L' esperto risponde

Vendita

Immobiliare Offerta d’acquisto Imposta di bollo Omesso pagamento Conseguenze

L'esperto risponde alla domanda:

Un offerente non ha pagato il bollo telematico in sede di presentazione dell’offerta. Lo stesso offerente è risultato poi aggiudicatario dell’immobile. Come deve comportarsi ora il professionista delegato? L’aggiudicatario può sanare l’inadempimento? Come? È possibile emettere il decreto di trasferimento se non risulta pagato il bollo?

Per la presentazione nella vendita immobiliare di un’offerta d’acquisto valida sotto il profilo fiscale, l’offerente è tenuto al pagamento dell’imposta di bollo (in base alla Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642).

Nella vendita telematica, le “Specifiche tecniche previste dall’art. 26 del decreto del ministro della giustizia 26 febbraio 2015, n. 32 recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile” (http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Specifiche_Tecniche_Portale_Vendite_Vendita_Telematica_Allegato_B_12012018.pdf), prevedono che il pagamento della “marca da bollo digitale” (costituita dal file xml specificato dall’AgID relativo all’imposta dovuta) sia versata digitalmente e acclusa all’offerta inviata all’indirizzo P.E.C. ministeriale.

In particolare, le menzionate “Specifiche tecniche” dettate dalla DGSIA del Ministero della Giustizia stabiliscono che:

-       Il modulo web “Offerta Telematica” elabora i dati inseriti dal presentatore e salva temporaneamente, in un’area riservata, l’offerta priva di bollo

-       Il modulo web “Offerta Telematica” produce l’hash del file offertaIntegrale.xml (impronta informatica generata mediante l’algoritmo SHA 256 e codificato in Base64) da utilizzare per il pagamento della marca da bollo digitale

-       Il presentatore dell’offerta richiede al modulo web “Offerta Telematica” di essere rediretto al sistema dei pagamenti

-       Qualora il presentatore ritenga di non essere tenuto a pagare il bollo (perché esentato ai sensi del D.P.R. 447/2000) oppure decida di non pagarlo, può procedere anche senza effettuare il pagamento

-       In caso contrario, il modulo web “Offerta Telematica” redirige il presentatore al sistema di pagamenti sul Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (PST), dove, previa compilazione del form, si effettua il pagamento dell’imposta di bollo, la cui ricevuta (pagamento bolloDigitale.xml) viene memorizzata nel modulo web e inviata al presentatore per email

-       In ogni caso, l’offerta è resa disponibile anche nel caso in cui il presentatore non provveda al pagamento del bollo.

È altresì previsto che, nella prima fase di messa in esercizio del sistema, il pagamento non sia integrato nel modulo di compilazione dell’offerta telematica ma debba essere pagato dal presentatore dell’offerta in autonomia sul Portale dei Servizi Telematici (e che la ricevuta telematica sia scaricata dallo stesso presentatore e trasmessa, col file offerta in formato .p7m, alla P.E.C. del Ministero).

Perciò, il presentatore dell’offerta ha due possibilità: o provvede al pagamento direttamente nel corso della presentazione dell’offerta, oppure procede oltre senza versare l’importo; il sistema infatti è programmato in modo tale da considerare valida (e permetterne quindi il deposito) anche l’offerta non in regola con il bollo.

È radicalmente escluso che l’irregolarità fiscale possa in qualche modo inficiare la validità dell’offerta o pregiudicare la partecipazione all’esperimento di vendita o incidere sull’esito della gara.

Infatti, l’art. 19 D.P.R. 26/10/1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo), come sostituito dall’art. 16, D.P.R. 30/12/1982, n. 955, stabilisce che “i giudici, … i cancellieri … non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati … a cura del cancelliere …, per la loro regolarizzazione ai sensi dell’art. 31, al competente Ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento”.

La citata norma – che riguarda specificamente giudici e cancellieri – si applica anche al professionista delegato, dato che questo svolge (anche) le funzioni di cancelliere (art. 591-bis c.p.c.) in relazione alle operazioni che gli sono state delegate.

Il principio espresso dalla menzionata disposizione è chiaro e univocamente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità: “Per il disposto dell’art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come modificato dall’art. 16 d.P.R. n. 955/82, l’irregolarità fiscale degli atti processuali non ne costituisce causa di nullità o di inefficacia, ma comporta soltanto l’applicazione delle relative sanzioni di ordine tributario” (così Cass. 3303/1996; analogamente, Cass. 11587/2006, Cass. 13006/1997).

In conclusione, rilevato il mancato pagamento dell’imposta di bollo sull’offerta, il professionista delegato deve senz’altro procedere alle operazioni di vendita, posto che l’irregolarità fiscale non ha effetti né sull’offerta stessa, né sulla gara, né sul trasferimento; l’unico adempimento demandato al professionista è costituito dalla segnalazione all’Agenzia delle Entrate dell’evasione dell’imposta di bollo.

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