Improcedibilità delle istanze per la dichiarazione di fallimento

Ai sensi dell’art. 10 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e per l’accertamento dello stato di insolvenza in caso di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno...

Ai sensi dell’art. 10 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e per l’accertamento dello stato di insolvenza in caso di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili. La previsione si riferisce anche alla richiesta formulata dal P.M., a meno che quest’ultimo non abbia fatto domanda di emissione di provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio dell’impresa, ai sensi dell’art. 15, comma 8, l. fall. 
I procedimenti interessanti, pertanto, non sono semplicemente sospesi fino al 30 giugno 2020, ma vanno dichiarati senz’altro improcedibili e fino a quella data non possono essere presentati nuovi ricorsi.
Il soggetto legittimato, se ancora interessato, dovrà proporre una nuova istanza dopo il 30 giugno 2020, ma, se a questa nuova istanza fa seguito la dichiarazione di fallimento, del periodo di sospensione non si tiene conto ai fini né dell’art. 10 l. fall. (a mente del quale il fallimento dell’imprenditore che ha cessato l’esercizio dell’impresa può essere pronunciato solo entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese), né per la decadenza dall’azione revocatoria ai sensi dell’art. 69-bis l. fall.
Nulla è previsto per la retrodatazione del c.d. “periodo sospetto”, sicché alcuni atti dispositivi posti in essere dal debitore potrebbero sottrarsi all’azione revocatoria fallimentare a causa dell’improcedibilità della prima istanza per la dichiarazione di fallimento.

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d.l. 8-4-2020, n. 23 (1).pdf
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