IL TERZO FORUM MONDIALE SULLE ESECUZIONI - Intelligenza Artificiale, diritti dell’uomo e procedimenti esecutivi: quali garanzie per le parti?

A Strasburgo, presso la sede del Consiglio d'Europa, si è discusso dei vantaggi e delle problematiche legate all'integrazione dell'Intelligenza Artificiale nei procedimenti esecutivi civili

Sommario: 1. Abstract; 2. Il rapporto tra l’intelligenza artificiale ed i diritti dell’uomo; 3. L’impiego dell’IA nei procedimenti esecutivi; 4. I sistemi esecutivi europei integrati con l’IA; 5. Conclusioni.  

  1. Abstract

Il 2 dicembre 2024 si è tenuto a Strasburgo, presso la sede del Consiglio d’Europa, il terzo Forum mondiale sull'esecuzione dei provvedimenti giudiziari in materia civile, organizzato dall’Unione Internazionale degli Ufficiali Giudiziari (UIHJ)[2] e dalla Commissione Europea per l’efficienza della Giustizia del Consiglio d’Europa (CEPEJ)[3]. Al Forum hanno partecipato oltre 160 tra agenti di esecuzione[4], docenti universitari, magistrati e rappresentanti delle istituzioni europee provenienti da 60 Paesi diversi e sono stati trattati diversi temi concernenti l'integrazione dell'intelligenza artificiale (IA) con il sistema giudiziario con un particolare focus sulle procedure esecutive.

Di seguito i principali argomenti discussi durante l'evento:

  • Intelligenza artificiale e giustizia: esplorazione del ruolo dell'IA nel campo della giustizia civile evidenziandone le implicazioni etiche e sociali.
  • Diritti dell’uomo: discussioni su come garantire il rispetto dei diritti umani in un ambiente giuridico sempre più automatizzato affrontando le sfide legate alla protezione delle libertà fondamentali dei cittadini.
  • Digitalizzazione della professione legale: riflessioni sullo stato della digitalizzazione dell’attività dei professionisti che operano in ambito giudiziario e su come l’attuale fase di transizione possa preparare il terreno ad una prossima implementazione dell'IA.
  • Integrazione dell'IA nelle procedure di esecuzione: discussione sui vantaggi e sulle problematiche legate all'integrazione dell'IA nelle procedure esecutive, inclusi dibattiti sull’opportunità di una sua regolamentazione normativa o di un suo eventuale divieto.
  • Applicazioni pratiche dell'IA alle esecuzioni volontarie e forzate: presentazione di casi concreti relativi all’impiego, in alcuni Stati, dell'IA nei procedimenti esecutivi, con un'analisi delle opportunità offerte e dei rischi associati.
  • Conclusioni generali: sintesi delle discussioni e delle raccomandazioni emerse durante il Forum. Viene evidenziata l'importanza del ruolo del professionista in ambito giudiziario, incluso quello esecutivo, quale garante di una corretta applicazione delle norme e del rispetto dei diritti delle persone in un contesto di crescente ed incontrovertibile automazione dei procedimenti.

Nell’ambito del presente report verranno riassunti – senza pretesa di completezza – i contenuti degli interventi di alcuni relatori[5], evidenziando i punti che, a modesto avviso di chi scrive, necessiterebbero di ulteriori approfondimenti e riflessioni in prospettiva di un eventuale utilizzo dell’IA in sede esecutiva nell’ambito del sistema giuridico italiano. 

  1. Il rapporto tra l’intelligenza artificiale ed i diritti dell’uomo

L’Intelligenza Artificiale (IA) si è affermata come uno dei più significativi progressi tecnologici del nostro tempo rivoluzionando molti settori, compreso quello della giustizia. La sua capacità di elaborare enormi quantità di dati e di automatizzare compiti complessi promette di migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari, di accelerare le procedure e di facilitare l'accesso alla giustizia.

Il suo sviluppo in campo processuale, ed in particolare in quello civile, tuttavia, solleva questioni di notevole importanza in merito al rispetto dei diritti dell’uomo ed alla protezione delle parti coinvolte. Più che una semplice evoluzione tecnologica, l’IA si presenta infatti come una vera e propria sfida sociale rendendo necessario preservare le libertà ed i diritti fondamentali dell’individuo dai rischi derivanti, più che dall’IA in sé, dal modo con cui questa può essere controllata ed utilizzata. Si tratta di una trasformazione, pertanto, che richiede l’impegno di tutti coloro che operano in sede giudiziaria – magistrati, ausiliari e professionisti legali – al fine di trovare un punto equilibrio e garantire che le innovazioni tecnologiche servano a rafforzare i principi fondamentali dello Stato di diritto, contribuendo a costruire un sistema giudiziario moderno, efficace e rispettoso dei diritti[6].

Il conseguimento di un tale risultato richiede l’adozione di ben precise cautele – o meglio, il rispetto di alcuni principi fondamentali[7] – quali:

  • la garanzia di trasparenza e di intellegibilità dei sistemi automatizzati:

Le decisioni adottate con l’ausilio dell’IA dovrebbero innanzitutto essere rese note alle persone interessate in modo da consentirne l’individuazione. Andrebbe inoltre consentita la comprensione di come il sistema artificiale ha tratto le sue conclusioni, permettendo di verificare ed eliminare eventuali pregiudizi derivanti dai dati utilizzati dall’algoritmo per il suo apprendimento.

  • la previsione di responsabilità dell’utente in caso di errore dell’IA:

In un ambiente automatizzato, la questione della responsabilità diventa ovviamente complessa e dipende da diversi fattori, tra cui il contesto d’uso, le leggi in vigore, la progettazione e la catena di utilizzo dell’IA. L'utente finale, ad ogni modo, dovrebbe essere ritenuto responsabile degli errori dell’IA, qualora questa venisse utilizzata in modo improprio o in un contesto per il quale non era stata progettata. Ciò implica un chiaro quadro giuridico che stabilisca la responsabilità per i danni causati dall’IA e – naturalmente – dei meccanismi di impugnazione accessibili che consentono di contestare una decisione artificiale[8].

  • la supervisione umana:

Il controllo umano è essenziale per garantire che le decisioni siano rispettose non solo delle norme in senso stretto ma anche dei diritti umani. Ciò richiede una formazione continua dei professionisti legali sulle nuove tecnologie, una chiara regolamentazione normativa di riferimento, una progettazione etica delle tecnologie con efficaci meccanismi di protezione dagli abusi e da forme di discriminazione. 

  1. L’impiego dell’IA nei procedimenti esecutivi

Per quanto l’impiego dell’Intelligenza Artificiale stia già ridefinendo il contesto giudiziario nel suo complesso, l’eventuale sua prossima applicazione ai procedimenti esecutivi non potrà prescindere dalla necessità di continuare a perseguire entrambe le finalità di efficienza e di equità[9] che ne sono proprie. Il miglioramento in termini di tempo e di risultato della tutela dei diritti del creditore, infatti, dovrà sempre trovare un limite nella salvaguardia di quelli del debitore al fine di preservare lo Stato di diritto[10].

Si passino ora ad analizzare le applicazioni che l’IA[11], inclusa quella generativa[12], potrebbe avere nell’ambito dell’esecuzione forzata dei titoli esecutivi – enforcement – e nelle attività di recupero credito stragiudiziale – debt collection – attribuite in molti Stati agli agenti di esecuzione.

Un primo campo di impiego può essere individuato nell’attività propedeutica all’avvio dell’esecuzione e consistente nella ricerca di informazioni sul debitore e sul suo patrimonio.

Come è noto, tanto più sarà efficace il procedimento esecutivo quanto più saranno complete, accurate ed aggiornate le informazioni sulle attività, sui beni e sulle passività del debitore. L’agente di esecuzione, pertanto, potrebbe avvalersi dell’IA per analizzare in tempo reale le informazioni contenute in diversi registri dematerializzati ed interconnessi tra loro – anche conservati presso altri Stati – contenenti informazioni su molteplici tipologie di assets del potenziale esecutato (quali, ad esempio, files di veicoli a motore, conti correnti bancari, immobili, impieghi lavorativi, posizioni previdenziali, attività imprenditoriali e partecipazioni societarie).

All’esito della ricerca sarebbe in grado di analizzare i dati rinvenuti prendendo anche in considerazione aspetti come recenti modifiche delle condizioni patrimoniali o eventi pregiudizievoli e di svolgere delle valutazioni in merito alle affidabilità finanziaria del debitore suggerendo le migliori strategie di recupero – giudiziale o bonario – per il singolo caso concreto.

L’impiego dell’IA nella ricerca dei beni da pignorare avrebbe ad ogni modo anche l’effetto indiretto di supplire alla sostanziale inefficacia delle dichiarazioni patrimoniali – statements of assets – che diversi sistemi normativi prevedono dover essere rese all’agente di esecuzione da parte del debitore prima dell’inizio del pignoramento o, come in Italia, in caso di mancato di reperimento di beni. Sul debitore, infatti, grava un obbligo di fornire informazioni veritiere e complete in merito alle proprie attività patrimoniali e tale obbligo è sempre accompagnato dalla previsione di sanzioni in caso di inadempimento, che variano da Stato a Stato. In alcuni Paesi, infatti, è previsto l’arresto del debitore per un breve periodo di tempo – Cina ed Estonia – in altri l’iscrizione in un registro speciale – Germania – in altri ancora l’irrogazione di un'ammenda – Cipro, Danimarca, Finlandia, Germania, Repubblica Ceca, Thailandia, Ucraina – ed in altri, infine, l’avvio di un vero e proprio procedimento penale volto alla condanna ad una pena pecuniaria – Italia e Thailandia.

In di caso di mancata collaborazione spontanea del debitore – come anche in caso di sua assenza – tale istituto si rivela tuttavia inefficace in ragione della difficoltà di accertare che l’esecutato abbia effettivamente reso una dichiarazione incompleta o falsa. Il sistema sanzionatorio previsto, di qualunque natura esso sia, di fatto si riduce pertanto ad una mera funzione dissuasiva[13]. L’impiego dell’IA nella ricerca dei beni permetterebbe di rendere residuale o addirittura superfluo l’istituto della dichiarazione patrimoniale ed il connesso quadro sanzionatorio, essendo l’agente di esecuzione posto in grado di ottenere autonomamente tutte le informazioni del caso.

L’IA, inoltre, potrebbe essere impiegata dagli agenti di esecuzione per automatizzare determinati compiti, quale l’analisi e la gestione dei documenti procedurali, semplificare le comunicazioni con le parti e con l’autorità giudiziaria in caso di relazioni periodiche, istanze, segnalazioni di criticità, aiutare nelle ricerche legali complesse o di normative speciali, predisporre lettere di sollecito personalizzate che tengano conto del comportamento pregresso del debitore, redigere atti standardizzati adattandoli al singolo caso concreto, prevedere il contenzioso e perfino assistere nella sua eventuale gestione. Un tanto con aumento della produttività e con sensibile riduzione dei tempi e dei costi.

L’impiego dell’IA, inoltre, potrebbe permettere di realizzare delle vere e proprie nuove modalità di esecuzione.

Si pensi, infatti, che sarebbe tecnicamente possibile per un software “kill switch[14] organizzare da remoto la chiusura automatica delle porte di un veicolo e/o bloccarne l'avviamento in caso di mancato pagamento delle rate del finanziamento contratto per l’acquisto. Potrebbe, inoltre, essere sviluppato un programma per identificare i movimenti nei conti bancari del debitore e generare automaticamente – al momento più opportuno identificato secondo una specifica programmazione che tenga conto dei presupposti normativi – un atto di pignoramento elettronico. Ancora, sarebbe possibile permettere all’agente di esecuzione di avvalersi di un programma in grado di descrivere con precisione i beni contenuti in fotografie oppure in filmati, agevolando operazioni di inventario e la selezione dei beni da pignorare, identificando quelli impignorabili e suggerendo anche il valore approssimativo di quanto rappresentato nell’immagine o nel video.

L’IA potrebbe anche permettere di rendere effettivo il pignoramento dei beni digitali, spesso di difficile reperimento e di ancor più difficile sottrazione alla disponibilità del debitore, basti pensare al wallet delle criptovalute e ad al token degli NFT. L’attuale assetto normativo, pressoché globale, dovrebbe essere ridisegnato alla luce dei recenti sviluppi tecnologici onde evitare che i digital assets costituiscano un vero e proprio bene rifugio del debitore. Tale cambiamento, ad ogni modo, non potrà essere solamente normativo ma dovrà comportare anche un’evoluzione dell’agente di esecuzione che dovrà non solo dovrà abitualmente iniziare a considerare i beni digitali come potenzialmente pignorabili al pari di quelli tradizionalmente oggetto dell’esecuzione forzata, ma dovrà anche essere munito delle opportune risorse tecnologiche idonee a realizzare tali pignoramenti[15].

Essendo esperibile in diversi ordinamenti un’attività conciliativa tra il creditore ed il debitore in sede esecutiva, va considerata anche la possibilità che l'intelligenza artificiale sia utilizzata per facilitare una mediazione tra le parti proponendo soluzioni basate sull'analisi di casi simili. Attraverso l'analisi dei big data e l'apprendimento automatico, l’IA potrebbe identificare modelli e precedenti che hanno portato in passato a soluzioni amichevoli ed offrire così opzioni analoghe alle parti coinvolte.

Non può non essere evidenziato, infine, che l’impiego dell’IA potrebbe giungere a rendere addirittura superfluo il procedimento esecutivo nel caso dei c.d. smart contracts, programmi che vengono eseguiti automaticamente con tecnologia blockchain nel momento in cui vengono soddisfatte determinate condizioni e che le parti potrebbero predefinire ed applicare a determinati contratti in modo che le relative prestazioni – quali pagamenti o riduzioni di garanzie – vengano eseguite automaticamente dal sistema. 

  1. I sistemi esecutivi europei integrati con l’IA

Per quanto, attualmente, l’impiego dell’Intelligenza Artificiale nei procedimenti esecutivi degli Stati membri del Consiglio d’Europa sia ancora ad uno stadio teorico di discussione circa le potenzialità ed i rischi connessi, vi sono alcuni ordinamenti giuridici che hanno già introdotto l’uso dell’Intelligenza Artificiale nelle esecuzioni, adottando discipline normative tutt’altro che univoche.

La Lituania si presenta come lo Stato che, sino ad ora, ha maggiormente sviluppato tale applicazione introducendo tre diversi sistemi informatici che si avvalgono dell’IA denominati SKOLIS, CRIS e E-AUCTIONS.

Il sistema SKOLIS[16] è uno strumento progettato per raccogliere, memorizzare ed analizzare i dati e fornire all'agente di esecuzione le informazioni sul singolo debitore oggetto della ricerca. Vengono analizzati una molteplicità di dati personali che lo riguardano quali quelli relativi al lavoro svolto – incluse nuove assunzioni o licenziamenti – alle attività imprenditoriali, al reddito, alle pensioni e indennità, agli immobili, ai cambiamenti di residenza o di stato civile, al numero di dipendenti in caso di persona giuridica. Per fornire tali informazioni il sistema analizza i dati fornitigli automaticamente dal Consiglio del Fondo statale di previdenza sociale presso il Ministero della sicurezza sociale e del lavoro (SODRA), dall’anagrafe della popolazione e dal catasto immobiliare. Tali dati, oltre che su richiesta, vengono forniti automaticamente all’agente di esecuzione qualora il sistema acquisisca in un momento successivo alla consultazione nuove o aggiornate informazioni.

Un’altra funzione di tale sistema è quella di tenere traccia dello stato dei pagamenti dei debitori in caso di piano di rientro concordato con un agente di esecuzione. Qualora un debitore non rispettasse le scadenze omettendo di versare sul conto corrente dell’agente le rate previste – il sistema è impostato di default per rilevare un ritardo di due mesi – o versasse una somma inferiore a quella periodica concessa, lo SKOLIS registrerà l’evento modificando lo stato del debitore che sarà non solo comunicato all’agente di esecuzione in questione ma sarà anche conoscibile dagli altri per le opportune valutazioni in caso di ulteriori pendenze debitorie. Qualora il debitore provvedesse a saldare le rate scadute, il sistema registrerà l’evento eliminando la segnalazione negativa[17].

Il sistema CRIS (Cash Restrictions Information System), operativo sin dal 2015, consente di eseguire elettronicamente il pignoramento del conto corrente del debitore. Il CRIS, infatti, legge i documenti e gli ordini inoltratigli, determina quali conti correnti bancari hanno più liquidità, invia le informazioni alla banca selezionata in modo che questa possa eseguire l'ordine ricevuto bloccando la disponibilità del denaro e trasferendo le somme individuate sul conto di deposito dell'ufficiale giudiziario che viene prontamente informato. In caso di pluralità di richieste, il sistema è in grado di operare le limitazioni della disponibilità dei fondi rinvenuti e/o i prelevamenti del denaro tenendo conto dei gradi di prelazione ovvero in maniera proporzionata ai rispetti diritti di credito.

Una volta avviato il CRIS, viene automaticamente impedita l’apertura di nuovi conti correnti del debitore. Terminata la procedura il conto o i conti del debitore vengono tempestivamente sbloccati.

Gli ufficiali giudiziari possono emettere ordini al CRIS per limitare l'uso dei fondi nei conti dei debitori ventiquattro ore al giorno, tutti i giorni lavorativi della settimana. CRIS inoltra tempestivamente gli ordini agli istituti di credito presso i quali sono stati aperti i conti del debitore. Tutti gli ordini di pignoramento ricevuti da CRIS durante un giorno lavorativo prima delle 15:30 vengono elaborati dalle banche il giorno lavorativo successivo, dalle 9:00 alle 12:00.

Il sistema, pertanto, analizzando in tempo reale gli ordini ricevuti e mettendo le banche in condizione di eseguirli prontamente permette di ridurre i tempi del recupero del credito e di eliminare i margini di errore durante tutta la procedura. Esso è disponibile non solo per gli ufficiali giudiziari ma anche per l’Ispettorato statale delle imposte, per il Dipartimento delle Dogane, per il Fondo di previdenza sociale e per la Banca nazionale della Lituania[18].

Passando al terzo sistema informatico integrato con l’intelligenza artificiale – l’Electronic Auctions System – esso trova applicazione nello svolgimento delle aste giudiziarie telematiche – solamente asincrone – gestite dagli agenti di esecuzione lituani a mezzo di un unico Portale nazionale[19].

Da un lato viene consentito all'offerente di partecipare da remoto ad una o a più aste contemporaneamente predisponendo un aumento automatico della propria offerta in caso di rilanci di altri offerenti, impostando il sistema sino ad un importo massimo al cui raggiungimento i suoi rilanci si fermeranno[20]. Dall’altro il sistema integra il Portale con i registri immobiliari permettendo il trasferimento automatico della proprietà aggiudicata all’esito della procedura[21].

Va ricordato, infine, che la Camera degli Ufficiali Giudiziari della Lituania – organismo rappresentativo dei locali agenti di esecuzione, professionisti privati – ha recentemente introdotto l’uso della chatbot[22] per la gestione delle richieste da parte di creditori e debitori in merito allo stato del proprio fascicolo elettronico di esecuzione, nonché in merito all'applicazione e all'interpretazione di vari atti giuridici.

L’altro Stato fermamente impegnato a integrare l'intelligenza artificiale nel suo sistema giudiziario, inclusa la fase esecutiva, è la Georgia[23].

Al centro di questo sforzo c'è il National Bureau of Enforcement (NBE), che ha gestito la modernizzazione dei procedimenti di esecuzione attraverso l’introduzione per i propri dipendenti di strumenti digitali che ne hanno migliorato l'efficienza, la trasparenza e l'equità e che sono stati in grado di fornire non solo sistemi informatizzati per la gestione dei casi ma anche dei veri e propri “assistenti digitali” basati sull'intelligenza artificiale.

Progettato per semplificare i procedimenti esecutivi, l’assistente digitale consiste in uno strumento automatizzato in grado di svolger compiti basati su una logica prestabilita e nel rispetto delle norme vigenti. Ottimizza il tempo e le risorse umane, riduce gli errori associati al processo decisionale emotivo e rafforza la sicurezza informatica rispettando i principi di riservatezza, integrità e protezione dei dati. Il suo algoritmo è in grado di considerare nell’elaborazione delle decisioni fattori come lo status sociale del debitore[24], l'adempimento di obblighi preesistenti ed i casi di morte[25].

In Olanda l'IA è stata recentemente adottata nell’ambito della funzione denominata "supervisione intelligente" che permette di raccogliere e analizzare i dati sull'efficacia della giustizia anche in sede esecutiva. In Portogallo, invece, l'uso dell’IA nei procedimenti esecutivi è espressamente vietato e gli agenti di esecuzione che dovessero utilizzarlo ugualmente nel loro lavoro sono soggetti a gravi sanzioni. 

  1. Conclusioni

L’integrazione dell'intelligenza artificiale alle attività inerenti ai procedimenti esecutivi offre significative ed indiscutibili opportunità in termini di miglioramento dell’efficienza, della riduzione dei costi, della semplificazione delle incombenze e del miglioramento dell’accesso alla giustizia.

Questa evoluzione tecnologica, tuttavia, comporta profonde implicazioni etiche, legali e sociali, essendovi il rischio che i diritti dell’uomo non vengano rispettati dagli algoritmi dei sistemi automatizzati. Un tanto evidenzia l'importanza di una continua supervisione umana, professionale e trasparente, che permetta di garantire che le applicazioni di IA non compromettano i diritti delle parti e che si evitino errori o distorsioni nelle analisi e nelle previsioni dell'IA, le quali potrebbero avere gravi conseguenze sulla libertà, sulla dignità, sulla riservatezza, sul diritto di difesa e in generale sulla vita delle persone.

Il Regolamento del Parlamento Europeo[26] e la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale[27] forniscono linee guida fondamentali per l'utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nel settore legale, promuovendo principi come la trasparenza, la non discriminazione, il controllo degli utenti e la necessità di una supervisione umana. In entrambe viene sottolineato che l'IA deve servire la giustizia senza sostituire il giudizio, l'empatia e le considerazioni etiche insite nel processo decisionale umano.

Gli agenti di esecuzione, pertanto, possono assumere un ruolo fondamentale bilanciando l’efficienza con l'equità, adattando gli strumenti di IA in modo da potersene giovare nel rispetto dei diritti e della dignità di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Un tanto richiede non solo una formazione specializzata sui benefici, sui limiti e sui potenziali pregiudizi dell’IA ma anche l’accessibilità alle innovative risorse tecnologiche.

Per riuscire ad ottenere un'applicazione etica e sostenibile dell'IA, tuttavia, è anche necessario un aggiornamento degli attuali assetti normativi che dovrebbero prevedere l’impiego obbligatorio di misure antidiscriminatorie nella realizzazione dei sistemi informatici e stabilire meccanismi per una tempestiva correzione di eventuali errori. Andrebbe inoltre regolamentata la responsabilità in caso di danni derivanti dall’uso dell’IA tanto del produttore e del distributore quanto dell’utilizzatore.

In conclusione, l'intelligenza artificiale offre strumenti in grado di migliorare sensibilmente l’efficienza e di facilitare l'accesso alla giustizia, tuttavia è fondamentale mantenere un approccio equilibrato nel quale la tecnologia integri piuttosto che sostituisca i professionisti umani. Solamente aderendo a determinati standard etici e mettendo al primo posto i Diritti dell’Uomo, il sistema giudiziario, ivi inclusa la sua fase esecutiva, potrà infatti sfruttare responsabilmente i benefici dell'IA salvaguardando al contempo i principi fondamentali della Giustizia. 

 

 

[1] Articolo redatto con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale generativa e con l’applicazione dei criteri di controllo raccomandati ai professionisti in ambito giudiziario dalla Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia del Consiglio d’Europa (CEPEJ) nella nota informativa del 12.2.2024, consultabile al link: https://rm.coe.int/cepej-gt-cyberjust-2023-5final-en-note-on-generative-ai/1680ae8e01.

[2] Union Internationale des Huissiers de Justice - International Union of Judicial Officers (UIHJ) è l’associazione internazionale, fondata nel 1952 e con sede a Parigi, inizialmente costituita da associazioni di ufficiali giudiziari di sette Stati UE, che è giunta ad includere, diffondendosi nel mondo, le associazioni nazionali di oltre cento Stati.

[3] Il primo Forum si è tenuto nel 2014 ed il secondo nel 2019, entrambi a Strasburgo. Sul primo Forum mondiale si veda: De Stefano e Alari, Il Primo Forum Mondiale sull’Esecuzione, organizzato dal Consiglio d’Europa, in Questione Giustizia, consultabile al link: https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-primo-forum-mondiale-sull-esecuzione_organizzato-dal-consiglio-d-europa_21-04-2015.php.

[4] Gli agenti di esecuzione – enforcement agents – sono una macrocategoria professionale che include, a livello internazionale, tutti i professionisti ed i dipendenti pubblici che gestiscono, in tutto o in parte, un procedimento esecutivo sulla base delle disposizioni normative del loro Stato di appartenenza. Tale definizione veniva elaborata dal Consiglio d’Europa nel 2003 (Recommendation Rec (2003) 17 of the Committee of Ministers of Council of Europe to member states on enforcement) e dal 2009 viene formalmente adottata anche dalla CEPEJ (Guidelines on enforcement of December 17th 2009). Il 23.10.2023 è stato redatto dalla CEPEJ, in collaborazione con l’UIHJ, il primo studio sulla professione legale dell’agente di esecuzione predisposto dal gruppo di lavoro sulla valutazione dei sistemi giudiziari (CEPEJ-GT-EVAL), che ha pubblicato il 30.1.2025 la seconda edizione aggiornata, consultabile al link https://rm.coe.int/cepej-specific-study-on-enforcement-agents-2024-2022-data-/1680b3d383.

[5] Per la redazione del presente report sono state esaminate le relazioni di: Arabuli Ana (Georgia), Calvo Carlos (Lussemburgo), Civinini Maria Giuliana (Italia), De Pasquale Francesco (Malta), Duarte Pinto Paulo (Portogallo), Gielen Patrick (Belgio), Iglesias Pierre (Francia), Payan Guillaume (Francia), Satkauskiene Dovile (Lituania), Schmitz Marc (Belgio).

[6] In merito alle opportunità, alle sfide ed ai rischi sull’impiego dell’Intelligenza Artificiale in ambito giudiziario si veda: Civinini, Nuove Tecnologie e Giustizia, in Questione Giustizia, consultabile al link: https://www.questionegiustizia.it/data/doc/3719/civinini-giustizia-e-tecnologia.pdf.

[7] Il 3.12.2018 veniva adottata dalla CEPEJ la Carta Etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari nella quale venivano enunciati cinque principi fondamentali disponibili in italiano al link: https://rm.coe.int/carta-etica-europea-sull-utilizzo-dell-intelligenza-artificiale-nei-si/1680993348.

[8] Coloro che progettano e sviluppano l'algoritmo potrebbero essere ritenuti responsabili per un errore derivante da un difetto nella progettazione dell'IA. Ciò include errori nella programmazione, mancanza di rigore nella scelta dei dati di formazione, mancanza di misure per mitigare pregiudizi o discriminazioni. Anche chi commercializza o fornisce il sistema di IA potrebbe essere ritenuto responsabile qualora non ne comunicasse correttamente le limitazioni o non fornisse un’adeguata assistenza tecnica per garantirne un uso corretto.

[9] Il principio che le esecuzioni debbano essere “effective and fair” viene sancito dal Consiglio d’Europa (Recommendation Rec (2003)17) e specificato dalla CEPEJ sia nelle linee guida sulle esecuzioni (Guidelines on enforcement of 17 December 2009) sia nella guida sulle buone prassi nelle esecuzioni di provvedimento giudiziari (Guide to Good Practices in the Enforcement of Court Decisions of 11 December 2015).

[10] Merita di essere ricordato in proposito l’antico giuramento dell’ufficiale giudiziario francese “Mon Dieu, mon destin est de n’avoir aucune collusion avec les parties, je me propose de ne jamais saisir chevaux ou ce qui servirait au gain de le vie des débiteurs “. “Mio Dio, il mio destino è quello di non avere alcuna collusione con le parti, io mi riprometto di non pignorare mai cavalli (in epoca ottocentesca i cavalli, essendo indispensabili per qualsiasi attività umana, erano ritenuti intoccabili) o quello che servisse al sostentamento della vita dei debitori”. In Francia lo huissier de justice – ufficiale giudiziario professionista privato con ruolo di pubblico ufficiale – è stato sostituito nel 2022 dal commissario di giustizia – commissaire de justice – all’esito della fusione della categoria dell’ufficiale giudiziario con quella del banditore d’asta giudiziario – commissaire-priseur judiciaire.

[11] La Carta Etica Europea della CEPEJ per l’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari definisce l’intelligenza artificiale come “un insieme di scienze, teorie e tecniche il cui scopo è riprodurre da parte di una macchina le capacità cognitive di un essere umano. L’obiettivo degli sviluppi attuali è quello di poter affidare a una macchina compiti complessi precedentemente delegati ad un essere umano”.

[12] La nota informativa della CEPEJ del 12.2.2024 sull'uso dell'intelligenza artificiale generativa da parte dei professionisti della giustizia definisce l’intelligenza artificiale generativa “un sistema software che comunica in linguaggio naturale, in grado di rispondere a domande relativamente complesse e creare contenuti (testo, immagine o suono) seguendo una domanda o istruzioni formulate”. Questi sistemi includono software quali OpenAI, ChatGPT, Copilot, Gemini, Bard e Proximity.

[13] In merito ad un possibile nuovo approccio tra agente di esecuzione e debitore in sede di dichiarazioni patrimoniali che preveda non un sistema sanzionatorio ma l’introduzione di una cooperazione col debitore che permetta, previa regolamentazione normativa, una riduzione del debito in caso di positiva e veritiera dichiarazione, si veda in tema di pignoramento delle criptovalute: Blasone, Caccia al debitore fantasma, consultabile al link: https://www.associazionecdc.it/2022/11/20/caccia-al-debitore-fantasma-il-pignoramento-delle-criptovalute/.

[14] Il software "circuit breaker" è un virtual private network (VPN) in grado di disconnettere automaticamente un dispositivo elettronico.

[15] In merito ai principi che dovrebbero regolamentare la digitalizzazione dell’esecuzione forzata si segnala il Global Code on digital enforcement, pubblicato dall’UIHJ a maggio del 2024 acquistabile al link: https://www.uihj.com/downloads-2/global-code-of-enforcement/.

[16] www.skolis.lt.

[17] Tale sistema sembra assumere le vesti di una banca dati del debitore in grado di auto aggiornarsi, di interagire di proprio impulso con l’operatore umano e di elaborare analisi predittive sulla solvibilità. Un tanto imporrebbe, a modesto avviso di chi scrive, non solo valutazioni in merito alle modalità e durata di conservazione dei dati acquisiti ed al loro rispetto con le disposizioni del GDPR ma anche una più profonda riflessione sui presupposti richiesti per poter diventare oggetto dell’analisi dello SKOLIS. Andrebbe verificato, in sintesi, se un soggetto per essere qualificato debitore e censito – permanentemente – dal sistema sia soltanto colui contro il quale è stato ottenuto un titolo esecutivo o anche colui nei cui confronti, a seguito di un inadempimento, sia stato avviato un tentativo di recupero credito stragiudiziale dall’ufficiale giudiziario lituano. In mancanza di un titolo esecutivo e della cancellazione di ogni dato e riferimento alla persona all’esito dell’attività esecutiva, infatti, lo SKOLIS consisterebbe in una banca dati permanente ed interattiva in grado di consentire il controllo del comportamento di ciascun cittadino per conseguenti valutazioni e decisioni sul modello dell’“Online Enforcement Query and Control System” e della “List of Dishonest Judgment Debtors” utilizzati dall’ordinamento cinese. Il sistema digitale di interrogazione e controllo cinese è stato introdotto nel 2014 dal Tribunale Supremo del Popolo della Repubblica Popolare Cinese ed è giunto nel 2018 a collegare tra loro tutte le banche dati ministeriali e quelle di oltre 3900 istituti di credito e finanziari, permettendo l’accesso a plurime informazioni quali immobili, depositi, prodotti finanziari e di gestione patrimoniale, navi, veicoli e titoli su tutto il territorio nazionale. Oltre alle indagini, il sistema permette ai tribunali di bloccare e prelevare direttamente le giacenze della parte soggetta ad un’esecuzione. Nel 2013, inoltre, veniva costituito l’elenco – pubblico e consultabile online – dei c.d. “debitori disonesti”, in cui vengono inseriti coloro che, seppur godendo delle necessarie risorse economiche e patrimoniali per adempiere ad una sentenza, non permettono, eludono o si oppongono alla sua esecuzione. Nel disporre l’inserimento nell’elenco, i tribunali cinesi possono imporre ai debitori 150 diverse restrizioni quali il divieto di utilizzare di beni di consumo non necessari (viaggi in aereo, utilizzo di treni ad alta velocità, soggiorno in hotel stellati), acquistare immobili, accedere a prestiti, essere assunti come dipendenti pubblici, ricoprire cariche societarie, viaggiare fuori dal territorio cinese. L’inserimento nell’elenco – e le conseguenti limitazioni – viene disposto per due anni ma la permanenza può essere prorogata per un periodo da uno a tre anni a seconda dei casi. Sul tema e più in generale sul sistema esecutivo cinese si veda: Zhang, Win in Chinese Courts, pag. 152 e ss., consultabile in open access al link: https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-99-3342-6.

[18] Nell’eseguire le sue funzioni il CRIS non tiene in considerazione la provenienza delle somme accreditate sul conto corrente del debitore non distinguendo dalle altre quelle percepite a titolo di pensione o di reddito da lavoro dipendente che sono tutte oggetto di potenziale prelievo senza limitazione alcuna. La dignità del debitore, pertanto, a modesto avviso di chi scrive, parrebbe non venire rispettata in sede di pignoramento del conto corrente non essendovi la previsione di un minimo vitale impignorabile idoneo a consentire al debitore il soddisfacimento delle fondamentali esigenze di vita quotidiana. Il sistema, pertanto, appare similare a quello utilizzato dai tribunali cinesi, citato nella precedente nota, e del Federal Bailiff Service (FBS) della Federazione russa.

[19] www.evarzytynes.lt. Per un’analisi del sistema di aste giudiziarie telematiche lituano e di quello degli altri Stati membri del Consiglio d’Europa, si veda lo studio pubblicato dal CEPEJ nel 2023: Blasone e Satkauskiene, Comparative Study on the Use of e-auctions in the Council of Europe member States, consultabile al link: https://rm.coe.int/cepej-gt-cyberjust-2023-1-en-judicial-e-auctions-comparative-study-/1680abb7b4.

[20] Il sistema di rilancio automatico nelle aste giudiziarie elettroniche è utilizzato a tutt’oggi da dieci Stati del Consiglio d’Europa: Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Olanda, Svezia. È indicato come buona prassi nella Guida elaborata nel 2023 dalla CEPEJ in tema di judicial e-auctions (cap. IX, n. 16), consultabile al link: https://rm.coe.int/cepej-2023-11-en-guide-on-judicial-e-auctions-1-/1680abb674. Si ritiene ad ogni modo essenziale che il sistema non debba consentire la conoscibilità dell’offerta massima preimpostata nemmeno all’agente di esecuzione sino al termine dell’asta al fine di prevenire turbative.

[21] Sistema utilizzato anche dalla Lettonia.

[22] Software progettato per simulare una conversazione con un essere umano con l’obiettivo di fornire risposte automatiche che possano sembrare umane, utilizzando spesso sistemi di elaborazione del linguaggio naturale (NLP), per analizzare e rispondere alle domande degli utenti.

[23] Il sistema esecutivo della Georgia può essere definito duale o ibrido per la coesistenza di agenti di esecuzione dipendenti – pubblici – del National Bureau of Enforcement (NBE) e di professionisti privati che possono svolgere le medesime funzioni.

[24] Concetto che necessiterebbe di separato approfondimento e riflessione.

[25] Tale strumento è messo a disposizione dei soli agenti di esecuzione dipendenti del NBE e non è accessibile a coloro che esercitano privatamente la professione di agente di esecuzione. Svolgendo entrambi le medesime funzioni, andrebbe valutato se può consistere in una disparità di trattamento la scelta dell’ordinamento georgiano di mettere a disposizione dei soli propri dipendenti pubblici tale risorsa digitale senza prevederne la possibilità d’uso, nemmeno a pagamento, da parte dei professionisti privati.

[26] Regulation (EU) 2024/1689 of European Parliament and Council of 13 June 2024 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R1689

[27] Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law https://rm.coe.int/1680afae3d

 

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Il Terzo Forum Mondiale sulle Esecuzioni - Report.pdf
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