SOMMARIO:
1. Introduzione.
2. Par condicio creditorum e concorso.
3. L’intervento dei creditori nell’assetto ante riforma.
4. (segue): il problema della tutela del debitore.
5. Le prospettive di riforma.
6. Il nuovo assetto normativo.
7. I soggetti legittimati.
8. Il tempo dell’intervento.
9. L’estensione del pignoramento.
10. La fase di verifica dei crediti.
11. (segue): il modello fisiologico.
12. (segue): i problemi interpretativi.
13. Cenni sull’accantonamento.
14. La disciplina transitoria.
15. Le Sezioni Unite del 2014.
16. Considerazioni conclusive.
- Introduzione
L’istituto dell’intervento dei creditori nel procedimento esecutivo individuale è indubbiamente tra quelli che hanno subito il maggiore impatto a seguito dello “tsunami normativo”[1] che, nel 2005-2006, ha interessato il codice di procedura civile e segnatamente il libro III dedicato all’espropriazione forzata. La disciplina dell’intervento, in particolare, nell’arco di un breve periodo è stata oggetto di diverse modifiche che, in un confuso gioco di ritocchi, ripensamenti e aggiustamenti dell’ultima ora, quasi per successiva approssimazione, hanno portato dal 1° marzo 2006 all’attuale assetto normativo, con cui l’interprete deve (finalmente) confrontarsi. Le novità, com’è noto, sono state originariamente introdotte dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in l. 14 maggio 2005, n. 80; prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, però, s’è sentita l’esigenza di apportare loro un correttivo, con l. 28 dicembre 2005, n. 263. Infine (ma solo per le esecuzioni mobiliari e per talune norme di portata generale, che interessano solo indirettamente la materia che occupa), è stata esitata un’ulteriore riforma con l. 24 febbraio 2006, n. 52[2].
Metodologicamente, si accennerà brevemente al tema della par condicio creditorum in rapporto con l’istituto dell’intervento, sottolineandone gli aspetti caratterizzanti, come evidenziati dalla dottrina e dalla giurisprudenza ante riforma. Si passerà poi all’esame delle novità apportate alla disciplina dell’intervento dei creditori, alla verifica del loro impatto dopo oltre un decennio di applicazione ed, ancora, all’incidenza delle modifiche normative sul “mito” della par condicio.
- Par condicio creditorum e concorso
Il tema della par condicio creditorum[3] è strettamente connesso con quello del concorso dei creditori. Tale ultimo concetto descrive il fenomeno per cui ciascun creditore, in forza della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., ha facoltà di partecipare alle procedure liquidative (individuali o concorsuali) dei beni del proprio debitore[4], onde soddisfarsi sul ricavato. Il concorso costituisce, quindi, il presupposto della par condicio, il cui fondamento normativo è comunemente individuato nell’art. 2741 c.c., a mente del quale “i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione”, costituite da privilegi, pegno e ipoteca.
Detta norma è stata oggetto di un vivo dibattito dottrinale[5], che ha visto schierati da una parte coloro che le attribuiscono un significato meramente programmatico (occorrendo nella sostanza – onde individuare la misura dell’uguaglianza tra i creditori - far riferimento alle singole disposizioni di legge che disciplinano il concorso)[6], altri che invece le attribuiscono valenza assertiva e fondamentale[7], quando non addirittura metagiuridica[8].
In realtà, come è stato osservato, il principio esplica la sua portata reale nel negare rilevanza al criterio della priorità temporale del sorgere del credito[9]; in altre parole, par condicio creditorum non significa affatto che tutti i creditori sono uguali, ma soltanto che l’uguaglianza o la disuguaglianza tra i creditori è, e non può che essere, determinata esclusivamente dalle cause di prelazione[10]. Pertanto, il principio di uguaglianza formale sancito dall’art. 3 Cost. non spiega una diretta influenza rispetto all’art. 2741 c.c., se non nel senso di costituire il parametro alla cui stregua verificare la razionalità delle scelte legislative riguardo a situazioni soggettive paragonabili[11].
In sede distributiva, in definitiva, la pratica esplicazione della par condicio comporta che, in caso d’incapienza, ciascun credito verrà soddisfatto in proporzione all’ammontare complessivo dei crediti azionati, fatte salve le cause legittime di prelazione.
- L’intervento dei creditori nell’assetto ante riforma
In estrema sintesi, è utile ripercorrere brevemente l’assetto dell’istituto dell’intervento nella fase anteriore alla riforma. L’atto d’intervento nella procedura esecutiva individuale[12], disciplinato in linea generale dagli artt. 499 e 500 c.p.c., è uno dei mezzi attraverso cui – in tale tipologia di procedimenti - si attua la concorsualità tra i creditori[13]. E’ infatti lo strumento con cui i creditori diversi dal pignorante (o lo stesso creditore pignorante, per crediti diversi da quello originariamente azionato) possono chiedere di partecipare al procedimento esecutivo, di provocarne singoli atti (se muniti di titolo esecutivo) e di potersi soddisfare sul ricavato.
E’ stato anzi osservato[14] che ciò che caratterizza l’atto d’intervento, in sé e per sé, è proprio la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata (attraverso cui si attua la c.d. azione satisfattiva), e non tanto quella diretta alla partecipazione all’espropriazione e alla provocazione dei singoli atti (attività funzionale alla liquidazione dei beni pignorati, ciò che costituisce estrinsecazione della c.d. azione espropriativa).
Il “vecchio” art. 499 c.p.c. attribuiva il potere d’intervento, oltre ai creditori privilegiati di cui all’art. 498 c.p.c., a tutti gli altri creditori, titolati e non titolati. I poteri spettanti agli intervenienti erano disciplinati dall’art. 500 c.p.c., che attribuiva a tutti i creditori il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata, nonché, alle condizioni dettate dalle singole norme previste specificamente per il pignoramento mobiliare, per quello presso terzi e per quello immobiliare, di partecipare all’espropriazione (ossia, di comparire dinanzi al giudice dell’esecuzione, di svolgere osservazioni, ecc.) e di provocarne i singoli atti (id est, chiedere la vendita o l’assegnazione).
Inoltre, non era previsto alcun obbligo di notificare al debitore l’atto d’intervento, al cui deposito in cancelleria veniva comunemente riconosciuta anche efficacia interruttiva della prescrizione[15], in quanto costituente domanda proposta nel corso di giudizio, ai sensi dell’art. 2943, comma 2, c.c. Tale assetto[16] è anche passato indenne al vaglio del giudice delle leggi; la Corte Costituzionale, infatti, con sentenza 31.7.2000, n. 407, ha dichiarato non fondata la q.l.c. dell’art. 525 c.p.c. nella parte in cui non prevede, in assenza del debitore esecutato all’udienza fissata per stabilire le modalità della vendita o dell’assegnazione, l’obbligo di notificare al debitore medesimo il ricorso per intervento del creditore munito di scrittura privata, e ciò in quanto la diversità del processo esecutivo rispetto a quello di cognizione non rende assimilabile la posizione del debitore esecutato e quella del convenuto contumace, ai fini di quanto previsto dall’art. 292 c.p.c., come preteso dal giudice a quo[17].
Significativa era la differenza di disciplina tra pignoramento mobiliare e presso terzi da un lato e pignoramento immobiliare dall’altro quanto ai requisiti del credito da soddisfare: certezza, liquidità, ed esigibilità per i primi, laddove era invece stabilita per il pignoramento immobiliare la possibilità di intervenire anche per crediti sottoposti a termine o condizione, ex art. 563 c.p.c. Tale differenza veniva solitamente giustificata considerando che pretendere anche per le esecuzioni immobiliari il requisito dell’esigibilità avrebbe comportato in molti casi l’esclusione dei creditori ipotecari, tenuto conto che la vendita forzata ha come effetto anche quello di purgare il bene dai diritti reali di garanzia, a prescindere dall’esigibilità del credito[18].
Quanto alla tempestività dell’intervento, l’art. 525, comma 2, c.p.c., per l’esecuzione mobiliare poneva quale limite temporale discretivo la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione; il comma 3, poi, per la c.d. piccola espropriazione mobiliare, stabiliva che l’intervento dovesse essere spiegato entro la data di presentazione dell’istanza di vendita. Quanto all’espropriazione presso terzi, il limite veniva individuato dall’art. 551, comma 2, nell’udienza di comparizione delle parti prevista dall’art. 543 c.p.c.. Infine, riguardo all’espropriazione immobiliare, detto termine veniva fissato dall’art. 563, comma 2, c.p.c., nella prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita.
Discernere se un intervento dovesse considerarsi tempestivo o tardivo aveva una notevole rilevanza, essendo ricollegato alla possibile postergazione dell’intervento tardivamente spiegato nella fase distributiva, secondo quanto disciplinato per le singole forme di espropriazione dagli artt. 528, 551, 565 e 566 c.p.c..
La questione interpretativa maggiormente dibattuta, sia in dottrina[19] che in giurisprudenza[20], era quella su che cosa dovesse intendersi per “prima udienza”, e cioè se occorresse riferirsi alla prima udienza comunque fissata per la vendita o la comparizione delle parti, ovvero – a seguito di rinvii - a quella in cui fosse effettivamente stata disposta la vendita o l’assegnazione o, ancora, il terzo avesse reso la dichiarazione. Nella prassi concretamente seguita dalla maggior parte dei Tribunali, era oramai maggiormente seguita tale ultima soluzione.
- (segue): il problema della tutela del debitore
A fronte di tale stato dell’arte, si poneva il problema di individuare i meccanismi difensivi cui potesse ricorrere il debitore contro il creditore interveniente. Ebbene, mentre nel caso di intervento titolato il debitore poteva pacificamente contestare il credito sia con l’opposizione ex art. 615, comma 2, ovvero con l’opposizione ex art. 512 c.p.c.[21], la dottrina più attenta[22] aveva posto in evidenza l’esistenza di un vero e proprio vuoto di tutela cui andava incontro l’esecutato dinanzi ad un intervento non assistito da titolo esecutivo. Infatti, poiché l’opposizione all’esecuzione ha come finalità quella di accertare l’inesistenza del diritto a procedere all’esecuzione forzata, tale rimedio era comunemente ritenuto non esperibile avverso l’intervento non titolato[23], dal momento che l’eventuale suo accoglimento non avrebbe comunque precluso la prosecuzione del procedimento esecutivo.
Proprio allo scopo di garantire una maggiore tutela al debitore in casi consimili, intorno alla metà degli anni ’60 la giurisprudenza[24] aveva finito col riconoscere la possibilità di anticipare la contestazione in una fase anteriore a quella distributiva e già sul piano dell’ammissibilità dell’intervento, ben potendo sorgerne la necessità ai fini della riduzione del pignoramento, della conversione, ecc.. Il problema è strettamente correlato da un lato con i requisiti del credito ex artt. 525, comma 1, 551 e 563, c.p.c., previgenti[25], dall’altro con l’individuazione del “titolo” del credito di cui al vecchio art. 499, comma 2, c.p.c., aspetti che costituiscono le due facce della stessa medaglia: nell’ambito dei fautori della tesi pressoché totalitaria secondo cui non di titolo in senso tecnico si trattasse, ma di ragione (o di causa astratta giustificativa) del credito, era prevalente l’orientamento di chi riteneva che, specie ai fini della certezza del credito, l’interveniente dovesse comunque dare prova documentale del credito stesso. In quest’ambito, appunto, si iscrive la citata giurisprudenza, nonché quella successiva[26], che riconosce al debitore il potere di contestare con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. l’intervento non assistito da prova documentale.
Occorre però segnalare che da ultimo aveva trovato nuova linfa l’orientamento[27] per cui il creditore non titolato – ai fini della valutazione sull’ammissibilità dell’intervento - fosse soltanto tenuto ad enunciare la ragione del credito vantato, non potendo individuarsi alcun onere di dare prova documentale, salva la necessità di produrre il titolo esecutivo onde provocare atti di esecuzione.
In ogni caso, quali che fossero i requisiti di ammissibilità dell’intervento non titolato ex artt. 525, comma 1, 551 e 563 c.p.c., si era osservato[28] che lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi costituiva comunque un mezzo di tutela limitato, consentendo sì di contestare la sussistenza dei suddetti requisiti, ma di non poter dedurre prima della vendita l’esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
- Le prospettive di riforma
L’assetto così delineato, se da un lato era il frutto (anche) di meditazione ultratrentennale sull’istituto, non poteva però sfuggire - verosimilmente a causa della contrapposizione dei molteplici interessi sottesi alla disciplina dell’intervento[29] - a serrate pulsioni riformatrici di parte della dottrina, trasfusesi anche in iniziative parlamentari o governative. In particolare, e solo per soffermarsi all’ultimo trentennio, già la commissione Tarzia[30] aveva proposto di attribuire la legittimazione all’intervento ai soli creditori muniti di titolo esecutivo, ai creditori pignoratizi e ai creditori iscritti, correlativamente prevedendo un ampliamento del novero dei titoli esecutivi. Analogamente era stato previsto nell’ambito dello schema di d.d.l. recante modifiche urgenti per il processo civile[31], approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21.12.2001.
Che proposte di tal genere non potessero ritenersi vulnera apportati al principio della par condicio era stato sostenuto con vigore in dottrina[32], evidenziandosi in particolare che alcuna violazione della regola di pari trattamento poteva individuarsi a fronte di situazioni soggettive – legate al possesso o meno del titolo esecutivo in capo a ciascun creditore – affatto diverse.
- Il nuovo assetto normativo
Nel marzo del 2005, le suddette istanze riformatrici hanno finalmente trovato il veicolo attraverso cui incidere sul tessuto normativo previgente. Nell’ambito del c.d. decreto competitività[33], infatti, è stata introdotta una significativa riforma del processo esecutivo individuale, con la novellazione – quanto all’intervento dei creditori – tra l’altro degli artt. 499, 500, 510, 512, 525, 526, 528 e 564 c.p.c., restringendo la legittimazione ai soli creditori muniti di titolo esecutivo[34], nonché a quelli che, al momento del pignoramento, hanno eseguito un sequestro sui beni pignorati, ovvero hanno un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. E’ stato poi generalizzato l’istituto dell’estensione del pignoramento, dapprima previsto per il solo pignoramento mobiliare dall’art. 527 c.p.c.[35], e sono stati abrogati sia l’art. 525, comma 1, che l’art. 563, comma 1, il che pone il problema dei requisiti del credito dell’interveniente, ossia se debba ancora ritenersi necessaria la sua certezza, liquidità ed esigibilità, a prescindere dal tipo di pignoramento[36]. Altre modifiche hanno riguardato il tempo dell’intervento, attraverso una ridefinizione della disciplina concernente la tempestività. Ancora, è stato ridisegnato l’art. 500 c.p.c., con modificazioni di carattere meramente formale, resesi necessarie a seguito delle novità apportate all’istituto.
Poco prima dell’entrata in vigore della superiori modifiche[37], peraltro, l’art. 499 c.p.c. ha subito un’ulteriore – e assai significativa - rimodulazione per effetto dell’art. 1, comma 3, l. 28.12.2005, n. 263[38], che da un lato ha esteso la legitimatio ad interveniendum in favore di altra categoria di creditori non titolati, ossia gli imprenditori commerciali, e dall’altro ha forgiato ex novo uno strumento endoprocedimentale offerto al debitore onde anticipare la possibilità di disconoscere – prima della vendita – la sussistenza o l’ammontare del credito non assistito da titolo esecutivo: l’udienza di verifica.
Si era infatti da più parti osservato[39] che l’impostazione adottata dal legislatore a maggior tutela del debitore – con la legittimazione attribuita ai soli creditori titolati nonché agli altri indicati dall’art. 499 c.p.c. come novellato dalla l. n. 80 – avrebbe finito col comportare un travasamento del contenzioso da un settore all’altro della giurisdizione, per la necessità di munirsi di un titolo esecutivo, con conseguente esponenziale aggravio di costi che, in definitiva, sarebbe andato pur sempre a carico del debitore, con minore possibilità di sua totale esdebitazione.
Ad oltre dieci anni dalla scelta del legislatore “correggente”, è ancora arduo dare un giudizio definitivo in proposito. Si può però osservare che nel regime antecedente – ferma restando la sussistenza di un effettivo vuoto di tutela per il debitore, come s’è detto – dal punto di vista statistico la rilevanza dell’intervento non titolato assumeva nella prassi un volume non molto significativo, stante la normale insufficienza delle somme ricavate a soddisfare i creditori, specie se chirografari. In ogni caso, avrebbero forse potuto percorrersi altre e più agili strade rispetto alla farraginosa soluzione introdotta che, come si dirà, apre non pochi problemi all’interprete. D’altra parte, la stessa esperienza pratica denota – almeno finora - lo scarso successo dell’udienza di verifica, strumento che evidentemente non è stato recepito dagli operatori quale panacea per la soluzione del problema in discorso.
Si procederà ora all’analisi dell’istituto, partendo dal testo definitivo dell’art. 499 c.p.c. riportato volta per volta, per maggiore comodità, in ciascun paragrafo d’interesse.
- I soggetti legittimati
Come più volte cennato, la riforma ha profondamente inciso anzitutto sulla legittimazione soggettiva all’intervento. Il nuovo art. 499, comma 1, c.p.c., stabilisce che “Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un diritto di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 del codice civile”.
Schematicamente, i creditori abilitati ad intervenire ex art. 499 c.p.c. nuovo conio sono quindi i seguenti:
- creditori muniti di titolo esecutivo;
- quelli, non titolati, il cui diritto nasce dall’espropriazione in corso ex art. 2812 c.c.;
- i creditori non titolati che, al momento del pignoramento, hanno già stabilito un legame diretto con il bene pignorato (per la realizzazione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.), per essere sequestranti, pignoratizi o aventi diritto di prelazione risultante da pubblici registri;
- i creditori non titolati il cui credito, al momento del pignoramento, risulta dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c.
Quanto ai creditori titolati, occorre ovviamente far riferimento al nuovo testo dell’art. 474 c.p.c., che come già cennato prevede un più ampio spettro di titoli esecutivi, ricomprendendovi tra l’altro le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute. Ai fini che qui strettamente interessano, occorre solo considerare che si pone il problema se ancorare o meno la legittimazione al tempo della formazione del titolo esecutivo. In altre parole, poiché il nuovo art. 474 c.p.c. è entrato in vigore il 1° marzo 2006, ci si chiede se un intervento spiegato dopo tale data in forza di un atto oggi costituente titolo esecutivo, ma formatosi nel vigore del vecchio art. 474 c.p.c., allorquando esso atto non poteva avere tale veste (si pensi ad una scrittura privata autenticata in epoca precedente), debba qualificarsi titolato o non titolato, con conseguente inammissibilità in tale ultimo caso. La risposta preferibile[40] porta a ritenere che, ai fini dell’efficacia esecutiva dell’atto, occorra far riferimento alla legge esistente al momento della sua formazione. Pertanto, deve escludersi che in tal caso l’intervento possa considerarsi titolato, ove tra l’altro si consideri[41] che il debitore, all’epoca della sottoscrizione e dell’autenticazione, non era per nulla avvertito di questa possibile (ed ulteriore) conseguenza.
Riguardo ai creditori di cui all’art. 2812 c.c., occorre solo dire che, com’è stato osservato in dottrina[42], anche a prescindere dalla “riemersione” della categoria dei creditori non muniti di titolo esecutivo, già nella stesura intermedia prevista dalla l. n. 80 la mancata inclusione della categoria in esame nell’art. 499, comma 1, c.p.c., non avrebbe comunque potuto escluderne la legittimazione, dal momento che è la stessa norma sostanziale a stabilire la surroga dei diritti parziari inopponibili al creditore ipotecario col diritto a partecipare alla distribuzione, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte in epoca successiva alla trascrizione dei diritti stessi.
Quanto alla terza categoria, si tratta di creditori che non sono in possesso di titolo esecutivo, ma che si trovano in una specifica condizione rispetto alla res pignorata: il creditore sequestrante, il creditore pignoratizio e quello titolare di privilegio risultante da pubblici registri. Riguardo al sequestro, è da ritenere[43] che la norma faccia riferimento a quello conservativo, in quanto strumentale alla trasformazione in pignoramento ex art. 686 c.p.c., giacché il sequestro giudiziario non è di per sé correlato all’esistenza di un diritto di credito. Nulla di particolare v’è da osservare riguardo al creditore pignoratizio, mentre restano evidentemente esclusi quei creditori il cui privilegio non risulti da pubblici registri[44].
Non v’è dubbio, però, che la categoria che desta maggiore interesse, per la presumibile rilevanza statistica (almeno, nelle intenzioni del legislatore) e per l’aspetto di netta rottura rispetto alle dichiarate linee guida della riforma della l. n. 80[45], è quella dei creditori di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c.. Tale ultima norma stabilisce che l’imprenditore che eserciti un’attività commerciale[46] – a meno che non rientri nella categoria dei piccoli imprenditori - deve tenere il libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.
L’ulteriore riforma, quindi, ha esteso la legittimazione ai creditori che esercitano attività d’impresa, così consentendo loro di intervenire nel procedimento esecutivo purché alleghino, a pena d’inammissibilità, estratto autentico notarile delle scritture contabili da cui si evinca l’esistenza del credito[47].
Al riguardo, possono però individuarsi taluni aspetti problematici[48]. Anzitutto, va osservato che la tecnica normativa adottata, a stretto rigore, sembrerebbe escludere dalla legittimazione all’intervento la categoria dei piccoli imprenditori, giacché essi non sono obbligati a tenere le scritture di cui all’art. 2214 c.c.. Tuttavia, se la ratio legis (come sembra a chi scrive[49]) va individuata nell’esigenza di evitare alla categoria imprenditoriale la necessità di far ricorso in prima battuta, in alternativa all’intervento, al procedimento monitorio[50], deve ritenersi che anche il piccolo imprenditore possa intervenire nel processo esecutivo, nella misura in cui lo si riteneva (e lo si ritiene[51]) legittimato ad agire in monitorio avvalendosi del disposto dell’art. 634, comma 2, c.p.c.: ossia, in forza di estratto autentico delle scritture contabili obbligatorie che egli abbia regolarmente tenuto pur non essendovi obbligato. Considerazioni analoghe possono svolgersi per l’impresa familiare ex art. 230 bis c.c. in relazione all’attività concretamente svolta; non altrettanto, invece, per l’imprenditore agricolo[52].
Si ipotizzi però – più in generale – che il credito risulti dalle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie (ad es., dal Registro I.V.A.) e il creditore intenda avvalersi dell’estratto autentico notarile di tali scritture, estratto che - ai sensi dell’ultima parte dell’art. 634, comma 2, c.p.c. - costituisce pur sempre prova scritta idonea ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo. Il nuovo art. 499 c.p.c., nel rinviare alle sole scritture di cui all’art. 2214 c.c., non pare consentire tale estensione; il che comporterebbe che l’intervento spiegato ut supra andrebbe considerato inammissibile. In realtà, se la ratio legis è quella sopra individuata[53], non v’è ragione di escludere che il creditore[54] possa supportare con detto estratto autentico il proprio ricorso per intervento[55]. Certo, a fronte dell’individuata ratio, meglio sarebbe stato che la nuova norma avesse fatto diretto riferimento all’art. 634, comma 2, c.p.c., piuttosto che all’art. 2214 c.c.. Ma tant’è.
E’ stato poi correttamente osservato[56], che la norma pone il problema del coordinamento con la normativa in tema di tenuta delle scritture contabili e della relativa autenticazione notarile per estratto. A questo proposito, resta dubbia l’ammissibilità di un intervento per credito fondato su fattura. Sempre richiamando la superiore chiave di lettura, potrebbe forse ritenersi - ma la questione è altamente opinabile - che l’interveniente possa allegare a corredo del ricorso la copia autentica (e quindi integrale) della fattura stessa, a condizione che ne risulti l’avvenuta registrazione in contabilità e che l’autenticazione sia effettuata da notaio[57].
Deve invece certamente escludersi l’ammissibilità dell’intervento da parte di una banca che fondi il credito sull’attestazione ex art. 50 T.U.B.[58]. Anche in tal caso, quindi, occorre che al ricorso sia allegato l’estratto autentico notarile delle scritture contabili[59].
Occorre infine evidenziare che riguardo all’intervento del creditore sequestrante, del creditore pignoratizio, del creditore privilegiato iscritto e del creditore imprenditore commerciale, la norma cristallizza la posizione individuale al momento del pignoramento. Ciò comporta correlativamente che ai fini dell’ammissibilità dell’intervento, il sequestro, il pegno, il privilegio e il credito stesso devono essere sussistenti al momento in cui il pignoramento si perfeziona. Tuttavia, se la scelta legislativa – in relazione al sequestro conservativo e ai privilegi iscritti, aventi ad oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri - può dirsi del tutto coerente con la previsione, rispettivamente, degli artt. 2915, comma 1, e 2916, nn. 1, 2 e 3, c.c.[60], va evidenziato che essa pone una grave limitazione in relazione al credito chirografario puro non titolato (fondato su estratto di scritture contabili), non potendo evidentemente ritenersi ammissibile – sulla base del tenore testuale - né un intervento per un credito sorto tout court dopo il pignoramento, né un intervento in estensione (da parte del creditore pignorante o di taluno degli intervenuti) per crediti che, durante la procedura esecutiva, continuano a maturare[61].
E’ certamente vero che la limitazione temporale pare costituire un’inutile menomazione delle facoltà dei creditori chirografari[62], tanto più che essi ben possono procurarsi un titolo esecutivo e spiegare quindi intervento (salvi gli effetti dell’eventuale tardività). Tuttavia, come si vedrà infra, detta limitazione – letta in correlazione alla prima parte dell’art. 499, comma 2, c.p.c. - finisce col colpire anche il creditore privilegiato non titolato, obbligato ad intervenire tempestivamente (e sempre che il debitore non disconosca il credito) onde non vedersi costretto a procurarsi il titolo esecutivo per far valere la propria prelazione[63].
- Il tempo dell’intervento
Il nuovo art. 499, comma 2, c.p.c., stabilisce che “Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l’indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione”. Inoltre, se l’interveniente ha credito risultante dalle scritture contabili, come s’è già detto, egli deve depositare col ricorso, a pena d’inammissibilità, l’estratto autentico notarile delle scritture medesime.
Al riguardo, occorre anzitutto osservare che l’innovazione alla prima parte del comma apportata dalla l. n. 263[64] si presta a molteplici letture. Premesso infatti che la locuzione “prima che sia tenuta l’udienza” comporta che il termine per il deposito dell’intervento vada individuato fino ad un momento prima che essa abbia inizio[65], dal tenore letterale della norma (“il ricorso deve …”) sembrerebbe esclusa la possibilità stessa di intervenire (sia con titolo che senza) dopo l’inizio dell’udienza ex artt. 530, 552 e 569 c.p.c.[66], e quindi tardivamente. In altre parole, potrebbe ritenersi che il legislatore “correggente” avrebbe inteso abrogare implicitamente le singole norme speciali[67] che disciplinano le conseguenze della tardività dell’intervento (ai fini dell’eventuale postergazione dei crediti in sede distributiva) nelle singole forme di espropriazione.
Tuttavia, poiché la fissazione del termine è funzionalmente collegata all’instaurazione del meccanismo di fissazione dell’udienza di verifica[68], pare preferibile ritenere che la nuova previsione si riferisca esclusivamente ai creditori senza titolo, la cui posizione processuale deve necessariamente passare, come si vedrà, attraverso le forche caudine dell’udienza stessa. In definitiva, quindi, i creditori titolati possono intervenire in ogni tempo - ma ovviamente prima del provvedimento di distribuzione (art. 528 c.p.c. per il p. mobiliare), o di assegnazione ex art. 553 c.p.c. (per il p. presso terzi) o dell’udienza ex art. 596 c.p.c. (artt. 565 e 566 per il p. immobiliare[69]) – fatte salve le conseguenze della tardività specificamente previste per le singole forme di espropriazione, per i soli creditori chirografari: essi, infatti, subiscono la postergazione ai creditori privilegiati, nonché ai chirografari tempestivi, potendo solo concorrere su quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, di quelli privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza.
Riguardo alle conseguenze della tardività per i creditori titolati nell’ambito dell’e. immobiliare, deve peraltro segnalarsi un contrasto nella giurisprudenza di legittimità: infatti, all’orientamento tradizionale[70], che si ritiene preferibile e secondo cui, dal disposto dell’art. 629 c.p.c. (che prevede che l’estinzione del processo esecutivo possa pronunciarsi nel caso di rinunzia agli atti esecutivi da parte del creditore pignorante e dei creditori intervenuti muniti di titolo, senza ulteriore specificazione), discende che non può distinguersi tra creditori privilegiati e chirografari, sicché anche questi ultimi, per quanto intervenuti oltre l’udienza di cui all’art. 564 c.p.c., hanno la facoltà di compiere i singoli atti di esecuzione (id est, di chiedere la vendita o l’assegnazione), si contrappone altro orientamento[71], che muove dal dato letterale degli artt. 565 e 566 c.p.c.[72], per escludere invece detta facoltà, riservata ai soli creditori privilegiati, quand’anche tardivamente intervenuti.
La soluzione della questione che precede ha, ovviamente, rilevanti ricadute nel caso in cui, per qualunque ragione, si ponga il problema della c.d. surroga (o sostituzione) del creditore intervenuto al creditore procedente, come ad es. nel caso in cui questi rinunci, ex art. 629 c.p.c.: a seguire l’orientamento più recente, infatti, nell’e. immobiliare, il subentro del creditore intervenuto chirografario, munito di titolo esecutivo, sarebbe possibile solo se l’intervento sia tempestivo. In ogni caso, la regola dettata dall’art. 629 c.p.c., come evidenziato dalla giurisprudenza che aderisce all’orientamento tradizionale, pare difficilmente superabile, perché resterebbe in caso contrario priva di giustificazione la necessità, ai fini della pronuncia di estinzione, della rinuncia di tutti i creditori intervenuti muniti di titolo (compresi i tardivi).
Questione parzialmente collegata a quella appena esaminata è quella dell’intervento spiegato nel momento in cui sia il creditore pignorante che gli eventuali intervenuti titolati abbiano rinunciato agli atti esecutivi, ex art. 629 c.p.c.: anche qui si deve registrare un contrasto giurisprudenziale, essendosi dapprima affermato che, fintantoché il giudice dell’esecuzione non abbia pronunciato l’ordinanza di estinzione del procedimento, i creditori possono liberamente intervenire[73]; più recentemente[74], si è invece sostenuto che, stante la natura meramente ricognitiva del provvedimento, l’effetto estintivo si determina sin dalla formulazione dell’unica rinuncia, se vi è il solo pignorante, o dell’ultima se vi sono altri creditori intervenuti titolati e tutti abbiano rinunciato agli atti esecutivi. In tale ultimo caso, pertanto, l’atto d’intervento dispiegato dopo il deposito dell’ultima rinuncia, benché prima dell’emissione dell’ordinanza ex art. 629 c.p.c., sarebbe da ritenersi inammissibile.
Tornando alla novella del 2005-2006, nei primi commenti successivi si era ritenuto che l’intervento tardivo fondato su credito non titolato, chirografario o privilegiato che fosse, restasse colpito dalla sanzione d’inammissibilità.
La superiore soluzione, pure formalmente ineccepibile alla luce della ratio ispiratrice della riforma, lasciava tuttavia sul campo gravi interrogativi sulla scelta legislativa, specie in ordine alla sorte del creditore privilegiato (ed in particolar modo ipotecario) senza titolo che non abbia spiegato intervento tempestivamente, sebbene ritualmente avvisato ex artt. 498 e 569 c.p.c.[75]. Ove questi, infatti, depositi il ricorso per intervento in epoca successiva all’udienza di autorizzazione della vendita o di assegnazione, il suo diritto di prelazione potrebbe trovare riparo dagli effetti purgativi della vendita solo se egli si munisse di titolo esecutivo entro l’udienza ex art. 596 c.p.c.. Ma se, per le ragioni più varie, egli non riuscisse a conseguire il titolo in tempo utile, il diritto d’ipoteca verrebbe inesorabilmente a ridursi a lettera morta. Considerazioni nella sostanza analoghe (ossia sul piano dell’inopportunità della scelta legislativa) possono però svolgersi, in linea più generale, per tutti i creditori non titolati tardivi, anche se chirografari.
E allora, nell’ottica del recupero di un minimo di compatibilità della norma rispetto all’impianto costituzionale e segnatamente al diritto di difesa ex art. 24 Cost., sembra preferibile una interpretazione secondo cui il creditore interveniente tardivo non titolato, pur non potendo beneficiare del meccanismo dell’udienza di verifica, possa chiedere l’accantonamento delle somme che gli spetterebbero ed attivare, nei trenta giorni successivi al deposito, l’azione necessaria onde munirsi di titolo esecutivo, analogamente a quanto avviene in caso di contestazione da parte del debitore[76]. In tal modo, quindi, si riconosce al creditore non titolato una sorta di diritto di prenotazione, che gli lascia un certo margine di tempo per salvaguardare adeguatamente il proprio diritto.
Altro problema concerne il termine finale per il deposito dell’atto d’intervento “tempestivo”. Infatti, come s’è già detto[77], nel vigore dei “vecchi” artt. 528, comma 1, e 563, comma 2, c.p.c., era oramai invalsa l’interpretazione per cui occorresse far riferimento non già alla prima udienza[78] fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione, bensì a quella in cui effettivamente tali provvedimenti fossero adottati.
Orbene, fermo restando che la nuova formulazione dell’art. 499, comma 2, c.p.c. (“… prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione …”), attenendo al piano dell’ammissibilità, non incide sulla questione in esame, giacché come s’è detto l’obbligo di deposito del ricorso prima della detta udienza è riferito ai soli creditori non titolati, è da ritenere che ai fini della valutazione della tempestività dell’intervento riguardo all’eventuale postergazione in sede distributiva occorra ancora far riferimento alle norme speciali per ciascuna forma di espropriazione[79]. E così, per l’espropriazione mobiliare e presso terzi[80], l’art. 528 c.p.c. novellato continua a riferirsi alla prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione, così come, per l’immobiliare, l’art. 565 c.p.c. novellato[81]. In favore di tale opzione ermeneutica, anche riguardo al nuovo testo dell’art. 564 (e 565) c.p.c., s’è recentemente espressa la S.C.[82].
Un’ultima notazione va effettuata riguardo al riferimento - operato dalla nuova norma - alla “udienza in cui è disposta … l’assegnazione”. Infatti, poiché nell’esecuzione immobiliare l’assegnazione ad uno o più creditori presuppone che la vendita non abbia “luogo per mancanza di offerte”, ai sensi dell’art. 590 c.p.c., il superiore riferimento potrebbe interpretarsi nel senso che, per la sola esecuzione immobiliare, i termini per la proposizione dell’intervento non titolato sarebbero suscettibili di riapertura. Ciò deve tuttavia fondatamente escludersi, almeno per due ordini di motivi. Il primo, testuale, muove dalla considerazione che il nuovo art. 590 c.p.c.[83] non prevede più – come in precedenza – la fissazione di un’udienza perché si provveda sulle istanze di assegnazione, dovendo ora il giudice (o il professionista delegato, ex art. 591 bis, comma 3, n. 7, c.p.c.) provvedere direttamente sulle istanze (da presentarsi, ex art. 588 c.p.c. nel testo vigente, nel termine di dieci giorni prima della data fissata per la vendita) subito dopo aver constatato che la vendita stessa non ha avuto luogo[84]. Considerazioni di carattere sistematico portano poi a ragionevolmente escludere che, alla luce delle linee guida della riforma, il legislatore abbia inteso differenziare il regime del termine per il deposito dell’intervento non titolato a seconda del tipo di espropriazione, non potendo ravvisarsi alcuna ragione – neppure sul piano logico – per introdurre tale distinguo. Il riferimento all’assegnazione va quindi letto con esclusivo riguardo all’espropriazione mobiliare (la cui ammissibilità, specie dopo le ultime riforme del 2014-2016, è comunque assai discussa[85]) e presso terzi.
- L’estensione del pignoramento
Accogliendo gli auspici di parte della dottrina[86] e riprendendo anche precedenti progetti di riforma del procedimento esecutivo[87], la l. n. 80/2005 ha generalizzato per tutte le forme di espropriazione l’istituto dell’estensione del pignoramento[88], dapprima previsto dall’art. 527 c.p.c. per la sola espropriazione mobiliare, inserendo la relativa previsione nel nuovo quarto comma dell’art. 499 c.p.c. e correlativamente abrogando il predetto art. 527 c.p.c..
Si stabilisce ora che “Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione, l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l’estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione”.
Evidenziato anzitutto che la l. n. 263/2005 ha apportato alla norma un piccolo ma importante ritocco[89], va poi affrontato un primo problema posto dalla generalizzazione dell’istituto. Infatti, l’attività che il creditore pignorante deve effettuare onde indicare agli intervenuti l’esistenza di altri beni presuppone, ovviamente, che egli sia anzitutto a conoscenza del fatto che uno o più interventi siano stati spiegati, e che tale conoscenza sia tempestiva, evidente essendo la necessità di avere il tempo occorrente per svolgere le opportune ricerche. La nuova previsione dev’essere poi coordinata con l’altrettanto nuovo art. 492, comma 6, c.p.c., che così recita: “Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell’esercizio delle facoltà di cui all’articolo 499, quarto comma”.
Ebbene, come è stato osservato[90], la riforma non ha esteso in linea generale quella norma - prevista dall’art. 525, comma 2, c.p.c., per la sola espropriazione mobiliare - per cui il cancelliere deve dare notizia al creditore pignorante di ogni intervento tempestivo. Tra l’altro, nell’impianto originario dell’art. 527 c.p.c., il creditore pignorante avrebbe potuto indicare gli altri beni, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione stessa. Ora, la “dimenticanza” del legislatore sembrerebbe tuttavia superabile, mediante interpretazione sistematica, ben potendo ritenersi che il cancelliere sia comunque tenuto a dare il suddetto avviso in ogni forma di espropriazione[91], comprese quindi quella immobiliare e presso terzi[92]. D’altra parte, ove così non fosse, il senso della generalizzazione dell’istituto resterebbe inevitabilmente frustrato, con il paradosso che l’avviso del cancelliere – la cui finalità è del tutto ovvia – dovrebbe considerarsi obbligatorio per la sola forma di espropriazione (quella mobiliare) statisticamente meno incisiva ed importante sul piano economico-sociale. Il che sarebbe davvero paradossale.
Il tema della tempestività dell’informazione, invece, è strettamente legato a quello del termine ultimo per l’indicazione degli altri beni da pignorare. Dal tenore letterale della norma, che non riproduce il riferimento al termine di cinque giorni dalla comunicazione già contenuto nel vecchio art. 527 c.p.c. (v. supra), sembrerebbe che il dies ad quem debba individuarsi nell’udienza in cui è effettivamente disposta la vendita o l’assegnazione. Ora, poiché il creditore chirografario può intervenire tempestivamente, ex art. 499, comma 2, fino a che non sia iniziata l’udienza in cui è disposta effettivamente la vendita o l’assegnazione, da ciò deriva che il creditore pignorante potrebbe vedersi costretto a subire l’iniziativa ritardata del chirografario particolarmente accorto e a non poter materialmente indicare l’esistenza di altri beni cui estendere l’azione esecutiva, per non esserne evidentemente a conoscenza[93]. In altre parole, il creditore pignorante potrebbe scoprire appena prima dell’udienza ex artt. 530, 552 o 569 c.p.c. l’esistenza di un intervento di creditore chirografario, il quale, depositando il ricorso in limine, potrebbe così aspirare a sottrarsi al meccanismo dell’estensione del pignoramento, non essendo questo esperibile – in base al tenore testuale della norma - dopo che sia stata disposta la vendita o l’assegnazione.
Allo scopo di evitare la definitiva compromissione di un (possibile, qualora gli intervenuti senza giusto motivo non estendano il pignoramento) diritto di prelazione processuale[94] spettante al creditore pignorante, due sono allora le soluzioni prospettabili: o si ritiene che il creditore pignorante possa legittimamente avanzare richiesta di rinvio dell’udienza[95], onde attivare l’ufficiale giudiziario ai sensi del nuovo art. 492, comma 6, c.p.c. (o procurarsi aliunde le informazioni necessarie); oppure si ritiene che lo stesso pignorante possa insistere nell’istanza di vendita o di assegnazione (che seguirà quindi il suo corso con l’emissione della relativa ordinanza giudiziale), riservandosi al contempo di indicare ai creditori intervenuti l’esistenza di altri beni cui estendere il pignoramento.
Tale ultima soluzione, indubbiamente più ragionevole anche nell’ottica della contrazione dei tempi processuali, lascia però sul campo il problema della mancanza di un termine finale entro cui il creditore debba indicare gli altri beni[96].
Tra le altre questioni interpretative concernenti l’abrogato art. 527 c.p.c. – che verosimilmente possono riproporsi sul piano generale – la più significativa riguarda la natura dei beni da indicare, ossia se gli stessi debbano essere o meno omologhi rispetto a quelli pignorati, onde preservare l’unità del processo esecutivo[97]. Riprendendo le ricostruzioni dottrinali sulla norma abrogata[98], dovrebbe quindi ritenersi che gli altri beni utilmente pignorabili debbano necessariamente avere la stessa natura di quelli pignorati, non debbano essere soggetti a diritti di prelazione e debbano trovarsi nella stessa circoscrizione dell’Ufficio dinanzi a cui si procede; ciò perché scopo della norma sarebbe non già quello di far sorgere distinte espropriazioni anche dinanzi a giudici diversi, bensì quello di estendere l’oggetto dell’originario pignoramento, rivelatosi inadeguato rispetto all’ammontare dei crediti da soddisfare[99].
- La fase di verifica dei crediti
Si tratta certamente della più significativa novità introdotta dalla l. n. 263/2005. Essa è disciplinata dall’art. 499, comma 3, 5 e 6, c.p.c.. E’ previsto in particolare che “Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell’esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell’estratto autentico notarile attestante il credito se l’intervento nell’esecuzione ha luogo in forza di essa.
(…) Con l’ordinanza con cui è disposta la vendita ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione dinanzi a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell’ordinanza e la data fissata per l’udienza non possono decorrere più di sessanta giorni.
All’udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest’ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell’esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l’intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell’articolo 510, terzo comma, all’accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all’udienza di cui al precedente comma, l’azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo”.
L’introduzione della fase di verifica trova la sua origine storica nel disegno di legge delega n. 1463 approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione dell’8 maggio 1981[100]; detto disegno, riguardo alla disciplina dell’intervento[101], prevedeva di mantenere la legittimazione anche in capo ai creditori non titolati, purché però dessero idonea prova documentale del credito[102]; era altresì prevista l’eliminazione della distinzione tra interventi tempestivi e tardivi ai fini della distribuzione, con la generalizzazione dell’estensione del pignoramento a tutte le forme espropriative. Ma soprattutto, ai fini che qui più interessano, era prevista la sottoposizione a verifica dell’ammissibilità degli interventi (evidentemente non titolati, riguardo all’idoneità della prova scritta) da parte del giudice, all’udienza in cui vengono fissate le modalità della vendita, dell’assegnazione o la conversione del pignoramento, questione da decidersi con ordinanza immediatamente esecutiva, non avente efficacia di giudicato né sull’an né sul quantum, ma soltanto effetti endoprocessuali. Detta ordinanza avrebbe potuto essere impugnata con le forme dell’opposizione all’esecuzione, funzionale non più soltanto al travolgimento del processo esecutivo, ma anche alla sospensione della distribuzione[103]. Scopo della fase di verifica era non soltanto quello di provocare il contraddittorio sulle eventuali contestazioni, ma anche quello di fissare il termine finale per il controllo dell’ammissibilità degli interventi, in modo da determinare una volta per tutte l’importo che il debitore avrebbe dovuto versare per ottenere la conversione del pignoramento[104].
Già in una prospettiva de jure condendo, peraltro, non era mancato in dottrina chi[105] – a fronte dei possibili vantaggi derivanti da una fase di accertamento dei crediti modellata sull’accertamento del passivo fallimentare – aveva sottolineato l’improprietà dello strumento proposto, sia per la minore complessità (anche per numero dei creditori) dell’espropriazione individuale rispetto alla liquidazione concorsuale, sia per la possibile incidenza degli accantonamenti delle quote controverse a danno dei creditori muniti di titolo, sia per l’esigenza di predisporre una fase preparatoria, occorrendo avvertire tutti i creditori, onde evitare il pericolo di molteplici verifiche nel corso del processo, con conseguente rallentamento dei tempi.
La soluzione introdotta dalla l. n. 263, che ha “riesumato” – pur con profonde differenze - la fase di verifica di cui al citato d.d.l., costituisce una sorta di mediazione tra le rigide posizioni a sostegno vuoi della tesi della restrizione dell’intervento ai soli creditori muniti di titolo (dapprima fatta propria dalla l. n. 80), vuoi della tesi favorevole al mantenimento dello status quo ante. Orbene, se il modello normativo adottato consente di superare taluni aspetti poc’anzi evidenziati, per altro verso esso – a causa della cattiva tecnica di redazione utilizzata e della sua evidente asistematicità - pone invece sul tappeto numerosissime questioni che l’interprete deve necessariamente affrontare.
In questa sede, preme però evidenziare che la scelta legislativa innesta nell’ambito del processo esecutivo – nel sistema precedente diretto ad attuare un diritto certo, liquido ed esigibile, fatto salvo quanto prima osservato per l’e. immobiliare – un subprocedimento che è indubbiamente permeato da aspetti cognitivi[106], con le singolari circostanze che, da un lato, la mancata comparizione del debitore (sia pure ai soli fini dell’espropriazione) equivale a riconoscimento del debito[107] e che, dall’altro, è sufficiente una semplice dichiarazione dello stesso debitore, anche del tutto sfornita di qualsiasi argomento di prova, perché si escludano dal riparto uno o più crediti, senza che sia previsto alcun accertamento sommario da parte del giudice (a differenza del modello di riferimento): il debitore, cioè, diventa in questa fase vero e proprio arbitro[108] dell’ammissione al riparto.
Non meno significativa differenza rispetto al modello (per la verità ancora più criticabile, per le gravi ricadute sull’organizzazione del lavoro del giudice) deve ravvisarsi nell’introduzione di un’udienza intermedia tra quella autorizzativa della vendita e la fase di vendita vera e propria, laddove invece la proposta del 1981 prevedeva che detta verifica dovesse effettuarsi all’udienza fissata per l’autorizzazione della vendita, del tutto coerentemente con l’impianto degli artt. 530 e 569 c.p.c. quanto al termine per la proposizione di eventuali opposizioni agli atti esecutivi[109].
Occorre infine aggiungere che – se ci si dovesse fermare al dato letterale della norma - la quantificazione complessiva dei crediti “ammessi” dal debitore (oltre quelli assistito da titolo esecutivo), che verrà determinata all’esito dell’udienza di verifica, giammai potrebbe essere funzionale alla proposizione dell’istanza di conversione, giacché questa può essere proposta, in base al novellato art. 495, comma 1, c.p.c., soltanto “prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 …”, ossia quando ancora l’udienza stessa non s’è tenuta.
Passando comunque all’esame del nuovo testo, pare preferibile - dal punto di vista metodologico - descrivere il modello “senza accidenti” immaginato dal legislatore, procedendo poi successivamente ad individuare le principali problematiche, fase per fase.
- (segue): il modello fisiologico
La verifica dei crediti trova il suo inizio con la previsione dettata dal comma 3, che prescrive al creditore privo di titolo esecutivo (sia esso privilegiato o chirografario[110]) l’onere di notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito (che, come detto, deve avvenire prima che abbia inizio l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione), copia del ricorso, nonché, se il credito si fonda sulle scritture contabili, copia dell’estratto autentico notarile delle dette scritture da cui risulti l’esistenza del credito stesso.
A questo punto, con l’ordinanza con cui è disposta la vendita[111] ex artt. 530, 552 e 569 c.p.c., il giudice fissa entro sessanta giorni udienza di comparizione dinanzi a sé del debitore e dei creditori intervenuti non titolati, disponendone la notifica a cura di una delle parti.. All’udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti degli intervenienti intende riconoscere in tutto o in parte, specificandone la misura in quest’ultimo caso[112]. Se il debitore non compare, e comunque in caso di riconoscimento, tutti i crediti non titolati si intendono riconosciuti ai soli effetti dell’esecuzione; i relativi titolari partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l’intero ovvero limitatamente alla parte riconosciuta. Quanto invece ai creditori i cui crediti siano stati disconosciuti dal debitore, essi hanno diritto all’accantonamento delle somme che loro spetterebbero, ai sensi del novellato art. 510, comma 3, c.p.c. Occorre però che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all’udienza di verifica, l’azione necessaria perché possano munirsi del titolo esecutivo.
- (segue): i problemi interpretativi
Veniamo ora ai principali problemi interpretativi posti dalla novella.
I. “Il creditore … deve notificare al debitore …copia del ricorso …”: quid juris nel caso in cui egli ometta tale adempimento o lo effettui in ritardo?
Al riguardo, deve ritenersi che la norma introduca un onere in senso tecnico[113], poiché in definitiva la fase di verifica – che trova inizio proprio con la notifica del ricorso, ad essa prodromica - è stata prevista quale rimedio in favore del creditore non titolato, atto a consentirgli di conseguire un titolo endoprocedimentale. Da ciò deriva che, ove il creditore non abbia adempiuto tout court all’onere di notificare, o l’abbia fatto intempestivamente, non può essere ammesso alla verifica[114], ma può soltanto chiedere l’accantonamento[115] (ha cioè posizione analoga a quella del creditore il cui credito sia stato disconosciuto) e deve munirsi del titolo esecutivo.
Una volta che il (o i) creditore(i) abbia(no) dato prova della notifica del ricorso per intervento (mediante deposito della copia notificata), il giudice fissa la vendita e, contestualmente, l’udienza di comparizione del debitore e dei creditori non titolati che quella prova abbiano dato. Tuttavia, poiché l’intervento può essere spiegato – come più volte evidenziato – fino a che l’udienza ex art. 530, 552 o 569 c.p.c. non sia iniziata (e quindi anche un attimo prima), può il giudice egualmente fissare la vendita anche nel caso di intervento depositato in limine (e quindi senza che esso abbia potuto essere notificato), con contestuale fissazione dell’udienza di verifica? Oppure deve egli rinviare ad altra udienza, onde verificare l’avvenuta notifica tempestiva del ricorso ed emettere quindi in unico contesto, come testualmente imposto dalla norma, sia l’ordine di vendita che quello di fissazione dell’udienza di verifica?
In proposito, esigenze di razionalizzazione[116] del dato normativo fanno propendere per la prima soluzione, giacché pare ragionevole ritenere che non necessariamente il giudice, all’udienza ex art. 530, 552 o 569 c.p.c., deve verificare la sussistenza del requisito di ammissibilità in parola, ben potendo rinviarsi l’esame della tempestività della notifica all’udienza di cui al comma 5[117].
II. Riguardo ancora alla notifica del ricorso, si pone poi il problema del perfezionamento della fattispecie dell’intervento, specie ai fini dell’interruzione della prescrizione. S’è già detto[118] che nel vigore della vecchia normativa, trattandosi di domanda proposta in corso di giudizio, veniva comunemente riconosciuta al mero deposito del ricorso efficacia interruttiva. Si tratta di verificare ora se l’intervento dei creditori non titolati[119] debba ritenersi perfezionato, a seguito delle modifiche apportate all’art. 499 c.p.c., solo con la notifica del ricorso. Al riguardo, come s’è correttamente osservato[120], è da ritenere che la fattispecie non muta a seconda che il creditore intervenuto sia munito o meno di titolo esecutivo, poiché l’ulteriore adempimento richiesto (ossia la notifica del ricorso) è soltanto funzionale e prodromica alla fase della verifica dei crediti. Ne deriva, quindi, che l’intervento si perfeziona – anche ai fini interruttivi della prescrizione – col deposito.
A tal ultimo proposito, si pone poi il problema del necessario coordinamento con le regole del processo civile telematico. L’art. 16 bis, comma 2, del d.l. 18.10.2012, conv. con modif. dalla l. 17.12.2012, n. 179, prevede che, a partire dal 31 marzo 2015, debba procedersi al deposito telematico sia della nota di trascrizione, che degli atti ad essa allegati, compreso l’atto di pignoramento. Quid juris per l’atto d’intervento?
Al riguardo, occorre osservare che esso, da dispiegarsi necessariamente con l’assistenza tecnica di un difensore[121], è il primo atto con cui il creditore interveniente esercita la propria azione in seno al processo esecutivo, sicché – avuto riguardo alla correlativa disciplina del processo di cognizione, dettata dall’art. 16 bis, comma 1 bis, l. n. 179 del 2012 – il creditore avrebbe una mera facoltà di procedere al deposito telematico, in quanto un obbligo in tal senso può prefigurarsi solo per le parti già costituite (e per gli atti diversi da quello mediante il quale avviene la costituzione). Tuttavia, alla luce di considerazioni di carattere sistematico (ossia, il fatto che il processo espropriativo è ormai completamente telematico per gli avvocati e che, ove il pignorante non abbia ancora iscritto a ruolo la procedura, il creditore che intende intervenire deve procedere a farlo – telematicamente – ex art. 159 ter, disp. att. c.p.c.), si ritiene che il deposito dell’atto di intervento debba ormai essere eseguito obbligatoriamente in via telematica, sebbene l’eventuale deposito in forma cartacea costituisca una mera irregolarità, non produttiva di nullità[122].
III. Un altro problema interpretativo nasce dalla locuzione “con l’ordinanza con cui è disposta la vendita ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 …”. Come si vede, è omesso ogni riferimento all’ordinanza di assegnazione. Ciò deve forse interpretarsi nel senso che l’udienza di verifica sia preclusa nel caso in cui il giudice ordini l’assegnazione stessa?
In proposito, è da ritenere che il legislatore minus dixit quam voluit. Infatti, è anzitutto evidente che, nell’impianto del processo esecutivo, la vendita o l’assegnazione[123] si pongono quali momenti alternativi della fase espropriativa, giacché entrambe sono finalizzate alla liquidazione dei beni pignorati, con le note conseguenze. E’ quindi da escludere che il legislatore abbia consapevolmente inteso diversificare la tutela dei creditori non titolati a seconda che il creditore pignorante o gli altri creditori muniti di titolo abbiano chiesto la vendita o l’assegnazione; tanto più che detta tutela verrebbe in definitiva ad essere regolata dal mero arbitrio dei creditori titolati, i cui interessi si porrebbero in netto contrasto con quelli dei primi, con gravissima lesione della par condicio creditorum. Si aggiunga che la tesi restrittiva finirebbe poi con l’escludere nella sostanza la fase di verifica nell’espropriazione presso terzi, noto essendo che l’esito normale della stessa è non già la vendita del credito, bensì l’assegnazione. Deve quindi concludersi, sul punto, nel senso che la comparizione delle parti deve essere disposta dal giudice sia che si ordini la vendita, sia che si ordini l’assegnazione dei beni pignorati.
IV. Procedendo oltre nella disamina, va ora affrontata la questione della notifica del provvedimento che dispone la comparizione, onere che il giudice deve porre a carico di una delle parti. La norma non chiarisce però chi debba effettuare l’adempimento[124]. Ora, se l’udienza è preordinata all’acquisizione di un titolo endoprocedimentale, è anzitutto evidente che tale onere non può porsi a carico né del creditore pignorante, né degli intervenuti titolati, tanto ciò vero che la norma fa riferimento alla comparizione dinanzi al giudice dei soli intervenuti non muniti di titolo e del debitore: l’onere, pertanto, non può che gravare sui creditori non titolati che siano intervenuti tempestivamente.
Resta da verificare quali siano le conseguenze in caso di omessa notifica. In proposito, è da ritenere che il mancato adempimento comporti che tutti i crediti non titolati, in caso di assenza dell’esecutato all’udienza, degradano in mera aspettativa (si parla infatti, in tal caso, di diritto all’accantonamento e non al concorso)[125]. Pertanto, qualora vi sia pluralità di creditori intervenuti, ove la notifica sia posta a carico di uno solo tra loro, ciascuno ha l’onere di vigilare sulla diligenza del designato, eventualmente provvedendo egli stesso alla notifica, correndo il rischio in caso contrario che l’inerzia dello stesso designato finisca col travolgere la propria posizione.
Un’ultima osservazione dev’essere spesa riguardo all’ipotesi in cui il debitore partecipi all’udienza in cui vengono determinate le modalità della vendita o viene disposta l’assegnazione. Il caso, evidentemente (e contraddittoriamente, rispetto al tenore degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c.) non preso in esame dal legislatore, ma tutt’altro che improbabile, comporta che il debitore deve ritenersi pienamente a conoscenza del contenuto dei provvedimenti che il giudice adotta all’udienza. Ne deriva che, in tal caso, appare del tutto inutile e superfluo imporre ad uno dei creditori l’onere della notifica, trattandosi di adempimento finalizzato a portare a conoscenza del debitore … ciò che il debitore conosce già.
V. Veniamo finalmente all’udienza di verifica. Questa, anzitutto, dev’essere fissata entro sessanta giorni dalla data dell’ordinanza che la dispone. Si tratta di termine di carattere certamente ordinatorio-acceleratorio, nella prassi normalmente non rispettato, tanto più che la gestione materiale del fascicolo d’ufficio[126], in una fase del processo in cui si intrecciano molteplici adempimenti, è di norma assai problematica (l’adozione del PCT, in proposito, può forse aver contribuito a mitigare il problema). Se però l’intenzione del legislatore è quella di pervenire ad una determinazione complessiva dei crediti (salvi gli interventi tardivi) prendendo a modello l’accertamento del passivo fallimentare (con la relativa precedenza temporale di tale fase rispetto a quella di liquidazione) nell’accezione anteriore alla riforma apportata dal d.lgs. 9.1.2006, n. 5, dovrà comunque aversi cura di fissare l’udienza in parola prima che si proceda materialmente alla vendita, se del caso impartendo opportune istruzioni al professionista delegato.
La questione, tuttavia, potrebbe ulteriormente complicarsi, perché non può non ipotizzarsi il caso in cui si renda necessario un rinvio dell’udienza. Si immagini, ad esempio, un impedimento giustificato (e documentato) del debitore, ovvero del procuratore di uno dei creditori intervenuti. Come si vede, il giudice si trova costretto, in casi del genere[127], a rinviare l’udienza stessa ad altra data, magari prossima alla vendita, con problemi organizzativi di non poco conto.
Ma si ipotizzi, ancora, che all’udienza nessuno compaia. Ora, escluso che possa trovare applicazione l’art. 631 c.p.c., preordinata com’è la norma all’estinzione per inattività delle parti[128], anche qui soccorre la ratio dell’istituto, che mira, come più volte sottolineato, a far ottenere al creditore non titolato un titolo endoprocedimentale. In sostanza, pare a chi scrive che la mancata comparizione del creditore (in uno con l’assenza del debitore) non possa che ritrarsi a suo danno[129], con conseguente degradazione del suo diritto al concorso a diritto all’accantonamento (sempre che esso venga chiesto e che si inizi, nei trenta giorni successivi all’udienza di verifica, l’azione per munirsi del titolo esecutivo), analogamente a quanto accade nel caso in cui venga omessa la notifica del provvedimento di fissazione dell’udienza.
Si prenda ora in considerazione la posizione del debitore esecutato. Anzitutto, per quanto possa sembrare un caso di scuola, occorre evidenziare che la comparizione del solo debitore, che esplicitamente riconosca in tutto o in parte i crediti non assistiti da titolo esecutivo, raggiunge comunque la finalità perseguita dalla norma, per gli effetti dalla stessa previsti. Stessa soluzione andrà adottata anche nel caso in cui, pur comparendo, nulla dichiari (v. infra).
Passando comunque all’ipotesi normale – ossia ipotizzando la presenza del (o dei) creditore(i) – va evidenziato che la norma introduce una fictio juris nel caso in cui il debitore non compaia all’udienza: tutti i crediti non titolati si intendono riconosciuti ai soli effetti dell’esecuzione. Se poi egli compare, ha l’onere di dichiarare quali crediti intenda riconoscere in tutto o in parte, specificandone in tal caso la misura. Qualora egli invece si limiti ad una muta presenza, i crediti si intendono parimenti riconosciuti: infatti, proprio a causa della ratio dell’istituto, se il debitore vuole impedire la formazione del titolo endoprocedimentale, ha il preciso onere (“All’udienza .. il debitore deve dichiarare …”) di contestare il relativo credito, richiedendo la norma espressamente un comportamento attivo.
VI. In ogni caso, recita la norma, il riconoscimento rileva ai soli effetti dell’esecuzione. Tale locuzione, di apparente chiarezza, dev’essere però opportunamente intesa. A parte il fatto che una dichiarazione ricognitiva del debito contenuta a verbale d’udienza ben difficilmente potrebbe non essere ritenuta utilizzabile al di fuori del processo esecutivo ex art. 1988 c.c.[130], va qui evidenziato che l’avvenuto riconoscimento (anche fittizio) dovrebbe in linea teorica comportare la preclusione di contestazione (salvo quanto si dirà tra breve) in capo al debitore sia in relazione all’an che al quantum debeatur[131]. Ove così non fosse, infatti, il creditore non titolato non acquisirebbe alcun vantaggio dalla fase di verifica (o almeno, difetterebbe il vantaggio “tipico” della formazione del titolo endoprocedimentale, idoneo a garantirgli la partecipazione al concorso), se non quello (invero limitato, benché rilevante) della prenotazione della tempestività dell’intervento. D’altra parte, una volta consolidato il suo diritto al concorso (a seguito del riconoscimento del debito), il creditore potrebbe trovarsi esposto a contestazioni che il debitore ben avrebbe potuto (e dovuto) muovere all’udienza di verifica. Se ciò il debitore non ha fatto, imputet sibi. Va ancora considerato, sul punto, che la soluzione propugnata è pienamente coerente con il modello fallimentare cui l’udienza di verifica pare ispirarsi: una volta dichiarato esecutivo lo stato passivo, gli accertamenti in esso contenuti sono immodificabili, salvo l’esito delle opposizioni ex art. 98 l.f. vigente.
Il problema, quindi, concerne il rapporto tra il riconoscimento del debito da un lato e le opposizioni del debitore ex artt. 615, 617 e 512 c.p.c. dall’altro. Quanto all’opposizione all’esecuzione - senz’altro proponibile nell’epoca immediatamente successiva alla riforma, anche nella fase distributiva, allorché si fossero dedotti fatti successivi al riconoscimento, idonei ad estinguere o modificare l’obbligazione e comunque a travolgere l’intero processo – si ritiene che la previsione del nuovo art. 615, comma 2, ult. periodo, c.p.c.[132], nulla abbia innovato sul tema specifico, dal momento che l’opposizione può comunque essere proposta, pur dopo l’emissione dei provvedimenti di cui agli artt. 530, 552 o 569 c.p.c., qualora sia fondata su fatti sopravvenuti; analogamente, è proponibile, nel termine di venti giorni dall’udienza, l’opposizione agli atti esecutivi in relazione ad eventuali vizi formali del subprocedimento. Quanto infine alle opposizioni distributive, se il loro oggetto è da individuarsi nella contestazione del diritto di partecipare alla distribuzione[133], è da ritenere che il debitore possa al riguardo soltanto contestare l’esistenza e l’ammontare del credito già riconosciuto solo per fatti successivi all’udienza di verifica[134], ovvero (anche in relazione a fatti preesistenti) il suo carattere privilegiato. In altre parole, a meno di non svuotare completamente di significato la novità legislativa (sotto il profilo in esame), il diritto di partecipare alla distribuzione in capo ai creditori intervenuti non titolati il cui credito sia stato però riconosciuto dal debitore deve ritenersi definitivamente acquisito, salve le eccezioni sopra evidenziate, proprio perché è lo stesso debitore ad essere arbitro, per tale categoria di creditori, dell’ammissione al riparto. Si potrebbe forse obiettare che, in tal modo, verrebbe quasi a rovesciarsi il rapporto tra creditori titolati (soggetti in linea generale sia alle opposizioni esecutive che a quella distributiva) e creditori non titolati riconosciuti. Ciò è certamente vero, ma è un’incongruenza del farraginoso sistema ideato dal legislatore.
D’altra parte, non pare condivisibile la tesi di chi[135] propugna la riproponibilità in sede distributiva di ogni questione, compreso il disconoscimento del debito, in forza della sussistenza di un interesse del debitore ad evitare l’estensione al di fuori di quel processo degli effetti derivanti dalla mancata proposizione dell’opposizione distributiva. Detta impostazione, che muove dal presupposto della tendenziale stabilità del riparto (ossia della sua intangibilità, se non tempestivamente opposto)[136], non sembra però tenere nel debito conto che l’intangibilità attiene non già al piano del singolo diritto di credito considerato nel progetto di distribuzione[137], quanto piuttosto all’irrevocabilità degli effetti della mancata impugnazione. In altre parole, la collocazione del credito nel progetto di distribuzione ha un’efficacia endoprocedimentale (non è idonea, cioè, ad essere equiparata ad un giudicato sostanziale sul punto), e ciò che non è più retrattabile – al di fuori del processo esecutivo - è solo l’eventuale avvenuto pagamento in favore del creditore stesso. Se così è, ne deriva che “quel” progetto di distribuzione non potrà essere utilizzato dal creditore non titolato, con autorità equiparabile ad un giudicato, in alcun altro giudizio contenzioso che lo veda contrapposto al debitore. Non può non ribadirsi, poi, che quest’ultimo ben avrebbe potuto avvalersi della comoda posizione offertagli dal legislatore per impedire al creditore contestato l’accesso (puro e semplice) al riparto.
VII. Altra questione di un certo interesse attiene alla “consistenza” del titolo endoprocedimentale. Nel progetto di riforma del codice di procedura civile del 1981, da cui la riforma in esame trae origine, una volta intervenuta la verifica in senso positivo, il creditore andava considerato come se fosse munito di titolo esecutivo formatosi nel corso dello stesso procedimento[138]. E ciò è tanto vero che era espressamente previsto che la rinuncia dei creditori titolati non fosse sufficiente ad ottenere l’estinzione, occorrendo anche la rinuncia dei creditori i cui crediti fossero stati verificati[139].
Detta previsione non è stata riproposta con la riforma del dicembre 2005, sicché la soluzione non è assolutamente percorribile nell’attuale assetto normativo. Infatti, l’art. 629 c.p.c. vigente distingue nettamente la posizione dei rinuncianti, prima della vendita, a seconda che essi siano muniti o meno di titolo esecutivo (per la cui nozione non può che rinviarsi all’art. 474 c.p.c.). D’altra parte, la tesi contraria postulerebbe che, ipotizzandosi una rinuncia di tutti i creditori titolati nella fase antecedente alla vendita, i creditori verificati siano comunque abilitati a compiere atti d’espropriazione, sostituendosi al procedente, ma ciò in chiaro contrasto con gli artt. 526 e 564 c.p.c.. Ne deriva che, ai fini di quanto previsto dall’art. 629 c.p.c., nulla deve ritenersi cambiato.
Sempre riguardo alla “consistenza” del titolo endoprocedimentale, occorre verificare il rapporto con l’istanza di assegnazione. Prima della riforma del 2005-2006, era discusso se l’istanza potesse essere avanzata – oltre che dal pignorante, ovviamente - solo dal creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, ovvero anche da quello che ne fosse sprovvisto.
Si riteneva che il possesso del titolo esecutivo fosse il necessario presupposto legittimante solo se l’assegnazione si poneva sin dall’origine quale forma liquidativa alternativa alla vendita, come ad esempio nel caso di titoli di credito o altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato (art. 529, comma 2, c.p.c.), ovvero di cose deteriorabili (art. 501 c.p.c.), in quanto piena esplicazione della titolarità dell’azione c.d. espropriativa riconosciuta dall’art. 500 c.p.c. Laddove invece l’assegnazione potesse richiedersi solo come conseguenza dell’esito negativo della vendita (ex artt. 538 e 588 c.p.c. ante riforma), si sosteneva che la legittimazione spettasse anche ai creditori intervenuti non titolati, purchè avessero diritto di partecipare alla distribuzione[140].
Non senza evidenziare che, almeno nell’espropriazione mobiliare, la modifica apportata all’art. 538 c.p.c. dalla l. n. 52 del 2006 rende dubbia la possibilità di chiedere l’assegnazione nel caso di esito negativo della vendita[141], le precedenti conclusioni[142] devono essere vagliate alla luce delle significative novità introdotte dalla riforma del 2005-2006 in tema di intervento.
Infatti, a regime, si pone il problema della sorte dei creditori – rientranti nelle categorie di cui al nuovo art. 499, comma 1, c.p.c. - il cui intervento non sia assistito da titolo esecutivo.
Secondo taluni[143], la novella non avrebbe modificato alcunché, potendo evincersi sia dal tenore letterale dell’art. 505 c.p.c. che dall’impianto della stessa riforma che l’assegnazione può essere richiesta – oltre che dal procedente - da ogni creditore intervenuto, sia esso titolato o meno.
Pare tuttavia decisamente preferibile l’opinione di chi[144] ritiene che il creditore non titolato possa legittimamente avanzare l’istanza di assegnazione (fuori dai casi di cui agli artt. 529, comma 2, e 501 c.p.c.) solo se, all’esito dell’udienza di verifica di cui all’art. 499, comma 6, c.p.c., il suo credito sia stato riconosciuto dal debitore, con conseguente acquisizione del diritto alla distribuzione[145], presupposto ritenuto qualificante sotto il vecchio regime, come s’è detto, ai fini della legittimazione in discorso.
D’altra parte, poiché non v’è nessuna certezza che i creditori disconosciuti possano acquisire il titolo esecutivo nel tempo per cui è disposto l’accantonamento, risulta evidente che l’attribuzione della legittimazione (anche) a detta categoria comporta il rischio di riconoscere uno status – quello appunto di creditori – a soggetti che in “quel” processo esecutivo potrebbero definitivamente non acquisire il diritto alla distribuzione.
VIII. Assai rilevante è poi la questione della posizione dei creditori non titolati nella fase anteriore all’udienza di verifica, specie rispetto alla riduzione e alla conversione del pignoramento.
Al riguardo, è noto che la riduzione ex art. 496 c.p.c. può essere effettuata dal giudice anche d’ufficio ed in ogni tempo, mentre la conversione può essere chiesta dal debitore, in base al novellato art. 495, comma 1, c.p.c., “prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 …”[146]. Ora, se si ritiene che, in una fase anteriore alla verifica dei crediti non titolati, la posizione soggettiva degli intervenienti legittimati sia da qualificare come diritto al concorso, come sembra a chi scrive (non essendosi ancora verificata quella “degradazione” al diritto al mero accantonamento sopra descritta[147]), non v’è dubbio che essi non possono considerarsi tamquam non essent[148], sicché deve necessariamente fissarsi un’apposita udienza di verifica[149] onde consentire al debitore di esercitare i poteri attribuitigli al riguardo.
Il problema è però se il giudice, nel pronunciare la riduzione o la conversione, debba tener conto anche dei crediti disconosciuti[150] o meno. In proposito, pare preferibile la tesi affermativa[151], con la precisazione che, nel caso di conversione, dopo il versamento da parte del debitore dell’intera somma stabilita dal giudice, questa può essere immediatamente distribuita ai creditori titolati e a quelli non titolati riconosciuti, mentre, per quelli disconosciuti, occorre procedere all’accantonamento, secondo la disciplina di cui all’art. 510 c.p.c.
IX. Va infine evidenziato che, nell’udienza di verifica, viene in evidenza esclusivamente il rapporto tra debitore da un lato e creditori non titolati dall’altro. Da ciò consegue che, in caso di riconoscimento del credito, gli altri creditori ben possono contestare sia la sussistenza[152], che l’ammontare, che la natura del credito con una opposizione che – quand’anche tendente a rilevare la carenza dei presupposti di ammissibilità – secondo la giurisprudenza di legittimità[153] deve inquadrarsi nell’ambito dell’opposizione distributiva, ex art. 512 c.p.c., non soggetta al termine di cui all’art. 617 c.p.c.
- Cenni sull’accantonamento[154]
I creditori i cui crediti siano stati disconosciuti hanno diritto all’accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, ai sensi del nuovo art. 510, comma 3, c.p.c., a condizione che ne facciano istanza e che dimostrino di aver proposto, entro i trenta giorni successivi all’udienza di verifica, l’azione necessaria per procurarsi il titolo. In proposito, occorre osservare che l’istanza deve essere proposta all’udienza, e che l’azione deve comunque essere idonea a far ottenere un titolo esecutivo (può quindi agirsi anche in sede monitoria); non è pertanto sufficiente una mera azione di accertamento del credito[155].
Giunti finalmente alla fase distributiva, e sempre nel caso concorrano più creditori di cui almeno uno non riconosciuto, occorre quindi accantonare una somma idonea alla soddisfazione degli appartenenti a tale categoria, per il caso in cui essi riescano a procurarsi un titolo esecutivo.
Si procede conseguentemente alla distribuzione, con le modalità previste per ciascuna forma di espropriazione, “come se il credito non titolato e non riconosciuto avesse attualmente il diritto di concorrere al riparto”[156]. Vanno quindi senz’altro distribuite le somme concernenti i crediti ex art. 2770 c.c. e in generale quelli delle spese in prededuzione[157], nonché quelli privilegiati che – in ragione della natura del credito disconosciuto – comunque prevarrebbero sullo stesso nella graduazione, mentre devono accantonarsi somme congrue per i creditori disconosciuti. Va da sé che, in tale fase, sia il creditore disconosciuto, che i creditori titolati, che lo stesso debitore possono opporsi alle determinazioni giudiziali (ad es., riguardo all’ammontare della somma accantonata, o al termine assegnato).
L’accantonamento è disposto per il tempo ritenuto dal giudice necessario, e comunque per un periodo non superiore a tre anni. Decorso il termine, su istanza di parte o d’ufficio, il giudice dispone la comparizione delle parti interessate[158] dinanzi a sé, onde procedere alla distribuzione della somma accantonata in favore dei creditori che nelle more abbiano conseguito il titolo. Se invece i creditori disconosciuti (o taluno di essi) non siano riusciti nell’intento, le somme accantonate vanno distribuite agli altri creditori di grado pari o postergato, ovvero vanno restituite al debitore o al terzo che ha subito l’espropriazione.
- La disciplina transitoria
Ad oltre dieci anni dall’entrata in vigore della riforma, il problema di diritto transitorio è ormai quasi del tutto superato. Se ne parla, di seguito, sia in una dimensione storica, sia perché non è da escludere che possano porsi problemi di tal fatta riguardo a procedure ante 2006, tuttora pendenti[159].
L’art. 1, comma 6, l. n. 263/05 ha modificato (per quel che qui interessa) il co. 3-sexies dell’art. 2 d.l. n. 35/05, convertito con modificazioni nella l. n. 80/05, prevedendo espressamente che “L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006”[160]. La previsione è quanto mai opportuna, non essendovene invece traccia nell’ambito della l. n. 80, che non aveva minimamente affrontato i problemi di diritto transitorio[161], limitandosi ad enunciare l’immediata applicabilità della riforma del processo esecutivo alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore.
Dal tenore della norma, quindi, è indubbio che riguardo ai processi esecutivi pendenti[162], gli interventi spiegati fino al 28 febbraio 2006 restano attratti dal vecchio regime. Conseguentemente, se l’atto d’intervento non sia fondato su titolo esecutivo, nella fase espropriativa continua a porsi soltanto un problema di ammissibilità nell’accezione ante riforma[163], aprendosi invece il campo all’opposizione ex art. 512 c.p.c. nella fase satisfattiva, ut supra; ciò, ovviamente, vale a prescindere dalla categoria soggettiva cui appartenga il creditore[164]. Gli interventi non titolati che conservano efficacia non sono assoggettabili all’udienza di verifica eventualmente tenuta[165]. Se invece – sempre con riferimento ai procedimenti pendenti - l’intervento sia spiegato a partire dal 1° marzo 2006, esso non può che essere soggetto alla nuova disciplina, anzitutto quanto alla legittimazione soggettiva.
La questione tuttavia si complica scendendo maggiormente nel dettaglio. Si analizzi, infatti, il problema della compresenza nel medesimo procedimento di creditore procedente e intervenuti col vecchio regime, da un lato, e di intervenuti col nuovo regime dall’altro. Ove questi ultimi siano titolati, nulla quaestio: la situazione è regolata esattamente come prima. Ove siano invece non titolati (nei casi residui in cui ciò è oramai consentito), essi hanno diritto o no ad essere sottoposti a verifica?
La risposta al superiore quesito, a parere di chi scrive, non può che dipendere dalla fase in cui si trova il procedimento al momento dell’intervento. E’ noto[166], infatti, che il procedimento esecutivo si articola per fasi, essendo strutturato non come una sequenza continua di atti diretti all’emissione di un unico provvedimento finale – come nel processo di cognizione - bensì come una successione di subprocedimenti, cioè una serie autonoma di atti preordinati all’emissione di distinti provvedimenti successivi. E poiché ciascuna fase è autonoma rispetto a quella precedente, ma in essa trova fondamento, è evidente che il problema dell’eventuale conflitto tra soggetti processuali deve trovare soluzione riguardo ai poteri (anche processuali) che, per effetto, del superamento della fase, ciascun soggetto abbia definitivamente acquisito.
Così, riguardo alla fase espropriativa, ove l’intervento non titolato sia spiegato in un momento in cui il giudice non abbia ancora disposto la vendita o l’assegnazione (cioè tempestivamente, ex art. 499, comma 2, c.p.c.), deve fissarsi l’udienza di verifica in relazione ai soli intervenienti soggetti al nuovo regime. Se invece la vendita è già stata fissata, poiché il legislatore ha voluto ancorare la fase della verifica ad un momento precedente l’inizio della fase liquidativa in senso stretto, non può esservi spazio per l’udienza in questione. Due sono quindi le soluzioni[167]: o detti interventi si ritengono inammissibili, perché tardivi; oppure, superato il problema dell’ammissibilità, si ritiene che i creditori possano (nel corpo del ricorso per intervento?) chiedere l’accantonamento ed iniziare quindi, entro trenta giorni dal deposito del ricorso, l’azione per munirsi del titolo esecutivo. Non senza evidenziare che, in sede distributiva, il giudice deve procedere all’accantonamento nella misura in cui “virtualmente”[168] l’interveniente tardivo abbia diritto ad essere utilmente collocato (ossia se vanti un privilegio rispetto ad uno o più creditori “precedenti”). Ove così non fosse, può procedersi all’accantonamento solo in caso residuino somme dopo aver soddisfatto il creditore pignorante, i creditori intervenuti tempestivamente e quelli privilegiati, ex artt. 528, 565 e 566 c.p.c. E’ chiaro che, comunque, gli eventuali conflitti tra i creditori (compresi quelli tra le categorie sopra individuate) sono regolati ai sensi dell’art. 512 c.p.c..
Quanto alla fase distributiva, se si opta per l’ammissibilità dell’intervento tardivo, anche qui il creditore non titolato può intervenire e chiedere l’accantonamento, ma soltanto se egli intervenga prima del provvedimento di distribuzione (art. 528 c.p.c. per il p. mobiliare), o di assegnazione ex art. 553 c.p.c. (per il p. presso terzi) o dell’udienza ex art. 596 c.p.c. (artt. 565 e 566 per il p. immobiliare) e scontando comunque, come testé evidenziato, gli effetti della tardività. Fino a che il creditore non titolato sia ancora in tempo per spiegare l’intervento, infatti, non può ritenersi acquisito alcuno jus ad excludendum in capo ai creditori precedenti, ut supra, perché il loro diritto alla distribuzione del ricavato, secondo le legittime cause di prelazione, può dirsi consolidato soltanto con l’adozione del provvedimento ex artt. 528 o 553, ovvero con l’inizio dell’udienza ex art. 596, salve eventuali opposizioni ex artt. 617 o 512 c.p.c..
- Le Sezioni Unite del 2014
La valenza sistematica delle riforme del 2005-2006 è stata di recente evidenziata da un importante arresto delle Sezioni Unite della S.C.[169]. Intervenendo a comporre un contrasto di giurisprudenza riguardo alla sorte degli interventi titolati nel caso di caducazione del titolo esecutivo del creditore pignorante[170], le Sezioni Unite hanno affermato che “Nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Ne consegue che, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante”. E’ stato ancora affermato che “Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità”.
La pronuncia in discorso sottolinea che la soluzione prescelta (con l’abbandono della tesi opposta[171], che affermava un indefettibile legame tra la sorte del titolo esecutivo del pignorante e degli interventi spiegati nella procedura, sicché in caso di caducazione del primo, gli interventi stessi restavano irrimediabilmente travolti) è del tutto in linea con la ratio delle riforme dell’intervento del 2005-2006, “dal momento che (…) esse tendono al recupero d'efficienza del processo esecutivo individuale, attraverso una selezione "a monte" dei soggetti abilitati a prendervi parte, trasferendo nella sede cognitiva ogni questione sulla sussistenza delle condizioni soggettive dell'azione esecutiva e correlativamente ampliando notevolmente il catalogo dei titoli esecutivi, pure stragiudiziali” (così, Cass., Sez. Un., n. 61/2014, in motivazione).
Si è quindi affermato che il processo esecutivo è un processo “a struttura soggettiva aperta”, sicché il compimento di un atto esecutivo da parte del creditore procedente si trasmette automaticamente a tutti i creditori concorrenti, che ne beneficiano (in tal senso, la sentenza evidenzia la “oggettivizzazione degli atti”). Presupposto perché il creditore interveniente titolato possa sostituirsi al creditore procedente, in caso di caducazione del titolo esecutivo giudiziale di quest’ultimo (non importa se con effetto ex nunc o ex tunc) è però che l’intervento venga spiegato prima della caducazione, perché il pignoramento non può sopravvivere a tale fenomeno se non vi sia almeno un altro creditore munito di titolo, che mantenga inalterata la presenza della condizione legittimante l’aggressione al bene dell’esecutato (ossia, la presenza di almeno un titolo esecutivo valido ed efficace). Ciò non vale, tuttavia, nel caso in cui la procedura sia stata avviata in forza di un titolo che non rientra nel novero di quelli catalogati dall’art. 474 c.p.c., oppure quando il pignoramento sia affetto da un vizio di nullità insanabile o non sanato, e comunque quando difettino i presupposti processuali dell’azione esecutiva al momento del suo esercizio, perché in siffatta ipotesi la procedura stessa è stata avviata in modo inidoneo e illegittimo ab origine.
Pertanto, la scelta del creditore munito di titolo esecutivo se intervenire nell’espropriazione da altri avviata ovvero se eseguire, autonomamente, un pignoramento successivo, ex art. 493 c.p.c., non è una scelta di rischio (come affermato da Cass. n. 3531/2009), bensì una scelta ponderata, perché il creditore deve solo valutare – al fine di eventualmente assicurarsi la massima tenuta della propria azione esecutiva, derivantegli in ipotesi dall’autonomia del proprio pignoramento – se il titolo esecutivo del pignorante (o anche l’atto di pignoramento da questi eseguito) sia suscettibile di essere valutato come originariamente illegittimo.
Nessun rilievo, poi, in senso contrario, può trarsi dal disposto dell’art. 629 c.p.c. (a mente del quale, per la dichiarazione di estinzione, occorre la rinuncia del creditore pignorante e dei creditori muniti di titolo), che non va letto come eccezione al principio di autonomia di cui all’art. 493 c.p.c. (tesi anch’essa affermata da Cass. n. 3531/2009), bensì come logica conseguenza dei poteri attribuiti agli intervenienti titolati dall’art. 500 c.p.c. e dalle norme speciali dettate per ciascuna forma di espropriazione, di cui si è ampiamente trattato supra.
La pronuncia ha provocato un serrato dibattito in dottrina[172]. In ogni caso, va evidenziato che essa è stata resa avuto riguardo all’ipotesi della caducazione del titolo di formazione giudiziale, ma può ritenersi che i principi affermati ben si attaglino anche all’ipotesi del titolo stragiudiziale, con la conseguenza che l’eventuale declaratoria della nullità, ad es., del mutuo ipotecario azionato in executivis dal creditore pignorante, con sentenza passata in giudicato, dovrebbe determinare un effetto esiziale riguardo agli atti d’intervento spiegati nella procedura, perché essa è stata avviata – seppur in forza di un titolo apparentemente valido – in modo illegittimo, da colui che non ne aveva il diritto[173].
- Considerazioni conclusive
Volendo ora tirare le somme dell’analisi fin qui svolta, può affermarsi che la disciplina dell’intervento dei creditori delineata dalla riforma del 2005-2006 non sembra aver compiutamente realizzato l’esigenza di speditezza del processo esecutivo cui essa si ispira[174]. Se nelle intenzioni del legislatore “correggente” v’era infatti la pur lodevole intenzione di offrire al debitore un’arma difensiva nei confronti dei creditori non muniti di titolo esecutivo, avrebbero ben potuto adottarsi altre e più agili misure – una volta abbandonata la via maestra dell’attribuzione della legittimazione ai soli creditori titolati, già seguita con la l. n. 80 – rispetto alla farraginosa e asistematica fase di verifica prima descritta. Tale novità (a prescindere dai problemi interpretativi che ogni riforma, per quanto puntuale, reca con sé) ha quale conseguenza indefettibile, già riscontrata nella prassi pur a fronte di una scarso ricorso all’istituto dell’accantonamento, un risultato certo: un allungamento dei tempi di ogni singolo processo, quale conseguenza dello stesso accantonamento (con la moltiplicazione degli adempimenti nella fase distributiva)[175], nonché – su un piano più generale – una diversa e più diluita organizzazione del calendario delle udienze del giudice, per la necessità di fissare l’udienza di verifica, in aggiunta al carico già esistente.
Quanto al tema della par condicio, s’è già evidenziato come il principio non abbia carattere immanente e non possa trovare riparo, ai fini dell’uguaglianza formale tra i creditori, nell’art. 3 Cost.[176]. Questo comporta che le scelte del legislatore, che diversifichi tra i creditori alterando la regola del pari trattamento, non siano di per sé suscettibili di censura, rientrando nella discrezionalità dello stesso legislatore quella di diversificare le opzioni normative di fronte a situazioni diverse tra loro, quali ad es. l’essere i creditori in possesso o meno del titolo esecutivo.
Se analizziamo quindi l’effetto complessivo della nuova disciplina dell’intervento nel processo esecutivo individuale, non v’è dubbio che la par condicio abbia subito un netto ridimensionamento rispetto all’assetto precedente, proprio per aver limitato la legittimazione ai soli creditori in possesso di titolo esecutivo[177] e a quelle altre (poche) categoria di creditori non titolati. Tale scelta, come s’è in parte detto, non è censurabile sul piano della legittimità costituzionale, tranne che – avuto riguardo all’art. 3 Cost., sia sotto il profilo dell’uguaglianza, che dell’irrazionalità dell’opzione legislativa - per l’attribuzione della legittimazione ad intervenire ai soli imprenditori commerciali, il cui credito risulti dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c., e non ad altre categorie, i cui crediti siano magari fondati su prova scritta di rango superiore alle stesse scritture contabili[178].
Non v’è dubbio, poi, che la disciplina dell’accantonamento finisce concretamente col ledere la posizione dei creditori chirografari titolati. Essi, sebbene il proprio diritto sia consacrato in un titolo esecutivo, devono comunque attendere il termine fissato dal giudice e sperare – onde non subire il concorso dei creditori disconosciuti e fatte salve eventuali opposizioni distributive – che questi ultimi non siano riusciti a procurarsi il titolo esecutivo. I quali creditori disconosciuti (si noti il chiasmo) perdono in tal caso definitivamente il diritto al concorso, senza che sia magari loro rimproverabile alcunché.
Altro aspetto di non poco momento è poi, per i creditori chirografari non titolati (il cui credito risulti dalle scritture contabili), l’esigenza che il credito stesso sia preesistente al pignoramento, non apparendo ammissibile l’intervento per crediti successivi ad esso. Ora, tale circostanza, a ben vedere, costituisce chiara deroga alla previsione dell’art. 2740, comma 1, c.c., secondo cui il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri: in altre parole, è da ritenere che il legislatore (in relazione ai creditori sopra indicati) abbia introdotto una forma di limitazione (relativa[179]) della garanzia patrimoniale del debitore, limitazione peraltro consentita dalla previsione del comma 2 della norma citata. Quel che è certo è, comunque, che per i crediti successivi al pignoramento (a meno che il creditore non si munisca di titolo esecutivo) la garanzia patrimoniale generica non opera con riferimento ai beni in atto appartenenti al debitore (e già pignorati), nonostante il legislatore abbia comunque attribuito a tale categoria di creditori (in astratto) la legittimazione ad intervenire, con l’attribuzione dei poteri di cui all’art. 500 c.p.c..
Si tratta, inoltre, sotto diverso ma connesso profilo, di una netta inversione di tendenza del legislatore, che si discosta dal tradizionale principio della par condicio creditorum[180], per avvicinarsi al criterio della priorità temporale nel sorgere del credito (prior tempore, potior jure).
Va infine notato, da altra angolazione prospettica, che con l’abrogazione dell’art. 173 disp. att. c.p.c.[181] il legislatore ha completamente abdicato alla predisposizione di uno strumento idoneo ad informare i creditori chirografari dell’esistenza di una procedura esecutiva a carico del “tal” debitore, finalità pressoché unanimemente riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza[182] alla norma abrogata, che prevedeva la pubblicazione dell’istanza di vendita o di assegnazione nelle forme di cui all’art. 490 c.p.c..
Detta abrogazione espressa finisce col suggellare la sostanziale inutilità della norma[183] a seguito della modifica apportata all’art. 490 c.p.c. dall’art. 174 d.lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dai personali), che aveva fatto divieto di indicare negli avvisi pubblicitari relativi all’istanza di vendita il nominativo del debitore. Avrebbe forse potuto sostenersi[184] che l’istanza, con le generalità del debitore, dovesse pur sempre affiggersi all’Albo del Tribunale; ma è ben nota l’assoluta inutilità di tale forma pubblicitaria.
In ogni caso, alla luce della seria restrizione delle facoltà di intervento per i creditori chirografari – che a fronte dell’aggressione dei beni del proprio debitore dovranno affrettarsi a munirsi di titolo esecutivo se sprovvisti, ovvero (se rientranti nelle categorie comunque ammesse e sempre che il debitore non disconosca il credito) ad intervenire entro l’udienza ex artt. 530, 552 o 569 c.p.c., pena l’inammissibilità dell’intervento o la degradazione del diritto al concorso a mera aspettativa - la scelta del legislatore di non approntare un sistema adeguato ad informare i creditori non iscritti, cedendo totalmente all’esigenza di garantire la privacy del debitore, pare davvero poco comprensibile.
Insomma, un ulteriore colpo davvero ben assestato al “mito” della par condicio creditorum (o a quel che ne resta).
[1] L’espressione è ripresa da G. VERDE, Un legislatore tecnicamente inaffidabile mette a dura prova l’operatore del diritto, in Guida al diritto, 2, 2006, 54.
[2] Per una puntuale ricostruzione delle vicende parlamentari attinenti alla conversione del d.l. 35/05 e successive modifiche, v. per tutti G. VERDE, op. cit.. Sull’inopportunità di utilizzare lo strumento del decreto legge per l’introduzione o la novellazione di norme processuali, v. per tutti B. CAPPONI, Note a prima lettura del c.d. decretone competitività in relazione a taluni aspetti concernenti l’esecuzione forzata, nel sito Internet www.judicium.it. Sulle vicende attinenti alla data di entrata in vigore, v. nota 160.
[3] Su cui si veda per tutti L. BARBIERA, in Il Codice Civile – Commentario, diretto da Pietro Schlesinger, in commento all’art. 2741 c.c..
[4] L. BARBIERA, op. cit., 104.
[5] Su cui v. L. BARBIERA, op. cit., 88 e ss., ed ivi richiami.
[6] V. ANDRIOLI, voce Fallimento (dir. priv.), in Enc. Dir., XVI; S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, III, sub art. 498, 165. V. COLESANTI, Mito e realtà della par condicio, in Il Fall., 1984, 32.
[7] P. RESCIGNO, Obbligazioni (Nozione), in Enc. Dir., XXIX, 207.
[8] M. D’AMELIO, Libro della tutela dei diritti, artt. 2740-2744, in Comm. D’Amelio, sub art. 2741, 439.
[9] Così E. ROPPO, La responsabilità patrimoniale del debitore, in Tratt. Rescigno, XIX, 208.
[10] Così G. COSTANTINO, Note sulle tecniche di attuazione dei diritti di credito nei processi di espropriazione forzata, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1988, 123.
[11] L. BARBIERA, op. cit., 89-90. Per l’elevazione del principio della parità di trattamento a rango costituzionale, v. più recentemente G. TARZIA, Par aut dispar creditorum?, in Riv. dir. proc., 2005, 1.
[12] Su cui vedi per tutti, in generale, P. CASTORO, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 1994, 224 e ss.; F. BUCOLO, Il processo esecutivo ordinario, Padova, 1994, 316 e ss.
[13] E. GARBAGNATI, voce Concorso dei creditori, in Enc. Dir., VIII, 1972, 535. Si fa riferimento, in alternativa all’intervento quale mezzo di attuazione del concorso, al pignoramento cumulativo, ai pignoramenti contemporanei e a quelli successivi.
[14] V. ANDRIOLI, voce Intervento dei creditori, in Enc. Dir., XXII, 1972, 486.
[15] Per tutte, Cass. 3.10.1997 n. 9679. L’orientamento è stato confermato, ancora di recente, da Cass. 19.12.2014, n. 26929. Coerentemente, si è poi affermato (Cass. 12.5.2008 n. 11794; Cass. 11.5.2010, n. 11346) che il deposito del ricorso per intervento determina la sospensione del corso della prescrizione, ai sensi dell’art. 2945 c.c., per tutta la durata del processo esecutivo, fino all’approvazione del progetto di distribuzione.
[16] Che in effetti esponeva l’esecutato a non poche sorprese, noto essendo che, per comune esperienza, il debitore “tipo” aveva notizia dell’esistenza di uno o più interventi spiegati soltanto quando, avendo concluso le trattative di bonario componimento con il solo creditore pignorante, si avventurava a chiedere l’agognata estinzione.
[17] La questione era stata sollevata da Pret. Milano, 30 dicembre 1998, in Arch. Civ. 1999, 1243.
[18] P. CASTORO, Il processo di esecuzione, cit., 229-230.
[19] Nel senso che occorresse riferirsi all’udienza concretamente tenutasi, v. P. CASTORO, Il processo di esecuzione, op cit., 231, nonché F. BUCOLO, Il processo esecutivo, op. cit., 319. Contra V. ANDRIOLI, Intervento dei creditori, op. cit., 497.
[20] In senso favorevole all’interpretazione letterale, v. App. Roma 15.1.1959, in Giust. Civ. Rep. 1959, voce Esecuzione forzata in genere, n. 19, Trib. Napoli 28.1.1960, in Giust. Civ. Rep. 1960, voce cit., n. 5 nonché App. Firenze 2.9.1963, in Giust. Civ. Rep. 1964, voce cit, n. 3. In senso contrario, Trib. Brescia 27.2.1962, in Giust. Civ. 1962, I, 1806 e Trib. Monza 25.5.1966, in Temi Nap., 1967, I, 386.
[21] In giurisprudenza (per tutte, Cass. 23.4.2001 n. 5961) è stato affermato che “La diversità tra opposizione ex art. 615 c.p.c., proponibile anche nella fase della distribuzione del ricavato dalla espropriazione forzata, ed opposizione ex art. 512 c.p.c. è data dal differente oggetto delle due impugnazioni, l’uno concernente il diritto a partecipare alla distribuzione (art. 512) e l’altro il diritto di procedere all'esecuzione forzata (art. 615). L'ambito oggettivo ed i limiti di applicazione dell'art. 512 c.p.c. vanno ricercati nel fatto che non può formare oggetto di controversia ex art. 512 c.p.c., in detta fase di distribuzione, (né la opposizione relativa alla pignorabilità dei beni) né la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata. Quando più non occorre stabilire, mediante l'opposizione di merito ex art. 615 c.p.c., se l’intero processo esecutivo debba in modo irreversibile venire meno per effetto di preclusioni o decadenze ricollegabili alla pretesa d'invalidità (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo nei confronti del creditore procedente (o di quello intervenuto, quando anche questi, munito di titolo esecutivo, abbia compiuto atti propulsivi del processo esecutivo, inidonei a legittimarne l'ulteriore suo corso) e quando, perciò, la procedura sia validamente approdata alla fase della distribuzione e non sussista questione circa l'"an exequendum", ogni controversia che, in detta fase insorga tra creditori concorrente o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, al fine di regolarne il concorso ed allo scopo eventuale del debitore di ottenere il residuo della somma ricavata (art. 510, comma 3, c.p.c.), costituisce una controversia prevista dall'art. 512 c.p.c., da risolversi con il rimedio indicato da detta norma”.
[22] R. ORIANI, La determinazione dei crediti ai fini del concorso, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1993, 146 e ss., ed ivi ulteriori riferimenti; ID., Brevi note sull’ambito di applicazione dell’opposizione agli atti esecutivi, in Foro It., 1988, 3040; ID., L’opposizione agli atti esecutivi, 1987, 254; G. VERDE, Intervento e prova del credito nell’esecuzione forzata, 1968, 111.
[23] Proprio perché estrinsecazione della sola azione c.d. satisfattiva. V. però, in senso contrario, Cass. 27.2.1979, n. 1292; più recentemente, Trib. Roma, 16.6.2004, in banca dati Jurisdata, Giuffrè.
[24] V. R. ORIANI, La determinazione …, op. cit., 142 nota 38.
[25] Ossia, come s’è detto, certezza, liquidità ed esigibilità per il pignoramento mobiliare e presso terzi, ammissibili essendo invece gli interventi per crediti inesigibili nel pignoramento immobiliare.
[26] Ex multis, Cass. 14.9.1993, n. 9511; Cass. 30.1.1985, n. 567; Cass. 25.10.1984, n. 5414.
[27] Cass., 1.9.1999, n. 9194 e Cass., 21.4.2000, n. 5266, in Riv. esec. forz., 2000, 626 e ss., con nota di B. CAPPONI, Ultime su intervento, prova del credito, conversione del pignoramento, contestazioni dell’esecutato, controllo ex officio della legittimazione al concorso. Detto orientamento, avuto riguardo al testo previgente dell’art. 499, comma 1, c.p.c., è stato ribadito, ancora di recente, da Cass. 3.2.2010, n. 2506, e da Cass. 31.10.2014, n. 23145.
[28] V. R. ORIANI, La determinazione …, op. cit., 145-146.
[29] v. R. ORIANI, La determinazione, op. cit., 132 e 153.
[30] V. testo del d.d.l. delega predisposto dalla commissione, punto 34 lett. a), in Riv. Dir. Proc., 1996, 960.
[31] Su cui v., anche in generale, CAPPONI-STORTO, Prime considerazioni sul d.d.l. Castelli recante “Modifiche urgenti al codice di procedura civile”, in relazione al processo di esecuzione forzata, in Riv. esec. forz., 2001, 163 e ss.
[32] CAPPONI-STORTO, Prime considerazioni, cit., con richiami ivi effettuati.
[33] Si tratta del già citato d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. con modifiche in l. 14.5.2005, n. 80. Sulla consecuzione temporale degli interventi legislativi, v. par. 1.
[34] Al contempo ampliando il novero dei titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c. novellato.
[35] Contestualmente abrogato, stante la previsione di carattere generale dettata dal nuovo art. 499 c.p.c..
[36] In proposito, può osservarsi che l’unica indicazione normativa sulla qualità del credito è dettata dall’art. 474 c.p.c., che dispone che l’esecuzione forzata può procedere solo in forza di titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Il che potrebbe forse attagliarsi per l’intervento titolato, ma non anche per l’intervento privo di titolo. Prevale in dottrina comunque la soluzione per cui, a prescindere dalla natura dell’intervento, esso possa essere spiegato anche per un credito incerto, illiquido e inesigibile, occorrendo che le caratteristiche del credito delineate dall’art. 474 c.p.c. sussistano solo se il creditore intervenuto intenda sostituirsi al pignorante. In tal senso, A.M. SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2017, VII ed., 630 e ss., ed ivi richiami.
[37] Sui tempi dell’entrata in vigore della riforma, v. nota 160.
[38] Legge che, molto singolarmente (come osservato da E. FABIANI, in AA.VV., Le nuove modifiche al processo esecutivo di cui alla legge n. 263/2005: note a prima lettura, del 10.2.2006, p. 2, a cura della Commissione Esecuzioni Immobiliari e attività delegate del Consiglio Nazionale del Notariato), reca “Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni,, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché …”.
[39] V. amplius sulle ragioni del correttivo, e più in generale sulla nuova disciplina dell’intervento, F. DE STEFANO, in AA.VV., Le nuove modifiche al processo esecutivo di cui alla legge n. 263/2005: note a prima lettura del 10.2.2006, 23 e ss., a cura della Commissione Esecuzioni Immobiliari e attività delegate del Consiglio Nazionale del Notariato.
[40] E. ASTUNI, in AA.VV., Le nuove modifiche al processo esecutivo di cui alla legge n. 263/2005: note a prima lettura, del 10.2.2006, 15.
[41] P. FIMIANI, Brevi note sull’avvio della riforma del processo esecutivo e sul regime transitorio (aggiornato alla L. n. 51 del 2006), sul sito Internet www.ilcaso.it.
[42] B. CAPPONI, Note a prima lettura, cit., nonché più ampiamente ID., L’intervento dei creditori dopo le tre riforme della XIV Legislatura, nel sito Internet www.judicium.it.
[43] F. DE STEFANO, in AA.VV., op. cit., 25, in nota 68.
[44] Si veda, sul punto, E. FABIANI, Intervento dei creditori, in AA.VV., Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla legge n. 80 del 2005, in Foro It., 2005, V, 121.
[45] V. B. CAPPONI, L’intervento dei creditori, op. cit.. L’estemporanea scelta legislativa, che lascia fuori dal processo esecutivo tutte le altre categorie di creditori i cui crediti siano fondati su documenti diversi dalle scritture contabili, anche se paradossalmente con valore probatorio pari o superiore a queste (si pensi ai condomini in forza dello stato di ripartizione ex art. 63 disp. att. c.c., ovvero ai lavoratori dipendenti in forza di busta paga) si espone a dubbi di legittimità costituzionale per E. ASTUNI, in AA.VV., Le nuove modifiche, op. cit., 91, nota 199.
[46] Il riferimento porta quindi al disposto dell’art. 2195 c.c.
[47] La scelta del legislatore, che aveva suscitato non poche perplessità in dottrina (v. nota 45), specie sotto il profilo del principio di uguaglianza tra creditori e di ragionevolezza, ha superato allo stato il vaglio di costituzionalità. Corte Cost. 4.7.2011, n. 202, ha infatti dichiarato la q.l.c. - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non riconosce la possibilità di intervenire nella esecuzione, in assenza di titolo esecutivo o sequestro o pegno, a soggetti diversi dagli imprenditori - manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza in relazione al giudizio a quo, evidenziando comunque che sarebbe stato ben possibile giungere ad una pronuncia di manifesta infondatezza della questione sollevata, in ragione del “tentativo, operato dal giudice rimettente, di ottenere dalla Corte una pronuncia che estenda una disposizione avente chiaramente carattere derogatorio rispetto al principio della par condicio creditorum ad ipotesi diverse da quella per la quale essa è stata dettata, e che è quella del creditore di somma di danaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 cod. civ., in contrasto con il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui non è possibile una pronuncia additiva tesa ad estendere una disposizione derogatoria ed eccezionale - quale quella impugnata - senza che sussista piena identità di funzione tra le discipline poste a raffronto”.
[48] Per un’ampia disamina sul punto, v. A.M. SOLDI, Manuale, op. cit., 624 e ss.
[49] Si fa riferimento ad una ratio obiettiva, desumibile da una valutazione complessiva della riforma, e non già alla contingente origine storica dell’estensione soggettiva, a quanto pare di ispirazione bancaria. Ove così non fosse, con la conseguente irragionevole discriminazione nell’ambito della stessa categoria imprenditoriale, quei dubbi di legittimità costituzionale già evidenziati in nota 45, sebbene esclusi dal giudice delle leggi (v. nota 47), non potrebbero non affermarsi con maggior vigore.
[50] Nel senso che le scritture in esame si identifichino con la documentazione idonea a costituire prova scritta del credito ex art. 634 c.p.c. v. F. DE STEFANO, op. cit., 25.
[51] E. GARBAGNATI, Il procedimento d’ingiunzione, Milano, 1991, p. 59. G. FRANCO, Guida al procedimento d’ingiunzione, Milano, 1998, 112-115.
[52] In relazione alle citate categorie di imprenditori e alle connesse problematiche in tema di prova scritta idonea ex art. 634 c.p.c., v. anche Codice di Procedura Civile, a cura di N. PICARDI, Giuffrè, in commento all’art. 634.
[53] Dovendo escludersi un intervento additivo della Corte Costituzionale, proponendosi in definitiva un’interpretazione estensiva della norma.
[54] Anche se rientrante nella categoria dei piccoli imprenditori.
[55] Nello stesso senso, G. ARIETA-F. DE SANTIS, L’esecuzione forzata, in Trattato di diritto processuale civile, a cura di Montesano e Arieta, III, Padova, 2007, 674. Contra, A.M. SOLDI, op. cit., 627.
[56] F. DE STEFANO, op. cit., 25
[57] Per un tentativo – non molto convincente, in verità - di ampliare il supporto probatorio del ricorso per intervento, annoverandovi tutte le prove precostituite e, segnatamente, le scritture private riconosciute o giudizialmente accertate, v. A. BARLETTA, Questioni sul nuovo titolo esecutivo, nel sito Internet www.judicium.it.
[58] La norma, infatti, circoscrive l’efficacia della certificazione in discorso ai soli fini dell’emissione del provvedimento monitorio.
[59] Nello stesso senso, A.M. SOLDI, ibidem.
[60] Se il sequestro conservativo fosse trascritto dopo la trascrizione del pignoramento, ovvero se l’ipoteca o i privilegi fossero iscritti dopo la trascrizione del pignoramento, essi non sarebbero efficaci contro il creditore pignorante e gli intervenuti, sicché il creditore sequestrante e il privilegiato che avrebbero trascritto o iscritto tardivamente non si troverebbero in una situazione di specialità rispetto alla res pignorata e quindi non avrebbero comunque titolo ad intervenire.
[61] Sia pure in relazione alla previgente disciplina, la S.C. ha recentemente ribadito (Cass. 14.2.2013, n. 3656) che il creditore pignorante, che intenda far valere nel processo già instaurato un ulteriore credito nei confronti del debitore, può intervenire nell’esecuzione ai sensi dell’art. 499 c.p.c., “purchè in possesso dei generali requisiti occorrenti ai fini della legittimazione”. Ovviamente, il problema si pone soltanto riguardo ai crediti che non possono rientrare nell’egida del titolo esecutivo di cui il creditore sia in possesso, come invece avviene, ad es., per i ratei del mutuo ipotecario scaduti e maturati dopo il pignoramento, giacchè la limitazione temporale in discorso concerne soltanto l’intervento non titolato. Sempre sul tema, va segnalata Cass., 11.12.2012, n. 22645, secondo cui i ratei di credito maturati successivamente al pignoramento e non quantificati in precetto devono essere oggetto di uno specifico atto d’intervento, essendo a tal fine sufficiente che essi – ove ciò non leda i diritti del debitore o dei creditori concorrenti – siano menzionati nella c.d. nota di precisazione del credito.
[62] F. DE STEFANO, op. cit., 27.
[63] Sull’irrazionalità di una scelta che imponga al privilegiato di munirsi comunque di un titolo esecutivo, v. R. ORIANI, La determinazione, cit., 165.
[64] Ossia, quella secondo cui il ricorso “deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569”.
[65] F. DE STEFANO, op. cit., 27. Quid juris nel caso in cui l’intervento venga inserito nel fascicolo d’ufficio durante l’udienza unitariamente intesa, ma prima che il fascicolo sia “chiamato” dal giudice? Non pare dubbio che l’inizio dell’udienza debba intendersi con esclusivo riferimento alla singola procedura, sicché l’intervento “rinvenuto” dal giudice nel fascicolo d’ufficio dovrebbe ritenersi tempestivo.
[66] Ossia quella in cui, effettivamente (stante il chiaro riferimento all’ordinanza giudiziale) viene disposta la vendita o l’assegnazione. Da ciò deriva che, in caso di rinvio dell’udienza, il termine per intervenire non potrà considerarsi spirato.
[67] Artt. 528, 551, 565 e 566 c.p.c..
[68] Non è casuale, infatti, che la modifica sul punto sia stata apportata dalla l. n. 263, che ha introdotto – quale maggiore elemento caratterizzante, com’è stato osservato – l’udienza di verifica stessa. V. comunque F. DE STEFANO, op. cit., 27-28, nonché B. CAPPONI, L’intervento dei creditori, op. cit.
[69] In proposito, la S.C. ha più volte ribadito (si veda, recentemente, Cass. 31.3.2015, n. 6432) che l’intervento non può più essere depositato dopo che l’udienza ex art. 596 c.p.c. abbia avuto inizio nella data ed ora fissate, e si sia quindi proceduto ad una effettiva trattazione, potendo eventualmente rilevare un suo eventuale rinvio – ai fini della possibilità di spiegare un intervento successivo - soltanto nel caso in cui si sia trattato di un rinvio derivante da ragioni d’ufficio, ovvero da nullità impediente. Ancora, Cass. 8.6.2012, n. 9285, ha precisato che il termine ultimo preclusivo dell’inizio dell’udienza ex art. 596 c.p.c. non può essere superato neanche nell’ipotesi in cui vengano acquisite alla procedura nuove somme di denaro e il giudice fissi una nuova udienza per apportare le modifiche al progetto di distribuzione, atteso che detta udienza non solo non è necessaria, ma ha finalità meramente esecutive del progetto di distribuzione, che non può essere ridiscusso.
[70] Cass. 30.11.2005, n. 26088; Cass. 26.8.2014, n. 18227.
[71] Cass. 22.10.2014, n. 22483.
[72] Art. 565: “I creditori chirografari che intervengono oltre l’udienza indicata nell’art. 564, ma prima di quella prevista nell’art. 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell’articolo seguente”; Art. 566:“I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l’udienza indicata nell’art. 564, ma prima di quella prevista nell’art. 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti della espropriazione”.
[73] In tal senso, Cass. 14.3.2008, n. 6885.
[74] Cass. 21.11.2017, n. 27545.
[75] E’ ovvio che nessuna sanzione d’inammissibilità potrebbe inferirsi al creditore che, incolpevolmente, non abbia spiegato intervento perché non avvisato dal creditore pignorante ovvero a cui non sia stata comunicata la fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c.. Sul punto F. DE STEFANO, op. cit., 28.
[76] Per B. CAPPONI, L’intervento dei creditori, op. cit., tutti gli interventori tardivi non titolati andrebbero considerati come “creditori del mero accantonamento”. Con specifico riferimento al caso dell’intervento tardivo del creditore privilegiato (ma con considerazioni senz’altro estensibili anche al creditore chirografario), detta opzione ermeneutica è stata infine recepita dalla S.C., con sentenza 19.1.2016, n. 774, così massimata: “In caso di intervento tardivo, oltre il termine di cui all'art. 499, comma 2, c.p.c., del creditore privilegiato che versi in una delle condizioni cui all'art. 499, comma 1, c.p.c., il credito si ha per disconosciuto, restando preclusa l'attivazione del subprocedimento di verificazione regolato dalla norma, senza che da ciò, peraltro, derivi l'inammissibilità dell'intervento stesso attesa la prevalenza della disciplina di cui all'art. 551 c.p.c. ovvero, per le espropriazioni mobiliari presso il debitore e per le espropriazioni immobiliari, degli artt. 528 e 566 c.p.c., sicché detto creditore, per assicurarsi almeno il diritto all'accantonamento in sede di distribuzione, è tenuto a presentare specifica istanza e a dimostrare di aver agito, entro i trenta giorni dalla data dell'intervento tardivo, per conseguire il titolo esecutivo mancantegli nei confronti dell'esecutato”.
[77] V. par. 3.
[78] Come pure testualmente previsto dallo stesso art. 563 c.p.c.
[79] In tal senso anche la già citata Cass. n. 774/2016.
[80] In forza del rinvio operato dall’art. 551 c.p.c..
[81] Con la sostituzione del rinvio all’art. 563, comma 2, abrogato, all’art. 564 c.p.c. Peraltro, di modificazioni meramente formali parla E. FABIANI in AA.VV., Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura,del 1.6.2005, p. 18, a cura della Commissione Esecuzioni Immobiliari e attività delegate del Consiglio Nazionale del Notariato.
[82] Cass., 18.1.2012, n. 689.
[83] Come novellato dalla l. n. 80/2005.
[84] Ad esempio, perché non sono pervenute offerte, o perché è pervenuta una sola offerta “minima”, ex art. 572, comma 3, o ancora perchè, a seguito di gara, non si è almeno eguagliato il prezzo base, ai sensi dell’art. 573, u.c., c.p.c.
[85] V. par. 12-VII.
[86] V. testo del d.d.l. delega predisposto dalla Commissione Tarzia, punto 34 lett. d), in Riv. Dir. Proc., 1996, 960.
[87] CAPPONI-STORTO, Prime considerazioni sul d.d.l. Castelli recante “Modifiche urgenti al codice di procedura civile”, in relazione al processo di esecuzione forzata, op. cit., 170.
[88] L’indagine concerne l’estensione a seguito di intervento, esulando dalla presente relazione il più generale tema dell’estensione del pignoramento ai sensi del novellato art. 492 c.p.c. (c.d. pignoramento inquisitorio), cui pure è parzialmente collegato, come si vedrà.
[89] Laddove il termine ultimo - entro cui il creditore pignorante ha facoltà di indicare l’esistenza di altri beni ai creditori chirografari intervenuti tempestivamente – dapprima individuato nella “udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione”, viene ora fissato nella “udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione”. La modifica è senz’altro dovuta all’esigenza di omologazione del termine per l’estensione con quello di cui al comma 1 per la proposizione dell’intervento non titolato.
[90] Sul testo analogo del d.d.l. Castelli, v. CAPPONI-STORTO, Prime considerazioni, op. cit., 171; v. anche sul testo in vigore E. FABIANI in AA.VV., Modifiche al processo esecutivo: note a prima lettura, op.,cit., 14.
[91] V. nota prec..
[92] Nel senso dell’applicabilità dell’art. 527 c.p.c. all’espropriazione presso terzi in forza del rinvio operato dall’art. 551 c.p.c., G. TARZIA, L’oggetto del processo d’espropriazione, Milano, 1961, 479.
[93] A meno di non immaginare che costituisca preciso onere del creditore pignorante acquisire preventive informazioni sull’esistenza di altri beni del debitore, in vista di possibili interventi dell’ultima ora, in modo da poter attivare immediatamente il meccanismo dell’estensione del pignoramento. Ma ciò pare eccessivo, esponendo il creditore pignorante (e quindi, in definitiva, il debitore) a costi che potrebbero rivelarsi inutili.
[94] V. per riferimenti Codice di Procedura Civile, a cura di N. PICARDI, Giuffrè, in commento all’art. 527. Il privilegio in parola non prevale su quelli di natura sostanziale.
[95] Col rischio, però, di prolungare il termine per il deposito di altri interventi non titolati fino all’inizio dell’udienza successiva.
[96] Potrebbe forse soccorrere il concetto di decadenza da superamento della fase, ritenendo non più esperibile il rimedio dell’estensione del pignoramento allorché sia iniziata in concreto la fase liquidativa.
[97] Si veda per tutti CAPPONI-STORTO, Prime considerazioni sul d.d.l. Castelli recante “Modifiche urgenti al codice di procedura civile”, in relazione al processo di esecuzione forzata, cit., 171-172, testo poi ripreso de jure condito da B. CAPPONI, L’intervento dei creditori dopo le tre riforme della XIV Legislatura, cit.
[98] V. nota 94.
[99] Per un’opposta interpretazione, basata sul presupposto che scopo della norma sia invece quello di garantire l’integrale soddisfazione del creditore pignorante (il che consentirebbe di poter superare il problema dell’omogeneità), v. CAPPONI-STORTO, Prime considerazioni, cit., 171-172, e B. CAPPONI, L’intervento, cit. V. anche A.M. SOLDI, op. cit., 661 e ss.
[100] Pubblicato, con la Relazione Governativa, in Riv. Trim. dir. e proc. civ., 1981, 645. Il d.d.l. trae origine dal testo predisposto dalla Commissione Liebman, trasmesso al ministro guardasigilli il 23 febbraio 1981. Sul punto R. ORIANI, La determinazione, op. cit., 147-149.
[101] Si tratta, in particolare, del punto 18 lett. e) del d.d.l..
[102] Cioè, secondo la Relazione governativa al d.d.l., con “atti o scritture che costituirebbero prova valida per il rilascio di un decreto ingiuntivo”.
[103] Così R. ORIANI, La determinazione, op. cit., 147.
[104] Così la Relazione Governativa.
[105] R. ORIANI, La determinazione, op. cit., 173 e 174.
[106] Per B. CAPPONI, L’intervento, op. cit., il deposito del ricorso per intervento non titolato, oltre a costituire esercizio dell’azione satisfattiva, rappresenta esercizio di una vera e propria azione di cognizione, pur sommaria e specializzata rispetto al contesto.
[107] Si noti il rovesciamento di prospettiva rispetto all’istituto della contumacia nel processo civile.
[108] Così B. CAPPONI, L’intervento, op. cit..
[109] La barocca soluzione adottata dalla l. n. 263 nasce forse dall’esigenza di coordinamento con la nuova disciplina del tempo dell’intervento non titolato, che come si vedrà può essere spiegato fino ad un momento prima che inizi l’udienza ex artt. 530, 543 e 569 c.p.c., e dev’essere notificato al debitore. Non v’è dubbio, però, che avrebbero potuto individuarsi meccanismi di tutela del debitore maggiormente coerenti dal punto di vista sistematico, oltre che di più agevole gestione per gli operatori.
[110] Si rimanda al par. 7 per le categorie di creditori ammesse. E’ comunque da ritenersi escluso dalla fase di verifica il creditore intervenuto ex art. 1812 c.c., la cui posizione non è contestabile. V. in tal senso B. CAPPONI, L’intervento, op. cit..
[111] O la delega ex artt. 534 bis o 591 bis c.p.c., in tutto equipollenti, ai fini che qui interessano, all’ordinanza che dispone la vendita.
[112] In caso di mancata specificazione della porzione di credito disconosciuta da parte del debitore esecutato, si ritiene che il disconoscimento debba intendersi non effettuato tout court, quale sanzione di un comportamento non inerte, ma impreciso. Così, A.M. SOLDI, op. cit., 648 e ss.
[113] F. DE STEFANO, op. cit., 28.
[114] Secondo F. DE STEFANO, op. cit., 28, potrebbe farsi ricorso al concetto di decadenza da superamento della fase.
[115] Così B. CAPPONI, L’intervento, cit..
[116] Derivanti fondamentalmente dall’apparente assenza di collegamento strutturale tra l’ordinanza che dispone la vendita da una parte e la fase di verifica dei crediti dall’altra. La soluzione trasfusa nella norma, probabilmente, vuole solo significare che – analogamente all’impianto fallimentare ante riforma – prima di iniziare la fase liquidativa in senso stretto occorre determinare l’ammontare complessivo dei crediti.
[117] Nel senso che l’intervento possa essere notificato anche in epoca successiva all’udienza di determinazione delle modalità di vendita, v. F. DE STEFANO, op. cit., 29.
[118] Supra, par. 4.
[119] Riguardo ai creditori titolati il problema non si pone, giacché non è previsto alcun onere di notifica a loro carico.
[120] B. CAPPONI, L’intervento, cit..
[121] V. Cass. 20.4.2016, n. 7780.
[122] In questi termini, A.M. SOLDI, op. cit.,, 636 e ss.
[123] Quest’ultima nella tradizionale tricotomia dell’a. satisfattiva, a. mista o a. vendita. V. per riferimenti Codice di Procedura Civile, a cura di N. PICARDI, Giuffrè, in commento all’art. 507, nonché, si vis, S. SAIJA, Vendita ed assegnazione, in La nuova esecuzione forzata, a cura di De Marchi, Bologna, di prossima pubblicazione.
[124] Ferma la problematicità di dover discernere (come sembrerebbe imporre la norma), riguardo al medesimo provvedimento, tra ordine di vendita (eventualmente da comunicare a cura della cancelleria, se proveniente da riserva) e ordine di comparizione, da notificare a cura del creditore.
[125] B. CAPPONI, L’intervento, cit..
[126] Come ben evidenziato da F. DE STEFANO, op. cit., 29.
[127] Sembra da escludere, viceversa, che l’udienza possa essere rinviata su istanza delle parti.
[128] Ma si noti l’imperfezione della norma citata, come novellata dalla l. n. 263, laddove ne viene esclusa l’applicabilità alla sola udienza (iterazione dell’imperfezione) in cui ha luogo la vendita. In realtà, l’art. 631 non potrà applicarsi neppure nel caso nessuno compaia all’udienza di cui all’art. 499, comma 6, c.p.c..
[129] Dovendo tra l’altro egli dare la prova dell’avvenuta notifica dell’ordinanza.
[130] F. DE STEFANO, op. cit., 30. Secondo G.L. BARRECA, L’intervento dei creditori e il piano di riparto nelle procedure esecutive immobiliari riformate, in Riv. esec. forz., 2007, p. 23, il riconoscimento così effettuato può al più essere utilizzato come mero argomento di prova, ex art. 116 c.p.c.
[131] Nel senso invece che l’inciso in esame debba intendersi restrittivamente, come riferito alla sola fase espropriativa, v. B. CAPPONI, L’intervento, cit.
[132] Modifica introdotta dall’art. 13, comma 1, lett. dd), del d.l. 27.6.2015, n. 83, conv. con modif. dalla l. 6.8.2015, n. 132.
[133] In relazione ai profili dell’esistenza del credito, del suo ammontare e del suo carattere privilegiato. Così Cass. 23.4.2001 n. 5961, già citata in nota 21.
[134] E comunque inidonei a comportare la caducazione del processo.
[135] Sia pure in forma dubitativa, F. DE STEFANO, op. cit., 30. Ma v. anche B. CAPPONI, L’intervento, cit..
[136] Cass. 9.4.2003, n. 5580.
[137] In relazione ad un suo definitivo accertamento.
[138] Così ORIANI R., La determinazione, op. cit., p. 147, con ivi ulteriori richiami.
[139] La previsione è contenuta nel punto 23 del d.d.l. n. 1463.
[140] CASTORO, op. cit., 278; v. anche A.M. SOLDI, op. cit., 710, ed ivi richiami.
[141] A.M. SOLDI, op. cit., 933, ed ivi richiami. V., anche, P. FARINA, L’aggiudicazione nel sistema delle vendite forzate, Napoli, 2012, 106 e ss.
[142] Che possono mantenersi ferme per i creditori titolati intervenuti in epoca successiva al 1° marzo 2006, nonché per tutti gli interventi, titolati o meno, spiegati fino al 28 febbraio 2006. Sui problemi di diritto transitorio, v. infra, par.14.
[143] G. ARIETA – F. DE SANTIS, op. cit., III, 2, 703.
[144] A.M. SOLDI, op. cit., 710 e ss..
[145] Si può dire con B. CAPPONI - L’intervento dei creditori dopo le tre riforme della XIV Legislatura, in www.judicium.it - che il creditore non titolato che non abbia beneficiato del riconoscimento (perché disconosciuto o perché tardivo) è “creditore del mero accantonamento”.
[146] Sull’incongruenza del modello “fisiologico” adottato rispetto ai tempi di proposizione dell’istanza, v. supra, par. 10.
[147] V. nota 76.
[148] In questo senso, ma solo riguardo alla riduzione del pignoramento d’ufficio, B. CAPPONI, L’intervento, cit..
[149] Cumulandola con quella per la decisione sull’istanza di riduzione o di conversione?
[150] Ma come conciliare in tal caso la fase di acquisizione del titolo esecutivo con la durata del subprocedimento di conversione o, peggio ancora, con l’effetto immediato di una pronuncia di riduzione?
[151] G.L. BARRECA, op. cit., 31; F. VIGORITO, Le procedure esecutive dopo la riforma: l’esecuzione forzata in generale, Milano, 2006, 282; A.M. SOLDI, op. cit., 652 e ss.
[152] Ad esempio, ove si deduca un accordo simulatorio tra il debitore e il creditore riconosciuto.
[153] V. Cass. 1.4.2011, n. 7556; Cass. 9.4.2015, n. 7107.
[154] Per più ampie considerazioni sull’accantonamento, v. E. ASTUNI, in AA.VV., Le nuove modifiche al processo esecutivo di cui alla legge n. 263/2005, op. cit., 90 e ss.,
[155] Tali considerazioni, ovviamente, non concernono il creditore sequestrante, che avrà di norma già azionato il giudizio per la conferma del provvedimento cautelare.
[156] E. ASTUNI, op. cit., 92.
[157] Da intendersi in senso atecnico, giacché è noto che il concetto di prededuzione è estraneo all’esecuzione singolare, per appartenere all’esecuzione collettiva o concorsuale.
[158] Ossia, debitore e creditori non ancora soddisfatti.
[159] I problemi, ovviamente, possono anche concernere eventuali opposizioni agli atti esecutivi proposte in relazione, se ancora pendenti.
[160] Data così poi sostituita – in luogo del 1° gennaio 2006 (termine cui era già stata prorogata l’entrata in vigore della l. n. 80, già prevista dapprima per il 12.9.2005 e poi per il 15.11.2005) – dall’art. 1 d.l. 30.12.2005, entrato in vigore il 31.12.2005. Detto d.l. non è stato poi convertito, ma il rinvio al 1° marzo 2006 è stato infine ribadito dall’art. 39-quater l. 23.2.2006 n. 51, di conversione del d.l. n. 273/05 (c.d. milleproroghe). Solo per evidenziare l’approssimazione del legislatore, si noti che la l. n. 51/06 è stata pubblicata sulla G.U. appena il giorno (rectius, qualche ora) prima che entrasse in vigore.
[161] Il che aveva suscitato in dottrina ampio dibattito, tra l’altro, sulla sorte degli interventi già spiegati nelle procedure pendenti. V. tra l’altro F. AULETTA, I processi di espropriazione forzata in corso e la nuova disciplina per la “competitività”, nel sito Internet www.judicium.it, nonché B. CAPPONI, Note a prima lettura, cit., e E. FABIANI, in AA.VV., Modifiche al processo esecutivo, op. cit., 64.
[162] Ossia per cui sia stato già eseguito il pignoramento, ai sensi dell’art. 491 c.p.c..
[163] Occorre cioè verificare che il creditore abbia enunciato, nel corpo del ricorso, la sussistenza di una ragione giustificativa del credito.
[164] Cioè anche se egli non sia sequestrante, pignoratizio, privilegiato iscritto o imprenditore commerciale.
[165] In senso contrario, B. CAPPONI, L’intervento, op. cit.., nonché ID., Brevi note sull’entrata in vigore delle recenti novelle al codice di procedura civile, in Riv. trim. dir. proc. civ.. La tesi però non convince, perché il creditore interveniente non titolato, come pure non manca di sottolineare l’Autore, “resta legato allo statuto che gli era proprio al momento dell’intervento”. E’ quindi evidente che egli, rispetto alla fase distributiva, si troverà nella medesima posizione che avrebbe assunto in epoca precedente all’entrata in vigore della riforma.
[166] In tal senso, ex multis, Cass. 25.8.2004 n. 16856.
[167] V. supra, par. 8.
[168] V. par. precedente.
[169] Si tratta della nota Cass., Sez. Un., 7.1.2014, n. 61.
[170] Il contrasto si poneva tra le pronunce di Cass. 28.1.1978, n. 427, e Cass. 13.2.2009, n. 3531.
[171] Sostenuta dalla citata Cass. n. 3531/2009.
[172] Si veda, al riguardo, A.M. SOLDI, op. cit., 668 e ss., ed ivi richiami.
[173] In tal senso, A.M. SOLDI, op. cit., 673. Per ulteriori valutazioni su alcune ricadute pratiche derivanti dalla pronuncia in esame, v. A.M. SOLDI, op. cit., ibidem.
[174] Ciò, tutt’al più, avrebbe potuto sostenersi riguardo all’originaria formulazione della disciplina, giacché la limitazione della legittimazione ai soli creditori muniti di titolo avrebbe in radice eliminato le problematiche attinenti ai creditori non titolati (col relativo contenzioso).
[175] E’ ovvio che la situazione che verrà a determinarsi in ogni procedura con interventi non titolati non è neppure paragonabile a quella del sistema previgente, in cui gli accantonamenti ex art. 512, comma 2, c.p.c., venivano disposti assai raramente, spesso a causa dell’insufficienza delle somme (e quindi per l’inutilità di proporre l’opposizione distributiva). Il nuovo sistema, per converso, finisce con l’incentivare il debitore a contestare ogni credito non assistito da titolo esecutivo, non dovendo minimamente supportare il disconoscimento con elementi probatori di alcun genere.
[176] Se non nei limiti evidenziati nel par. 2.
[177] La considerazione, però, dev’essere bilanciata con il fatto obiettivo che il novero dei titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c. è stato senz’altro ampliato.
[178] Ma si veda quanto riportato in nota 47.
[179] Essendo detta limitazione superabile mediante l’acquisizione di un titolo esecutivo.
[180] V. in particolare par. 3.
[181] Disposta dall’art. 1, comma 5, lett. e), l. n. 263/05.
[182] V. E. FABIANI, in AA.VV., Le nuove modifiche, op. cit., 44, ed ivi ulteriori riferimenti.
[183] Tanto che parte della dottrina, del tutto condivisibilmente, l’aveva ritenuta tacitamente abrogata. In tal senso, G. SENSALE, Pubblicità degli avvisi e privacy del debitore, in Riv. esec. forz., 2004, 201.
[184] V. nota prec..