificare la corrispondenza dei dati forniti dal titolare con le generalità indicate nel documento d'identità o associate alla SIM/USIM.
Similmente, (ma con le differenze di cui tra un attimo si dirà) l’art. 2 let. n) del d.m. 32/2015 definisce la pec per la vendita telematica come: «la casella di posta elettronica certificata richiesta dalla persona fisica o giuridica che intende formulare l’offerta, le cui credenziali di accesso sono rilasciate, previa identificazione del richiedente, a norma dell’articolo 13».

Il successivo art. 13 statuisce, a proposito della pec id:

  1. a) che ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica deve contenere, anche in un allegato, l’attestazione del Gestore della casella per idi di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente;
  2. b) che quando l’identificazione è eseguita per via telematica, la stessa “può” aver luogo mediante la trasmissione al Gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente l’identificazione;
  3. c) che il ministero verifica, su richiesta dei gestori di pec id, che il procedimento di rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un’apposita area pubblica del Portale dei servizi telematici del Ministero.

Come si vede, i livelli di sicurezza previsti per il rilascio di una pec id per la vendita telematica possono essere inferiori a quelli richiesti per la pec id prevista dal codice dell’amministrazione digitale. Infatti, la prescritta identificazione del richiedente può avvenire, anche per via telematica, mediante la trasmissione al Gestore di una copia informatica per immagine, anche se non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità. È dunque evidente che chiunque sia in possesso della copia del documento di identità di un soggetto, può renderlo offerente a sua insaputa in una vendita telematica.
Questa circostanza deve interrogare sulla legittimità, in parte qua, del regolamento ministeriale, atteso che tra i criteri direttivi fissati dal legislatore con l’art. 161-ter disp. att. c.p.c. vi sono quelli della trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.

 

  1. È valida l’offerta di acquisto non sottoscritta digitalmente e non trasmessa mediante pec identificativa? 

Quanto appena detto pone il serio interrogativo di individuare le sorti di una offerta non sottoscritta digitalmente, non proveniente da pec identificativa, ma che tuttavia sia accompagnata dalla trasmissione della copia analogica del documento di identità.
Dovrebbe dirsi, prima facie, che una offerta di tal fatta deve essere esclusa poiché difforme rispetto alle previsioni di cui all’art. 12, commi 4 e 5 del d.m. 32/2015.
Qualche riflessione ulteriore va tuttavia compiuta.
Invero, come si è visto, la pec id per la vendita telematica può essere rilasciata anche sulla base di una identificazione avvenuta mediante trasmissione di copia informatica per immagine (anche non sottoscritta digitalmente) di un documento analogico di identità.
Eccentrico rispetto alla struttura della pec id è poi il fatto che poi il Gestore della casella di posta elettronica ottemperi alla previsione di cui all’art. 13, comma 4 del d.m. 32/2015, ossia chieda e ottenga dal ministero la verifica di conformità della identificazione dell’offerente alle prescrizioni normative. Detto in altri termini: un conto è rilasciare una pec id secondo le modalità prescritte dal decreto, altro è chiedere al ministero la verifica di conformità del procedimento eseguito.
Neppure la verifica dell’assolvimento di questo onere è richiesta ad alcuno: non al delegato, non al Gestore, che a norma dell’art. 17 deve verificare solo l’esistenza dell’attestazione di previa identificazione in calce o in allegato alla pec, con la conseguenza che, ricevuta una offerta tramite pec id, il delegato non è legittimato (né potrebbe verificarlo) a rifiutare l’offerta ove il gestore della pec id non abbia richiesto al ministero la verifica del procedimento di identificazione dell’offerente adottato.
Ed allora, se la pec id è quella rilasciata previa identificazione eseguita con le modalità innanzi descritte, e posto che la sottoposizione al controllo del ministero del procedimento di identificazione dell’offerente non è richiesto a pena di validità dell’offerta, il medesimo risultato non si raggiunge, forse, se alla pec non id sia stata allegata la copia informatica del documento analogico? In questo modo, a ben vedere, l’offerente avrebbe adempiuto allo stesso identico onere che gli era richiesto in sede di acquisto della pec id, con la sola differenza che mente nel primo caso il professionista delegato ottiene da un terzo (il Gestore della casella di pec) l’attestazione di avvenuta identificazione (recte ricezione della copia informatica del documento analogico di identità), nel secondo procede egli stesso alla medesima identificazione che avrebbe dovuto compiere il Gestore della casella pec, che a mente dell’art. 13, comma tre, del decreto ministeriale doveva limitarsi, come detto, a ricevere la copia del documento di identità.
Si avrebbe, nella sostanza, che la copia informatica del documento analogico di identità invece che essere trasmessa al Gestore della pec id quale allegato alla richiesta di rilascio della pec sarebbe inviata direttamente al professionista delegato.
Tutto questo, a mio avviso, deve interrogare in ordine alla sanatoria della nullità per intervenuto raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, comma terzo, c.p.c., atteso che il professionista delegato si troverebbe dinanzi ad una offerta il cui offerente egli identifica nello stesso identico modo in cui avrebbe proceduto il Gestore della pec, con la sola differenza per cui mentre nel primo caso egli sarebbe chiamato al mero recepimento della dichiarazione di identificazione da altri eseguita, in questo può provvedere egli stesso, per così dire di prima mano.

 

  1. Conclusioni.

Le criticità di cui si è dato sin qui conto rappresentano come sia assolutamente necessario andare alla ricerca di un difficile equilibrio tra certezza del diritto, sicurezza del sistema, efficienza e semplicità d’uso dello strumento telematico in funzione della migliore collocazione dei beni pignorati sul mercato.
In primis et ante omnia balza agli occhi il dato per cui mantenere la telematica nei binari del codice di procedura civile è operazione complicata poiché si tratta di armonizzare mondi regolati da logiche e linguaggi del tutto diversi tra loro.
In secondo luogo, quanto più si cerca di rendere in sistema sicuro e refrattario a possibili strumentalizzazioni, tanto più lo si deve imbrigliare, il che inevitabilmente ha un costo sia intrinseco che in termini di duttilità d’uso da parte dell’utente.
L’assimilazione della vendita giudiziaria alla vendita negoziale ha sempre costituito un mantra per i giudici dell’esecuzione, ed oggi anche per il legislatore, che nel rendere tendenzialmente telematiche le vendite immobiliari ha certamente gettato il cuore oltre l’ostacolo, poiché l’analisi empirica delle transazioni concluse on line mostra come quasi mai le stesse interessino beni immobili.
Sotto questo profilo, è chiaro che l’obiettivo della vendita immobiliare telematica, il valore aggiunto che essa può generare in termini di avvicinamento di questa cospicua fetta di patrimonio immobiliare al mercato, non va ricercato nell’azzeramento delle distanze che la vendita on line tipicamente consente; gli interessi economici in gioco e la natura stessa dell’oggetto della transazione permettono di affermare agevolmente che nella valutazione dell’acquisto di un immobile i tempi ed i costi degli spostamenti necessari a perfezionare l’operazione sono del tutto marginali, se non addirittura irrilevanti. Piuttosto, esso va individuato nell’attitudine della vendita telematica ad aggirare i rischi che la vendita tradizionale pone, e che sono collegati da un lato agli errori commessi dagli offerenti, e che normalmente sfociano nella inefficacia dell’offerta, e dall’altro al contatto fisico tra gli stessi, ed ai connessi profili di imbarazzo o, peggio, turbativa.
Ed allora, i criteri cui dovrà essere ispirato il “tagliando” cui inevitabilmente la vendita telematica andrà sottoposta, devono essere improntate da questa duplice esigenza: migliorare la capacità del sistema di guidare l’offerente ed evitare che le regole della vendita telematica prestino il fianco a manovre distorsive.

 

[1] Si osservi che l’obbligo di pubblicazione sul Portale riguarda solo l’avviso di vendita, e non anche l’ordinanza di vendita e la relazione dell’esperto, e che la pubblicazione sul Portale si aggiunge, senza sostituirsi, alla pubblicazione sui siti internet individuati dal Giudice. Questa affermazione tuttavia non è stata travasata a piè pari nell’architettura del Portale, il quale invece prevede (come si vedrà) che debba essere caricato almeno un allegato (in formato pdf) al quale assegnare il nome di “ordinanza”.

[2] Per una panoramica relativa alle concrete modalità di funzionamento del Portale sia consentito rinviare a d’Alonzo, Il Portale delle vendite pubbliche e le specifiche tecniche di pubblicazione. Profili critici e tematiche operative del nuovo testo degli artt. 490, 631–bis c.p.c., e 161-quater disp. att. c.p.c., in www.Inexecutivis.it.

[3] L'importo andrà adeguato ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

[4] La vendita mobiliare è già stata resa obbligatoria da dall’art. 48, comma 1, l. 90/2014, convertito in l. 114/2014, che ha novellato l’art. 530, comma 6, c.p.c.

[5] Si è opportunamente osservato in dottrina che “Benché la telematica applicata alla giustizia non si sia certo dimostrata la soluzione dei problemi, il legislatore, convinto della bontà dello strumento (che indubbiamente in sé ha molte potenzialità, però l'ultima delle quali quella di velocizzare i procedimenti), ha deciso anche per le vendite forzate di fare ulteriori decisivi passi sulla via della telematizzazione, imponendone l'obbligatorietà”. Così A. Crivelli, Il Portale delle vendite pubbliche e le vendite forzate telematiche nelle procedure concorsuali, in Il fallimento, 2018, 4, 401.

[6] Avvenuto in forza della lettera a) del comma 8 bis dell'art. 4d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24.

[7] Il fatto che la vendita telematica sia il modello ordinario di svolgimento del subprocedimento liquidatorio, non significa che il professionista delegato possa procedere autonomamente. Un provvedimento del Giudice si impone comunque come necessario al precipuo scopo di individuare le modalità procedurali attraverso le quali la vendita telematica deve svolgersi: scelta del Gestore, scelta della tipologia di vendita tra quelle previste dal d.m. 32/2015 (sincrona, asincrona, sincrona mista), disciplina della vendita (con particolare riguardo, come si vedrà, alle modalità di deposito delle offerte di acquisto) per il caso di mancato funzionamento del dominio giustizia (sia con riferimento alle interruzioni programmate che a quelle improvvise), disciplina dello svolgimento della gara  tra gli offerenti “analogici” e “digitali” nelle ipotesi in cui si opti per la vendita sincrona mista, specificazione del fatto che nelle offerte a mezzo di procuratore speciale la procura sia rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, visto che si tratta di precisa scelta normativa del d.m. 32/2015. 

[8] Fanticini, Le opposizioni nella vendita telematica, in www.inexecutivis.it

[9] Si osservi, sul punto, che la disciplina della pubblicità degli avvisi di vendita sul Portale interessa anche le vendite fallimentari, sia che esse si svolgano mediante procedure competitive, sia che il programma di liquidazioni opti per il rinvio alle norme del codice di procedure civile.  Infatti, il d.l. 83/2015 ha modificato il primo comma dell'art. 107 l.fall., aggiungendovi un ultimo capoverso, secondo il quale "In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva" (analoga previsione si rinviene nell’art. 182, comma primo, a proposito delle vendite eseguite in sede concordataria dal liquidatore).
La norma, dunque, impone la pubblicazione dell’avviso di vendita tanto nelle ipotesi di vendite competitive quanto in quelle in cui la vendita avvenga secondo le norme del codice di procedura civile.
Chiaramente, anche per le vendite fallimentari troveranno applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 161 quater disp. att. c.p.c., nel senso che la pubblicità andrà eseguita secondo le specifiche tecniche, e previo pagamento del contributo previsto dall'art. 18-bis d.P.R. 115/2002.

[10] Si veda, in argomento, Trib. Larino, 10 novembre 2016, in www.ilcaso.it.

[11] Anche all’indomani del venire meno del paradigma dell’esecuzione individuale quale modello ordinario di liquidazione dell’attivo, la natura coattiva della vendita fallimentare è stata confermata sia in dottrina (ex multis PANZANI, Fallimento ed altre procedure concorsuali, diretto da FAUCELIA e PANZANI, Torino, 2, 1225) che in giurisprudenza (Cass., sez I, 25 ottobre 2017, n. 24329).

[12] Omissione cui va equiparato il ritardo. Cfr Cass, S.U. 12 gennaio 2010, N. 262. 

[13] Secondo le specifiche tecniche il presentatore è il “Soggetto che compila ed eventualmente firma l’Offerta telematica prima di presentarla con specificato titolo per ciascun offerente”. 

[14] Recante “Regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

[15] Del resto, sembra essere questo il retropensiero che si ricava dalla lettura delle specifiche tecniche.

A pag. 7 si dice che per garantire la maggiore trasparenza possibile e la riservatezza dei dati personali degli offerenti (e del presentatore dell’offerta), il software per la compilazione e la cifratura dell’offerta elabora un documento contente l’offerta priva dei dati identificativi del presentatore e di tutti gli offerenti, in modo da permettere a tutti i partecipanti di conoscere le condizioni delle offerte.
A pag. 8 si prevede che i dati relativi all’offerta telematica sono inseriti dal presentatore, che riceve l’offerta criptata e provvede ad effettuare il pagamento del bollo.
A pag. 9 si dispone che il presentatore invia l’offerta criptata alla PEC del Ministero utilizzando la “casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica”, di posta certificata priva dei requisiti di cui sopra, laddove l’offerta sia firmata digitalmente prima rilasciata dal Gestore della PEC. In alternativa l’offerta criptata può essere trasmessa anche mediante casella di essere criptata.
A pag. 12, in armonia con l’art. 16 del decreto ministeriale, si attribuisce al Gestore delle Vendite di inviare, almeno 30 minuti prima dell’inizio delle operazioni di vendita, le credenziali per accedere al proprio Portale e  per permettere al presentatore di assistere all’esperimento di vendita.
E così via a pag. 18, punto 6, pag. 19, punto 17 e nei punti successivi, dove si vede che il presentatore è colui che materialmente compila il modulo e che dialoga con il software ministriale, indipendentemente dal fatto che sia o meno offerente.
Anche a pag. 20 si prevede che il presentatore si autentica al Portale del Gestore delle Vendite Telematiche con le credenziali ricevute e partecipa alle operazioni di vendita.
Ancora, a pag. 22 si disciplina il caso del presentatore che voglia firmare digitalmente l’offerta.

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