SOMMARIO:
- 1. L’assegnazione immobiliare riformata: la nuova fisionomia dell’istituto.
- Il termine per la presentazione dell’istanza: spunti per la sua qualificazione come perentorio.
- Il concorso tra diverse istanze di assegnazione (e tra istanze di assegnazione ed offerte di acquisto).
- L’assegnazione a favore del terzo.
- Appendice: riferimenti bibliografici e giurisprudenziali
- L’assegnazione immobiliare riformata: la nuova fisionomia dell’istituto.
Le recenti riforme che hanno interessato, sotto svariati profili, il processo esecutivo hanno inteso – tra le altre cose - rivitalizzare l’istituto dell’assegnazione.
Per poter cogliere al meglio la nuova fisionomia dell’istituto è opportuno ricordare, sinteticamente, quale fosse il suo assetto previgente.
Nell’assetto normativo risultante a seguito delle riforma del 2005 l’istanza di assegnazione poteva essere presentata soltanto nel caso in cui la vendita con incanto fosse andata deserta.
Era quindi necessario: a) che si fosse proceduto alla vendita con incanto;
b) che la vendita fosse andata deserta.
A seguito del d.l. n. 132 del 2014, la procedura di vendita con incanto è stata resa marginale, in quanto condizionata a presupposti di difficile (se non improbabile) verificazione, sicché l’effetto indesiderato di questa riforma, con riguardo al tema in esame, è stato quello di relegare l’istituto dell’assegnazione su di un piano (a propria volta) meramente teorico, considerata la sua riferibilità alla sola ipotesi di vendita con incanto, andata deserta.
Inoltre, sempre alla luce della disciplina pregressa, l’istanza di assegnazione doveva contenere l’offerta del pagamento di una somma non inferiore a quella di cui all’art. 506 c.p.c. (ossia le spese di esecuzione e i crediti aventi diritto di prelazione meglio collocati rispetto a quello dell’istante) e al valore del bene determinato a norma dell’art. 568 c.p.c..
Secondo un’opinione diffusa, in caso di successivi esperimenti di vendita al ribasso, l’istanza di assegnazione, ai sensi dell’art. 589 c.p.c., doveva comunque contenere l’offerta di una somma pari al prezzo posto a base d’asta del primo esperimento (cioè, appunto, il prezzo determinato a norma dell’art. 568, c.p.c.), sicché – ad argomentare in questi termini – la convenienza del ricorso all’assegnazione si esauriva con il compimento del primo tentativo di vendita, in quanto, per i successivi, l’istante avrebbe dovuto conteggiare il valore del bene nei termini stimati in perizia, senza poterne ottenere l’assegnazione per una somma minore.
Va segnalata l’opinione di quanti ritenevano, nella vigenza del vecchio testo, che la somma offerta con l’istanza di assegnazione potesse essere parametrata al prezzo ribassato relativo all’ultimo incanto andato deserto; tesi, questa, seguita anche in una pronuncia della Corte di Cassazione (v. appendice).
Il legislatore del d.l. n. 83 del 2015 ha inteso porre rimedio ad ambedue gli inconvenienti sopra segnalati.
Da un lato, con la modifica dell’art. 588 c.p.c., si è previsto che l’istanza possa essere presentata “per il caso in cui la vendita non abbia avuto luogo”: e cioè per mancanza di offerte ovvero, alla luce di quanto oggi stabilito dagli artt. 572 e 573 c.p.c., per mancanza di offerte uguali o superiori al valore posto a base d’asta, eventualmente all’esito di una gara tra gli offerenti in caso di presentazione di più offerte.
La vendita – andata deserta – con riferimento alla quale può essere presentata l’istanza di assegnazione è quindi anche – e si direbbe a questo punto soprattutto – la vendita senza incanto, modalità ordinaria secondo cui, alla stregua della normativa vigente, avviene la liquidazione del bene pignorato.
L’ambito applicativo dell’istituto, sganciato da un presupposto di difficile verificabilità (la vendita con incanto), è stato, in tal modo, sensibilmente esteso.
Vi è inoltre da considerare che, nella previgente disciplina, l’istanza di assegnazione andava presentata dieci giorni prima della data dell’incanto e, pertanto, l’assegnazione aveva luogo solo in via di estremo subordine, quando già erano stati inutilmente compiuti dei tentativi di vendita, senza e con incanto; oggi si prevede – e si tornerà più approfonditamente su questo profilo infra – che l’istanza possa essere presentata fino a dieci giorni prima dell’udienza fissata per la vendita (normalmente senza incanto), con evidente concentrazione dei tempi entro i quali il creditore interessato può conseguire, attraverso l’assegnazione, l’effetto satisfattivo.
Dall’altro lato, tenuto conto dei dubbi interpretativi suscitati dall’art. 589 c.p.c., si è previsto espressamente che l’istanza deve contenere l’offerta del pagamento di una somma non inferiore a quella prevista dall’art. 506 c.p.c. ed al prezzo stabilito per l’esperimento di vendita.
Si è così puntato a rendere il ricorso all’assegnazione appetibile da un punto di vista economico, specie laddove, dopo numerosi tentativi di vendita, il creditore potrebbe avere interesse a farsi assegnare in pagamento l’immobile, il cui valore sarà conteggiato avendo riguardo al prezzo posto a base d’asta dell’ultimo esperimento compiuto.
Ciò produce una duplice utilità.
Per un verso, si consente al creditore di farsi assegnare l’immobile offrendo un prezzo ribassato rispetto a quello determinato ex art. 568 c.p.c..
Laddove tale valore sia eccedente rispetto all’importo per cui si agisce in via esecutiva, e sempre che non vi siano creditori con privilegio o altri creditori intervenuti oltre al procedente, quest’ultimo può fare un’offerta di acquisto pari alla differenza tra il proprio credito in linea capitale ed il prezzo offerto, oltre le spese.
Per altro verso, si evita al creditore, che veda approssimarsi la declaratoria di infruttuosità ai sensi dell’art. 164-bis c.p.c., la penalizzante posizione che da tale pronuncia deriva, nella misura in cui sia divenuto tangibile il rischio di non recuperare dalla vendita del bene, che non abbia suscitato interesse sul mercato, neppure le spese di procedura anticipate.
Tenuto conto di quanto sopra, si deve in sintesi ritenere che l’assegnazione possa aver luogo nei seguenti casi:
A. vendita (normalmente senza incanto) andata deserta;
B.vendita nella quale non vi sia stata aggiudicazione perché l’unica offerta presentata è inferiore al valore posto a base d’asta;
C.vendita nell’ambito della quale, a fronte della presentazione di più offerte al di sotto del prezzo posto a base d’asta, gli offerenti non abbiano aderito all’invito del G.E. (o del delegato) di operare rilanci sull’offerta più alta;
D.vendita nell’ambito della quale, a fronte della presentazione di più offerte ed a seguito di gara tra gli offerenti, il prezzo offerto sia inferiore a quello posto a base d’asta.
Va in questo senso interpretato, a nostro parere, il combinato disposto dei commi 2 e 4 dell’art. 573 c.p.c., atteso che, ad opinare nel senso secondo cui – in caso di più offerte sotto soglia - non si dia mai luogo alla gara tra gli offerenti se è stata presentata una istanza di assegnazione, si finirebbe con lo svuotare il successivo comma 4 (che allude al prezzo offerto “all’esito della gara di cui al primo comma”) di qualsivoglia contenuto precettivo.
Si deve escludere – invece – la possibilità di dare corso all’assegnazione quando siano presentate offerte uguali o superiori al prezzo posto a base d’asta, quantunque, in ipotesi, all’istanza si accompagni l’offerta di un prezzo superiore a quello dell’offerta o delle offerte presentate.
A ragionare in questi termini, si giungerebbe alla sostanziale disapplicazione del combinato disposto degli artt. 588, 572 e 573 c.p.c..
Nei casi dianzi menzionati, come già notato, l’assegnazione avviene conteggiando il valore del bene secondo il prezzo posto a base d’asta dell’esperimento di vendita andato deserto (o nell’ambito del quale, pur essendovi state offerte “minime”, non sia stato superato, con o senza il ricorso alla gara, tale prezzo).
2. Il termine per la presentazione dell’istanza: spunti per la sua qualificazione come perentorio.
L’istanza di assegnazione va presentata entro dieci giorni dalla data fissata per l’udienza fissata per la vendita.
Sotto il vigore della disciplina pregressa – che, come detto, parametrava tale termine all’udienza fissata per l’incanto – si è discusso della natura perentoria o meno del termine in esame.
Taluno ne ha affermato la natura perentoria; per altri si sarebbe trattato di un termine volto ad evitare fase inerziali nel procedimento liquidatorio e, in specie, volto ad evitare la fissazione di una apposita udienza (come quella richiesta dal “vecchio” art. 590 c.p.c.) per la valutazione delle istanze di assegnazione; ciò nondimeno, data la mancanza di una espressa comminatoria di decadenza, si era affermato il suo carattere ordinatorio.
La tesi è stata seguita in giurisprudenza (v. appendice) e ribadita in dottrina all’esito della riforma del 2015.
A nostro avviso si può ritenere, però, che le novità introdotte nel 2015 inducano ad una diversa qualificazione del termine in questione.
Ciò in quanto la presentazione dell’istanza di assegnazione può ledere il diritto del soggetto interessato a presentare una offerta inferiore al prezzo-base determinato a norma dell’art. 568 c.p.c. (o al prezzo ribassato di un successivo esperimento di vendita).
E così la natura perentoria del termine potrebbe essere dedotta da tale (nuova) ratio, conformemente all’indirizzo interpretativo (ribadito dalla Cassazione anche a Sezioni Unite: v. appendice) per cui la natura perentoria di un termine può essere evinta dalla sua funzione e perciò lo stesso può essere considerato perentorio anche in assenza di una sua esplicita qualificazione in tal senso.
Per tali motivi, in caso di deposito di istanze di assegnazione è necessario rendere conoscibile tale circostanza da parte degli interessati alla presentazione di una offerta.
In senso contrario all’opinione appena espressa, si potrebbe sostenere che chi presenta una offerta minima debba accettare il rischio che sia stata presentata una istanza di assegnazione e, quindi, il rischio di non vedersi aggiudicato l’immobile.
Questo argomento non è risolutivo, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, lo stesso si attaglierebbe esclusivamente alla ipotesi in cui vi sia una sola offerta minima, in quanto – seguendo la lettura qui proposta del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell’art. 573 c.p.c. – nel caso di più offerte sarebbe data ai presentatori delle stesse la possibilità di impedire l’assegnazione del bene, superando, ipoteticamente anche di poco, il valore posto a base d’asta a seguito di espletamento di una gara sull’offerta più alta.
Si profila, in tal guisa, una ingiustificata disparità di trattamento tra fattispecie analoghe, siccome il presentatore dell’unica offerta minima non potrebbe effettuare rilanci e, quindi, in questa prospettiva, l’alternativa tra dovere accettare il rischio suddetto e avere il potere di neutralizzarlo dipenderebbe da un fattore del tutto contingente e causale (il numero di offerte presentate).
In secondo luogo, la conoscenza della circostanza che è stata presentata una istanza di assegnazione produce un effetto benefico sulla procedura sia nel caso in cui il presentatore dell’offerta minima decida di desistere dal proposito di vedersi aggiudicato l’immobile (perché comunque l’aggiudicazione non avrebbe luogo e l’immobile sarebbe assegnato) sia nel caso in cui questi decida di calibrare la propria offerta tenendo conto della predetta circostanza, comportando così l’incameramento di un prezzo superiore.
La conoscibilità dell’istanza di vendita potrebbe essere garantita, tenuto conto dell’abrogazione dell’art. 173 disp. att. c.p.c., quanto meno attraverso la pubblicazione sul sito internet dove è inserito l’avviso di vendita.
3. Il concorso tra diverse istanze di assegnazione (e tra istanze di assegnazione ed offerte di acquisto).
Non agevole è la individuazione della disciplina da applicare nel caso in cui siano presentate più istanze di assegnazione: circostanza possibile, se non altro perché gli artt. 572 e 573 c.p.c. utilizzano, appunto, l’espressione al plurale.
Innanzitutto va detto che, in caso di concorso con offerte di acquisto, sono comunque queste ultime a dovere prevalere, beninteso se uguali o superiori al prezzo posto a base d’asta.
Resta ferma infatti la disposizione di cui all’art. 588 c.p.c., letta in combinato disposto con gli artt. 572 e 573 c.p.c.: non si può procedere all’assegnazione se sono state presentate offerte uguali o superiori al prezzo posto a base d’asta.
Quanto alla soluzione da adottare al di fuori della ipotesi di concorso con offerte di acquisto, occorre preliminarmente (seppur brevemente) ricordare, in accordo con la migliore dottrina, la distinzione tra:
A. assegnazione satisfattiva, che si ha quando l’assegnazione viene effettuata ad estinzione del credito per cui si agisce in via esecutiva senza necessità di esborsi da parte dell’assegnatario.
È possibile quando:
1. c’è un solo creditore procedente e il valore del bene sia inferiore all’importo del credito per cui si procede e delle spese;
2. ci siano più creditori di pari grado e questi richiedano concordemente l’assegnazione (art. 505, comma 2, c.p.c.);
3.secondo una parte della dottrina quando la richieda il creditore che abbia anticipato le spese di procedura e che sia titolare di un diritto di prelazione prevalente su quello degli altri creditori concorrenti;
B.assegnazione-vendita, che si ha quando il creditore è tenuto a versare un prezzo.
Ha luogo quando, indipendentemente dal valore di stima del bene, vi siano più creditori e l’assegnatario versi alla procedura (ai fini della successiva distribuzione) una somma di denaro pari alle spese e al valore dei crediti di grado poziore (art. 506, comma 1, c.p.c.);
C.assegnazione mista (da taluno qualificata come una sottospecie dell’assegnazione-vendita), che si ha quando il creditore assegnatario versi un conguaglio pari alla differenza tra il maggior valore del bene e l’importo del credito azionato (e degli eventuali altri creditori collocati con precedenza rispetto all’offerente). Sul conguaglio concorrono gli altri creditori secondo le cause legittime di prelazione.
Premesso che la disposizione di cui all’art. 505, comma 2, c.p.c. attiene esclusivamente all’ipotesi di assegnazione satisfattiva (premessa invero non pacifica in dottrina), al di là di tale caso l’istanza di assegnazione è sempre anche un’offerta di acquisto, in quanto si accompagna al versamento di un prezzo o di un conguaglio (che condiziona l’effetto traslativo, promanante dal successivo decreto di trasferimento).
In ragione di ciò si ritiene applicabile in via analogica la disciplina sulla gara tra offerenti; gara che, quindi, può costituire un modo eccezionale dell’assegnazione.
4. L’assegnazione a favore del terzo.
L’istanza di assegnazione, a seguito del d.l. n. 59 del 2016, può essere formulata a favore di un terzo.
Dal punto di vista qualificatorio, non appare persuasivo il riferimento agli artt. 1401 e ss. c.c.: va condivisa l’opinione secondo cui il legislatore, pur volendo cogliere alcune delle utilitates sottese al modello privatistico, non ha inteso evocarne la complessa disciplina precettiva, la cui pedissequa applicazione nel contesto dell’esecuzione forzata risulterebbe problematica.
Analogamente alle novità commentate finora, anche quella in esame ha lo scopo di ampliare le possibilità applicative dell’istituto, incentivando, per tale via, il ricorso allo stesso.
Attraverso l’assegnazione a favore del terzo le parti possono – ad esempio - conseguire un vantaggio fiscale, in quanto uno actu il trasferimento della proprietà avverrà direttamente in capo al terzo.
Benvero, si profila pure il rischio che l’istituto possa essere utilizzato per finalità speculative: si pensi all’ipotesi in cui tra il creditore che chiede l’assegnazione ed il terzo intercorra un rapporto di cessione del credito e l’assegnazione sia chiesta per un valore superiore sia a quello risultante dalla perizia estimativa del bene che a quello stipulato per la cessione.
Pur essendo vero che il legislatore non qualifica il rapporto che deve sussistere tra richiedente e terzo (diversamente da quanto accade nell’art. 583, comma 1, c.p.c.)
- il che significa che la natura di tale rapporto non incide sulla possibilità di presentare l’istanza -, alla luce di quanto detto sopra, il rischio di una deriva speculativa è neutralizzato dalla presentazione di offerte uguali o superiori al prezzo a base d’asta, evenienza che in ogni caso, a nostro avviso, preclude l’assegnazione.
Per tali ragioni, non si può condividere la giurisprudenza di merito (v. appendice) che argomenta diversamente, sul rilievo che – a fronte di una istanza di assegnazione fatta per un valore superiore a quello posto a base d’asta dell’esperimento di vendita - gli offerenti “non meritano alcuna tutela”.
Al contrario, vi sono diverse disposizioni dalle quali emerge la presa in considerazione degli interessi di questi ultimi: si pensi, oltre agli artt. 588, 572 e 573 c.p.c., nell’interpretazione sistematica qui proposta, al combinato disposto degli artt. 624-bis e 161-bis disp. att. c.p.c. nell’ipotesi in cui – dopo che sia stata autorizzata la vendita – sia chiesta tardivamente la sospensione “consensuale” dell’esecuzione.
L’art. 590-bis c.p.c. disciplina le modalità operative dell’assegnazione a favore del terzo.
Il creditore “che è rimasto assegnatario a favore di un terzo” deve effettuare, entro i cinque giorni successivi al provvedimento di assegnazione, la c.d. electio amici, ovvero la indicazione del terzo a cui vantaggio si produce l’effetto traslativo.
In mancanza il trasferimento avviene comunque a favore del creditore assegnatario.
5. Appendice: riferimenti bibliografici e giurisprudenziali
Dottrina
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Corsaro, Bozzi, Manuale dell’espropriazione forzata, 1996, 369
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Farina, Il concorso tra assegnazione dell’immobile al creditore e aggiudicazione in capo al migliore offerente e la (mancanza di) discrezionalità del giudice dell’esecuzione, in corso di pubblicazione in Riv. Esec. Forz. (che ho letto in bozza per gentile concessione dell’Autrice)
Fontana, Vigorito, Le procedure esecutive dopo la riforma: l’esecuzione forzata in generale, 2007, 394
Ghirga, Determinazione del valore dell’immobile dopo il secondo incanto andato deserto, Riv. Esec. Forz., 2001, 64
Miccolis, Sub art. 588 c.p.c., in La riforma del processo civile, a cura di Cipriani e Monteleone, 2007, 382
Redenti, Vellani, Diritto processuale civile, III, terza ed., 1999, 276
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Satta, Commentario al codice di procedura civile, III, 1965, 404
Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, quinta ed., 2016, 1386
Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. n. 59/2016 … terza e non ultima puntata della never ending story, Corr. Giur., 2016, 11, 1329
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Vanz, I nuovi profili dell’assegnazione forzata immobiliare, Riv. Dir. Proc., 2017, 1, 156
Giurisprudenza
Cass. 14/04/1971, n. 546
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Cass. S.U., 12/01/2010, n. 262
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Trib. Udine, 15/07/2011, inedita