L' esperto risponde

Pignoramento

comunione legale- distribuzione del ricavato concorso dei creditori particolari del coniuge non obbligato- esclusione

L'esperto risponde alla domanda:

Sono delegata in una procedura relativa ad un cespite comune dal creditore particolare del singolo coniuge. In questa procedura è intervenuto il creditore fondiario che ha un titolo nei confronti di entrambi e ha chiesto la soddisfazione del suo credito sull'intero ricavato della vendita . Dunque, in sede di distribuzione devo comunque attribuire la metà al coniuge, oppure avendo la medesima posizione processuale del coniuge di cui al procedente, in sede di riparto devo attribuire al creditore fondiario anche la sua parte? 

 Il controverso tema del pignoramento dei beni della comunione legale eseguito dal creditore particolare di uno dei coniugi è stato lungamente discusso in dottrina, in ragione della sua complessità e della frequenza con cui la fattispecie si poneva agli interpreti.

Un importante contributo chiarificatore è stato offerto, in argomento, da Cass.14 marzo 2013, n. n. 6575, la quale per la prima volta è intervenuta specificamente sulla questione della disciplina, sostanziale e processuale, cui deve essere assoggettato il pignoramento dei beni della comunione legale tra i coniugi eseguito dal creditore particolare di uno di essi.

La Corte muove dalla premessa giurisprudenziale secondo cui la comunione dei beni nascente dal matrimonio è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei (Tra le tante, Cass. civ., sez. II, 24 luglio 2012, n. 12923; Cass. civ., sez. VI, ord. 25 ottobre 2011, n. 22082; Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2006, n. 4890), trattandosi di comunione finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale, ma piuttosto a quella della famiglia (Cass. civ., sez. I, 9 ottobre 2007, n. 21098; Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 2011, n. 517. Aggiunge quindi che detta comunione può sciogliersi nei soli casi previsti dalla legge ed è indisponibile da parte dei singoli coniugi i quali non possono decidere quali beni farvi rientrare e quali escludere, ma solo modificare integralmente il regime patrimoniale conseguente al matrimonio. La quota dunque non è un elemento strutturale della comunione e nei rapporti coi terzi ciascuno dei coniugi, non ha diritto di disporre della propria quota ma può disporre dell’intero bene comune.

Sulla base di queste premesse la sentenza afferma che in sede esecutiva il creditore particolare di uno dei coniugi non possa che pignorare il bene per intero, e sull’intero bene dovrà trascriversi il pignoramento.

Da tanto consegue, secondo la Corte, la messa in vendita o l’assegnazione del bene per intero e lo scioglimento della comunione legale limitatamente a quel bene, scioglimento che si perfeziona al momento del trasferimento della proprietà del bene (e quindi, per gli immobili, con la pronuncia del decreto di trasferimento), con diritto del coniuge non debitore, in applicazione dei principi generali sulla ripartizione del ricavato dallo scioglimento della comunione, ad ottenere il controvalore lordo del bene nel corso della stessa procedura esecutiva, neppure potendo a lui farsi carico delle spese della procedura, rese necessarie dal solo fatto del coniuge debitore che non ha adempiuto i suoi debiti personali.

In questa procedura esecutiva la soggezione ad espropriazione di un bene sul quale ha eguale contitolarità il coniuge non debitore lo configura come soggetto passivo della procedura, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato: tale sua condizione imporrà la notificazione anche al coniuge non debitore del pignoramento, come pure l’applicazione al medesimo dell’art. 498 e dell’art. 567 c.p.c., vale a dire la necessità dell’avviso ai suoi creditori iscritti personali e della documentazione c.d. ipotecaria almeno ventennale a lui relativa, al fine di non pregiudicare diritti di terzi validamente costituiti anche da lui sul medesimo bene.

Alla luce delle direttive offerte da questa pronuncia, si ritiene generalmente che: il bene facente parte della comunione legale dei beni dovrà essere pignorato per l’intero anche quando ad agire è il creditore particolare del coniuge; il pignoramento deve essere notificato anche al coniuge non debitore poiché costui assume la posizione di parte processuale pur non essendo personalmente obbligato; la documentazione ipocatastale depositata ai sensi dell’art. 567 dovrà riguardare entrambi i coniugi; sarà necessario notificare l’avviso di cui all’art. 498 c.p.c. anche ai creditori particolari del coniuge non obbligato; il decreto di trasferimento dovrà contenere l’ordine di cancellazione delle ipoteche eventualmente iscritte contro il coniuge non obbligato; il 50% del ricavato dalla vendita dovrà essere corrisposto al coniuge non obbligato senza portare in prededuzione le spese della procedura, che dunque graveranno integralmente sul restante 50%.

Sulla scorta di queste premesse, riteniamo che il creditore particolare (anche) del coniuge non debitore possa chiedere che anche la quota a questi spettante concorra a formare l’attivo da distribuire, Invero, il coniuge non debitore, per le ragioni sopra esplicitate, assume una posizione processuale integralmente sovrapponibile a quella del debitore.

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